TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 15140/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15140/2023 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
06/03/2025
TRA
Parte_1 Controparte_1
, c.f.: elett.te dom.to/a in VIALE RESTELLI 5 20124 MILANO presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. CATTANEO DANIELE, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa C.F._1 in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA Controparte_2 P.IVA_2
CASTIGLIONE, 27 40124 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. GURGONE ANNA MARIA,
c.f.: , dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA con la chiamata in causa di
, con sede Bologna, Via Stalingrado 45 (C.F.: Controparte_3
), elett.te dom.ta in in Bologna, Via Santo Stefano n. 42, domicilio digitale PEC P.IVA_3
presso lo studio dell'Avv. Patrizia Carli, cod. fiscale Email_1
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Bologna Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la piena responsabilità di Controparte_4
in persona del socio Amministratore per il descritto incendio, occorso a
[...] CP_2 [...]
e diramatosi anche nella proprietà adiacente di in ordine agli Parte_2 Parte_3 immobili entrambi siti in Castel di Casio (BO), via Caduti del Lavoro n. 8, avvenuto il 6.3.2022, generato da un difetto costruttivo della canna fumaria installata dalla Controparte_4
e, per l'effetto, preso e dato atto che quale assicuratrice dei rischi relativi,
[...] Controparte_5 ha indennizzato in forza della polizza n. 91094400103144, e Parte_2 Parte_3 in forza della polizza n. 91094400103148, per il sinistro sopra descritto, versando la somma complessiva di € 80.015,00.=, surrogandosi nei diritti dei propri assicurati verso il terzo responsabile, ex artt. 1916 1° comma e 1203 n. 5 c.c., condannare Controparte_4 in persona del socio amministratore a risarcire e a versare ad la CP_2 Controparte_5 somma capitale di € 80.015,00.=, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria su detta somma a decorrere dal dì dei versamento al saldo, o diversa, accertanda maggiore o minore somma. Vinte le spese di lite tutte, ivi compresa I.V.A. e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA, senza inversione dell'onere della prova, anche circa la dimostrazione del soggetto/impresa che si ritiene avere effettivamente costruito la canna fumaria, che spetta alla convenuta, si chiede:
A) ammettersi prova orale per testi, sulle seguenti circostanze:
1) Vero che, in data 17.03.2022, presso l'abitazione di proprietà di e sita Pt_2 Parte_3 in Via Caduti del Lavoro n. 8, in Castel di Casio (BO), ha svolto un accertamento circa l'incendio avvenuto nella medesima abitazione in data 06.03.2022, insieme al geom. Controparte_6 incaricato dalla il quale ha condiviso le medesime osservazioni;
Controparte_4
2) Vero che ha ricevuto la Dichiarazione di Conformità dell'impianto di riscaldamento, di raffrescamento e di deumidificazione, ai sensi dell'art. 7 D.M. 37/2008, depositato dalla ditta CP_4
Controparte_4
- 2 - 3) Vero che il condotto fumario oggetto dell'incendio è qualificato come camino composito con canna fumaria in acciaio monoparete per attraversamento superfici lignee di tetto ventilato;
4) Vero che tale tipologia di impianto è sottoposta sia al D.M. 37/2008, sia alla norma di installazione UNI 10863/2012;
5) Vero che la distanza tra la canna fumaria e i materiali del tetto deve essere non inferiore a 600
mm;
6) Vero che la distanza tra la canna fumaria e il tavolame era inferiore a 600 mm e che il tavolame
e l'isolante erano a contatto con la canna fumaria.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova il geom. Gustavo di Bisceglie (c/o Studio Peritale
Geom. Gustavo di Bisceglie, via Borgo dei Leoni n. 21, Ferrara (FE), cap. 44121, tel. 0532213385)
e il geom. (c/o Fiocchi Giampiero S.r.l.s., Località Madognana 29, Alto Reno Controparte_6
Terme (BO), cap. 40046, pec . Email_2
B) disporsi C.T.U. volta ad accertare le circostanze dell'evento, nonché la causa e le modalità di sviluppo dello stesso, con riserva di discutere del quesito e di nominare il CTP”.
Parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale
- Rigettare la domanda di rivalsa agita da nei confronti di Controparte_5 Controparte_4
perché infondata e non provata.
[...]
In via subordinata
- Nella sola e denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, perché ritenuta responsabile la C.Z. di e C. dell'incendio verificatosi il 6.3.2022 nella proprietà di CP_4
dichiarare la tenuta a manlevare la C.Z. di Parte_2 Controparte_3 in forza “Polizza Multirischi per la Piccola e Media Impresa” N. Controparte_4
- 3 - 1/39028/136779271 stipulata 31.05.2016 e, per l'effetto, condannarla all'integrale risarcimento nei confronti di parte attrice.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
Terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione / titolarità attiva di
a surrogarsi nei diritti dei signori e per i motivi CP_5 Parte_2 Parte_3 sopra esposti e per l'effetto Respingere la domanda giudiziale attorea;
- in via principale e nel merito, Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, Accertare e Dichiarare l'assoluta estraneità di ai fatti di causa CP_3 stante l'inoperatività delle clausole del contratto assicurativo in questione, documentato da polizza
n. 39028/99/136779271, in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, Rigettare ogni domanda di garanzia/manleva svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_3
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...] conveniva in giudizio la società Parte_4 Controparte_4 deducendo di essersi surrogata ai sensi degli artt. 1916, co. 1 c.c. e 1203, n. 5 c.c. nei diritti
[...] di assicurato con polizza n. 91094400103144, e di assicurato Parte_2 Parte_3 con polizza n. 91094400103148, indennizzati per i danni subiti, e ammontanti rispettivamente a €
72.765,00 e ad € 7.250,00, da un incendio avvenuto in data 6.3.2022 a causa di un difetto costruttivo della canna fumaria sita nell'immobile di Parte_2
In particolare, allegava contratto di appalto stipulato tra e la società convenuta, ai Parte_2 sensi del quale quest'ultima si obbligava a eseguire sull'immobile sito in Castel di Casio (BO), via
Caduti del Lavoro n. 8, di proprietà del tra gli altri, i lavori relativi alla realizzazione di Parte_2 una canna fumaria.
- 4 - Rappresentava che, tuttavia, una volta terminati i lavori, l'immobile si incendiava in corrispondenza del tetto, arrecando danni anche all'appartamento adiacente, di proprietà del padre,
[...]
Parte_3
Esponeva che i vigili del fuoco, chiamati per eseguire le operazioni di spegnimento delle fiamme, individuavano come possibile causa del sinistro il fatto che la struttura in legno del tetto era a diretto contatto con la canna fumaria, circostanza che veniva successivamente confermata (dopo la denuncia del sinistro da parte di e anche dal perito incaricato dalla stessa Pt_2 Parte_3
Compagnia attrice, e altresì da quello incaricato dalla Compagnia che assicurava la CP_3 convenuta, i quali evidenziavano che l'incendio aveva avuto origine da un difetto costruttivo della canna fumaria realizzata dalla società Controparte_4
L'attrice, pertanto, allegava la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c. e chiedeva in rivalsa la condanna della stessa a corrisponderle la complessiva somma di € 80.015,00 liquidata a e oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria. Pt_2 Parte_3
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_4
la quale, si opponeva alle avverse deduzioni e, in ogni caso, chiedeva la chiamata in causa della
[...]
