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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4648/2023 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ventura;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri
[...]
e ; Pt_2 Parte_3
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.8.2023, la ricorrente in epigrafe, docente di R.O. con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A057, esponeva che con sentenza n. 1325/2012 del 28.11.2012 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, aveva accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, quale riservista, “alla nomina in ruolo ed alla stipula del contratto a t.i. per classe di concorso per insegnamento classe A057, ora per allora e con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2005/2006”; che in esecuzione della predetta sentenza, il Dirigente dell
[...]
emetteva il Decreto del 20.1.2014 Controparte_2 con cui, dato atto che nelle more la ra stata individuata quale avente diritto a stipula Pt_1
di contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso A057 con decorrenza dall'a/s
2011/12, in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Appello di Salerno, riconosceva la retrodatazione giuridica del servizio dall'anno scolastico 2005/2006. Tanto premesso, affermata la responsabilità contrattuale per inadempimento della Amministrazione e il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di occupazione e conseguente retribuzione che avrebbe percepito dall'anno scolastico
2005/2006 all'anno scolastico 2011/2012 di effettiva immissione in ruolo, adiva l'intestato
Tribunale per la condanna del convenuto al pagamento per tale titolo della CP_1
somma quantificata in via presuntiva in € 50.000,00 oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Costituitosi in giudizio, il convenuto deduceva che la ricorrente non aveva subito CP_1
alcun pregiudizio dalla mancata immissione in ruolo avendo continuativamente lavorato per l'Amministrazione Scolastica quale destinataria di plurimi incarichi di supplenza annuali a decorrere dall'1.9.2005 al 30.6.2012 come attestato dallo stato matricolare;
contestava, comunque, l'entità dell'importo preteso per come quantificato ed evidenziava che esso, alla luce dell' “aliunde perceptum” doveva essere ridotto, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.5.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Innanzitutto deve darsi atto che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla omessa immissione in ruolo della ricorrente dall'anno scolastico 2005/2006 (retrodatazione economica) è inammissibile in quanto proposta in violazione del principio del ne bis in idem.
L'art. 2909 c.c. prevede che il giudicato sostanziale, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso. Ne deriva che è precluso l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato. Il giudicato, inoltre, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia. Esso spiega cioè la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma anche sugli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto (ex plurimis, Cass. sez. un., 14 giugno 1995, n. 6689).
Ed infatti “il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno non deve tenere conto soltanto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza di cui trattasi, ma deve individuare anche l'essenza e l'effettiva portata della decisione, ricavandole non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione”. (Cass., Sez. 3, n. 10498 del 01/08/2001).
Così definiti i confini del giudicato, deve rilevarsi che la domanda introdotta con l'odierno ricorso è stata già oggetto di decisione da parte della Corte di Appello di Salerno con la sopra citata sentenza n. 1325/2012 del 28.11.2012, passata in giudicato.
La Corte di Appello, così come dedotto dalla ricorrente, ha invero con la predetta sentenza riconosciuto il diritto di quest'ultima in qualità di riservista alla nomina in ruolo ed alla stipula di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'anno scolastico
2005/2006 (retrodatazione).
Nella motivazione della sentenza la Corte, avuto evidentemente riguardo alla specifica ulteriore domanda avanzata dalla ha espressamente affermato che “non avendo la Pt_1
professoressa effettivamente espletato servizio quale contrattista a tempo Pt_1
indeterminato…alla stessa compete solo riconoscimento giuridico della assunzione a tempo indeterminato e non anche le competenze economiche sin da allora e fino alla data della presente decisione”. La Corte ha poi aggiunto “né risultano provati altri danni subiti dalla prof. per perdita di chance o altro nel periodo a lei oggi riconosciuto a soli fini Pt_1
giuridici” (v. sentenza in atti).
La Corte di Appello si è dunque già pronunciata, con efficacia di giudicato, sulla domanda di risarcimento del danno conseguente alla omessa assunzione della dall'anno Pt_1
scolastico 2005/2006 ed ha espressamente rigettato tale domanda ad ampio spettro, negando il diritto alla retrodatazione economica e la prova di danni da perdita di chance o altri danni comunque dedotti e/o deducibili. È pertanto evidente la inammissibilità di tale domanda nel presente nuovo giudizio essendo, come in precedenza detto, precluso l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita, come nella specie, con sentenza di merito passata in giudicato. D'altronde la ricorrente avrebbe potuto, non condividendolo, impugnare il capo della sentenza in questione con ricorso per Cassazione.
Fermo quanto appena osservato, si evidenzia ulteriormente in ordine al danno di cui si è chiesto il risarcimento che, come autorevolmente affermato in giurisprudenza (vedi CdS,
IV, 6.10.2003, n. 5825), “il rapporto di pubblico impiego ha carattere sinallagmatico, sicché, nell'ambito di tale rapporto, il diritto al trattamento economico matura insieme alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa in favore dell'Amministrazione (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 4 giugno 1994, n. 913; id., 30 dicembre 1992, n. 1196). Tale principio, che lega all'effettiva esplicazione dell'attività di servizio del pubblico dipendente la corresponsione del relativo trattamento economico, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto, trova deroga, infatti, nella sola ipotesi in cui un illegittimo comportamento dell'Amministrazione abbia impedito l'esercizio dell'attività lavorativa nel corso di un rapporto di pubblico impiego già in atto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 1996, n.
1054; Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 1994, n. 808; C.G.A., 6 maggio 1994, n. 133; Cons.
Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n. 1211), ovvero qualora una espressa disposizione di legge riconosca il diritto del dipendente alla retribuzione (integrale o parziale) anche in mancanza di un'attività di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, decc. nn. 4/1989,
378/1986,354/1982). Qualora, invece, l'Amministrazione sia tenuta a determinare una decorrenza retroattiva del rapporto stesso, non è tenuta altresì alla corresponsione del relativo trattamento retributivo, solo se la corrispondente prestazione abbia avuto inizio successivamente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1994, n. 1460).
Tali principi valgono poi sia quando la decorrenza retroattiva sia dipesa da provvedimenti spontaneamente adottati dall'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre
1992, n. 670; id. 3 ottobre 1990, n. 873), sia quando ciò avvenga in virtù di una decisione giurisdizionale o di una legge che tale retroattività prevedano ed impongano, in quanto in questi casi l'effetto del giudicato (o della legge), pur importando l'obbligo dell'amministrazione di retrodatare la nomina (o l'inquadramento) ai fini giuridici, importa altresì l'obbligo di erogare le competenze per il periodo di servizio riconosciuto ai fini giuridici effettivamente espletato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 1996, n. 1688;
Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 1991, n. 598).
La Corte di Cassazione ha del pari affermato che la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, può avvenire con retrodatazione giuridica dell'assunzione stessa, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno”.
La Corte ha poi precisato che in ipotesi di quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa o ritardata assunzione, lo stesso non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e che occorre caso per caso indicare e dimostrare l' entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. 14772/2017, Cass. 26282/2007).
Nella specie la ricorrente, richiamato genericamente il proprio diritto alla “retrodatazione economica” (pag. 5 del ricorso) si è limitata a quantificare -senza richiamo ad alcun criterio verificabile- in € 50.000,00 il danno patrimoniale di cui ha chiesto il risarcimento radicandolo “sic et simpliciter” alle asserite retribuzioni omesse, senza peraltro considerare la circostanza, documentata dal , che la stessa nel periodo decorrente dalla data della retrodatazione giuridica della assunzione (anno scolastico 2005/2006) a quella della effettiva assunzione a tempo indeterminato (anno scolastico 2011/2012) è stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche con percezione della relativa retribuzione (v. estratto matricolare).
Quanto poi al -pure invocato e non quantificato- danno non patrimoniale, la ricorrente non ha del pari neppure dedotto in cosa esso si sarebbe concretizzato.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, ne deriva anche sotto tale profilo la infondatezza della domanda di risarcimento del danno che, per come formulata, non può trovare accoglimento.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite vengono poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.779,00.
Così deciso in Salerno, il 21.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4648/2023 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ventura;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri
[...]
e ; Pt_2 Parte_3
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.8.2023, la ricorrente in epigrafe, docente di R.O. con contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A057, esponeva che con sentenza n. 1325/2012 del 28.11.2012 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, aveva accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, quale riservista, “alla nomina in ruolo ed alla stipula del contratto a t.i. per classe di concorso per insegnamento classe A057, ora per allora e con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico 2005/2006”; che in esecuzione della predetta sentenza, il Dirigente dell
[...]
emetteva il Decreto del 20.1.2014 Controparte_2 con cui, dato atto che nelle more la ra stata individuata quale avente diritto a stipula Pt_1
di contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso A057 con decorrenza dall'a/s
2011/12, in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Appello di Salerno, riconosceva la retrodatazione giuridica del servizio dall'anno scolastico 2005/2006. Tanto premesso, affermata la responsabilità contrattuale per inadempimento della Amministrazione e il proprio diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita di occupazione e conseguente retribuzione che avrebbe percepito dall'anno scolastico
2005/2006 all'anno scolastico 2011/2012 di effettiva immissione in ruolo, adiva l'intestato
Tribunale per la condanna del convenuto al pagamento per tale titolo della CP_1
somma quantificata in via presuntiva in € 50.000,00 oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Costituitosi in giudizio, il convenuto deduceva che la ricorrente non aveva subito CP_1
alcun pregiudizio dalla mancata immissione in ruolo avendo continuativamente lavorato per l'Amministrazione Scolastica quale destinataria di plurimi incarichi di supplenza annuali a decorrere dall'1.9.2005 al 30.6.2012 come attestato dallo stato matricolare;
contestava, comunque, l'entità dell'importo preteso per come quantificato ed evidenziava che esso, alla luce dell' “aliunde perceptum” doveva essere ridotto, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.5.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Innanzitutto deve darsi atto che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla omessa immissione in ruolo della ricorrente dall'anno scolastico 2005/2006 (retrodatazione economica) è inammissibile in quanto proposta in violazione del principio del ne bis in idem.
L'art. 2909 c.c. prevede che il giudicato sostanziale, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso. Ne deriva che è precluso l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato. Il giudicato, inoltre, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia. Esso spiega cioè la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma anche sugli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto (ex plurimis, Cass. sez. un., 14 giugno 1995, n. 6689).
Ed infatti “il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno non deve tenere conto soltanto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza di cui trattasi, ma deve individuare anche l'essenza e l'effettiva portata della decisione, ricavandole non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione”. (Cass., Sez. 3, n. 10498 del 01/08/2001).
Così definiti i confini del giudicato, deve rilevarsi che la domanda introdotta con l'odierno ricorso è stata già oggetto di decisione da parte della Corte di Appello di Salerno con la sopra citata sentenza n. 1325/2012 del 28.11.2012, passata in giudicato.
La Corte di Appello, così come dedotto dalla ricorrente, ha invero con la predetta sentenza riconosciuto il diritto di quest'ultima in qualità di riservista alla nomina in ruolo ed alla stipula di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'anno scolastico
2005/2006 (retrodatazione).
Nella motivazione della sentenza la Corte, avuto evidentemente riguardo alla specifica ulteriore domanda avanzata dalla ha espressamente affermato che “non avendo la Pt_1
professoressa effettivamente espletato servizio quale contrattista a tempo Pt_1
indeterminato…alla stessa compete solo riconoscimento giuridico della assunzione a tempo indeterminato e non anche le competenze economiche sin da allora e fino alla data della presente decisione”. La Corte ha poi aggiunto “né risultano provati altri danni subiti dalla prof. per perdita di chance o altro nel periodo a lei oggi riconosciuto a soli fini Pt_1
giuridici” (v. sentenza in atti).
La Corte di Appello si è dunque già pronunciata, con efficacia di giudicato, sulla domanda di risarcimento del danno conseguente alla omessa assunzione della dall'anno Pt_1
scolastico 2005/2006 ed ha espressamente rigettato tale domanda ad ampio spettro, negando il diritto alla retrodatazione economica e la prova di danni da perdita di chance o altri danni comunque dedotti e/o deducibili. È pertanto evidente la inammissibilità di tale domanda nel presente nuovo giudizio essendo, come in precedenza detto, precluso l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita, come nella specie, con sentenza di merito passata in giudicato. D'altronde la ricorrente avrebbe potuto, non condividendolo, impugnare il capo della sentenza in questione con ricorso per Cassazione.
Fermo quanto appena osservato, si evidenzia ulteriormente in ordine al danno di cui si è chiesto il risarcimento che, come autorevolmente affermato in giurisprudenza (vedi CdS,
IV, 6.10.2003, n. 5825), “il rapporto di pubblico impiego ha carattere sinallagmatico, sicché, nell'ambito di tale rapporto, il diritto al trattamento economico matura insieme alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa in favore dell'Amministrazione (cfr. Cons.
Stato, sez. VI, 4 giugno 1994, n. 913; id., 30 dicembre 1992, n. 1196). Tale principio, che lega all'effettiva esplicazione dell'attività di servizio del pubblico dipendente la corresponsione del relativo trattamento economico, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto, trova deroga, infatti, nella sola ipotesi in cui un illegittimo comportamento dell'Amministrazione abbia impedito l'esercizio dell'attività lavorativa nel corso di un rapporto di pubblico impiego già in atto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 1996, n.
1054; Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 1994, n. 808; C.G.A., 6 maggio 1994, n. 133; Cons.
Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n. 1211), ovvero qualora una espressa disposizione di legge riconosca il diritto del dipendente alla retribuzione (integrale o parziale) anche in mancanza di un'attività di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, decc. nn. 4/1989,
378/1986,354/1982). Qualora, invece, l'Amministrazione sia tenuta a determinare una decorrenza retroattiva del rapporto stesso, non è tenuta altresì alla corresponsione del relativo trattamento retributivo, solo se la corrispondente prestazione abbia avuto inizio successivamente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1994, n. 1460).
Tali principi valgono poi sia quando la decorrenza retroattiva sia dipesa da provvedimenti spontaneamente adottati dall'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre
1992, n. 670; id. 3 ottobre 1990, n. 873), sia quando ciò avvenga in virtù di una decisione giurisdizionale o di una legge che tale retroattività prevedano ed impongano, in quanto in questi casi l'effetto del giudicato (o della legge), pur importando l'obbligo dell'amministrazione di retrodatare la nomina (o l'inquadramento) ai fini giuridici, importa altresì l'obbligo di erogare le competenze per il periodo di servizio riconosciuto ai fini giuridici effettivamente espletato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 1996, n. 1688;
Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 1991, n. 598).
La Corte di Cassazione ha del pari affermato che la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta tardivamente, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, può avvenire con retrodatazione giuridica dell'assunzione stessa, ma non con retrodatazione economica, in quanto non si determina un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno”.
La Corte ha poi precisato che in ipotesi di quantificazione per equivalente del danno nel caso di omessa o ritardata assunzione, lo stesso non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e che occorre caso per caso indicare e dimostrare l' entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita (Cass. 14772/2017, Cass. 26282/2007).
Nella specie la ricorrente, richiamato genericamente il proprio diritto alla “retrodatazione economica” (pag. 5 del ricorso) si è limitata a quantificare -senza richiamo ad alcun criterio verificabile- in € 50.000,00 il danno patrimoniale di cui ha chiesto il risarcimento radicandolo “sic et simpliciter” alle asserite retribuzioni omesse, senza peraltro considerare la circostanza, documentata dal , che la stessa nel periodo decorrente dalla data della retrodatazione giuridica della assunzione (anno scolastico 2005/2006) a quella della effettiva assunzione a tempo indeterminato (anno scolastico 2011/2012) è stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche con percezione della relativa retribuzione (v. estratto matricolare).
Quanto poi al -pure invocato e non quantificato- danno non patrimoniale, la ricorrente non ha del pari neppure dedotto in cosa esso si sarebbe concretizzato.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, ne deriva anche sotto tale profilo la infondatezza della domanda di risarcimento del danno che, per come formulata, non può trovare accoglimento.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite vengono poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.779,00.
Così deciso in Salerno, il 21.5.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio