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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/11/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica D'angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1215 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa, dall'Avv. Duilio Parte_2
IN - parte attrice -
CONTRO
- Avv. (C.F. ) rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._1
se stesso
- ), ( , Controparte_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
, CF , , CF CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5
, CF tutti nella qualità di eredi di Controparte_6 C.F._6
, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore L. Sinatra;
Persona_1
- (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_7 C.F._7
VA FA;
- convenuti –
- - terzo chiamato contumace - CP_8
- codice fiscale , nella qualità di titolare Controparte_9 CodiceFiscale_8
e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv.
Duilio IN - interveniente -
OGGETTO: appalto, altre ipotesi. CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr atti conclusionali e note scritte per l'udienza del 18.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.5.2022 notificato alle controparti, parte attrice in epigrafe ha adito Codesto Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare che la società ha diritto ad ottenere il Parte_3
pagamento del costo del noleggio delle attrezzature da parte del sig. il cui Controparte_1
ammontare è oggi pari ad euro 5.567,36, e per l'effetto condannare il medesimo convenuto a versare tali importi;
- Condannare i convenuti in solido, quali proprietari dei singoli immobili dello stabile oggetto di causa, al pagamento degli ulteriori costi che dovrà sopportare l'impresa fino a quando non le sarà consentito di chiudere il cantiere recuperando tutte le attrezzature ivi impegnate;
- Regolare le spese di causa secondo Giustizia sulla scorta dell'atteggiamento processuale che sarà tenuto dai singoli convenuti”.
Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti, ognuno per le rispettive posizioni, hanno contestato la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto chiedendone il rigetto;
il convenuto Pace ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo invece la competenza del Tribunale di Palermo.
Nel corso del giudizio è intervenuto quale titolare Controparte_9
dell'omonima ditta individuale e quale cessionario del credito vantato da
[...]
odierna parte attrice a seguito di cessione notificata a tutte le parti convenute Parte_1
il 9.6.2023.
La causa, istruita da altro Giudice, sia documentalmente sia mediante prove orali,
è stata assegnata a Questo Giudice in data 6.10.2025 e posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025 sulle conclusioni delle parti riportate nelle note scritte per la predetta udienza, nonché sulle conclusioni di cui alle comparse conclusionali e memorie di replica depositate in precedenza.
Le domande formulate dalla società attrice sono infondate per le ragioni di seguito precisate.
In limine, osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (cfr. Cass. Civ.
15489/2009).
1. Giova innanzitutto esaminare l'eccezione preliminare spiegata dal convenuto di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale. CP_1
La stessa deve ritenersi infondata in ossequio ai principi applicabili alla fattispecie in esame.
In merito, si osserva, nell'ambito di applicazione dei criteri di collegamento di cui agli artt. 18-20 c.p.c. e partendo dalla dirimente considerazione che la causa petendi consista nel diritto di credito vantato da parte attrice che non è censurabile la scelta da parte della società attrice di investire della causa l'intestato Tribunale quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c..
Detto foro, quindi, è stato correttamente individuato nel Tribunale di Marsala, ove ha sede la società creditrice, luogo in cui, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., deve essere adempiuta l'obbligazione di pagamento di una somma di denaro.
Ne deriva che, avendo parte attrice proposto la domanda presso uno dei fori alternativamente competenti, l'eccezione è infondata.
2. Nel merito, si osserva che la vicenda trae origine dall'emissione dell'Ordinanza
n. 17 del 27 marzo 2018 emessa dal Comune di Marsala, a seguito del crollo dei solai di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra sito in Marsala nella via Salinisti n. 3, avvenuta in data 3 marzo 2018.
Gli attuali proprietari dell'edificio sono gli odierni convenuti e il terzo chiamato che è rimasto contumace. CP_8
A seguito della predetta ordinanza, essendo stato ingiunto ai proprietari del fabbricato suddetto di mettere in sicurezza l'immobile, per il tramite dell'arch. CP_10
, è stato dato incarico alla ditta odierna attrice, di effettuare un sopralluogo per
[...]
individuare i lavori di messa in sicurezza.