Compagnia ai fini della manleva. CP_3 Controparte_3
In particolare, rappresentava di non aver installato tutta la canna fumaria, ma di aver sospeso i lavori in prossimità dell'attraversamento del tetto in attesa che venissero effettuate, a cura della committenza, le forometrie necessarie per consentire il passaggio della canna fumaria stessa.
Deduceva, tuttavia, che una volta ricontattato per l'ultimazione dei lavori previsti dal Persona_1 contratto di appalto, la posa del camino era già stata ultimata da una ditta terza e il tratto terminale della canna fumaria non era più visibile.
A sostegno di tale tesi, esponeva che nella relazione prodotta da controparte il perito evidenziava che il tratto terminale della canna fumaria era stato realizzato con un condotto monoparete, laddove, invece, la convenuta aveva fornito tutta la canna fumaria in “acciaio inox a doppia parete diam.
180”.
Deduceva, quindi che alcuna responsabilità per la verificazione dell'incendio poteva esserle ascritta e, conseguentemente, che l'attrice non poteva vantare alcun diritto di rivalsa.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della
Compagnia al fine di essere da quest'ultima manlevata in caso di Controparte_3
- 5 - accoglimento della domanda attorea;
in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, non avendo, quest'ultima, fornito prova dell'intervenuto pagamento dell'indennizzo in favore degli assicurati e Pt_2 [...]
Parte_3
Nel merito, invece, aderiva alle eccezioni e alle argomentazioni formulate dalla convenuta circa l'assenza, in capo a quest'ultima, di qualsivoglia responsabilità per la verificazione dell'incendio.
Contestava, comunque, l'operatività della copertura assicurativa ai fatti occorsi, e dunque della manleva, essendo espressamente esclusa dalla polizza l'indennizzabilità di danni cagionati “alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori” (art.
7.2. punto 14) e “a cose altrui derivanti da Incendio” (art.
7.2. punto 20).
La terza chiamata concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice; in via principale, invece, chiedeva il rigetto della domanda attore in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché il rigetto della domanda di manleva formulata dalla convenuta.
4.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie alla prima udienza del 19.9.2024, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 marzo 2025, previa concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5.
È pacifico, in quanto documentato e non oggetto di contestazione, il rapporto di appalto intercorso tra il sig. e la società convenuta avente ad oggetto l'esecuzione da parte di Parte_2 quest'ultima, presso l'immobile di proprietà di sito in Castel di Casio (BO), via Parte_2
Caduti del Lavoro n. 8, di “centrale termica fiocchi di legna, canna fumaria, pompa di calore in media temperatura, impianto di riscaldamento a pavimento con raffrescamento e scaldasalviette, impianto idrico sanitario per bagni e cucine, impianto trattamento acqua come da preventivo”
(doc. 5 parte attrice), nonché il fatto storico dell'incendio avvenuto in corrispondenza del tetto del
- 6 - medesimo immobile, che ha interessato anche l'appartamento adiacente, di proprietà di
[...]
Parte_3
6.
Dimostrata, in quanto documentata dal rapporto dei vigili del fuoco e dalle perizie allegate da parte attrice, è la causa dell'incendio, ovverosia il difetto di costruzione della canna fumaria non adeguatamente isolata dalla struttura legnosa che componeva il tetto.
7.
Ancora, dimostrato è l'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, dell'indennizzo in favore degli assicurati e A fronte della specifica contestazione mossa dalla Compagnia Pt_2 Parte_3 terza chiamata, infatti, l'attrice ha depositato in allegato alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., copia dei bonifici di € 7.250,00 ed € 72.765,00 eseguiti, rispettivamente, in favore di
[...]
e di (docc. 18, 19, 20). Parte_3 Parte_2
Da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da discendendo direttamente dalla legge (art. 1916 c.c.) il diritto di a Controparte_3 Controparte_5 fronte dell'avvenuta liquidazione dell'indennizzo in favore degli assicurati, di surrogarsi nei diritti di questi ultimi verso i terzi responsabili.
8.
Ciò che, allora, occorre stabilire al fine di poter decidere in ordine alla domanda attorea è su chi gravi la responsabilità del difetto di costruzione della canna fumaria che ha causato l'incendio occorso in data 6.3.2022.
L'attrice, a fondamento della sua pretesa, ha allegato la responsabilità ex art. 1669 c.c. della convenuta, alla quale, in esecuzione del contratto di appalto, dovevano essere ascritti i lavori di realizzazione della canna fumaria.
8.1.
Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità è oramai orientata nel ritenere che la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 c.c., pur presupponendo un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico – differenziandosi totalmente, quindi, dalla responsabilità ex art. 1667 c.c. avente natura prettamente contrattuale e concentrata, quindi, solo sulla tutela dell'interesse del committente
– finalizzata a promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, così tutelando l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.
- 7 - In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'operatività della norma, il “difetto di costruzione” non necessariamente deve riguardare parti essenziali della stessa (e determinare, quindi, la rovina dell'edificio), ben potendo coinvolgere anche quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, purché, tuttavia, il difetto sia in grado di incidere “negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile” (ex multis,
Cass. civ., sez. II, 04.10.2011, n. 20307; cfr. Cass. civ., sez. II, 9.9.2013, n. 20644 che, in termini analoghi, ha affermato che “i gravi difetti di costruzione, che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima”).
Tanto considerato, allora, nulla osta a ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c. un difetto di costruzione della canna fumaria qualora da esso scaturisca, come avvenuto nel caso di specie, un incendio di entità tale da compromettere la struttura del tetto dell'immobile (dalla relazione dei vigili del fuoco di cui al doc. 6 di parte attrice, si evince che l'incendio aveva determinato la necessità di “scoperchiare e praticare delle aperture sul colmo del tetto […] per poter estinguere il fuoco”) e, con esso, avuto riguardo alla normale relazione funzionale che sussiste tra il tetto e l'immobile cui esso accede, il normale godimento di quest'ultimo.
Peraltro, la conclusione per cui il difetto della canna fumaria rientra nel bacino di applicazione dell'art. 1669 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito;
in questi termini si è espresso questo
Tribunale con sentenza n. 385/2024 resa in RG n. 7748/2023: “l'incendio verificatosi nella notte tra il 26/01/2019 e il 27/01/2019 presso l'appartamento di proprietà dei Sigg.ri […] è stato causato da un difetto della canna fumaria e, pertanto, da un grave difetto di costruzione del fabbricato ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.”. Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1832/2019 resa in RG
n. 1719/2016 ha affermato che “i vizi relativi alla realizzazione della canna fumaria – sono sussumibili nell'ambito applicativo di tale fattispecie codicistica [l'art. 1669 c.c.]”. Ancora, il
Tribunale di Verona, sentenza n. 2235/2023, resa in RG n. 3920/2019, ha riconosciuto che
“l'incendio della canna fumaria rientra nella nozione di “grave difetto di costruzione” disciplinato nell' art. 1669 del codice civile. Tale norma pone a carico dell'appaltatore una responsabilità di natura extracontrattuale che scatta non soltanto quando si verifica una rovina dell'edificio (intesa come crollo della struttura), ma anche qualora i vizi abbiano colpito elementi accessori, seppure secondari, dell'immobile, che per il loro malfunzionamento determinano un considerevole
- 8 - pregiudizio per il godimento dello stesso quali, come nel caso di specie, la canna fumaria ed è responsabile della mala esecuzione colui che ha eseguito la costruzione di tale opera”.
8.2.
Appurata, dunque, l'astratta applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c., occorre ora indagarne quella concreta, al fine comprendere se il difetto della canna fumaria sia attribuibile o meno alla società appaltatrice Controparte_4
Orbene, i periti incaricati dagli assicurati e Geom. e Pt_2 Parte_3 Controparte_6 dall'attrice, Geom. , nelle proprie relazioni, il cui contenuto interamente si Parte_5 richiama, dopo aver verificato, richiamando il verbale dei vigili del fuoco, che il tavolame e l'isolante erano a contatto diretto con la canna fumaria, ed aver escluso cause legate alla carente manutenzione da parte del proprietario in quanto “il condotto fumario era in uso dall'autunno
2021” e l'incendio si era “verificato con il primo utilizzo”, hanno espressamente chiarito che l'incendio era stato “causato da difetto costruttivo della canna fumaria realizzata dalla
[...]
” (cfr. pagg. 7 e 8 doc. 9 attrice;
pag. 6 doc. 10 attrice). Controparte_4
Sempre dalle relazioni, peraltro, emerge che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa della società convenuta ( in questa sede terza chiamata), aveva Controparte_3 Persona_2 eseguito le operazioni assieme ai periti incaricati dalla e dai signori CP_5 Parte_2
“condividendone le risultanze sia economiche che tecniche in merito all'origine dell'incendio” (cfr. pagg. 8 doc. 9 attrice;
pag. 6 doc. 10 attrice); circostanza che, oltre che essere documentata, non è comunque stata contestata dalla convenuta.
8.2.1.
Quest'ultima, dal canto suo, ha eccepito di non aver installato tutta la canna fumaria, e di aver sospeso i lavori in prossimità dell'attraversamento del tetto in attesa che venissero effettuate, a cura della committenza, le forometrie;
ha precisato a tal proposito che, solo una volta ricontattata per l'ultimazione dei lavori previsti dal contratto di appalto, si avvedeva del fatto che la posa del camino era, in realtà, già stata ultimata da un'impresa terza.
A tale ricostruzione ha fatto adesione la terza chiamata Controparte_3
L'eccezione, tuttavia, non è fondata non essendo stata raggiunta la prova dei fatti su cui essa si fonda.
A ben vedere, l'unico elemento che la convenuta ha utilizzato al fine di convincere che un'impresa terza fosse intervenuta a ultimare i lavori relativi alla canna fumaria si basa sul fatto che nelle relazioni prodotte dall'attrice il perito aveva evidenziato che il tratto terminale della canna fumaria
- 9 - era stato realizzato con un condotto monoparete, laddove, invece, era evincibile dal preventivo allegato al contratto d'appalto (doc. 1 della convenuta) che essa (la convenuta) aveva fornito la canna fumaria in “acciaio inox a doppia parete diam. 180”.
Orbene, è evidente come tale argomentazione non colga nel segno in quanto inidonea, alla luce delle oggettive risultanze peritali e tenuto conto della pacifica sussistenza di un rapporto di appalto tra le parti, a escludere che la convenuta, pur avendo indicato nel preventivo una determinata modalità di realizzazione dell'opera, abbia nella pratica operato in maniera parzialmente differente.
La sola discrepanza tra quanto indicato nel preventivo (peraltro di dubbio valore probatorio in quanto privo di data certa e di elementi che permettano di ricondurre i lavori ivi indicati all'immobile di proprietà di nonché di fattori che attribuiscano a quest'ultimo la Parte_2 paternità della sottoscrizione in calce al documento) e quanto effettivamente realizzato non può essere assunto quale elemento da cui presumere il fatto ignoto dell'intervento di un'impresa terza, che, peraltro, la convenuta non ha neppure tentato di identificare, ad esempio, attraverso la richiesta di ammissione di prova orale.
Neppure la convenuta ha allegato (né tantomeno provato) di aver agito come nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute dalla committenza senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
È consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo” (Cass. civ., 5.6.2023, n. 15661, cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 16.1.2020,
n. 777; più di recente Cass. civ., sez. II, 18.4.2025, n. 10231).
9.
Tutto ciò considerato, quindi, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento e parte convenuta deve essere condannata a pagare in favore di CP_5 [...] la somma di € 80.015,00. Parte_4
Tale importo va rivalutato a partire dalla data della solutio (10.8.2022 per quanto riguarda il versamento di € 7.250 in favore di cfr. doc. 18 parte attrice;
7.3.2023 per quanto Parte_3 riguarda il completo versamento di € 72.765,00, cfr. docc. 19-20 parte attrice), essendo principio
- 10 - consolidato quello secondo cui “il diritto di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 c.c., integrando una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile, avente natura di credito di valore, mantiene detta natura del credito, sul quale non incide l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, che opera esclusivamente nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta” (Cass. civ., sez. I,
n. 3570/1995; Cass. civ., sez. III, n.12725/1997; Cass. civ., sez. III, n.1336/2009).
11.2.
Sulla somma via via rivalutata sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, avuto riguardo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995; Cass. civ., n. 5234/2006; Cass. civ., n. 10884/2007;
Cass. civ., Sez. Un., n. 26008/2008; Cass. civ., n. 24468/2020).
10.
Occorre, ora, valutare la domanda di garanzia formulata dalla convenuta, con cui ha chiesto che chiamata in manleva, sia condannata, in forza della “Polizza Multirischi per la Controparte_3
Piccola e Media Impresa” N. 1/39028/136779271 stipulata in data 31.05.2016, a tenere indenne la convenuta di quanto dovrà pagare all'attrice.
10.1. ha contestato l'operatività della copertura assicurativa ai fatti occorsi deducendo, in CP_3 particolare, che la polizza escludeva espressamente l'indennizzabilità di danni cagionati “alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori” (art.
7.2. punto 14) della polizza) e “a cose altrui derivanti da Incendio” (art.
7.2. punto 20) della polizza).
L'eccezione non è fondata.
In proposito occorre chiarire che i danni di cui si discute, come anche discende dalla riconduzione degli stessi all'ipotesi disciplina dall'art. 1669 c.c., non sono stati cagionati nel corso dell'esecuzione dei lavori, bensì a seguito della consegna dell'opera.
