Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica VELLETTI Presidente rel. dott. ssa Luciana NICOLI' Giudice dott. ssa Elisa IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to MORONI CP_1
LUDOVICA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato IN EGITTO il 01/03/1996; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/02/2024 , ha chiesto la pronuncia della separazione dal CP_1 coniuge, , esponendo che dall'unione è nato il Controparte_2 figlio in data 20.4.2022 e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi Per_1 si erano gravemente deteriorati, per condotte di violente ed aggressive poste in essere dal marito in suo danno.
La ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio in data 29 luglio 2019 a San Michele Salentino (BR) con
[...]
Controparte_2
1
- che sin dall'inizio del rapporto sarebbe risultato evidente che il marito, sposato dalla ricorrente nonostante l'opposizione dei genitori, volesse contrarre matrimonio per evitare l'espulsione, tanto da aver richiesto alla di raggiungerlo presso il centro di espulsione di Brindisi, per celebrare il CP_1 matrimonio evitando in tal modo l'espulsione;
- che con provvedimento del 03.10.2018, in considerazione delle particolari fragilità della ricorrente, sottoposta ad amministrazione di sostengo, con nomina della madre quale amministratrice, il giudice tutelare aveva inibito alla stessa di contrare matrimonio;
-che nel corso del matrimonio il resistente non avrebbe contribuito alle necessità della famiglia, beneficiando dell'indennità percepita della ricorrente e del sostegno economico della di lei famiglia di origine;
- che il figlio delle parti è affetto da grave malformazione, analoga a quella della ricorrente, e il resistente non si sarebbe mai adoperato per la cura materiale ed affettiva del figlio;
- che nel 2022 i coniugi si traferivano presso il luogo di lavoro del ma, stante le Persona_3 condizioni ove dimoravano (appartamento senza riscaldamento e presenza continua di soggetti estranei), la ricorrente era costretta a ritornare in Terni il 18 dicembre 2022, presso l'abitazione della madre, ove tutt'oggi risiede;
- che da quel giorno il non si sarebbe più interessato alla moglie e al figlio iniziando a CP_2 tenere comportamenti minacciosi e maltrattanti nei confronti della ricorrente;
- che la ricorrente è titolare di una pensione di invalidità, non sufficiente per il suo sostentamento, né per quello del figlio, tanto da dover essere sostenuta dalla di lei madre, amministratrice di sostegno della stessa;
tanto premesso la ricorrente ha concluso chiedendo venisse pronunciata la separazione tra le parti, con affidamento esclusivo del figlio a sé, collocamento del minore presso la casa della madre, con sospensione del diritto di frequentazione padre figlio, o con limitazione dello stesso prevedendo la presenza della madre o di persone terze per gli incontri;
con determinazione del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento dei figli di euro 350,00, oltre a richiedere contributo al mantenimento per la stessa ricorrente di € 150,00; con vittoria di spese.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., del 12 giugno 2024, disposta dopo una serie di rinvii finalizzati al perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente, acquisiti dal Pubblico
Ministero, gli atti del procedimento penale a carico del resistente per condotte di violenza domestica in danno della ricorrente, è comparsa la ricorrente, assistita dall'amministratrice di sostegno Pt_1
madre della stessa (presente in aula), dichiarando di dimorare con il figlio in Terni in
[...] immobile di proprietà, di essere casalinga e di percepire indennità di invalidità mensile netta di euro
1.100, di essere proprietaria della sola casa di abitazione e di avere risparmi per circa € 10.000.
All'esito dell'udienza è stata dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente citato e non comparso, sono stati adottati i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento super esclusivo del minore alla madre e la collocazione del minore presso l'abitazione della madre, prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio alla presenza della nonna materna Parte_1 ovvero di altra persona di fiducia della madre per un pomeriggio a settimana (dalla ore 16,30 alle ore
18,30) in luogo pubblico o aperto al pubblico, fissando in mancanza di diverso accordo il giorno del giovedì per l'incontro; ponendo a carico del padre contributo mensile di € 200,00 per il mantenimento
2 del figlio da corrispondere alla ricorrente a decorrere dal mese di febbraio 2024 (data della domanda) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ponendo a carico del padre il 50% delle spese straordinarie per il figlio da individuare secondo Protocollo dell'intestato Tribunale, autorizzando la ricorrente a riscuotere per intero l'assegno unico corrisposto per il figlio.
Ammesse le prove testimoniali, escissi i testi sulle circostanza ammesse la decisione è stata rimessa la Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in udienza in data odierna.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i signori e CP_1 Controparte_2
coniugi per matrimonio celebrato in SAN MICHELE SALENTINO - BR in data
[...]
29/07/2019;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
[...]
(atto 18, parte 2, serie C, dell'anno 2019); Parte_2
rimette la causa sul ruolo della Presidente delegata per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 10 aprile 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
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