All'esito del sopralluogo effettuato come risulta agli atti del giudizio in data
16.5.2018, la società provvedeva a installare il ponteggio con tubolari Parte_1
metallici sulle facciate prospettiche, nonché alla posa in opera di puntelli in metallo per consolidare le mura.
Successivamente alla installazione del ponteggio nessuna altra attività è stata compiuta.
Quanto premesso risulta pacifico e incontestato tra le parti.
Ciò che risulta controverso tra le parti è se l'installazione del ponteggio, non preceduta dalla stipula di un formale contratto di noleggio e il mantenimento dello stesso senza che siano seguiti i lavori di ristrutturazione del fabbricato abbia generato dei costi e nella fattispecie quelli di cui alle fatture emesse nei confronti di risultate CP_1
impagate, oltre quelli per il mantenimento del ponteggio a carico di tutti i convenuti.
In data 28 luglio 2021 l'impresa attrice ha inviato una lettera raccomandata (cfr. doc. 5) ai proprietari della palazzina per comunicare l'intenzione di smontare il ponteggio e recuperare l'attrezzatura, al fine di chiudere il cantiere, in considerazione della mancanza di direttive in ordine all'esecuzione di eventuali ulteriori lavori, oltre alla richiesta di pagamento delle somme residue a titolo di costo di ponteggio.
Orbene, secondo parte attrice, dopo la predetta nota, il convenuto che aveva CP_1
intimato alla società attrice di astenersi dal rimuovere il ponteggio, rimaneva debitore della complessiva somma residua di € 5.567,36 di cui alle fatture insolute meglio precisate in atto di citazione, chiedendo la condanna in solido di tutti i convenuti al pagamento degli ulteriori costi che l'impresa “dovrà sopportare fino a quando non le sarà consentito di chiudere il cantiere recuperando tutte le attrezzature ivi impegnate”.
Parte convenuta, al contrario, ha rappresentato di avere contestato il CP_1
contenuto della diffida del 28.7.2021, e quindi delle fatture emesse da (mai inviate
e/o portate a conoscenza e/o accettate dell'avv. relative al noleggio di attrezzature mai commissionate e/o supportate da un regolare contratto di affitto (che ne individuasse le modalità e la congruità del prezzo)”, respingendo pertanto ogni addebito.
Gli altri convenuti hanno altresì contestato ogni addebito e in particolare CP_7
ha rappresentato di avere acquistato l'unità immobiliare ubicata al piano terra
[...]
dell'edificio di Via Salinisti in data 02 dicembre 2020 e di avere sempre pagato puntualmente le fatture emesse nei suoi confronti, dichiarando unitamente ai proprietari la disponibilità ad effettuare i lavori edili di ristrutturazione dell'immobile in CP_2 questione.
Orbene, il Decidente, esaminate le prospettazioni difensive delle parti e valutato il materiale probatorio raccolto in giudizio e alla luce delle deposizioni testimoniali assunte, reputa non sufficientemente dimostrata la pretesa creditoria della e Parte_1
conseguentemente della IT GR VA, cessionaria.
In particolare, l'architetto ha dichiarato che dopo avere ricevuto Controparte_10
l'ordinanza del Comune di Marsala del 27.3.2018, i comproprietari del fabbricato, suo tramite, hanno chiesto all'impresa edile di mettere in sicurezza il detto Parte_1
fabbricato (A.D.R.: “si è vero. Il Comune voleva indicato un tecnico quale direttore dei lavori e sono stato io fino ad un certo punto, insieme al geometra . E' stata una piccola gara di Parte_4
appalto; c'era un'altra impresa pure;
la gara è stata vinta dalla Io e il geometra Parte_1
abbiamo fatto un preventivo dei lavori. I proprietari degli immobili del palazzo sito in via Parte_4
Salinisti erano consapevoli che i lavori sarebbero stati fatti dalla società attrice”; A.D.R.: “la cosa principale è stato il ponteggio, tutt'ora collocato lì; sono stati fatti puntellamenti all'interno dei vani i cui tetti erano pericolanti. Poi sono state fatte altre opere murarie di minore consistenza. Siamo intervenuti con la in via immediata. Ma questo non è bastato, il voleva che il fabbricato Parte_1 CP_11
fosse idoneo anche sotto il profilo statico. Io e il abbiamo fatto un altro preventivo di circa Parte_4
54.000,00 mila euro, che abbiamo diviso tra i vari proprietari. Lo abbiamo inviato ai proprietari.
