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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11895/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11895/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, ( , C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto MARENGO (C.F. ) e Gian Claudio BRUZZONE (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo C.F._6 sito in Torino, Via San Quintino n. 36, come da procure allegate alla costituzione di nuovo difensore del 16.03.2023;
( ), in proprio e in qualità di Parte_5 CodiceFiscale_7 tutore di ( ), Persona_1 CodiceFiscale_8 Parte_4
( ) tutti quali eredi di
[...] CodiceFiscale_4 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto MARENGO (C.F. Per_2
) in forza di autorizzazione del giudice tutelare in atti e di C.F._5 procure allegate alla costituzione di nuovo difensore del 05.06.2024 e del 24.10.2024 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Torino, Via Garibaldi 5.
ATTORI Contro
, (CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del liquidatore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Irene Controparte_2
1 (C.F. ) del foro di Milano ed elettivamente CP_3 C.F._9 domiciliata presso lo studio sito in Milano, Corso Buenos Aires n. 77/A, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 17.12.2020;
Conclusioni delle parti
Parti attrici:
Voglia il Tribunale Ill.mo;
Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione
Previa rinnovazione della TU
• NEL MERITO : Dichiarare la , Controparte_4
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 responsabile per il decesso del SI. e, conseguentemente, Persona_3 dichiarare tenuta e condannare la Controparte_4
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, al risarcimento in favore degli attori iure proprio dei danni morali patiti dai medesimi nell'occasione, quantificati alla stregua dei criteri di computo utilizzati da codesto Tribunale adito:
• SI. (padre) € 391.103,18= Parte_1
• SI.ra (madre) € 391.103,18= Parte_2
• SI.ra (sorella) € 152.838,00= Parte_3
• SI.ra (coniuge convivente) € 391.103,18= Parte_4
• Eredi della SI.ra (SI. , SI. Persona_2 Persona_1 Parte_5
, SI.ra , in solido tra loro) € 50.000,00=
[...] Parte_4
con gli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo o nella diversa veriore somma accertanda in corso di causa;
-
IN OGNI CASO: condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'ufficio e di parte, oltre 15% rimborso forf. ex art. 14 T.F., C.P.A. ed I.V.A. e successive occorrende”.
Parte convenuta:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere
NEL MERITO in via principale
2 Respingere tutte le domande formulate nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, dichiarare la convenuta tenuta a versare la quota di risarcimento eventualmente dovuta in forza delle risultanze istruttorie sicuramente attendibili. Spese come per legge.
IN VIA DI ISTRUTTORIA per l' ipotesi di rimessione della causa in istruttoria si richiamano - per quanto non accolto o non espletato - le istanze ed opposizioni articolate nelle memorie ex art 183 V comma nn.2 e 3 da intendersi qui trascritte”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(rispettivamente padre, madre, sorella, moglie e suocera Per_2 convivente di ) evocavano in giudizio Persona_3 [...]
al fine di sentirla dichiarare Controparte_4 tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 2087 c.c., al risarcimento dei danni patiti a causa della perdita del proprio congiunto in occasione dell'infortunio mortale occorso in data 09.10.2017 presso lo scalo ferroviario Drosso in Orbassano ove svolgeva le mansioni di Persona_3 manovratore alle dipendenze della convenuta. Gli attori - anche sulla base di due contravvenzioni accertate a carico della convenuta a seguito dei rilievi ispettivi effettuati dagli agenti della Parte_6 nell'immediatezza dei fatti - deducevano l'inadempimento degli
[...] obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro consistenti da un lato nel non aver effettuato la valutazione del rischio da investimento del lavoratore e dall'altro nell'aver affidato la conduzione della locomotiva che ha causato l'infortunio mortale ad un soggetto non adeguatamente formato per lo svolgimento di tale mansione. Deducendo la responsabilità della società convenuta, quale datrice di lavoro del defunto , i congiunti chiedevano il Persona_3 risarcimento del danno da perdita parentale quantificato nell'importo complessivo di €1.189.890,00, di cui € 331.920,00 in favore di Parte_1
3 , e , nonchè € 144.130,00 in ER Parte_2 Parte_4 favore di e € 50.000,00 in favore di . Parte_3 Persona_2
Si costituiva la convenuta Controparte_4 contestando gli assunti attorei in ordine alla dinamica
[...] dell'infortunio, così come ricostruito dalle approfondite indagini esperite nell'ambito del procedimento penale avviato a carico del macchinista del convoglio n. 22451/17 RGNR, n. 6394/18 RG GIP, e negando la sussistenza di qualsivoglia proprio profilo di responsabilità. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Depositate le memorie ex art 183 IV comma c.p.c. sono stati sentiti i testi indicati dalle parti con riferimento alla ricostruzione degli eventi ed alle modalità di verificazione del sinistro. E' stata poi disposta ed espletata TU al fine di verificare – sulla base della documentazione in atti, della normativa e dei protocolli applicabili al caso di specie, nonché delle dichiarazioni rese dai testi escussi – la riconducibilità dell'infortunio mortale all'inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte della convenuta datrice di lavoro, con eventuale specifica individuazione di possibili fattori causali alternativi. Nel corso dell'espletata TU, in data 13.01.2022, si costituivano con comparsa di intervento volontario , Parte_4 Parte_5
, in proprio e quale tutore di , in qualità di
[...] Persona_1 eredi dell'attrice , deceduta il 06.08.2021. Persona_2
A seguito del deposito della TU, in data 28.11.2022, si svolgeva il 16.02.2023 l'udienza di disamina dell'elaborato peritale. Successivamente con comparsa del 16.03.2023 gli attori Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4 si costituivano con il difensore Avv. Roberto Marengo, in seguito alla morte del precedente difensore, e rinnovavano la procura alle liti già conferita all'Avv. Gian Claudio Bruzzone. A seguito di una ulteriore udienza di disamina dell'elaborato peritale tenutasi il 25.05.2023 il TU provvedeva, nella medesima data, a depositare nuovamente l'elaborato peritale integrato delle osservazioni delle parti come richiesto dal G.I. nel corso dell'udienza. All'esito di tale ultimo deposito con ordinanza del 19.07.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine 7.11.2024 per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni.
