Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/12/2022, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01939/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2018, proposto da
Sabbia D'Oro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria 4;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di Porto di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 46588 datato 14.09.2018, notificato il 21.09.2018, a firma del Responsabile della Sezione Demanio e Patrimonio del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “Società Sabbia D'Oro S.r.l. Sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 05333, depositata in data 12.09.2018. Comunicazioni”; della preordinata ed allegata Determinazione n. 2090 datata 23.11.2017, rinotificata in data 21.09.2018, a firma del Dirigente del Settore 3 – Gestione del Territorio – Reti Infrastrutturali – Lavori Pubblici – Manutenzioni, del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “Concessionaria Sabbia D'Oro. Concessione demaniale marittima n. 36/2009 ed atto di proroga ex lege n. 203/2014 e connesse Autorizzazioni n. 159/2013, n. 192/2014 e n. 44/2017. Conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto la decadenza della concessione demaniale marittima e connesse Autorizzazioni ai sensi degli artt. 10, comma 1, della Legge Regionale Puglia n. 17/2015 e 47, comma 1, lett. c) ed f), del Codice della Navigazione” nonché ove occorra di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quelli oggi impugnati e, in particolare:
- del verbale di accertamento n. 20/2017, Serie 7095/A, elevato dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 9.7.2017;
- della nota prot. n. 19068 del 12.7.2017 con la quale la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha trasmesso al Comune di Gallipoli il verbale di accertamento n. 20/2017;
- della nota prot. n. 21578 del 08.08.2017 della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
- della nota prot. n. 41043 del Comune di Gallipoli datata 18.08.2017;
- delle memorie controdeduttive della C.P. di Gallipoli acquisite al prot. in entrata del Comune di Gallipoli con n. 0043180 in data 04.09.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli e di Capitaneria di Porto di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la Società ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe nonché gli atti presupposti ivi specificamente indicati, con i quali è stato disposto l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire del 24.2.2012, l’inefficacia della SCIA edilizia n. 163 dell’11.9.2013 e del permesso di costruire n. 32/2017, confermandosi la già disposta decadenza dalla concessione demaniale di cui trattasi.
La vicenda in esame muove dalle contestazioni di cui ai verbali di accertamento della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 7/2017 – serie 7136/A e, soprattutto, n. 20/2017 serie – 7095/A, con cui è stata contestata la violazione dell’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione e dell’art. 36 C.N. per uso del suolo demaniale marittimo per fini diversi (discoteca) da quelli afferenti l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare.
A tali contestazioni, previo rituale contraddittorio e attività istruttoria, faceva seguito il provvedimento n. 2090 del 23.11.2017 con cui il Dirigente del Settore 3 del Comune di Gallipoli dichiarava la decadenza dalla c.d.m.
Il ricorso giurisdizionale proposto dalla ricorrente avverso la citata determinazione veniva respinto con sentenza di questo Tribunale ex art. 60 c.p.a. n. 100/2018.
La ricorrente interponeva appello innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 834/2018) e, in sede cautelare, si conveniva a verbale il congelamento degli effetti dell’impugnata determinazione dirigenziale di decadenza fino alla data di trattazione nel merito innanzi al Consiglio di Stato fissata per il 7 giugno 2018.
In data 7.8.2018, nonostante non risultasse ancora depositata la sentenza del Giudice d’Appello, il Comune di Gallipoli ha disposto l’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, pur confermando – con successiva determinazione dirigenziale 1612 del 27.8.2018 il congelamento degli effetti fino alla pubblicazione della sentenza.
Il ricorso in appello veniva quindi respinto con sentenza C.d.S. Quinta Sezione n. 5333/2018 del 12.9.2018, alla quale faceva seguito il provvedimento oggetto del ricorso in esame con cui il Comune di Gallipoli, nel reiterare (rectius: confermare) la già disposta decadenza, assegnava alla ricorrente il termine di giorni 60 per provvedere allo sgombero.
A supporto della domanda la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Violazione art. 21 septies L. 241/90, dell’art. 59 DPR 616/77, del D. Lgs 112/98 e dell’art. 42 del D. Lgs 96/99, nonché eccesso di potere per incompetenza e difetto di attribuzione;
Violazione art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nonché eccesso di potere sotto altro profilo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Gallipoli, contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, comunque, la reiezione dello stesso.
La Società ricorrente proponeva querela di falso con riferimento alla presunta non veridicità e non corrispondenza dei videofilmati richiamati nei verbali di accertamento, proponendo contestualmente innanzi al C.D.S. ricorso per revocazione della sentenza C.d.S. Sezione V n. 5333/2018.
Dopo il deposito di note difensive, all’udienza del 20 ottobre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione, previo avviso a verbale ex art. 73 co. 3 c.p.a. relativamente ai profili di inammissibilità e improcedibilità del gravame.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame risulta improcedibile e inammissibile prima che infondato.
Anzitutto improcedibile, atteso che con determinazione dirigenziale 2090/2017 è stata disposta la decadenza della c.d.m. in capo alla società ricorrente e tale provvedimento è stato ritenuto legittimo dal Giudice Amministrativo di Primo e Secondo Grado con sentenze rispettivamente TAR Puglia- Lecce n. 100(2018 e C.d.S Sezione V n. 5333/2018, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame.
Il ricorso risulta peraltro inammissibile in quanto l’impugnato provvedimento non costituisce nuova determinazione dispositiva della decadenza, ma semplice reiterazione della notificazione della decadenza già disposta o, comunque, atto meramente confermativo di quello precedente, in quanto privo da qualsivoglia ulteriore attività istruttoria o di nuovo accertamento.
Sotto altro profilo, non ricorre alcun interesse a censurare l’annullamento dei titoli edilizi che – a dire della ricorrente – sarebbe intervenuto prima ancora del deposito della sentenza di secondo grado e in violazione degli accordi di cui al verbale di camera di consiglio dell’1.3.2018 innanzi al C.d.S., atteso che con successiva e tempestiva determinazione il Comune di Gallipoli ne ha confermato il congelamento medio tempore.
Il ricorso risulta peraltro anche infondato nel merito in quanto, anche a prescindere dalla reiezione del ricorso per revocazione della sentenza C.d.S. 5333/2018, proposto dalla ricorrente, il Tribunale Civile di Lecce – Seconda Sezione, con sentenza del 31.1.2022 ha respinto la querela di falso oggetto del procedimento R.G. 9996/2018.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ed inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO