Ordinanza cautelare 4 aprile 2024
Ordinanza collegiale 28 marzo 2025
Decreto presidenziale 22 agosto 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01634/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco D’Agata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliata ex lege in -OMISSIS-, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
- del provvedimento Cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- Rif. Perm. Sogg./ar del 19 dicembre 2023, notificato il 02 gennaio 2024, con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza n. -OMISSIS- presentata dall’extracomunitario ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della predetta Questura in data 30 ottobre 2023 (kit postale già spedito il 26 aprile 2023), finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021), con contestuale avviso al predetto cittadino straniero che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I.;
- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CA LL e uditi per le parti i difensori Avv. F. D'Agata per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 1° marzo 2024 e depositato in data 5 marzo 2024, l’extracomunitario ricorrente – cittadino indiano entrato in Italia il 16 novembre 2022 con visto per lavoro subordinato (quota 2021) in forza di Nulla Osta al lavoro subordinato stagionale, valido per nove mesi, richiesto da Tenute dei fratelli G. e L. -OMISSIS- S.r.l. agricola - ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento Cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- Rif. Perm. Sogg./ar del 19 dicembre 2023, notificato il 02 gennaio 2024, con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza n. -OMISSIS- presentata dal predetto ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della predetta Questura in data 30 ottobre 2023 (kit postale già spedito il 26 aprile 2023), finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021), con contestuale avviso al predetto cittadino straniero che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o, comunque, connesso con quello impugnato.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI – INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il 6 marzo 2024, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio.
Il 22 marzo 2024, le Amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo il rigetto dell’avversa richiesta cautelare nonché il rigetto dell’avverso ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 4 aprile 2024, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto risulta “per tabulas” che l’extracomunitario ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 16 novembre 2022, munito di visto di ingresso per lavoro stagionale valido per 9 mesi (279 giorni), con la conseguenza che il permesso di soggiorno richiesto (per lavoro subordinato stagionale) non avrebbe, comunque, potuto avere una durata eccedente quella del predetto visto d’ingresso, essendo finalizzato alla medesima funzione (lavoro stagionale). Infatti, ai sensi degli artt. 5, comma 3-bis, lett. a) e 24, comma 7, del Decreto Legislativo 25/7/1998, n. 286 e ss.mm., il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non può mai avere una durata complessiva superiore a nove mesi, nel mentre l’extracomunitario ricorrente (alla data del 30 ottobre 2023, fissata per i prescritti rilievi dattiloscopici, e in quella in cui, conseguentemente, è stato adottato il provvedimento di diniego impugnato) aveva effettivamente già esaurito (in data 22 agosto 2023) il predetto periodo massimo di permanenza in Italia (pari a 279 giorni), concesso con il visto di ingresso e correttamente computato dalla Questura di -OMISSIS- a far tempo dal 16 novembre 2022. Inoltre, neppure risulta che il datore di lavoro del ricorrente abbia chiesto una quota per la (ipotetica) conversione del permesso di soggiorno stagionale. ”
Il 07 ottobre 2024, il difensore del ricorrente ha depositato istanza di prelievo, ex art. 71 c.p.a., con la quale ha dichiarato di aver presentato richiesta di conversione del permesso di soggiorno stagionale in questione, allegando il nulla osta datato 13 maggio 2024 della Prefettura di -OMISSIS-, che gli ha assegnato una quota dei flussi programmati e rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro non stagionale, fermo restando l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 42 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73, con la precisazione che il nulla osta è soggetto a revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro negli altri casi previsti dalla legge.
Nella pubblica udienza del 26 marzo 2025, questa Sezione, rilevato che in relazione all’istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente per ottenere la conversione del permesso di soggiorno (da stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario) risulta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- l’esibito nulla osta alla trasformazione del 13 maggio 2024, che gli ha assegnato una quota dei flussi programmati e rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro non stagionale, ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione di merito e ha disposto, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pubblicata il 28 marzo 2025, i seguenti incombenti istruttori a carico della P.A.: ” si ordina alla Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore in carica, di depositare in giudizio una dettagliata relazione di chiarimenti sulla evoluzione della vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, precisi se, a seguito dell’assegnazione della quota dei flussi programmati e al rilascio del nulla osta, in data 13 maggio 2024, da parte della Prefettura di -OMISSIS- in relazione all’extracomunitario ricorrente sia stato poi anche rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (in conversione) in favore del predetto ricorrente .”
Ha rinviato, quindi, la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
Il 07 agosto 2025, l’avvocato Francesco D’Agata ha depositato in giudizio una nota, con la quale, premesso che è intervenuta revoca del mandato difensivo conferito al precedente procuratore, si è costituito formalmente quale nuovo difensore dell’odierno ricorrente e ha concluso riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell’atto introduttivo a firma dell’Avv. Antonello D’Amico.
Con decreto presidenziale n. 123/2025, pubblicato il 22 agosto 2025, è stata respinta l’istanza di anticipazione di udienza presentata dal nuovo difensore della parte ricorrente.
Il 31 agosto 2025, il difensore del ricorrente ha depositato istanza di prelievo, ex art. 71 c.p.a., chiedendo di anticipare l'udienza di discussione con ogni possibile sollecitudine, ricorrendo gravi ragioni di urgenza, anche definendo il presente giudizio con sentenza in forma semplificata in Camera di Consiglio, laddove se ne ravvisassero i presupposti.
Il 28 ottobre 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali la relazione di chiarimenti prot. n. 25021 del 15 aprile 2025, con la quale la Questura di -OMISSIS-, in adempimento a quanto stabilito da questo Tribunale con la sopracitata ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, ha precisato – sia - che in data 07 marzo 2024 il Giudice di pace presso il Tribunale di -OMISSIS- ha rigettato il ricorso giurisdizionale avanzato avverso il provvedimento di espulsione, con termine di 30 giorni per darvi esecuzione con la partenza volontaria, emesso dal Prefetto della provincia di -OMISSIS- nei confronti dell’odierno ricorrente, in data 02 gennaio 2024 e notificato in pari data, a cura dell'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS-, a motivo della irregolare presenza del cittadino straniero extracomunitario nel Territorio Nazionale, e che non emergerebbe alcuna impugnazione contro la decisione giudiziale testé menzionata, - sia anche – che dall'esame del portale Poste, eseguito a cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- in data 04 aprile 2025, risulta che il ricorrente non abbia inviato, all'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS-, apposito kit con allegati il modello VB per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in conversione da stagionale e il contratto di soggiorno che lo stesso avrebbe dovuto stipulare assieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-.
Il 13 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato una nota, a firma del difensore, con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, atteso che “ Nelle more il ricorrente ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno da “stagionale” a “lavoro subordinato” ai sensi dell’art. 24 comma 10 T.U.I. innanzi al SUI della Prefettura di -OMISSIS-” e che “Nelle more il ricorrente ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno da “stagionale” a “lavoro subordinato” ai sensi dell’art. 24 comma 10 T.U.I. innanzi al SUI della Prefettura di -OMISSIS-; ”.
Nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente, con apposito atto sottoscritto personalmente dal legale rappresentante, ritualmente notificato alle altre parti in causa il 13 dicembre 2025 e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale in pari data, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, sicchè - non essendosi opposte le parti resistenti - il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35 secondo comma lettera c) e 84 c.p.a..
3. Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa, ai sensi dell’art. 84 secondo comma c.p.a., in considerazione della mancata opposizione della parte resistente alla rinuncia al gravame formulata dalla parte ricorrente e della non insistenza delle stesse sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -OMISSIS- - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
CA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LL | IA Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.