Tale precisazione risulta essenziale ai fini dell'indagine sull'operatività della polizza in quanto permette di sgombrare il campo da tutte quelle disposizioni contrattuali che escludono la copertura assicurativa rispetto a specifiche ipotesi di danni occorsi durante l'esecuzione dei lavori.
Tra queste, evidentemente, rientrano le ipotesi di danni a cose “in costruzione” o a cose sulle “quali si eseguono i lavori” contemplate dall'art.
7.2. numero 14) richiamato da queste, infatti, CP_3
- 11 - seppur distinte dall'oggetto materiale del danno – rappresentato, nella prima ipotesi, dalle opere che l'assicurato sta materialmente eseguendo (nel caso di specie, quindi, le opere oggetto del contratto di appalto), nella seconda, invece, dal bene su cui l'assicurato sta installando dette opere (nel caso di specie, quindi, l'immobile di proprietà di , restano accomunate dal fatto che la Parte_2 verificazione del danno avviene nel corso dell'espletamento dell'incarico.
Tale disposizione, peraltro, non eviterebbe comunque l'applicabilità della polizza ai danni occorsi all'appartamento di il quale, essendo stato danneggiato “di riflesso”, non rientrerebbe Parte_2 comunque né nella nozione di cosa in costruzione, né in quella di cosa sulla quale si eseguono i lavori.
Con riferimento invece alla clausola di cui al punto 20) dell'art.
7.2. della polizza, anch'esso menzionato dalla terza chiamata, occorre svolgere alcune considerazioni.
Il tenore letterale della disposizione (“L' assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni: […]
“a cose altrui derivanti da Incendio”) sembra escludere, come effettivamente sostenuto da l'indennizzabilità del danno conseguente da incendio, a prescindere dal momento della CP_3 sua verificazione, e dunque anche se occorso a seguito della consegna dell'opera. Peraltro, sembrerebbe dirimente al riguardo il punto 17) del medesimo art. 7.2., il quale esclude espressamente la copertura di danni cagionati da prodotti o cose in genere “dopo la consegna a terzi”, dovendosi ivi ricomprendere anche i danni derivanti da incendio.
Tuttavia, è lo stesso art. 7.2., punto 17) che, richiamando i punti 5) e 7) dell'art. 7.1., contempla eccezioni alla sua operatività. Il punto 5) dell'art.
7.1. in particolare al n. 2, prevede che “a parziale deroga del punto 17) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, dopo il compimento dei lavori di installazione, (se previsti nella descrizione dell'attività) manutenzione e riparazione di cose, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi attinenti l'Attività esercitata”.
Ebbene, si è detto di come sia pacifico che l'incendio e i danni da esso cagionati siano derivati da un difetto di costruzione della canna fumaria;
altresì, è stata accertata l'imputabilità di tale difetto di costruzione all'attività svolta dalla convenuta in esecuzione del contratto di appalto. Alcun ostacolo, allora, si frappone alla operatività della richiamata clausola – speciale rispetto alla disciplina generale delle esclusioni posta dall'art. 7.2 – ben potendo ricondursi i danni cagionati, a seguito della consegna dell'opera, dall'incendio occorso in conseguenza del difetto di costruzione della canna fumaria realizzata dalla C.Z., nella nozione di “danni cagionati a terzi, dopo il compimento
- 12 - dei lavori di installazione, (se previsti nella descrizione dell'attività) manutenzione e riparazione di cose, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi attinenti l'Attività esercitata”.
10.1.1.
Ad abundantiam, deve osservarsi che la polizza opererebbe anche qualora si volesse aderire alla tesi prospettata dalla convenuta.
Essa riconduce i lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto alle attività disciplinate dall'art. 1, comma 2 del D.M. 37/2008 (recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
A ben vedere, tale disposizione contempla, tra gli altri, gli “impianti di riscaldamento […] comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”, ipotesi, questa, del tutto idonea a ricomprendere le opere volte alla realizzazione di “centrale termica fiocchi di legna, canna fumaria, pompa di calore in media temperatura, impianto di riscaldamento a pavimento con raffrescamento e scaldasalviette, impianto idrico sanitario per bagni e cucine, impianto trattamento acqua come da preventivo” eseguite dalla convenuta.
Dalla sussunzione di tali lavori nella disciplina posta dal D.M. 37/2008, conseguirebbe, però,
l'inoperatività della richiamata clausola di cui al punto 5), n. 2, dell'art. 7.1.: essa, infatti, esclude espressamente dalla garanzia “le attività soggette al D.M. 37/2008”.
Orbene, ciò non impedirebbe l'operatività della copertura assicurativa: come correttamente dedotto dalla convenuta, infatti, l'art.
7.4.11 della polizza contempla la “responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)” prevedendo, quale ulteriore ipotesi espressa di deroga parziale al punto 17) dell'art. 7.2, che “la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi
(compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto”.
Al riguardo, priva di pregio è l'eccezione con cui si è opposta alla tesi della convenuta, CP_3 deducendo che, siccome quest'ultima aveva sostenuto di non aver svolto in toto l'attività di installazione della canna fumaria da cui era conseguito l'incendio, non poteva pretendere l'applicazione di detta clausola rispetto a danni conseguenti ad una attività svolta da terzi.
Orbene, è già stata accertata l'infondatezza della eccezione di non imputabilità alla convenuta dell'incendio occorso e dei danni da esso cagionati, essendo unicamente ad essa ascrivibile il difetto
- 13 - di costruzione della canna fumaria. Non si pone (più), quindi, alcuna questione circa un intervento di terzi nella realizzazione dell'opera da cui è originato l'evento dannoso.
L'eccezione di pertanto, risulta superata. CP_3
11.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
La terza chiamata deve altresì farsi carico delle spese della propria assicurata società CP_7 [...]
ai sensi dell'art. 1917, III co. c.c. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- condanna la società a pagare in favore di Controparte_4 [...]
la somma di € 80.015,00, oltre Parte_4 rivalutazione monetaria e interessi compensativi come in parte motiva, con decorrenza altresì sulla somma così determinata degli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condanna la società a pagare, in favore di Controparte_4 [...] le spese di lite che liquida in € Parte_4
14.103,00 per compenso professionale, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, CPA e IVA, oltre ed € 786,00 per spese;
- in accoglimento della domanda di garanzia formulata da condanna Controparte_4 la terza chiamata a tenere indenne la convenuta dal Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore della società attrice, indicate nei due precedenti capi del presente dispositivo;
- condanna la terza chiamata a rimborsare in favore di Controparte_3 Controparte_4 le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre il 15% del
[...] compenso per spese forfettarie, CPA e IVA, oltre ed € 786,00 per spese.
Bologna, 8 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
- 14 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15140/2023 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
06/03/2025
TRA
Parte_1 Controparte_1
, c.f.: elett.te dom.to/a in VIALE RESTELLI 5 20124 MILANO presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. CATTANEO DANIELE, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa C.F._1 in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA Controparte_2 P.IVA_2
CASTIGLIONE, 27 40124 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. GURGONE ANNA MARIA,
c.f.: , dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA con la chiamata in causa di
, con sede Bologna, Via Stalingrado 45 (C.F.: Controparte_3
), elett.te dom.ta in in Bologna, Via Santo Stefano n. 42, domicilio digitale PEC P.IVA_3
presso lo studio dell'Avv. Patrizia Carli, cod. fiscale Email_1
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Bologna Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la piena responsabilità di Controparte_4
in persona del socio Amministratore per il descritto incendio, occorso a
[...] CP_2 [...]
e diramatosi anche nella proprietà adiacente di in ordine agli Parte_2 Parte_3 immobili entrambi siti in Castel di Casio (BO), via Caduti del Lavoro n. 8, avvenuto il 6.3.2022, generato da un difetto costruttivo della canna fumaria installata dalla Controparte_4
e, per l'effetto, preso e dato atto che quale assicuratrice dei rischi relativi,
[...] Controparte_5 ha indennizzato in forza della polizza n. 91094400103144, e Parte_2 Parte_3 in forza della polizza n. 91094400103148, per il sinistro sopra descritto, versando la somma complessiva di € 80.015,00.=, surrogandosi nei diritti dei propri assicurati verso il terzo responsabile, ex artt. 1916 1° comma e 1203 n. 5 c.c., condannare Controparte_4 in persona del socio amministratore a risarcire e a versare ad la CP_2 Controparte_5 somma capitale di € 80.015,00.=, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria su detta somma a decorrere dal dì dei versamento al saldo, o diversa, accertanda maggiore o minore somma. Vinte le spese di lite tutte, ivi compresa I.V.A. e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA, senza inversione dell'onere della prova, anche circa la dimostrazione del soggetto/impresa che si ritiene avere effettivamente costruito la canna fumaria, che spetta alla convenuta, si chiede:
A) ammettersi prova orale per testi, sulle seguenti circostanze:
1) Vero che, in data 17.03.2022, presso l'abitazione di proprietà di e sita Pt_2 Parte_3 in Via Caduti del Lavoro n. 8, in Castel di Casio (BO), ha svolto un accertamento circa l'incendio avvenuto nella medesima abitazione in data 06.03.2022, insieme al geom. Controparte_6 incaricato dalla il quale ha condiviso le medesime osservazioni;
Controparte_4
2) Vero che ha ricevuto la Dichiarazione di Conformità dell'impianto di riscaldamento, di raffrescamento e di deumidificazione, ai sensi dell'art. 7 D.M. 37/2008, depositato dalla ditta CP_4
Controparte_4
- 2 - 3) Vero che il condotto fumario oggetto dell'incendio è qualificato come camino composito con canna fumaria in acciaio monoparete per attraversamento superfici lignee di tetto ventilato;
4) Vero che tale tipologia di impianto è sottoposta sia al D.M. 37/2008, sia alla norma di installazione UNI 10863/2012;
5) Vero che la distanza tra la canna fumaria e i materiali del tetto deve essere non inferiore a 600
mm;
6) Vero che la distanza tra la canna fumaria e il tavolame era inferiore a 600 mm e che il tavolame
e l'isolante erano a contatto con la canna fumaria.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova il geom. Gustavo di Bisceglie (c/o Studio Peritale
Geom. Gustavo di Bisceglie, via Borgo dei Leoni n. 21, Ferrara (FE), cap. 44121, tel. 0532213385)
e il geom. (c/o Fiocchi Giampiero S.r.l.s., Località Madognana 29, Alto Reno Controparte_6
Terme (BO), cap. 40046, pec . Email_2
B) disporsi C.T.U. volta ad accertare le circostanze dell'evento, nonché la causa e le modalità di sviluppo dello stesso, con riserva di discutere del quesito e di nominare il CTP”.
Parte convenuta:
“Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
In via principale
- Rigettare la domanda di rivalsa agita da nei confronti di Controparte_5 Controparte_4
perché infondata e non provata.
[...]
In via subordinata
- Nella sola e denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, perché ritenuta responsabile la C.Z. di e C. dell'incendio verificatosi il 6.3.2022 nella proprietà di CP_4
dichiarare la tenuta a manlevare la C.Z. di Parte_2 Controparte_3 in forza “Polizza Multirischi per la Piccola e Media Impresa” N. Controparte_4
- 3 - 1/39028/136779271 stipulata 31.05.2016 e, per l'effetto, condannarla all'integrale risarcimento nei confronti di parte attrice.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
Terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, Accertare e Dichiarare la carenza di legittimazione / titolarità attiva di
a surrogarsi nei diritti dei signori e per i motivi CP_5 Parte_2 Parte_3 sopra esposti e per l'effetto Respingere la domanda giudiziale attorea;
- in via principale e nel merito, Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, Accertare e Dichiarare l'assoluta estraneità di ai fatti di causa CP_3 stante l'inoperatività delle clausole del contratto assicurativo in questione, documentato da polizza
n. 39028/99/136779271, in relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, Rigettare ogni domanda di garanzia/manleva svolta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_3
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...] conveniva in giudizio la società Parte_4 Controparte_4 deducendo di essersi surrogata ai sensi degli artt. 1916, co. 1 c.c. e 1203, n. 5 c.c. nei diritti
[...] di assicurato con polizza n. 91094400103144, e di assicurato Parte_2 Parte_3 con polizza n. 91094400103148, indennizzati per i danni subiti, e ammontanti rispettivamente a €
72.765,00 e ad € 7.250,00, da un incendio avvenuto in data 6.3.2022 a causa di un difetto costruttivo della canna fumaria sita nell'immobile di Parte_2
In particolare, allegava contratto di appalto stipulato tra e la società convenuta, ai Parte_2 sensi del quale quest'ultima si obbligava a eseguire sull'immobile sito in Castel di Casio (BO), via
Caduti del Lavoro n. 8, di proprietà del tra gli altri, i lavori relativi alla realizzazione di Parte_2 una canna fumaria.
- 4 - Rappresentava che, tuttavia, una volta terminati i lavori, l'immobile si incendiava in corrispondenza del tetto, arrecando danni anche all'appartamento adiacente, di proprietà del padre,
[...]
Parte_3
Esponeva che i vigili del fuoco, chiamati per eseguire le operazioni di spegnimento delle fiamme, individuavano come possibile causa del sinistro il fatto che la struttura in legno del tetto era a diretto contatto con la canna fumaria, circostanza che veniva successivamente confermata (dopo la denuncia del sinistro da parte di e anche dal perito incaricato dalla stessa Pt_2 Parte_3
Compagnia attrice, e altresì da quello incaricato dalla Compagnia che assicurava la CP_3 convenuta, i quali evidenziavano che l'incendio aveva avuto origine da un difetto costruttivo della canna fumaria realizzata dalla società Controparte_4
L'attrice, pertanto, allegava la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c. e chiedeva in rivalsa la condanna della stessa a corrisponderle la complessiva somma di € 80.015,00 liquidata a e oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria. Pt_2 Parte_3
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società Controparte_4
la quale, si opponeva alle avverse deduzioni e, in ogni caso, chiedeva la chiamata in causa della
[...]
Compagnia ai fini della manleva. CP_3 Controparte_3
In particolare, rappresentava di non aver installato tutta la canna fumaria, ma di aver sospeso i lavori in prossimità dell'attraversamento del tetto in attesa che venissero effettuate, a cura della committenza, le forometrie necessarie per consentire il passaggio della canna fumaria stessa.
Deduceva, tuttavia, che una volta ricontattato per l'ultimazione dei lavori previsti dal Persona_1 contratto di appalto, la posa del camino era già stata ultimata da una ditta terza e il tratto terminale della canna fumaria non era più visibile.
A sostegno di tale tesi, esponeva che nella relazione prodotta da controparte il perito evidenziava che il tratto terminale della canna fumaria era stato realizzato con un condotto monoparete, laddove, invece, la convenuta aveva fornito tutta la canna fumaria in “acciaio inox a doppia parete diam.
180”.
Deduceva, quindi che alcuna responsabilità per la verificazione dell'incendio poteva esserle ascritta e, conseguentemente, che l'attrice non poteva vantare alcun diritto di rivalsa.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della
Compagnia al fine di essere da quest'ultima manlevata in caso di Controparte_3
- 5 - accoglimento della domanda attorea;
in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, non avendo, quest'ultima, fornito prova dell'intervenuto pagamento dell'indennizzo in favore degli assicurati e Pt_2 [...]
Parte_3
Nel merito, invece, aderiva alle eccezioni e alle argomentazioni formulate dalla convenuta circa l'assenza, in capo a quest'ultima, di qualsivoglia responsabilità per la verificazione dell'incendio.
Contestava, comunque, l'operatività della copertura assicurativa ai fatti occorsi, e dunque della manleva, essendo espressamente esclusa dalla polizza l'indennizzabilità di danni cagionati “alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori” (art.
7.2. punto 14) e “a cose altrui derivanti da Incendio” (art.
7.2. punto 20).
La terza chiamata concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice; in via principale, invece, chiedeva il rigetto della domanda attore in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché il rigetto della domanda di manleva formulata dalla convenuta.
4.
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie alla prima udienza del 19.9.2024, la Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 marzo 2025, previa concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5.
È pacifico, in quanto documentato e non oggetto di contestazione, il rapporto di appalto intercorso tra il sig. e la società convenuta avente ad oggetto l'esecuzione da parte di Parte_2 quest'ultima, presso l'immobile di proprietà di sito in Castel di Casio (BO), via Parte_2
Caduti del Lavoro n. 8, di “centrale termica fiocchi di legna, canna fumaria, pompa di calore in media temperatura, impianto di riscaldamento a pavimento con raffrescamento e scaldasalviette, impianto idrico sanitario per bagni e cucine, impianto trattamento acqua come da preventivo”
(doc. 5 parte attrice), nonché il fatto storico dell'incendio avvenuto in corrispondenza del tetto del
- 6 - medesimo immobile, che ha interessato anche l'appartamento adiacente, di proprietà di
[...]
Parte_3
6.
Dimostrata, in quanto documentata dal rapporto dei vigili del fuoco e dalle perizie allegate da parte attrice, è la causa dell'incendio, ovverosia il difetto di costruzione della canna fumaria non adeguatamente isolata dalla struttura legnosa che componeva il tetto.
7.
Ancora, dimostrato è l'avvenuto pagamento, da parte dell'attrice, dell'indennizzo in favore degli assicurati e A fronte della specifica contestazione mossa dalla Compagnia Pt_2 Parte_3 terza chiamata, infatti, l'attrice ha depositato in allegato alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., copia dei bonifici di € 7.250,00 ed € 72.765,00 eseguiti, rispettivamente, in favore di
[...]
e di (docc. 18, 19, 20). Parte_3 Parte_2
Da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da discendendo direttamente dalla legge (art. 1916 c.c.) il diritto di a Controparte_3 Controparte_5 fronte dell'avvenuta liquidazione dell'indennizzo in favore degli assicurati, di surrogarsi nei diritti di questi ultimi verso i terzi responsabili.
8.
Ciò che, allora, occorre stabilire al fine di poter decidere in ordine alla domanda attorea è su chi gravi la responsabilità del difetto di costruzione della canna fumaria che ha causato l'incendio occorso in data 6.3.2022.
L'attrice, a fondamento della sua pretesa, ha allegato la responsabilità ex art. 1669 c.c. della convenuta, alla quale, in esecuzione del contratto di appalto, dovevano essere ascritti i lavori di realizzazione della canna fumaria.
8.1.
Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità è oramai orientata nel ritenere che la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili di cui all'art. 1669 c.c., pur presupponendo un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico – differenziandosi totalmente, quindi, dalla responsabilità ex art. 1667 c.c. avente natura prettamente contrattuale e concentrata, quindi, solo sulla tutela dell'interesse del committente
– finalizzata a promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, così tutelando l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.
- 7 - In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'operatività della norma, il “difetto di costruzione” non necessariamente deve riguardare parti essenziali della stessa (e determinare, quindi, la rovina dell'edificio), ben potendo coinvolgere anche quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, purché, tuttavia, il difetto sia in grado di incidere “negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile” (ex multis,
Cass. civ., sez. II, 04.10.2011, n. 20307; cfr. Cass. civ., sez. II, 9.9.2013, n. 20644 che, in termini analoghi, ha affermato che “i gravi difetti di costruzione, che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima”).
Tanto considerato, allora, nulla osta a ricondurre nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c. un difetto di costruzione della canna fumaria qualora da esso scaturisca, come avvenuto nel caso di specie, un incendio di entità tale da compromettere la struttura del tetto dell'immobile (dalla relazione dei vigili del fuoco di cui al doc. 6 di parte attrice, si evince che l'incendio aveva determinato la necessità di “scoperchiare e praticare delle aperture sul colmo del tetto […] per poter estinguere il fuoco”) e, con esso, avuto riguardo alla normale relazione funzionale che sussiste tra il tetto e l'immobile cui esso accede, il normale godimento di quest'ultimo.
