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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Lamberto La Rosa, per il ricorrente – il quale ha concluso riportandosi “a tutti gli atti di causa ed in particolare alle note di udienza del 2 novembre 2024” – nonché dall'Avv. Marcello Mangraviti, per il resistente – il quale ha concluso riportandosi “a tutti i propri atti e verbali di causa” – visto l'art. 281 terdecies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1605/2023 R.G.
VERTENTE TRA
(cod. fisc.: ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
Lamberto La Rosa, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(cod. fisc.: ) n.q. di Controparte_1 CodiceFiscale_2
amministratore pro tempore del sito in Milazzo Controparte_2
in Piazza Nastasi m. 3, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Mangraviti,
giusta procura in atti.
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118
disp. att. c.p.c.
Il ricorrente meglio generalizzato in intestazione, con ricorso ex
art. 281 decies c.p.c. - ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza ex art. 281 undecies c.p.c. - ha trascinato in giudizio – n.q. di Controparte_1
amministratore pro tempore del – al fine Controparte_2
di ottenere l'accertamento del diritto alla corresponsione, in suo favore, della somma di € 17.916,28 per la prestazione professionale svolta “sino al 24 giugno 2021” e, per l'effetto, la condanna del in persona Controparte_2
dell'amministratore pro tempore Avv. al Controparte_1
pagamento della “restante somma di € 14.416,29, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
Sulla base delle premesse relative: a) al perfezionamento con il
SO “ di un contratto d'opera professionale CP_2
intellettuale avente per oggetto l'“amministrazione del condominio”; b) all'inserimento, all'interno dei bilanci del
SO “ , dei resoconti spettanti, regolarmente CP_2
pag. 2/18 approvati dall'assemblea dei condomini per l'attività svolta
“sino al 24 giugno 2021”; c) all'adempimento parziale dell'obbligazione pecuniaria a carico del SO atteso il pagamento, in favore del della sola somma di € 3.400,00 a Pt_1
titolo di acconto;
d) alla costituzione in mora del _3
con richiesta del 22.11.2021 – il ricorrente ha, quindi,
[...]
concluso chiedendo: a) “accertare e dichiarare il diritto della corresponsione della somma di € 17.916,28 per la prestazione professionale svolta sino al 24 giugno 2021”; b) “per l'effetto condannare il in persona dell'attuale Controparte_2
amm.re P.T. Avv. al pagamento della Controparte_1
rimanente somma di € 14.416,29 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese di giudizio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta del 16.9.2024 si è costituito n.q. di amministratore pro tempore del Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda e, in Controparte_2
via riconvenzionale, l'accertamento della mala gestio di
[...]
n.q. di amministratore del SO “ , e, Pt_1 CP_2
per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, ha rilevato: a)
l'imputabilità, al di comportamento negligente in Pt_1
pag. 3/18 violazione degli obblighi ex artt. 1129 e 1130 c.c., attesa la
situazione debitoria del Condominio (id est sussistenza di debiti verso i fornitori pari ad € 60.000,00 e non, come rappresentato dal ricorrente, pari ad € 20.000,00) all'atto del passaggio di consegne al nuovo amministratore CP_1
; b) l'omessa attivazione – da parte del – delle
[...] Pt_1
azioni giudiziali per il recupero dei crediti vantati dal
SO “ e “in primis per il recupero delle quote CP_2
condominiali dei condomini inadempienti” in violazione degli artt. 1129, 1130 e 1710 c.c.; c) la infondatezza della domanda proposta dal ricorrente in via gradata di arricchimento senza giusta causa in assenza dei presupposti di legge ex art. 2041 c.c.
La causa - istruita documentalmente - viene decisa ex art. 281
terdecies c.p.c.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione cristallizzata in ricorso – il ricorrente mira a conseguire nei confronti del in persona del suo Controparte_2
amministratore pro tempore Controparte_1
l'accertamento del diritto alla corresponsione, in suo favore, della “somma di € 14.416,29, oltre interessi fino alla data dell'effetti soddisfo” - attesa la corresponsione, a titolo di acconto della somma di € 3.400,00 - per la prestazione pag. 4/18 professionale svolta “sino al 24 giugno 2021” e, per l'effetto, la condanna del , in persona Controparte_2
dell'amministratore pro tempore Avv. al Controparte_1
versamento di tale somma.
