TRIB
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/05/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Assistita e difesa dagli Avv.ti Andrea Codispoti del foro di Reggio Calabria
e Vincenzo Talia del foro di Locri
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: Carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1- Accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Parte_1
alla percezione beneficio economico previsto dalla l. 107/2015 e, per l'effetto condannare il resistente a mettere a disposizione della ricorrente detta CP_1
carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente in virtù dei sopraindicati contratti a tempo determinato, o, in alternativa, condannare il predetto
al pagamento in favore della ricorrente per gli anni scolastici, 2020/21, CP_1
2021/22, 2022/23 e 2023/24 dell'importo di € 2.000,00, oltre accessori come per legge, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.
2- Condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_2
da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107 /
2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto CP_1
di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta (all.2), la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
Pag. 2 di 5 - 2020/21 dal 15/09/2020 al 31/08/2021;
- 2021/22 dal 06/09/2021 al 31/08/2022;
- 2022/23 dal 1/09/2022 al 31/08/2023;
- 2023/24 dal 1/09/2023 al 30/06/2024.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP_1
Pag. 3 di 5 , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della CP_1
Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ulteriore conferma è giunta poi con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema
Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Pag. 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 113/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile alla ricorrente la Controparte_1
carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24.
2) Condanna il a rifondere alla ricorrente, con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro
49,00 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 24/5/2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Assistita e difesa dagli Avv.ti Andrea Codispoti del foro di Reggio Calabria
e Vincenzo Talia del foro di Locri
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: Carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “
1- Accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Parte_1
alla percezione beneficio economico previsto dalla l. 107/2015 e, per l'effetto condannare il resistente a mettere a disposizione della ricorrente detta CP_1
carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente in virtù dei sopraindicati contratti a tempo determinato, o, in alternativa, condannare il predetto
al pagamento in favore della ricorrente per gli anni scolastici, 2020/21, CP_1
2021/22, 2022/23 e 2023/24 dell'importo di € 2.000,00, oltre accessori come per legge, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.
2- Condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_2
da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n. 107 /
2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto CP_1
di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta (all.2), la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
Pag. 2 di 5 - 2020/21 dal 15/09/2020 al 31/08/2021;
- 2021/22 dal 06/09/2021 al 31/08/2022;
- 2022/23 dal 1/09/2022 al 31/08/2023;
- 2023/24 dal 1/09/2023 al 30/06/2024.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del CP_1
Pag. 3 di 5 , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della CP_1
Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ulteriore conferma è giunta poi con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 della Suprema
Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, la domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Pag. 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 113/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile alla ricorrente la Controparte_1
carta docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo pari ad euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24.
2) Condanna il a rifondere alla ricorrente, con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio che si liquidano in euro
49,00 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 24/5/2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5