Peraltro, la conclusione per cui il difetto della canna fumaria rientra nel bacino di applicazione dell'art. 1669 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito;
in questi termini si è espresso questo
Tribunale con sentenza n. 385/2024 resa in RG n. 7748/2023: “l'incendio verificatosi nella notte tra il 26/01/2019 e il 27/01/2019 presso l'appartamento di proprietà dei Sigg.ri […] è stato causato da un difetto della canna fumaria e, pertanto, da un grave difetto di costruzione del fabbricato ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.”. Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1832/2019 resa in RG
n. 1719/2016 ha affermato che “i vizi relativi alla realizzazione della canna fumaria – sono sussumibili nell'ambito applicativo di tale fattispecie codicistica [l'art. 1669 c.c.]”. Ancora, il
Tribunale di Verona, sentenza n. 2235/2023, resa in RG n. 3920/2019, ha riconosciuto che
“l'incendio della canna fumaria rientra nella nozione di “grave difetto di costruzione” disciplinato nell' art. 1669 del codice civile. Tale norma pone a carico dell'appaltatore una responsabilità di natura extracontrattuale che scatta non soltanto quando si verifica una rovina dell'edificio (intesa come crollo della struttura), ma anche qualora i vizi abbiano colpito elementi accessori, seppure secondari, dell'immobile, che per il loro malfunzionamento determinano un considerevole
- 8 - pregiudizio per il godimento dello stesso quali, come nel caso di specie, la canna fumaria ed è responsabile della mala esecuzione colui che ha eseguito la costruzione di tale opera”.
8.2.
Appurata, dunque, l'astratta applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c., occorre ora indagarne quella concreta, al fine comprendere se il difetto della canna fumaria sia attribuibile o meno alla società appaltatrice Controparte_4
Orbene, i periti incaricati dagli assicurati e Geom. e Pt_2 Parte_3 Controparte_6 dall'attrice, Geom. , nelle proprie relazioni, il cui contenuto interamente si Parte_5 richiama, dopo aver verificato, richiamando il verbale dei vigili del fuoco, che il tavolame e l'isolante erano a contatto diretto con la canna fumaria, ed aver escluso cause legate alla carente manutenzione da parte del proprietario in quanto “il condotto fumario era in uso dall'autunno
2021” e l'incendio si era “verificato con il primo utilizzo”, hanno espressamente chiarito che l'incendio era stato “causato da difetto costruttivo della canna fumaria realizzata dalla
[...]
” (cfr. pagg. 7 e 8 doc. 9 attrice;
pag. 6 doc. 10 attrice). Controparte_4
Sempre dalle relazioni, peraltro, emerge che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa della società convenuta ( in questa sede terza chiamata), aveva Controparte_3 Persona_2 eseguito le operazioni assieme ai periti incaricati dalla e dai signori CP_5 Parte_2
“condividendone le risultanze sia economiche che tecniche in merito all'origine dell'incendio” (cfr. pagg. 8 doc. 9 attrice;
pag. 6 doc. 10 attrice); circostanza che, oltre che essere documentata, non è comunque stata contestata dalla convenuta.
8.2.1.
Quest'ultima, dal canto suo, ha eccepito di non aver installato tutta la canna fumaria, e di aver sospeso i lavori in prossimità dell'attraversamento del tetto in attesa che venissero effettuate, a cura della committenza, le forometrie;
ha precisato a tal proposito che, solo una volta ricontattata per l'ultimazione dei lavori previsti dal contratto di appalto, si avvedeva del fatto che la posa del camino era, in realtà, già stata ultimata da un'impresa terza.
A tale ricostruzione ha fatto adesione la terza chiamata Controparte_3
L'eccezione, tuttavia, non è fondata non essendo stata raggiunta la prova dei fatti su cui essa si fonda.
A ben vedere, l'unico elemento che la convenuta ha utilizzato al fine di convincere che un'impresa terza fosse intervenuta a ultimare i lavori relativi alla canna fumaria si basa sul fatto che nelle relazioni prodotte dall'attrice il perito aveva evidenziato che il tratto terminale della canna fumaria
- 9 - era stato realizzato con un condotto monoparete, laddove, invece, era evincibile dal preventivo allegato al contratto d'appalto (doc. 1 della convenuta) che essa (la convenuta) aveva fornito la canna fumaria in “acciaio inox a doppia parete diam. 180”.
Orbene, è evidente come tale argomentazione non colga nel segno in quanto inidonea, alla luce delle oggettive risultanze peritali e tenuto conto della pacifica sussistenza di un rapporto di appalto tra le parti, a escludere che la convenuta, pur avendo indicato nel preventivo una determinata modalità di realizzazione dell'opera, abbia nella pratica operato in maniera parzialmente differente.
La sola discrepanza tra quanto indicato nel preventivo (peraltro di dubbio valore probatorio in quanto privo di data certa e di elementi che permettano di ricondurre i lavori ivi indicati all'immobile di proprietà di nonché di fattori che attribuiscano a quest'ultimo la Parte_2 paternità della sottoscrizione in calce al documento) e quanto effettivamente realizzato non può essere assunto quale elemento da cui presumere il fatto ignoto dell'intervento di un'impresa terza, che, peraltro, la convenuta non ha neppure tentato di identificare, ad esempio, attraverso la richiesta di ammissione di prova orale.
Neppure la convenuta ha allegato (né tantomeno provato) di aver agito come nudus minister, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute dalla committenza senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
È consolidato, infatti, nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo” (Cass. civ., 5.6.2023, n. 15661, cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 16.1.2020,
n. 777; più di recente Cass. civ., sez. II, 18.4.2025, n. 10231).
9.
Tutto ciò considerato, quindi, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento e parte convenuta deve essere condannata a pagare in favore di CP_5 [...] la somma di € 80.015,00. Parte_4
Tale importo va rivalutato a partire dalla data della solutio (10.8.2022 per quanto riguarda il versamento di € 7.250 in favore di cfr. doc. 18 parte attrice;
7.3.2023 per quanto Parte_3 riguarda il completo versamento di € 72.765,00, cfr. docc. 19-20 parte attrice), essendo principio
- 10 - consolidato quello secondo cui “il diritto di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 c.c., integrando una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile, avente natura di credito di valore, mantiene detta natura del credito, sul quale non incide l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, che opera esclusivamente nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta” (Cass. civ., sez. I,
n. 3570/1995; Cass. civ., sez. III, n.12725/1997; Cass. civ., sez. III, n.1336/2009).
11.2.
Sulla somma via via rivalutata sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, avuto riguardo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 1712/1995 delle S.U. della Corte di
Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995; Cass. civ., n. 5234/2006; Cass. civ., n. 10884/2007;
Cass. civ., Sez. Un., n. 26008/2008; Cass. civ., n. 24468/2020).
10.
Occorre, ora, valutare la domanda di garanzia formulata dalla convenuta, con cui ha chiesto che chiamata in manleva, sia condannata, in forza della “Polizza Multirischi per la Controparte_3
Piccola e Media Impresa” N. 1/39028/136779271 stipulata in data 31.05.2016, a tenere indenne la convenuta di quanto dovrà pagare all'attrice.
10.1. ha contestato l'operatività della copertura assicurativa ai fatti occorsi deducendo, in CP_3 particolare, che la polizza escludeva espressamente l'indennizzabilità di danni cagionati “alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori” (art.
7.2. punto 14) della polizza) e “a cose altrui derivanti da Incendio” (art.
7.2. punto 20) della polizza).
L'eccezione non è fondata.
