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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia BONOMI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 16/05/2025, assunto in decisione in data 07/10/2025 e vertente TRA
, nato a PALERMO (PA) in [...]/06/1972 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. RENOLDI MIRELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. CERLIANI MARTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 07/10/2025 Con note scritte del 22/07/2025 le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione consensuale della controversia, chiedendo al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palermo (PA) il giorno 10/06/1996 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1996, atto N. 77, P. II, S. A., VOL. 213), tra il signor e la signora alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni: I. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. II. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autonomi. III. In ordine all'assegno di mantenimento per i figli, disporre la modifica dello stesso nelle seguenti modalità: - quanto alla figlia : disporre la cessazione immediata dell'assegno di mantenimento, avendo la stessa Per_1 raggiunto l'indipendenza economica;
- quanto al figlio : disporre che il padre cesserà di versare l'assegno di mantenimento una volta Per_2 che il figlio avrà ultimato il ciclo di studi universitari, decorso un anno da quando il medesimo sarà economicamente indipendente con contratto a tempo indeterminato;
- quanto alla figlia considerando che la stessa da settembre dovrà intraprendere dei corsi e/o Per_3 una scuola serale per conseguire il diploma di maturità e che successivamente intende iscriversi all'università, disporre che il padre cesserà di versare l'assegno di mantenimento quando quest'ultima avrà ultimato il ciclo di studi universitari, decorso un anno da quando sarà economicamente indipendente con contratto a tempo indeterminato.
- Spese straordinarie al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Monza. IV. In ordine al mutuo immobiliare, la signora si obbliga a versare il 25% della quota del mutuo CP_1 della casa familiare non appena il figlio sarà economicamente indipendente;
tale quota si Per_2 eleverà al 50% quando anche la figlia sarà economicamente indipendente. Per_3
Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzatasi, con sentenza del Tribunale di Monza pronunciata in data 25.05.2023 (sent. n. 1370/23
– pubbl. in data 12.06.2023). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli (05.11.2022) e (22.01.2005), maggiorenni ma non ancora Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 16/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e , a Palermo (PA) in data 10.06.1996 (e trascritto nei registri di Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Palermo (PA) atto n. 77, parte II, serie A, anno 1996), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia BONOMI Presidente
Dott. Michela Benedetta BORDIERI Giudice Rel.
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 16/05/2025, assunto in decisione in data 07/10/2025 e vertente TRA
, nato a PALERMO (PA) in [...]/06/1972 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. RENOLDI MIRELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. CERLIANI MARTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 07/10/2025 Con note scritte del 22/07/2025 le parti hanno dato atto di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione consensuale della controversia, chiedendo al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Palermo (PA) il giorno 10/06/1996 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1996, atto N. 77, P. II, S. A., VOL. 213), tra il signor e la signora alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni: I. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. II. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autonomi. III. In ordine all'assegno di mantenimento per i figli, disporre la modifica dello stesso nelle seguenti modalità: - quanto alla figlia : disporre la cessazione immediata dell'assegno di mantenimento, avendo la stessa Per_1 raggiunto l'indipendenza economica;
- quanto al figlio : disporre che il padre cesserà di versare l'assegno di mantenimento una volta Per_2 che il figlio avrà ultimato il ciclo di studi universitari, decorso un anno da quando il medesimo sarà economicamente indipendente con contratto a tempo indeterminato;
- quanto alla figlia considerando che la stessa da settembre dovrà intraprendere dei corsi e/o Per_3 una scuola serale per conseguire il diploma di maturità e che successivamente intende iscriversi all'università, disporre che il padre cesserà di versare l'assegno di mantenimento quando quest'ultima avrà ultimato il ciclo di studi universitari, decorso un anno da quando sarà economicamente indipendente con contratto a tempo indeterminato.
- Spese straordinarie al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Monza. IV. In ordine al mutuo immobiliare, la signora si obbliga a versare il 25% della quota del mutuo CP_1 della casa familiare non appena il figlio sarà economicamente indipendente;
tale quota si Per_2 eleverà al 50% quando anche la figlia sarà economicamente indipendente. Per_3
Le parti si danno atto, con l'adempimento di quanto sopra, di avere così risolto ogni reciproco rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo/ragione o causa per tutti i fatti tra loro ad oggi occorsi e/o per tutti i rapporti patrimoniali ad oggi tra loro sussistiti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzatasi, con sentenza del Tribunale di Monza pronunciata in data 25.05.2023 (sent. n. 1370/23
– pubbl. in data 12.06.2023). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli (05.11.2022) e (22.01.2005), maggiorenni ma non ancora Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 16/05/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e , a Palermo (PA) in data 10.06.1996 (e trascritto nei registri di Pt_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Palermo (PA) atto n. 77, parte II, serie A, anno 1996), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo (PA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri