Decreto cautelare 2 dicembre 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 20/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3462 del 2025, proposto da
MA UC, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Spatocco e Sara Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, viale S. Lavagnini n. 41;
contro
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Orlandini e Luca Cei, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
Agenzia regionale toscana per l’impiego, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Venni, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, ED DO AR Otto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nuova graduatoria del 2.10.2025 di ignota data di pubblicazione, comunicata via pec al marito della attuale ricorrente in data 2.10.2025;
- di tutti gli atti della procedura connessi, ivi inclusi:
- il diniego di autotutela della Azienda Usl Toscana Nord Ovest prot. 2025/0321450/GEN del 31 ottobre 2025;
- il diniego di autotutela di ARTI del 4 novembre 2025 privo di protocollo;
- della nota di AUTNO prot. 2025/0344929/gen/105[...];
- il diniego di autotutela di ARTI del 24 novembre 2025 privo di protocollo;
- del decreto n. 3492 del 24.11.2025 recante “annullamento e provvedimenti conseguenziali” notificato in data 25.11.2025 e del diniego di accesso di pari data;
e con istanza di accesso ex art. 116, comma 2 CPA e 210 c.p.c. in relazione alla totale mancata ostensione documentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Usl Toscana nord ovest e della Agenzia regionale toscana per l’impiego;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, premesso: 1) di aver partecipato alla procedura di selezione indetta con avviso pubblico per l'assunzione tramite centro per l’impiego di Piombino di un autista a tempo indeterminato da parte della USL Toscana nord ovest; 2) di aver ottenuto l’assunzione in forza della posizione prioritaria ricoperta nell’ambito della graduatoria formata dal Centro per l’impego; 3) che, nondimeno, a seguito di osservazioni pervenute da parte della USL nord ovest il Centro per l’impiego avrebbe riformulato la graduatoria collocandola al diciottesimo posto con conseguente perdita dell’accesso al posto di lavoro.
Tanto premesso la Sig.ra UC impugna gli atti di cui in epigrafe.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le graduatorie dei centri per l’impiego non sono formate sulla scorta di procedure di concorso finalizzate alla comparazione, attraverso valutazioni tecnico discrezionali, del merito dei candidati, ma sono redatte sulla base di parametri di natura sociale predeterminati dalla legge.
Non sussiste per questo la giurisdizione del g.a. sulle relative controversie la quale, nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, resta confinata alla impugnativa degli atti dei concorsi pubblici in senso stretto (Cassazione civile sez. un., 9/06/2017, n. 14432).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Nel medesimo atto la ricorrente ha altresì proposto domanda di accesso agli atti sulla quale sussiste la giurisdizione di questo Tribunale.
Alla camera di consiglio odierna tuttavia la Sig.ra UC non è stata in grado di produrre la ricevuta di ritorno della notifica del ricorso alle parti intimate con conseguente necessità di disporre un rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione, definitivamente pronunciando sulla domanda di annullamento degli atti di cui in epigrafe, la dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, compensando le spese di lite.
Fissa per la trattazione della domanda di accesso agli atti la camera di consiglio del 3/06/2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE AR CC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | BE AR CC |
IL SEGRETARIO