In proposito occorre chiarire che i danni di cui si discute, come anche discende dalla riconduzione degli stessi all'ipotesi disciplina dall'art. 1669 c.c., non sono stati cagionati nel corso dell'esecuzione dei lavori, bensì a seguito della consegna dell'opera.
Tale precisazione risulta essenziale ai fini dell'indagine sull'operatività della polizza in quanto permette di sgombrare il campo da tutte quelle disposizioni contrattuali che escludono la copertura assicurativa rispetto a specifiche ipotesi di danni occorsi durante l'esecuzione dei lavori.
Tra queste, evidentemente, rientrano le ipotesi di danni a cose “in costruzione” o a cose sulle “quali si eseguono i lavori” contemplate dall'art.
7.2. numero 14) richiamato da queste, infatti, CP_3
- 11 - seppur distinte dall'oggetto materiale del danno – rappresentato, nella prima ipotesi, dalle opere che l'assicurato sta materialmente eseguendo (nel caso di specie, quindi, le opere oggetto del contratto di appalto), nella seconda, invece, dal bene su cui l'assicurato sta installando dette opere (nel caso di specie, quindi, l'immobile di proprietà di , restano accomunate dal fatto che la Parte_2 verificazione del danno avviene nel corso dell'espletamento dell'incarico.
Tale disposizione, peraltro, non eviterebbe comunque l'applicabilità della polizza ai danni occorsi all'appartamento di il quale, essendo stato danneggiato “di riflesso”, non rientrerebbe Parte_2 comunque né nella nozione di cosa in costruzione, né in quella di cosa sulla quale si eseguono i lavori.
Con riferimento invece alla clausola di cui al punto 20) dell'art.
7.2. della polizza, anch'esso menzionato dalla terza chiamata, occorre svolgere alcune considerazioni.
Il tenore letterale della disposizione (“L' assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni: […]
“a cose altrui derivanti da Incendio”) sembra escludere, come effettivamente sostenuto da l'indennizzabilità del danno conseguente da incendio, a prescindere dal momento della CP_3 sua verificazione, e dunque anche se occorso a seguito della consegna dell'opera. Peraltro, sembrerebbe dirimente al riguardo il punto 17) del medesimo art. 7.2., il quale esclude espressamente la copertura di danni cagionati da prodotti o cose in genere “dopo la consegna a terzi”, dovendosi ivi ricomprendere anche i danni derivanti da incendio.
Tuttavia, è lo stesso art. 7.2., punto 17) che, richiamando i punti 5) e 7) dell'art. 7.1., contempla eccezioni alla sua operatività. Il punto 5) dell'art.
7.1. in particolare al n. 2, prevede che “a parziale deroga del punto 17) dell'Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, dopo il compimento dei lavori di installazione, (se previsti nella descrizione dell'attività) manutenzione e riparazione di cose, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi attinenti l'Attività esercitata”.
Ebbene, si è detto di come sia pacifico che l'incendio e i danni da esso cagionati siano derivati da un difetto di costruzione della canna fumaria;
altresì, è stata accertata l'imputabilità di tale difetto di costruzione all'attività svolta dalla convenuta in esecuzione del contratto di appalto. Alcun ostacolo, allora, si frappone alla operatività della richiamata clausola – speciale rispetto alla disciplina generale delle esclusioni posta dall'art. 7.2 – ben potendo ricondursi i danni cagionati, a seguito della consegna dell'opera, dall'incendio occorso in conseguenza del difetto di costruzione della canna fumaria realizzata dalla C.Z., nella nozione di “danni cagionati a terzi, dopo il compimento
- 12 - dei lavori di installazione, (se previsti nella descrizione dell'attività) manutenzione e riparazione di cose, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi attinenti l'Attività esercitata”.
10.1.1.
Ad abundantiam, deve osservarsi che la polizza opererebbe anche qualora si volesse aderire alla tesi prospettata dalla convenuta.
Essa riconduce i lavori svolti in esecuzione del contratto di appalto alle attività disciplinate dall'art. 1, comma 2 del D.M. 37/2008 (recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).
A ben vedere, tale disposizione contempla, tra gli altri, gli “impianti di riscaldamento […] comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”, ipotesi, questa, del tutto idonea a ricomprendere le opere volte alla realizzazione di “centrale termica fiocchi di legna, canna fumaria, pompa di calore in media temperatura, impianto di riscaldamento a pavimento con raffrescamento e scaldasalviette, impianto idrico sanitario per bagni e cucine, impianto trattamento acqua come da preventivo” eseguite dalla convenuta.
Dalla sussunzione di tali lavori nella disciplina posta dal D.M. 37/2008, conseguirebbe, però,
l'inoperatività della richiamata clausola di cui al punto 5), n. 2, dell'art. 7.1.: essa, infatti, esclude espressamente dalla garanzia “le attività soggette al D.M. 37/2008”.
Orbene, ciò non impedirebbe l'operatività della copertura assicurativa: come correttamente dedotto dalla convenuta, infatti, l'art.
7.4.11 della polizza contempla la “responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)” prevedendo, quale ulteriore ipotesi espressa di deroga parziale al punto 17) dell'art. 7.2, che “la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi
(compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto”.
Al riguardo, priva di pregio è l'eccezione con cui si è opposta alla tesi della convenuta, CP_3 deducendo che, siccome quest'ultima aveva sostenuto di non aver svolto in toto l'attività di installazione della canna fumaria da cui era conseguito l'incendio, non poteva pretendere l'applicazione di detta clausola rispetto a danni conseguenti ad una attività svolta da terzi.
Orbene, è già stata accertata l'infondatezza della eccezione di non imputabilità alla convenuta dell'incendio occorso e dei danni da esso cagionati, essendo unicamente ad essa ascrivibile il difetto
- 13 - di costruzione della canna fumaria. Non si pone (più), quindi, alcuna questione circa un intervento di terzi nella realizzazione dell'opera da cui è originato l'evento dannoso.
L'eccezione di pertanto, risulta superata. CP_3
11.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
La terza chiamata deve altresì farsi carico delle spese della propria assicurata società CP_7 [...]
ai sensi dell'art. 1917, III co. c.c. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- condanna la società a pagare in favore di Controparte_4 [...]
la somma di € 80.015,00, oltre Parte_4 rivalutazione monetaria e interessi compensativi come in parte motiva, con decorrenza altresì sulla somma così determinata degli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- condanna la società a pagare, in favore di Controparte_4 [...] le spese di lite che liquida in € Parte_4
14.103,00 per compenso professionale, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, CPA e IVA, oltre ed € 786,00 per spese;
- in accoglimento della domanda di garanzia formulata da condanna Controparte_4 la terza chiamata a tenere indenne la convenuta dal Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore della società attrice, indicate nei due precedenti capi del presente dispositivo;
- condanna la terza chiamata a rimborsare in favore di Controparte_3 Controparte_4 le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre il 15% del
[...] compenso per spese forfettarie, CPA e IVA, oltre ed € 786,00 per spese.
Bologna, 8 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
- 14 -