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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 343 dell'anno 2025, promossa da e , entrambi con l'Avv. Tiziana Palladino Parte_1 Parte_2
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Tribunale affinché Parte_1 Parte_2 pronunciasse la loro separazione personale
Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio civile in data 7 giugno 2013 in NA, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NA dell'anno 2013, Parte 1, n. 6, Serie Ufficio 1; Per_
- che dalla loro unione sono nate due figlie: a Roma il 5 dicembre 2012 e a Roma il 30 Per_1
novembre 2014;
- Per motivi personali e di incompatibilità caratteriale, il rapporto coniugale è divenuto insostenibile, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
- I coniugi, di comune accordo, hanno deciso di separarsi e hanno raggiunto un'intesa su tutte le condizioni relative alla separazione, inclusi gli aspetti economici, patrimoniali e quelli riguardanti la prole, del seguente tenore:
1. Residenza separata dei coniugi
I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
La casa coniugale sita in NA (RM), Piazza Barletta n.9, viene assegnata alla sig.ra
[...]
, la quale continuerà ad abitarvi insieme alle due figlie. Pt_2
Il sig. si è già allontanato dall'abitazione coniugale per andare a vivere altrove ed ivi Parte_1 provvederà a trasferire la propria residenza.
2. Affidamento dei figli e regime di visita
I coniugi concordano che l'affidamento delle figlie minori sarà condiviso ad entrambi.
La residenza abituale e, dunque, il collocamento prevalente delle figlie sarà insieme alla madre presso l'abitazione di NA (RM), Piazza Barletta n.9.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Il padre non convivente, salvo diversa modalità concordate di volta in volta tra i genitori tenendo conto del preminente interesse dei figli, avrà il diritto di visita secondo il seguente calendario:
1. N.1 giorno infrasettimanale da concordare con l'altro genitore dall'uscita da scuola con riaccompagno a casa dalla madre;
2. N.2 fine settimana alternati, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica con riaccompagno a casa della madre;
3. N.15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi dal 31 maggio di ogni anno;
4. N.7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie da alternarsi con la madre ogni anno per il periodo che va dal 24 dicembre alle ore 9:00 al 30 dicembre alle ore 20:00/dal 31 dicembre alle ore 9:00 al 06 gennaio alle ore 21:00; 5. N.3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterniil giorno di
Pasqua e di Pasquetta.
3. Mantenimento delle figlie minori.
Il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario in favore delle due figlie minori l'importo mensile complessivo di euro
400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale ISTAT, nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, dovendosi con ciò intendere le spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN e quelle ludico-sportive previamente documentate. Il mantenimento ordinario dovrà esser versato entro il giorno 05 di ogni mese a mani della madre o mediante bonifico bancario alle coordinate Iban della sig.ra già note al genitore onerato. Parte_2
I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento.
Tutto ciò premesso, i coniugi hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale alle condizioni sopra indicate e dunque:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati, dando atto che il coniuge si è già Parte_1 volontariamente allontanato dalla dimora coniugale e pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni innanzi formulate e sottoscritte preventivamente dai coniugi come da accordo allegato.
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ove la medesima vivrà Parte_2 insieme alle due figlie minori;
c) stabilire l'obbligo al mantenimento delle minori e il diritto di frequentazione genitoriale così come formulato nelle predette condizioni;
d) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento.
All'udienza del 4 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il loro difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione. La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse delle figlie minori.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse delle minori delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 343 dell'anno 2025:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], alle condizioni sopra descritte;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente
Michele Cappai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 343 dell'anno 2025, promossa da e , entrambi con l'Avv. Tiziana Palladino Parte_1 Parte_2
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Tribunale affinché Parte_1 Parte_2 pronunciasse la loro separazione personale
Le parti hanno dedotto:
-di avere contratto matrimonio civile in data 7 giugno 2013 in NA, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NA dell'anno 2013, Parte 1, n. 6, Serie Ufficio 1; Per_
- che dalla loro unione sono nate due figlie: a Roma il 5 dicembre 2012 e a Roma il 30 Per_1
novembre 2014;
- Per motivi personali e di incompatibilità caratteriale, il rapporto coniugale è divenuto insostenibile, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
- I coniugi, di comune accordo, hanno deciso di separarsi e hanno raggiunto un'intesa su tutte le condizioni relative alla separazione, inclusi gli aspetti economici, patrimoniali e quelli riguardanti la prole, del seguente tenore:
1. Residenza separata dei coniugi
I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
La casa coniugale sita in NA (RM), Piazza Barletta n.9, viene assegnata alla sig.ra
[...]
, la quale continuerà ad abitarvi insieme alle due figlie. Pt_2
Il sig. si è già allontanato dall'abitazione coniugale per andare a vivere altrove ed ivi Parte_1 provvederà a trasferire la propria residenza.
2. Affidamento dei figli e regime di visita
I coniugi concordano che l'affidamento delle figlie minori sarà condiviso ad entrambi.
La residenza abituale e, dunque, il collocamento prevalente delle figlie sarà insieme alla madre presso l'abitazione di NA (RM), Piazza Barletta n.9.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
Il padre non convivente, salvo diversa modalità concordate di volta in volta tra i genitori tenendo conto del preminente interesse dei figli, avrà il diritto di visita secondo il seguente calendario:
1. N.1 giorno infrasettimanale da concordare con l'altro genitore dall'uscita da scuola con riaccompagno a casa dalla madre;
2. N.2 fine settimana alternati, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica con riaccompagno a casa della madre;
3. N.15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi dal 31 maggio di ogni anno;
4. N.7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie da alternarsi con la madre ogni anno per il periodo che va dal 24 dicembre alle ore 9:00 al 30 dicembre alle ore 20:00/dal 31 dicembre alle ore 9:00 al 06 gennaio alle ore 21:00; 5. N.3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterniil giorno di
Pasqua e di Pasquetta.
3. Mantenimento delle figlie minori.
Il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario in favore delle due figlie minori l'importo mensile complessivo di euro
400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale ISTAT, nonché al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, dovendosi con ciò intendere le spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN e quelle ludico-sportive previamente documentate. Il mantenimento ordinario dovrà esser versato entro il giorno 05 di ogni mese a mani della madre o mediante bonifico bancario alle coordinate Iban della sig.ra già note al genitore onerato. Parte_2
I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento.
Tutto ciò premesso, i coniugi hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale alle condizioni sopra indicate e dunque:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati, dando atto che il coniuge si è già Parte_1 volontariamente allontanato dalla dimora coniugale e pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni innanzi formulate e sottoscritte preventivamente dai coniugi come da accordo allegato.
b) disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ove la medesima vivrà Parte_2 insieme alle due figlie minori;
c) stabilire l'obbligo al mantenimento delle minori e il diritto di frequentazione genitoriale così come formulato nelle predette condizioni;
d) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento.
All'udienza del 4 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il loro difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione. La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse delle figlie minori.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse delle minori delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 343 dell'anno 2025:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], alle condizioni sopra descritte;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Presidente
Michele Cappai