L'unico che ha risposto positivamente è stato Gli altri non si sono fatti sentire e Controparte_12
quindi i lavori non si potevano fare”; A.D.R: “Il nulla doveva dire sul noleggio del ponteggio. E' il direttore dei lavori a decidere cosa deve essere fatto. Nel nostro preventivo, quello per la messa in sicurezza, era previsto il nolo del ponteggio per 30 gg. Il ponteggio è ancora lì. Il ponteggio fa parte della categoria “nolo”. Il nolo del ponteggio è stato inserito tra le voci del preventivo poiché la società ha messo
a disposizione dei proprietari degli immobili del palazzo il ponteggio”).
Le dichiarazioni sopra trascritte consentono di ritenere provato che tra la
[...]
e i comproprietari del fabbricato non sia mai stato assunto alcun formale Parte_1
impegno culminato poi nella stipulazione di un contratto di noleggio in ordine all'installazione del ponteggio, né di un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.
La natura meramente programmatica e di progettazione dei lavori è stata, come detto, confermata dall'architetto . CP_10
Ancora, sul punto, venendo ad un esame della documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio, deve osservarsi come non si rinviene nè il preventivo cui fa riferimento l'arch. , né alcuna sottoscrizione per accettazione da parte dei CP_10
comproprietari di formale incarico alla società ma soltanto il verbale di sopralluogo sottoscritto dal rappresentante legale della con cui dichiara di essere Parte_1
disponibile ad assumere l'incarico mediante la stipula di un contratto di appalto per i lavori di posa in opera di puntelli e installazione di ponteggi;
circostanza, quest'ultima, che conferma l'assenza di un contratto di noleggio con la determinazione del prezzo e la conseguente accettazione del medesimo da parte dei comproprietari che avrebbe rappresentato indubbiamente un elemento essenziale, oltreché necessario, ai fini della corretta stipulazione del contratto di noleggio.
Al riguardo, preme osservare che il contratto di noleggio, sebbene non espressamente menzionato e disciplinato dal Codice civile, è una fattispecie ampiamente diffusa nella prassi commerciale.
La mancanza di una disciplina specifica fa sì che il contratto de quo venga usualmente qualificato alla stregua di una species del genus della locazione, con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 1571 e ss. c.c.
Ne consegue, pertanto, che il noleggio è un contratto sinallagmatico, in cui una parte (c.d. noleggiatore) si obbliga a mettere a disposizione e a far godere in favore di un altro soggetto (c.d. noleggiante) un bene mobile, per un tempo determinato e in cambio di un corrispettivo.
Sennonché, da una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, si ritiene che verosimilmente le parti non siano mai addivenute alla pattuizione di un corrispettivo per le prestazioni di montaggio, noleggio e, conseguente, smontaggio del ponteggio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che nulla sia dovuto dal convenuto alla società attrice con riferimento alle fatture emesse da quest'ultima e CP_1
contestate tempestivamente dal convenuto, nonché da tutti i convenuti in solido per “il pagamento degli ulteriori costi che dovrà sopportare l'impresa fino a quando non le sarà consentito di chiudere il cantiere recuperando tutte le attrezzature ivi impegnate”, domanda rimasta del tutto generica, sfornita di prova sia nell'an che nel quantum.
Le spese di lite in favore dei convenuti specificati in dispositivo seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia nonché della sua media complessità, applicando i parametri medi per tutte le fasi processuali;
le spese di lite sono invece dichiarate integralmente compensate nei confronti di e CP_8 CP_9
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda attorea formulata da in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore e per essa dal cessionario CP_9
ei confronti di tutti i convenuti;
[...]
- condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali che liquida in euro 2.552,00 in favore del convenuto in euro 1.278,00 in favore di ciascuno degli altri CP_1
convenuti, per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese tra la società attrice e il terzo chiamato , rimasto contumace e tra la società attrice cedente e il CP_8
cessionario Controparte_9
Marsala il 26.11.2025.
Il Giudice Monica D'Angelo