4 Con comparse del 05.06.2024 e del 24.10.2024 gli attori Parte_4
e in proprio e quale tutore , in Persona_1 Parte_5 qualità di eredi dell'attrice , si costituivano anch'essi con Persona_2 il nuovo difensore Avv. Roberto Marengo. Con ordinanza del 16.12.2024, la causa è stata trattenuta per la decisione con termini alle parti ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
1. Inquadramento giuridico e onere probatorio La domanda degli attori, volta ad ottenere il ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale, afferma la sussistenza di plurimi profili di colpa della società datrice di lavoro riconducendoli alla violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c.. Tuttavia occorre osservare che la domanda di risarcimento dei danni proposta “iure proprio”, dai congiunti del lavoratore deceduto, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 c.c., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. con tutto ciò che ne consegue in termini di onere probatorio. Si pone in tal segno la giurisprudenza prevalente secondo cui “ in relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c. (Cass. ord. n. 32072 del 12/12/2024). Pertanto, con riferimento al caso in esame, a nulla rileva che l'azione ex art. 2087 c.c., ha natura contrattuale ed è soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice, cui spetta l'onere di dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva. In altre parole, la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, non sposta il relativo onere, ex art. 5 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 10578 del 2018, in motivazione richiamata anche da Cass. Sez. Lav. n. 2 del 02.01.2020). Ne consegue che non potrà ritenersi provata la colpa del datore di lavoro con ricorso alla presunzione di cui all'art. 2087 cc, senza che i congiunti assolvano all'onere probatorio specifico richiesto per l'accertamento della responsabilità aquiliana e dunque che diano prova della sussistenza di un fatto doloso o colposo, di un danno ingiusto e del nesso di causalità tra l'evento e il danno ingiusto subito.
2. Ricostruzione della vicenda oggetto di causa Operata in premessa tale doverosa precisazione relativa all'inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio si rende necessario ora procedere ad una ricostruzione della tragica vicenda quanto più aderente possibile al fatto storico, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, al fine di valutare la dinamica dell'occorso. E' circostanza pacifica in atti che era stato assunto dalla Persona_3 convenuta in data 05.05.1997 con qualifica di operaio con mansione di addetto alla manovra ed era stato assegnato al nodo ferroviario Mirafiori Drosso. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che il 09.10.2017 l'equipaggio incaricato della manovra del treno proveniente da Orbassano e diretto a Torino AI025, trainante 17 carri per il trasporto di veicoli, era composto dal macchinista e Persona_4 da tre manovratori: i sig.ri , e Persona_5 Parte_7 [...]
. ER
E' altresì emerso che nei pressi dello scalo ferroviario del Drosso, i componenti dell'equipaggio si sono divisi autonomamente i compiti e, arrivati all'altezza dell'ufficio di manovra, il ha fermato il Per_4 convoglio sul binario di “corsa” per far scendere i tre manovratori dalla locomotiva e poter eseguire le attività di manovra. Le azioni per la manovra che dovevano essere effettuate dai lavoratori consistevano nell'azionare i deviatoi per lo scambio dei binari, agganciare/sganciare la locomotiva e i carri per dividere il treno, dare ordini al guidatore per instradare il treno, dare le comunicazioni necessarie per i movimenti, segnalare le distanze dal paraurti della baia di scarico/carico e bloccare i carri quando venivano stazionati (cfr. pag 7 doc. 1 attoreo, relazione . Pt_6
6 In sostanza, compito della squadra era quello di sistemare i vagoni in due baie di deposito e la manovra posta in essere consisteva nel far procedere a marcia indietro il convoglio sotto la direzione del manovratore, che doveva accompagnarlo a piedi lungo la banchina comunicando via radio con il macchinista, non avendo quest'ultimo la possibilità di vedere il percorso. Nel momento in cui l'ultimo carro era in prossimità del terminale della baia (convenzionalmente alla distanza di un carro dai respingenti) il manovratore dava apposito segnale verbale al macchinista. Laddove il convoglio fosse più lungo della baia che doveva ospitare i vagoni – come nel caso di specie – esso veniva “tagliato”, cioè diviso in modo che i carri eccedenti venissero instradati in altra baia. A tal proposito, il teste dichiara: “si trattava di manovra che Per_5 svolgevamo quotidianamente, dovevamo mettere sotto scarico dei vagoni di CA (…) Il macchinista è in testa al treno e, a nostro ordine, doveva retrocedere nei binari di scarico (…) la manovra era fatta con delle radio di comunicazione tra noi ed il macchinista. La radio ne avevo una io e una
. Il treno retrocede a passo d'uomo, fino ad un certo punto dove il ER treno è stato spezzato, dei 18 vagoni ne stanno circa 8 o 9 per binario ed allora veniva spezzato in due pezzi. Nel punto in cui il treno doveva essere spezzato il è passato dalla parte opposta alla mia. Da quel punto la ER manovra fino al respingente ce l'aveva in mano . Io l'ho sentito fino ER all'ultimo comando, quando ha detto “manca un vagone”. Coerentemente si è espresso il teste che ha dichiarato: “La Pt_7 manovra consisteva nel retrocedere un treno che avevamo recuperato ad Orbassano. Io e eravamo sulla strada per impedire attraversamenti Per_5 della auto degli addetti al sito, mentre si incamminava a piedi ad ER accompagnare il convoglio fino al respingente. Mi ricordo che ER aveva la radio (…) lui disse “manca un vagone”, e poi non ho più sentito niente. In genere si dice mezzo vagone o due o tre metri, ma io non ho più sentito. (…) Dopo la segnalazione “un carro” solitamente ne seguono altre per distanze minori (mezzo carro, tre metri), ma non era previsto che il macchinista dovesse necessariamente attendere tali ulteriori segnalazioni, perché sapeva già regolare la finale di avvicinamento”. I testi hanno altresì confermato che la fase terminale della manovra era avvenuta a passo d'uomo “a circa 6 km orari, fino ad arrivare al respingente quasi fermo” (v. teste ). Per_5
7 Si desume, dunque, sulla base delle dichiarazioni dei testi, dagli atti delle indagini penali e della relazione redatta dai funzionari dello Pt_6 intervenuti nell'immediatezza dei fatti:
- che il ha accompagnato, camminando a piedi sul terreno il treno ER ponendosi a fianco, tra il 5° binario tronco e il 4° binario tronco;
- che superata la strada carrabile, tra il ed i due colleghi manovratori, ER si è interposto il treno che ha impedito il contatto visivo tra loro;
- che successivamente i colleghi hanno sentito il dire “un carro”, ER locuzione relativo all'avviso convenzionale per comunicare la distanza corrispondente a 25 m, tra il primo carro del convoglio spinto ed il punto di arrivo (paraurti) in modo tale che il otesse arrestare il convoglio;
Per_4
- che e intervenivano, dunque, per “tagliare” il convoglio;
Per_5 Pt_7
- che il macchinista dopo l'instradamento di , ha superato la strada Per_5 carrabile e senza mai sentire comunicazioni dal ha portato i carri ER rimanenti fino a battuta contro i respingenti del carro stazionario sul 6° binario tronco;
- che e - dopo aver concluso le manovre di Per_4 Pt_7 Per_5 stazionamento del convoglio, posizionamento del freno ai carri e depositato il locomotore sono andati nell'ufficio manovra - preoccupati di non riuscire a rintracciare il hanno iniziato a cercarlo presso gli uffici, il refettorio ER
e i servizi, per poi trovarne il cadavere sul 5° binario tronco, sotto il primo carro del convoglio (lato corpo fabbrica), in corrispondenza del secondo asse del vagone, in posizione prona disteso obliquamente alla sede ferroviaria con il capo rivolto in direzione opposta alla direzione di marcia del convoglio (v. sul punto anche dichiarazioni del teste che Per_5 afferma: “Se non sbaglio l'ho trovato poi a circa un vagone dal respingente giaceva in mezzo al binario. Se non sbaglio era girato con la testa rivolta verso i vagoni, cioè dalla parte opposta rispetto al respingente e dunque è caduto all'indietro”).
3. Giudizio controfattuale e accertamento della causalità materiale nel giudizio civile In tema di responsabilità civile, sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno,
8 riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa/ statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa) - la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente - ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 – 01 e Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8114. In caso di responsabilità scaturente da condotta omissiva l'accertamento causale va, quindi, compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto delle risultanze del caso concreto, con la doverosa specificazione che non si tratta di un criterio probatorio diverso da quello del più probabile che non, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale (v. Cassazione civile sez. III 11/06/2024, n. 16199).
4. Assenza di responsabilità della convenuta Quanto sopra premesso e richiamato circa le condizioni e modalità per l'operare di responsabilità omissiva, facendo applicazione di tale principio al caso concreto deve ritenersi che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per i motivi che seguono. Il primo inadempimento degli obblighi di sicurezza contestato alla convenuta attiene ad una incompleta valutazione dei rischi cui sarebbero stati esposti i manovratori nello svolgimento delle proprie mansioni. Tale circostanza, ad avviso degli attori, sarebbe desumibile dalla contravvenzione accertata dagli Ufficiali della Asl Torino – Spresal nei confronti della datrice di lavoro per non aver tenuto conto del rischio da investimento del lavoratore da parte del treno in manovra all'interno del documento di valutazione rischi elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) D. lgs. N. 81/2009 in violazione dell'art. 29, comma 1, D. lgs. N.
9 81/2009 (v. doc. 2 attoreo, verbale in materia di igiene e sicurezza del lavoro). Il secondo inadempimento contestato alla convenuta viene ravvisato nella mancanza di adeguata formazione del conduttore della Per_4 locomotiva LDH 125-468 in uso il giorno dell'evento nefasto. Tale secondo profilo di inadempimento troverebbe asseritamente riscontro nella contravvenzione accertata dagli Ufficiali della Asl Torino – Spresal nei confronti della datrice di lavoro per non aver prodotto l'attestato di formazione dei membri dell'equipaggio coinvolti, relativo alla conduzione della summenzionata locomotiva, quale violazione dell'art 71, comma 7, lettera a) D. lgs. N. 81/2009 (v. doc. 2 attoreo, verbale in materia di igiene e sicurezza del lavoro). Secondo la prospettazione attorea se il conducente fosse stato adeguatamente formato, dopo il primo comando vocale da parte del e il conseguente arresto del treno, prima di ripartire avrebbe dovuto ER attendere un secondo comando vocale e l'evento non si sarebbe verificato. Pur essendo documentalmente provato l'accertamento di tali contravvenzioni dagli Ufficiali di P.G. Spresal (v. doc. 2 attoreo) - nonchè l'irrogazione di un provvedimento contenente le specifiche prescrizioni e i tempi di adeguamento imposti alla società datrice di lavoro per sanare le violazioni al Testo unico D. lgs. n. 81/2009 commesse (v. doc. 3 attoreo) - non è possibile ritenere che le predette due violazioni siano da porsi in nesso causa con l'evento infortunistico mortale occorso, né il TU ha ravvisato la sussistenza di alcuna altra inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. pag. 18 TU). In particolare, in merito all'assenza della valutazione del rischio da investimento ferroviario rilevata dallo il verbale di prescrizione del Pt_6
25.09.2018 fa espresso riferimento “al pericolo derivante dal transito di mezzi su rotaia in luogo limitrofo a quello ove operava il lavoratore, come ad esempio il percorso a fianco dei binari da seguire durante la manovre”( v. doc. 2 attoreo). Cionondimeno il TU , in risposta alle osservazioni del CTP attoreo, Tes_1 ha chiarito che “tale situazione si riferisce all'accompagnamento del treno prima dell'ingresso dello stesso nella relativa baia. Durante il tragitto nella baia, treno e lavoratore hanno due percorsi ben distinti (binario e banchina)
10 per cui è impossibile l'investimento. Quindi tale violazione non ha nesso causale con l'evento”. Non si può poi fare a meno di evidenziare che nel documento “valutazione rischi” prodotto dalla convenuta sub doc. 5 a pag. 42 per il profilo di
“addetto alle manovre ferroviarie” è preso in considerazione “il rischio da mezzi di conduzione carri ferroviari”, ove è contemplato il pericolo attinente a “interferenze di movimentazione e aree con accesso ai binari ferroviari. Interferenze con vetture in transito. Rischio di deragliamento convoglio” e sono conseguentemente previste una serie di “misure di prevenzione e protezione e controllo” tra cui “rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente, assicurarsi che le manovre ferroviarie vengano eseguite in sicurezza e le persone a terra siano a debita distanza (…)”. E', dunque, evidente che in concreto il rischio da investimento ferroviario, necessariamente insito nell'attività svolta dal lavoratore, è stato preso in considerazione e valutato dalla datrice di lavoro, la quale ha previsto una serie di misure preventive atte a tutelare i manovratori nell'espletamento delle proprie mansioni, misure rispetto alle quali il TU nominato dal Tribunale non ha rilevato carenze. In definitiva, indipendentemente dalla contravvenzione formalmente contestata alla società datrice di lavoro, ciò che appare dirimente è che, in sede di effettuazione del doveroso giudizio controfattuale, non è stata raggiunta la prova che la condotta doverosa omessa - nella fattispecie adeguata elaborazione del documento valutazione rischi - avrebbe evitato il sinistro mortale verificatosi. Viene, a tal proposito, in considerazione quella giurisprudenza di legittimità secondo “La valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di principio.” (v. in motivazione Cassazione penale , sez. IV , 04/12/2009 , n. 862). Anche la mancanza di attestato di formazione del macchinista non può ritenersi in nesso causale con l'evento verificatosi in quanto non è stato in
11 concreto ravvisato alcun errore di manovra di quest'ultimo che possa aver cagionato il decesso di . Persona_3
Sul punto, nonostante la piena e completa autonomia degli ambiti giudiziali civile e penale, rileva quanto affermato dal PM in sede di richiesta di archiviazione secondo cui: “non ha avuto alcuna incidenza causale il fatto che non avesse ricevuto uno specifico addestramento per Per_4 condurre la motrice utilizzata nell'occasione, poiché non risulta esservi stato alcun errore di manovra da parte sua. Altrettanto dicasi per la carenza riscontrata nel DVR a proposito della mancata valutazione del rischio investimento per il manovratore da parte del treno in movimento. Infatti, nel caso di specie nulla sarebbe cambiato se il DVR fosse stato completo”. Si condivide, altresì, quanto ritenuto in sede penale in ordine all'irrilevanza dell'interruzione del segnale radio a seguito dell'occorso. E', infatti, condivisibile quanto sostenuto dalla GIP dott.ssa Perlo, che ha disposto l'archiviazione, la quale afferma: “ (…) ha comunicato ER regolarmente il segnale di “un carro” (…) ed è quindi evidente che l'incidente si è verificato nei pochi secondi seguenti, in cui il macchinista on poteva fare nulla di diverso o ulteriore per evitare l'evento”. Per_4
Infatti una volta udito il segnale “un carro” è pacifico che il macchinista abbia azionato il freno pneumatico portando il convoglio all'arresto completo (cfr. TU pag 13). Il teste , a proposito del fatto che il avesse dato il segnale Pt_7 ER
“un carro” e che non siano seguite ulteriori comunicazioni, ha affermato:
“dopo la segnalazione “un carro” solitamente ne seguono altre per distanze minori (mezzo carro, tre metri), ma non era previsto che il macchinista dovesse necessariamente attendere tali ulteriori segnalazioni, perché sapeva già regolare la finale di avvicinamento”. Pertanto se è certo che fosse doveroso mantenere la continuità della comunicazione - come previsto dal Manuale di Mestiere - è pur vero che non è noto (né pare stabilito in maniera predeterminata) ogni quanti metri tale segnalazione dovesse pervenire. Ipotizzando, nel caso di specie, sulla base di quanto affermato dal teste , che il successivo comando Pt_7 verbale di sarebbe dovuto essere emesso o a metà del Persona_3 carro (quindi a 12,5 metri dal fondo) o in prossimità del punto di arrivo (2-3 metri dal fondo) non può ritenersi, in ogni caso, possibile che l'arresto immediato del mezzo avrebbe evitato l'investimento, posto che il corpo è
12 stato ritrovato posizionato tra i 16 e i 18 metri dal fondo del 5° binario tronco (cfr pag. 10 doc. 1 attoreo). Escluso qualsivoglia profilo di responsabilità della convenuta il Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il TU secondo cui “l'ipotesi più verosimile nella descrizione della dinamica è che l'infortunio sia avvenuto per una tragica fatalità e a seguito di una caduta accidentale dovuta a inciampo o per aver messo in fallo un piede. Premesso che non esiste una certezza sulla dinamica in cui è avvenuto l'infortunio, il manufatto in cui potrebbe aver inciampato il è rappresentato dall'unico ostacolo ER presente lungo la banchina ossia un profilato verticale di supporto della tettoia che si ripete in maniera cadenzata. Percorrendo l'ipotesi dell'inciampo, questa sarebbe motivata anche dal fatto che il lavoratore era intento a seguire il treno in avvicinamento anche con lo sguardo”.
* * * Non inducono a diverse considerazioni tutte le ulteriori violazioni di normativa in materia di sicurezza sul lavoro allegate dalla CTP di parte attrice in sede di osservazioni alla TU che da un lato non hanno trovato riscontro nella TU espletata e dall'altro sono state tardivamente proposte, per la prima volta, soltanto in comparsa conclusionale dalla difesa attorea. L'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione della quale la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza, proprio al fine di consentire al giudice di limitare la decisione alla domanda proposta. La modificazione della domanda è ammissibile nel limite delle cc.dd. preclusioni assertive, ed è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Nel caso di specie, invece, gli attori in comparsa conclusionale hanno allegato circostanze mai dedotte nell'atto di citazione né in prima memoria ex art 183, comma VI, c.p.c. - relative alla mancanza di parapetti lungo la banchina ferroviaria, alla presenza di possibili insidie, alla circostanza che il sig. avrebbe dovuto camminare pericolosamente soltanto sul ciglio ER della banchina a causa della conformazione dei luoghi (cfr. pag. da 12 a 14 comparsa conclusionale attorea, nonché osservazioni CTP dott.ssa pag. 11)- fino a giungere con la memoria di replica a modificare Per_6 la prospettazione introducendo una possibile responsabilità da cosa in
13 custodia ex art 2051 cc a carico della convenuta scaturente dall”insidia/trabocchetto”. Si evidenzia, a tal proposito, che l'ipotesi dell'inciampo era già stata ventilata dagli Ufficiali che lo stato dei luoghi era noto sin dall'inizio Pt_6 della causa;
eppure alcun profilo di responsabilità è mai stato allegato negli atti introduttivi del processo con riferimento alla pericolosità insita nei profilati verticali di supporto della tettoia siti lungo tutta la banchina. E' doveroso, dunque, concludere che le deduzioni in ordine a tali ultimi profili debbano essere considerate tardive oltre che in concreto non verificate
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5. La decisione sulle spese del giudizio si reputa la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi analoghi a quelli indicati all'art. 92 cpc, - individuabili, essenzialmente ma non solo, nelle complessità della ricostruzione dele fatto sia nel procedimento penale che nel presente giudizio, a distanza di quasi un decennio dall'accaduto - che giustificano l'integrale compensazione tra tute le parti delle spese di giudizio (cfr. Corte Cost. 19/04/2018, n.77; Corte di Appello di Torino, n. 514 del 13/05/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, ritenuti insussistenti i profili di responsabilità dedotti a carico della convenuta
Controparte_4 rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della predetta convenuta;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio Torino, 20.3.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza predisposta con la collaborazione di Addetta all'Ufficio per il Processo
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11895/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, ( , C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto MARENGO (C.F. ) e Gian Claudio BRUZZONE (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo C.F._6 sito in Torino, Via San Quintino n. 36, come da procure allegate alla costituzione di nuovo difensore del 16.03.2023;
( ), in proprio e in qualità di Parte_5 CodiceFiscale_7 tutore di ( ), Persona_1 CodiceFiscale_8 Parte_4
( ) tutti quali eredi di
[...] CodiceFiscale_4 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto MARENGO (C.F. Per_2
) in forza di autorizzazione del giudice tutelare in atti e di C.F._5 procure allegate alla costituzione di nuovo difensore del 05.06.2024 e del 24.10.2024 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Torino, Via Garibaldi 5.
ATTORI Contro
, (CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del liquidatore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalba Irene Controparte_2
1 (C.F. ) del foro di Milano ed elettivamente CP_3 C.F._9 domiciliata presso lo studio sito in Milano, Corso Buenos Aires n. 77/A, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 17.12.2020;
Conclusioni delle parti
Parti attrici:
Voglia il Tribunale Ill.mo;
Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione
Previa rinnovazione della TU
• NEL MERITO : Dichiarare la , Controparte_4
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 responsabile per il decesso del SI. e, conseguentemente, Persona_3 dichiarare tenuta e condannare la Controparte_4
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, al risarcimento in favore degli attori iure proprio dei danni morali patiti dai medesimi nell'occasione, quantificati alla stregua dei criteri di computo utilizzati da codesto Tribunale adito:
• SI. (padre) € 391.103,18= Parte_1
• SI.ra (madre) € 391.103,18= Parte_2
• SI.ra (sorella) € 152.838,00= Parte_3
• SI.ra (coniuge convivente) € 391.103,18= Parte_4
• Eredi della SI.ra (SI. , SI. Persona_2 Persona_1 Parte_5
, SI.ra , in solido tra loro) € 50.000,00=
[...] Parte_4
con gli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo o nella diversa veriore somma accertanda in corso di causa;
-
IN OGNI CASO: condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'ufficio e di parte, oltre 15% rimborso forf. ex art. 14 T.F., C.P.A. ed I.V.A. e successive occorrende”.
Parte convenuta:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere
NEL MERITO in via principale
2 Respingere tutte le domande formulate nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, dichiarare la convenuta tenuta a versare la quota di risarcimento eventualmente dovuta in forza delle risultanze istruttorie sicuramente attendibili. Spese come per legge.
IN VIA DI ISTRUTTORIA per l' ipotesi di rimessione della causa in istruttoria si richiamano - per quanto non accolto o non espletato - le istanze ed opposizioni articolate nelle memorie ex art 183 V comma nn.2 e 3 da intendersi qui trascritte”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(rispettivamente padre, madre, sorella, moglie e suocera Per_2 convivente di ) evocavano in giudizio Persona_3 [...]
al fine di sentirla dichiarare Controparte_4 tenuta e condannare, ai sensi dell'art. 2087 c.c., al risarcimento dei danni patiti a causa della perdita del proprio congiunto in occasione dell'infortunio mortale occorso in data 09.10.2017 presso lo scalo ferroviario Drosso in Orbassano ove svolgeva le mansioni di Persona_3 manovratore alle dipendenze della convenuta. Gli attori - anche sulla base di due contravvenzioni accertate a carico della convenuta a seguito dei rilievi ispettivi effettuati dagli agenti della Parte_6 nell'immediatezza dei fatti - deducevano l'inadempimento degli
[...] obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro consistenti da un lato nel non aver effettuato la valutazione del rischio da investimento del lavoratore e dall'altro nell'aver affidato la conduzione della locomotiva che ha causato l'infortunio mortale ad un soggetto non adeguatamente formato per lo svolgimento di tale mansione. Deducendo la responsabilità della società convenuta, quale datrice di lavoro del defunto , i congiunti chiedevano il Persona_3 risarcimento del danno da perdita parentale quantificato nell'importo complessivo di €1.189.890,00, di cui € 331.920,00 in favore di Parte_1
3 , e , nonchè € 144.130,00 in ER Parte_2 Parte_4 favore di e € 50.000,00 in favore di . Parte_3 Persona_2
Si costituiva la convenuta Controparte_4 contestando gli assunti attorei in ordine alla dinamica
[...] dell'infortunio, così come ricostruito dalle approfondite indagini esperite nell'ambito del procedimento penale avviato a carico del macchinista del convoglio n. 22451/17 RGNR, n. 6394/18 RG GIP, e negando la sussistenza di qualsivoglia proprio profilo di responsabilità. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Depositate le memorie ex art 183 IV comma c.p.c. sono stati sentiti i testi indicati dalle parti con riferimento alla ricostruzione degli eventi ed alle modalità di verificazione del sinistro. E' stata poi disposta ed espletata TU al fine di verificare – sulla base della documentazione in atti, della normativa e dei protocolli applicabili al caso di specie, nonché delle dichiarazioni rese dai testi escussi – la riconducibilità dell'infortunio mortale all'inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro da parte della convenuta datrice di lavoro, con eventuale specifica individuazione di possibili fattori causali alternativi. Nel corso dell'espletata TU, in data 13.01.2022, si costituivano con comparsa di intervento volontario , Parte_4 Parte_5
, in proprio e quale tutore di , in qualità di
[...] Persona_1 eredi dell'attrice , deceduta il 06.08.2021. Persona_2
A seguito del deposito della TU, in data 28.11.2022, si svolgeva il 16.02.2023 l'udienza di disamina dell'elaborato peritale. Successivamente con comparsa del 16.03.2023 gli attori Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4 si costituivano con il difensore Avv. Roberto Marengo, in seguito alla morte del precedente difensore, e rinnovavano la procura alle liti già conferita all'Avv. Gian Claudio Bruzzone. A seguito di una ulteriore udienza di disamina dell'elaborato peritale tenutasi il 25.05.2023 il TU provvedeva, nella medesima data, a depositare nuovamente l'elaborato peritale integrato delle osservazioni delle parti come richiesto dal G.I. nel corso dell'udienza. All'esito di tale ultimo deposito con ordinanza del 19.07.2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine 7.11.2024 per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni.
4 Con comparse del 05.06.2024 e del 24.10.2024 gli attori Parte_4
e in proprio e quale tutore , in Persona_1 Parte_5 qualità di eredi dell'attrice , si costituivano anch'essi con Persona_2 il nuovo difensore Avv. Roberto Marengo. Con ordinanza del 16.12.2024, la causa è stata trattenuta per la decisione con termini alle parti ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
1. Inquadramento giuridico e onere probatorio La domanda degli attori, volta ad ottenere il ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale, afferma la sussistenza di plurimi profili di colpa della società datrice di lavoro riconducendoli alla violazione del disposto di cui all'art. 2087 c.c.. Tuttavia occorre osservare che la domanda di risarcimento dei danni proposta “iure proprio”, dai congiunti del lavoratore deceduto, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 c.c., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. con tutto ciò che ne consegue in termini di onere probatorio. Si pone in tal segno la giurisprudenza prevalente secondo cui “ in relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c. (Cass. ord. n. 32072 del 12/12/2024). Pertanto, con riferimento al caso in esame, a nulla rileva che l'azione ex art. 2087 c.c., ha natura contrattuale ed è soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice, cui spetta l'onere di dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva. In altre parole, la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto di questo giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una “porzione” di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, non sposta il relativo onere, ex art. 5 2697 c.c. (cfr. Cass. n. 10578 del 2018, in motivazione richiamata anche da Cass. Sez. Lav. n. 2 del 02.01.2020). Ne consegue che non potrà ritenersi provata la colpa del datore di lavoro con ricorso alla presunzione di cui all'art. 2087 cc, senza che i congiunti assolvano all'onere probatorio specifico richiesto per l'accertamento della responsabilità aquiliana e dunque che diano prova della sussistenza di un fatto doloso o colposo, di un danno ingiusto e del nesso di causalità tra l'evento e il danno ingiusto subito.
2. Ricostruzione della vicenda oggetto di causa Operata in premessa tale doverosa precisazione relativa all'inquadramento della fattispecie oggetto del presente giudizio si rende necessario ora procedere ad una ricostruzione della tragica vicenda quanto più aderente possibile al fatto storico, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, al fine di valutare la dinamica dell'occorso. E' circostanza pacifica in atti che era stato assunto dalla Persona_3 convenuta in data 05.05.1997 con qualifica di operaio con mansione di addetto alla manovra ed era stato assegnato al nodo ferroviario Mirafiori Drosso. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che il 09.10.2017 l'equipaggio incaricato della manovra del treno proveniente da Orbassano e diretto a Torino AI025, trainante 17 carri per il trasporto di veicoli, era composto dal macchinista e Persona_4 da tre manovratori: i sig.ri , e Persona_5 Parte_7 [...]
. ER
E' altresì emerso che nei pressi dello scalo ferroviario del Drosso, i componenti dell'equipaggio si sono divisi autonomamente i compiti e, arrivati all'altezza dell'ufficio di manovra, il ha fermato il Per_4 convoglio sul binario di “corsa” per far scendere i tre manovratori dalla locomotiva e poter eseguire le attività di manovra. Le azioni per la manovra che dovevano essere effettuate dai lavoratori consistevano nell'azionare i deviatoi per lo scambio dei binari, agganciare/sganciare la locomotiva e i carri per dividere il treno, dare ordini al guidatore per instradare il treno, dare le comunicazioni necessarie per i movimenti, segnalare le distanze dal paraurti della baia di scarico/carico e bloccare i carri quando venivano stazionati (cfr. pag 7 doc. 1 attoreo, relazione . Pt_6
6 In sostanza, compito della squadra era quello di sistemare i vagoni in due baie di deposito e la manovra posta in essere consisteva nel far procedere a marcia indietro il convoglio sotto la direzione del manovratore, che doveva accompagnarlo a piedi lungo la banchina comunicando via radio con il macchinista, non avendo quest'ultimo la possibilità di vedere il percorso. Nel momento in cui l'ultimo carro era in prossimità del terminale della baia (convenzionalmente alla distanza di un carro dai respingenti) il manovratore dava apposito segnale verbale al macchinista. Laddove il convoglio fosse più lungo della baia che doveva ospitare i vagoni – come nel caso di specie – esso veniva “tagliato”, cioè diviso in modo che i carri eccedenti venissero instradati in altra baia. A tal proposito, il teste dichiara: “si trattava di manovra che Per_5 svolgevamo quotidianamente, dovevamo mettere sotto scarico dei vagoni di CA (…) Il macchinista è in testa al treno e, a nostro ordine, doveva retrocedere nei binari di scarico (…) la manovra era fatta con delle radio di comunicazione tra noi ed il macchinista. La radio ne avevo una io e una
. Il treno retrocede a passo d'uomo, fino ad un certo punto dove il ER treno è stato spezzato, dei 18 vagoni ne stanno circa 8 o 9 per binario ed allora veniva spezzato in due pezzi. Nel punto in cui il treno doveva essere spezzato il è passato dalla parte opposta alla mia. Da quel punto la ER manovra fino al respingente ce l'aveva in mano . Io l'ho sentito fino ER all'ultimo comando, quando ha detto “manca un vagone”. Coerentemente si è espresso il teste che ha dichiarato: “La Pt_7 manovra consisteva nel retrocedere un treno che avevamo recuperato ad Orbassano. Io e eravamo sulla strada per impedire attraversamenti Per_5 della auto degli addetti al sito, mentre si incamminava a piedi ad ER accompagnare il convoglio fino al respingente. Mi ricordo che ER aveva la radio (…) lui disse “manca un vagone”, e poi non ho più sentito niente. In genere si dice mezzo vagone o due o tre metri, ma io non ho più sentito. (…) Dopo la segnalazione “un carro” solitamente ne seguono altre per distanze minori (mezzo carro, tre metri), ma non era previsto che il macchinista dovesse necessariamente attendere tali ulteriori segnalazioni, perché sapeva già regolare la finale di avvicinamento”. I testi hanno altresì confermato che la fase terminale della manovra era avvenuta a passo d'uomo “a circa 6 km orari, fino ad arrivare al respingente quasi fermo” (v. teste ). Per_5
7 Si desume, dunque, sulla base delle dichiarazioni dei testi, dagli atti delle indagini penali e della relazione redatta dai funzionari dello Pt_6 intervenuti nell'immediatezza dei fatti:
- che il ha accompagnato, camminando a piedi sul terreno il treno ER ponendosi a fianco, tra il 5° binario tronco e il 4° binario tronco;
- che superata la strada carrabile, tra il ed i due colleghi manovratori, ER si è interposto il treno che ha impedito il contatto visivo tra loro;
- che successivamente i colleghi hanno sentito il dire “un carro”, ER locuzione relativo all'avviso convenzionale per comunicare la distanza corrispondente a 25 m, tra il primo carro del convoglio spinto ed il punto di arrivo (paraurti) in modo tale che il otesse arrestare il convoglio;
Per_4
- che e intervenivano, dunque, per “tagliare” il convoglio;
Per_5 Pt_7
- che il macchinista dopo l'instradamento di , ha superato la strada Per_5 carrabile e senza mai sentire comunicazioni dal ha portato i carri ER rimanenti fino a battuta contro i respingenti del carro stazionario sul 6° binario tronco;
- che e - dopo aver concluso le manovre di Per_4 Pt_7 Per_5 stazionamento del convoglio, posizionamento del freno ai carri e depositato il locomotore sono andati nell'ufficio manovra - preoccupati di non riuscire a rintracciare il hanno iniziato a cercarlo presso gli uffici, il refettorio ER
e i servizi, per poi trovarne il cadavere sul 5° binario tronco, sotto il primo carro del convoglio (lato corpo fabbrica), in corrispondenza del secondo asse del vagone, in posizione prona disteso obliquamente alla sede ferroviaria con il capo rivolto in direzione opposta alla direzione di marcia del convoglio (v. sul punto anche dichiarazioni del teste che Per_5 afferma: “Se non sbaglio l'ho trovato poi a circa un vagone dal respingente giaceva in mezzo al binario. Se non sbaglio era girato con la testa rivolta verso i vagoni, cioè dalla parte opposta rispetto al respingente e dunque è caduto all'indietro”).
3. Giudizio controfattuale e accertamento della causalità materiale nel giudizio civile In tema di responsabilità civile, sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano, la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno,
8 riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa/ statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa) - la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente - ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana) (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 – 01 e Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8114. In caso di responsabilità scaturente da condotta omissiva l'accertamento causale va, quindi, compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto delle risultanze del caso concreto, con la doverosa specificazione che non si tratta di un criterio probatorio diverso da quello del più probabile che non, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale (v. Cassazione civile sez. III 11/06/2024, n. 16199).
4. Assenza di responsabilità della convenuta Quanto sopra premesso e richiamato circa le condizioni e modalità per l'operare di responsabilità omissiva, facendo applicazione di tale principio al caso concreto deve ritenersi che la domanda attorea non possa trovare accoglimento per i motivi che seguono. Il primo inadempimento degli obblighi di sicurezza contestato alla convenuta attiene ad una incompleta valutazione dei rischi cui sarebbero stati esposti i manovratori nello svolgimento delle proprie mansioni. Tale circostanza, ad avviso degli attori, sarebbe desumibile dalla contravvenzione accertata dagli Ufficiali della Asl Torino – Spresal nei confronti della datrice di lavoro per non aver tenuto conto del rischio da investimento del lavoratore da parte del treno in manovra all'interno del documento di valutazione rischi elaborato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) D. lgs. N. 81/2009 in violazione dell'art. 29, comma 1, D. lgs. N.
9 81/2009 (v. doc. 2 attoreo, verbale in materia di igiene e sicurezza del lavoro). Il secondo inadempimento contestato alla convenuta viene ravvisato nella mancanza di adeguata formazione del conduttore della Per_4 locomotiva LDH 125-468 in uso il giorno dell'evento nefasto. Tale secondo profilo di inadempimento troverebbe asseritamente riscontro nella contravvenzione accertata dagli Ufficiali della Asl Torino – Spresal nei confronti della datrice di lavoro per non aver prodotto l'attestato di formazione dei membri dell'equipaggio coinvolti, relativo alla conduzione della summenzionata locomotiva, quale violazione dell'art 71, comma 7, lettera a) D. lgs. N. 81/2009 (v. doc. 2 attoreo, verbale in materia di igiene e sicurezza del lavoro). Secondo la prospettazione attorea se il conducente fosse stato adeguatamente formato, dopo il primo comando vocale da parte del e il conseguente arresto del treno, prima di ripartire avrebbe dovuto ER attendere un secondo comando vocale e l'evento non si sarebbe verificato. Pur essendo documentalmente provato l'accertamento di tali contravvenzioni dagli Ufficiali di P.G. Spresal (v. doc. 2 attoreo) - nonchè l'irrogazione di un provvedimento contenente le specifiche prescrizioni e i tempi di adeguamento imposti alla società datrice di lavoro per sanare le violazioni al Testo unico D. lgs. n. 81/2009 commesse (v. doc. 3 attoreo) - non è possibile ritenere che le predette due violazioni siano da porsi in nesso causa con l'evento infortunistico mortale occorso, né il TU ha ravvisato la sussistenza di alcuna altra inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. pag. 18 TU). In particolare, in merito all'assenza della valutazione del rischio da investimento ferroviario rilevata dallo il verbale di prescrizione del Pt_6
25.09.2018 fa espresso riferimento “al pericolo derivante dal transito di mezzi su rotaia in luogo limitrofo a quello ove operava il lavoratore, come ad esempio il percorso a fianco dei binari da seguire durante la manovre”( v. doc. 2 attoreo). Cionondimeno il TU , in risposta alle osservazioni del CTP attoreo, Tes_1 ha chiarito che “tale situazione si riferisce all'accompagnamento del treno prima dell'ingresso dello stesso nella relativa baia. Durante il tragitto nella baia, treno e lavoratore hanno due percorsi ben distinti (binario e banchina)
10 per cui è impossibile l'investimento. Quindi tale violazione non ha nesso causale con l'evento”. Non si può poi fare a meno di evidenziare che nel documento “valutazione rischi” prodotto dalla convenuta sub doc. 5 a pag. 42 per il profilo di
“addetto alle manovre ferroviarie” è preso in considerazione “il rischio da mezzi di conduzione carri ferroviari”, ove è contemplato il pericolo attinente a “interferenze di movimentazione e aree con accesso ai binari ferroviari. Interferenze con vetture in transito. Rischio di deragliamento convoglio” e sono conseguentemente previste una serie di “misure di prevenzione e protezione e controllo” tra cui “rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente, assicurarsi che le manovre ferroviarie vengano eseguite in sicurezza e le persone a terra siano a debita distanza (…)”. E', dunque, evidente che in concreto il rischio da investimento ferroviario, necessariamente insito nell'attività svolta dal lavoratore, è stato preso in considerazione e valutato dalla datrice di lavoro, la quale ha previsto una serie di misure preventive atte a tutelare i manovratori nell'espletamento delle proprie mansioni, misure rispetto alle quali il TU nominato dal Tribunale non ha rilevato carenze. In definitiva, indipendentemente dalla contravvenzione formalmente contestata alla società datrice di lavoro, ciò che appare dirimente è che, in sede di effettuazione del doveroso giudizio controfattuale, non è stata raggiunta la prova che la condotta doverosa omessa - nella fattispecie adeguata elaborazione del documento valutazione rischi - avrebbe evitato il sinistro mortale verificatosi. Viene, a tal proposito, in considerazione quella giurisprudenza di legittimità secondo “La valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce senza dubbio alcuno un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di principio.” (v. in motivazione Cassazione penale , sez. IV , 04/12/2009 , n. 862). Anche la mancanza di attestato di formazione del macchinista non può ritenersi in nesso causale con l'evento verificatosi in quanto non è stato in
11 concreto ravvisato alcun errore di manovra di quest'ultimo che possa aver cagionato il decesso di . Persona_3
Sul punto, nonostante la piena e completa autonomia degli ambiti giudiziali civile e penale, rileva quanto affermato dal PM in sede di richiesta di archiviazione secondo cui: “non ha avuto alcuna incidenza causale il fatto che non avesse ricevuto uno specifico addestramento per Per_4 condurre la motrice utilizzata nell'occasione, poiché non risulta esservi stato alcun errore di manovra da parte sua. Altrettanto dicasi per la carenza riscontrata nel DVR a proposito della mancata valutazione del rischio investimento per il manovratore da parte del treno in movimento. Infatti, nel caso di specie nulla sarebbe cambiato se il DVR fosse stato completo”. Si condivide, altresì, quanto ritenuto in sede penale in ordine all'irrilevanza dell'interruzione del segnale radio a seguito dell'occorso. E', infatti, condivisibile quanto sostenuto dalla GIP dott.ssa Perlo, che ha disposto l'archiviazione, la quale afferma: “ (…) ha comunicato ER regolarmente il segnale di “un carro” (…) ed è quindi evidente che l'incidente si è verificato nei pochi secondi seguenti, in cui il macchinista on poteva fare nulla di diverso o ulteriore per evitare l'evento”. Per_4
Infatti una volta udito il segnale “un carro” è pacifico che il macchinista abbia azionato il freno pneumatico portando il convoglio all'arresto completo (cfr. TU pag 13). Il teste , a proposito del fatto che il avesse dato il segnale Pt_7 ER
“un carro” e che non siano seguite ulteriori comunicazioni, ha affermato:
“dopo la segnalazione “un carro” solitamente ne seguono altre per distanze minori (mezzo carro, tre metri), ma non era previsto che il macchinista dovesse necessariamente attendere tali ulteriori segnalazioni, perché sapeva già regolare la finale di avvicinamento”. Pertanto se è certo che fosse doveroso mantenere la continuità della comunicazione - come previsto dal Manuale di Mestiere - è pur vero che non è noto (né pare stabilito in maniera predeterminata) ogni quanti metri tale segnalazione dovesse pervenire. Ipotizzando, nel caso di specie, sulla base di quanto affermato dal teste , che il successivo comando Pt_7 verbale di sarebbe dovuto essere emesso o a metà del Persona_3 carro (quindi a 12,5 metri dal fondo) o in prossimità del punto di arrivo (2-3 metri dal fondo) non può ritenersi, in ogni caso, possibile che l'arresto immediato del mezzo avrebbe evitato l'investimento, posto che il corpo è
12 stato ritrovato posizionato tra i 16 e i 18 metri dal fondo del 5° binario tronco (cfr pag. 10 doc. 1 attoreo). Escluso qualsivoglia profilo di responsabilità della convenuta il Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il TU secondo cui “l'ipotesi più verosimile nella descrizione della dinamica è che l'infortunio sia avvenuto per una tragica fatalità e a seguito di una caduta accidentale dovuta a inciampo o per aver messo in fallo un piede. Premesso che non esiste una certezza sulla dinamica in cui è avvenuto l'infortunio, il manufatto in cui potrebbe aver inciampato il è rappresentato dall'unico ostacolo ER presente lungo la banchina ossia un profilato verticale di supporto della tettoia che si ripete in maniera cadenzata. Percorrendo l'ipotesi dell'inciampo, questa sarebbe motivata anche dal fatto che il lavoratore era intento a seguire il treno in avvicinamento anche con lo sguardo”.
* * * Non inducono a diverse considerazioni tutte le ulteriori violazioni di normativa in materia di sicurezza sul lavoro allegate dalla CTP di parte attrice in sede di osservazioni alla TU che da un lato non hanno trovato riscontro nella TU espletata e dall'altro sono state tardivamente proposte, per la prima volta, soltanto in comparsa conclusionale dalla difesa attorea. L'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione della quale la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza, proprio al fine di consentire al giudice di limitare la decisione alla domanda proposta. La modificazione della domanda è ammissibile nel limite delle cc.dd. preclusioni assertive, ed è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Nel caso di specie, invece, gli attori in comparsa conclusionale hanno allegato circostanze mai dedotte nell'atto di citazione né in prima memoria ex art 183, comma VI, c.p.c. - relative alla mancanza di parapetti lungo la banchina ferroviaria, alla presenza di possibili insidie, alla circostanza che il sig. avrebbe dovuto camminare pericolosamente soltanto sul ciglio ER della banchina a causa della conformazione dei luoghi (cfr. pag. da 12 a 14 comparsa conclusionale attorea, nonché osservazioni CTP dott.ssa pag. 11)- fino a giungere con la memoria di replica a modificare Per_6 la prospettazione introducendo una possibile responsabilità da cosa in
13 custodia ex art 2051 cc a carico della convenuta scaturente dall”insidia/trabocchetto”. Si evidenzia, a tal proposito, che l'ipotesi dell'inciampo era già stata ventilata dagli Ufficiali che lo stato dei luoghi era noto sin dall'inizio Pt_6 della causa;
eppure alcun profilo di responsabilità è mai stato allegato negli atti introduttivi del processo con riferimento alla pericolosità insita nei profilati verticali di supporto della tettoia siti lungo tutta la banchina. E' doveroso, dunque, concludere che le deduzioni in ordine a tali ultimi profili debbano essere considerate tardive oltre che in concreto non verificate
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5. La decisione sulle spese del giudizio si reputa la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi analoghi a quelli indicati all'art. 92 cpc, - individuabili, essenzialmente ma non solo, nelle complessità della ricostruzione dele fatto sia nel procedimento penale che nel presente giudizio, a distanza di quasi un decennio dall'accaduto - che giustificano l'integrale compensazione tra tute le parti delle spese di giudizio (cfr. Corte Cost. 19/04/2018, n.77; Corte di Appello di Torino, n. 514 del 13/05/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, ritenuti insussistenti i profili di responsabilità dedotti a carico della convenuta
Controparte_4 rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della predetta convenuta;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio Torino, 20.3.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza predisposta con la collaborazione di Addetta all'Ufficio per il Processo
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