Con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
resistendo alla pretesa, ha chiesto, a sua volta, in via riconvenzionale, l'accertamento della mala gestio di
[...]
n.q. di amministratore del e, Pt_1 Controparte_2
per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
In linea generale, l'amministratore condominiale costituisce,
anche alla luce del novellato art. 1130 c.c., l'organo di gestione e di rappresentanza del che, in virtù di apposito _3
contratto, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto.
La sua figura, pertanto, rientra nella fattispecie del mandato con rappresentanza in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 1129 c.c.
il quale, tra l'altro, prevede che, per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano – a tale istituto – le norme sul mandato (ex artt. 1703-1741 c.c.).
La legge n. 220 del 2012 (di riforma del Condominio) ha introdotto una serie di ipotesi determinanti la revoca pag. 5/18 dell'amministratore a fronte di gravi irregolarità nella gestione della res communis (ex art. 1129 c.c.).
Tali ipotesi, tuttavia, non possono ritenersi esaustivamente contenute nella norma suddetta, atteso che ben può configurarsi la mala gestio «ogni qual volta l'amministratore svolga la
propria attività ponendo in essere condotte non rispondenti
all'interesse comune dei rappresentati, così come accade nel
caso in cui egli non metta a disposizione dei condomini la
documentazione contabile in sede di approvazione del
consuntivo o non fornisca un chiaro rendiconto del proprio
operato, con conseguente violazione del dovere di diligenza ex
art. 1710 c.c. e obbligo di risarcimento del danno per la sua
negligente attività» (cfr. Tribunale Venezia, Sez. I, 2 novembre
2022, n. 1851).
Per l'adempimento del mandato, si richiede la diligenza del buon padre di famiglia – parametro generale di valutazione dell'adempimento del debitore ex art. 1176 c.c. – giacché «il
mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del
buon padre di famiglia».
Tale parametro è applicabile alla tipologia di incarico assunto dall'amministratore quale parametro di verifica della responsabilità per inadempimento, ritenendosi – in linea con il principio espresso dalla Suprema Corte in materia – che «in
pag. 6/18 tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere
gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon
padre di famiglia (art. 1710 cod. civ.), con quella diligenza,
cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media
avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente
delle relative responsabilità» (ex multis, Cass. n. 19778/2003).
Tanto chiarito in diritto, è possibile procedere al vaglio congiunto della domanda principale e della riconvenzionale.
L'esperita azione di adempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, infatti, finalizzato a conseguire il saldo del corrispettivo per le prestazioni rese dal ricorrente in veste di amministratore del complesso determina l'onere, per il CP_2
creditore ricorrente, della allegazione del titolo e dell'altrui inadempimento, spettando al debitore convenuto, offrire la prova dell'esatto adempimento ovvero del fatto estintivo,
modificativo o impeditivo della pretesa creditoria (cfr. arg ex
artt. 1218 e 2697 c.c.).
Nella specie, le contestazioni e difese del resistente, _3
a mezzo dell'amministratore subentrato, si condensano sul tema dell'inesatto adempimento del mandato avendo, in particolare, il resistente concluso: “Nel caso de quo manca l'esatto adempimento del contratto di prestazione dell'opera intellettuale”.
pag. 7/18 Premesso, infatti, che già sul piano assertivo, rilevante ex art. 115 c.p.c., dalla comparsa responsiva del resistente non emerge contestazione circa l'effettiva sussistenza di titolo, inteso come officiatura del quale amministratore del condominio Pt_1
– incentrandosi, la difesa del resistente, sulla contestazione della omessa delineazione del “quadro complessivo ed esatto della situazione contabile del complesso all'atto del passaggio di consegne ossia sino al 24 giugno 2021” riconoscendo esplicitamente la preesistenza del mandato con l'asserto “il
vecchio amministratore ha adottato un comportamento
negligente ed ha violato i propri obblighi, in primis dettati dall'art. 1129 e 1130 cc” – né risultando contestato, altresì, il fatto in sé dell'inadempimento, inteso come omesso pagamento delle spettanze residue reclamate per il mandato svolto prima del passaggio di consegne – mancando, dalla comparsa responsiva, riferimento alcuno a pagamenti avvenuti o,
comunque, mancando contestazione circa la dedotta mancanza di pagamento delle prestazioni professionali del precedente amministratore – la difesa del resistente si incentra sui fatti addotti a sostegno della riconvenzionale, refluente nel terreno dell'eccezione ex art. 1460 c.c. cui è agganciata la richiesta di ulteriore utilità ovvero condanna al risarcimento dei danni.
pag. 8/18 Ciò posto – supponendo che la assenza di una specifica deliberazione assembleare per resistere al ricorso notificato ad istanza di non allegata né menzionata nella Parte_1
procura alle liti rilasciata dall'amministratore (avv.
[...]
al difensore, trovi fondamento ai sensi degli art. CP_1
1130, comma 1, n. 4, e 1131 c.c., configurando, le casse del condominio, “parti comuni” le cui esigenze di tutela hanno determinato l'iniziativa in resistenza ed azione in riconvenzione
(al fine di evitare che l'accoglimento della azione comporti l'obbligo di pagamento tramite il fondo comune intestato al
) - alla luce del complessivo compendio assertivo e _3
probatorio acquisito non emerge evidenza della responsabilità
per mala gestio del Pt_1
I fatti contestati – costituenti, nell'assunto del resistente ricorrente in via riconvenzionale, condotte integratrici della
mala gestio fonte di danni risarcibili (“da omessa riscossione dei crediti”) eccepite anche in funzione di paralisi dell'azione di adempimento esperita - non trovano conferma nella documentazione contabile e condominiale prodotta in atti.
In particolare – ricordato, altresì, che essendo,
la responsabilità risarcitoria dell'amministratore, fondata sulla violazione degli obblighi contrattuali dello stesso, corre l'onere per chi lamenta il danno «allegare specificamente
pag. 9/18 l'inadempimento (a fronte dei vari obblighi che la legge, che
integra il rapporto negoziale tra assemblea - e dunque singolo
condomino - e amministratore, pone a carico di quest'ultimo) e
dimostrare e provare il danno che gli sarebbe derivato dallo
stesso e il nesso tra inadempimento e danno» (cfr. Tribunale
Vicenza sez. II, 17/06/2024, n.1226;) - le condotte contestate
al ricorrente ruotano, anzitutto, attorno alla condotta omissiva, sub specie di “omesse azioni da parte di quest'ultimo dirette a recuperare dei crediti del condominio” specie con riferimento all'omesso recupero delle quote condominiali dei condomini inadempienti, sussistendo posizioni debitorie “da
parte degli eredi er un debito (per gestione ordinaria Per_1
e straordinaria) al 31/12/2020 ammontante ad euro 17.661,00.
Detto credito risulta oggi inesigibile per assenza di eredi conosciuti da atti pubblici”. Ancora, viene lamentato che il ricorrente “non ha provveduto alla riscossione del credito del
complesso per euro 8.000,00 circa arrecato dagli eredi CP_2
” e “non ha proceduto a riscuotere il credito Parte_2
di euro 13.502,00 con debitore il sig. ”. Controparte_4
Si contesta, altresì, che a causa della condotta negligente del ricorrente, il condominio complesso “si è visto notificato CP_2
decreti ingiuntivi da parte di terzi” (tra cui, in via esemplificativa, il decreto ingiuntivo notificato ad istanza della pag. 10/18 ditta “De ES MI s.n.c. di SP CA e figli”
n. 267/2023 - proc. n. 183/2023 rg Tribunale civile di Messina).
Nella specie, al di là del dato ricavabile dalla copia della distinta di bonifico eseguito dal conto del in data 20.6.2022 _3
e, poi, in data 28.7.2022 – confermativo della esistenza di un credito, a titolo di remunerazione per l'attività di amministrazione svolta fino al passaggio di consegne, data la dicitura della causale “acconto compensi arretrati” (cfr. docc. n.
3, n. 4 fascicolo ricorrente) - dalla lettura del verbale dell'assemblea condominiale del 20.10.2020 si evince, in particolare, come in sede assembleare – sotto il mandato dell'allora amministratore in carica (rectius ) – sia Parte_1
stata oggetto di discussione la posizione debitoria facente capo al , esitata nella approvazione di apposita Controparte_5
“proposta di transazione” con previsione di piano di rientro a rate, dietro pagamento dell'importo mensile di euro 202,00
“oltre quote condominiali, per 61 rate al mese oltre euro
1.000,00 alla sottoscrizione della transazione” (cfr. allegato 2
B alle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.10.2024 –
fasc. ricorrente).
Analogamente, dal suddetto verbale assembleare – sotto gli uffici dell'allora amministratore dott. - si evince Parte_1
la approvazione di proposta di transazione “in merito alla
pag. 11/18 posizione debitoria del condomino per le 14 rate mensili CP_6
“sull'importo risultante a bilancio consuntivo 2019 oltre quote condominiali correnti” (cfr. allegato 2 B alle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.10.2024 – fasc. ricorrente).
Sicché, al cospetto delle circostanze, emergenti dallo stesso verbale, di approvazione del bilancio consuntivo 2019 “e relativo riparto come allegati al presente verbale” – ove è
contenuto il riferimento al debito del condomino per CP_6
la cui posizione in assemblea è stata approvata la transazione con piano di rientro – nonché di approvazione del consuntivo di spesa 2020 e del consuntivo 2018 e, ancora, della determinazione assembleare – sempre sotto l'officiatura del ricorrente n.q. di amministratore del - di Controparte_7
procedere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente per la posizione debitoria degli eredi del non è dato configurare CP_8
una coerente concatenazione causale tra la condotta omissiva contestata – rispetto alla quale le superiori evidenze danno conto del contrario giacché portano ad emersione la presenza di una transazione concordata dall'organo assembleare per il ripianamento della posizione debitoria dei condomini , CP_4
(e, quanto agli eredi l'avvio dell'iter per la CP_6 CP_9
nomina di curatore della eredità giacente) – ed il danno che sarebbe derivato alle casse del condominio per l'omessa pag. 12/18 attivazione del suo amministratore proprio nei riguardi dei condomini rispetto ai quali è stata approvata – con delibera di cui non è allegata impugnazione/caducazione – la transazione.
Né, del resto, è allegata la inerzia dell'ex amministratore rispetto ad una azione di recupero diretta a far valere l'esatto adempimento della transazione limitandosi, la difesa del resistente, a lamentare omissione di “azioni dirette a recuperare
il credito del complesso nei confronti dei condomini CP_2
morosi e/o aventi causa nonché evitare di aggravare la situazione contabile”.
In ogni caso – e ciò anche con riguardo alla posizione debitoria
“degli eredi per un debito (per gestione ordinaria e Per_1
straordinaria) al 31/12/2020 ammontante ad euro 17.661,00” –
dagli atti e documenti di causa non emerge, comunque, la presenza di tutti gli elementi paradigmatici per la affermazione di responsabilità del professionista.
Non emerge, infatti, prova di uno specifico danno - di cui non v'è nemmeno indicazione quantitativa nello scritto responsivo,
se non per il danno a titolo di spese legali derivanti dalla notifica di decreto monitorio per debiti verso terzi e non per la posizione debitoria dei condomini – né, inoltre, prova che se,
ove in ipotesi il ricorrente avesse tenuto il comportamento dovuto, il avrebbe evitato il pregiudizio lamentato. _3
pag. 13/18 Non vi è prova, vale a dire, che l'ipotetica azione contro i condomini morosi – ove non bastasse, per la posizione di CP_6
e la recisione del nesso causale alla luce delle superiori CP_4
argomentazioni – avrebbe condotto ad evitare il pregiudizio
(quest'ultimo, peraltro, non meglio delineato). Difetta, in termini piani, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva o omissiva ed il risultato derivatone.
Per la posizione degli eredi del resto, dalla Per_1
documentazione versata a corredo della (generica) doglianza si evince unicamente la dicitura - 1/3 nella colonna delle Per_1
uscite senza che, invece, possa dal solo rendiconto al
31.12.2020 ricavarsi alcunché circa il risultato cui avrebbe condotto l'azione che si assume omessa nei riguardi degli eredi condomini (cfr. doc. n. 3 fascicolo resistente).
Ne segue, allora, il rigetto della pretesa-eccezione riconvenzionale.
Anche per il profilo di responsabilità correlato al danno reclamato a titolo di spese del procedimento di ingiunzione –
i.e. decreto ingiuntivo n. 267/2023 del 10.2.2023 emesso dal
Tribunale di Messina in favore della ditta “De ES
MI s.n.c. di SP CA e Figli” a carico del per l'importo di € 6.915,08, Controparte_10
pag. 14/18 oltre interessi e spese di lite (euro 145,50oltre euro 570,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso al 15%) attinente – come indicato nel ricorso monitorio (cfr. doc. n. 4 fascicolo resistente
“Decreto ingiuntivo subito dal ) – ad un Controparte_2
credito maturato al 2.8.2022, azionato in via monitoria in data
16.1.2023, la domanda è infondata.
Il mandato del ricorrente ( ) quale amministratore Parte_1
del SO “ , è stato, infatti, operante sino al CP_2
13.10.2021.
Sicché, l'unica fattura relativa al periodo di sua officiatura è,
quella del 3.12.2020 (n. 1672) mentre invece le altre (dal n.
1548 al n. 1559 per un totale di 11 fatture del 21.10.2022) –
costituenti la maggior parte del credito per servizio di manutenzione assistenza e riparazioni – sono state emesse durante il mandato del nuovo amministratore (Avv.
[...]
(cfr. verbale passaggio di consegne del 24.6.2021 – CP_1
all. n. 3 alle note di trattazione scritta per l'udienza del
2.10.2024 fasc. ricorrente).
Tale prevalenza è di per sé sufficiente a rendere cedevole e recessiva la responsabilità per dedotta mala gestio del Pt_1
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, la inconfigurabilità della responsabilità dell'amministratore ricorrente e, ad un tempo, acclarata la sussistenza del titolo e pag. 15/18 dell'inadempimento da parte del resistente _3
(inadempiente rispetto alle rate a saldo) la fondatezza della domanda di esatto adempimento con conseguente condanna del
SO “ , in persona dell'amministratore pro CP_2
tempore Avv. al pagamento, in favore del Controparte_1
ricorrente, della restante somma di € 14.416,29, oltre interessi –
decorrenti dalla data della ricezione della messa in mora (cfr.
doc. n. 5 fascicolo ricorrente) - per la prestazione professionale svolta “sino al 24 giugno 2021”.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione ritenuto applicabile (€ 5.201,00 – 26.000,00) di cui al D.M. 147/2022
attesa la esiguità delle questioni trattate. La liquidazione non tiene conto della fase istruttoria (stante la natura documentale della stessa). Non sussistono, invece, i presupposti per l'adozione del provvedimento ex art. 96 c.p.c. atteso che “la
responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art.
96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta
presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente,
perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per
sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata,
dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o
residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo,
pag. 16/18 giacché una sua interpretazione lata o addirittura
automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. civ., Sez. III,
12/07/2023, n.19948).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1605/2023 R.G., così provvede:
ACCOGLIE la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di n.q. di amministratore pro Controparte_1
tempore del SO “ , per le causali di cui in CP_2
motivazione e, per l'effetto, respinta la riconvenzionale del resistente, dichiara tenuto e condanna il complesso in CP_2
persona dell'attuale amm.re P.T. Avv. al Controparte_1
pagamento della rimanente somma di € 14.416,29 oltre interessi dalla data della messa in mora (ricevuta il 3.2.2023) al soddisfo;
CONDANNA n.q. di amministratore pro Controparte_1
tempore del SO “ , al rimborso delle spese in CP_2
favore di che liquida in complessivi € 2.540,00 Parte_1
per compensi professionali, di cui € 460,00 per la fase di studio,
€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, oltre a rimborso delle spese vive pag. 17/18 affrontate (euro 27,00 oltre euro 237,00 per un totale di euro
264,00).
Si comunichi.
Barcellona P.G. 10/5/2025
La Giudice
Elisa Di Giovanni
pag. 18/18