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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/07/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
P.U. N. 64/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia presidente dott.ssa Chiara Pulicati giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società Controparte_1 PartitaIVA_1
con sede legale in MENTANA (RM), Via Moscatelli, 204; letto il ricorso presentato da (c.f. ) ed esaminata la Parte_1 C.F._1
documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto che la società debitrice, cui è stato ritualmente notificato il ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, non si è costituita;
ritenuto che:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (da identificarsi con il luogo in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche, coincidente fino a prova contraria con la sede legale) sita nel comune di Mentana, compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale esecutivo;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice la cui attività prevalente consiste in mansioni di “front office”; la società debitrice non ha né dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt.
121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuto che
la ricorrente vanta nei confronti dell'indicata società un credito portato da sentenza del
Tribunale di Roma sezione lavoro n. 8407/2024 (R.G. 1244/2023) del 16.07.2024 con cui il suddetto
Tribunale ha condannato la debitrice al pagamento della somma di € 28.438,49 a titolo di retribuzioni arretrate e trattamento di fine rapporto e alle spese legali liquidate in € 4.700,00 oltre accessori come per legge;
rilevato che in data 12.09.2024 contestualmente alla notifica della sentenza veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di € 36.729,44;
considerato che
, nel corso dell'istruttoria, sono emersi ulteriori ingenti debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (circa €
2.500.000,00) e verso NP ( circa € 2.220.000,00); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della resistente - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (differenze retributive) e dall'elevatissima esposizione debitoria nei confronti dell'RI e nei confronti dell'PS come dimostra l'estratto delle cartelle/avvisi inevasi dei debiti fiscali e delle certificazioni dei debiti contributivi rilasciate dagli Enti (cfr. deposito dati trasmessi dall' e certificazione dei debiti contributivi trasmessa da Controparte_2
PS), dalle risultanze negative delle ricerche ex art 492 bis c.p.c. e dal mancato deposito presso il
Registro delle Imprese degli ultimi bilanci;
considerato inoltre la irreperibilità della società presso la sede legale, come risulta dal verbale di pignoramento negativo redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 10.12.2024; rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di società con Controparte_1 PartitaIVA_1
sede legale in MENTANA (RM), Via Moscatelli, 204;
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore il dott. Fabrizio Mancini
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 10 novembre 2025 alle ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 15 luglio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Chiara Pulicati
Il presidente dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia presidente dott.ssa Chiara Pulicati giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto giudice ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della società Controparte_1 PartitaIVA_1
con sede legale in MENTANA (RM), Via Moscatelli, 204; letto il ricorso presentato da (c.f. ) ed esaminata la Parte_1 C.F._1
documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto che la società debitrice, cui è stato ritualmente notificato il ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, non si è costituita;
ritenuto che:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (da identificarsi con il luogo in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche, coincidente fino a prova contraria con la sede legale) sita nel comune di Mentana, compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale esecutivo;
rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice la cui attività prevalente consiste in mansioni di “front office”; la società debitrice non ha né dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt.
121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuto che
la ricorrente vanta nei confronti dell'indicata società un credito portato da sentenza del
Tribunale di Roma sezione lavoro n. 8407/2024 (R.G. 1244/2023) del 16.07.2024 con cui il suddetto
Tribunale ha condannato la debitrice al pagamento della somma di € 28.438,49 a titolo di retribuzioni arretrate e trattamento di fine rapporto e alle spese legali liquidate in € 4.700,00 oltre accessori come per legge;
rilevato che in data 12.09.2024 contestualmente alla notifica della sentenza veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di € 36.729,44;
considerato che
, nel corso dell'istruttoria, sono emersi ulteriori ingenti debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (circa €
2.500.000,00) e verso NP ( circa € 2.220.000,00); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della resistente - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (differenze retributive) e dall'elevatissima esposizione debitoria nei confronti dell'RI e nei confronti dell'PS come dimostra l'estratto delle cartelle/avvisi inevasi dei debiti fiscali e delle certificazioni dei debiti contributivi rilasciate dagli Enti (cfr. deposito dati trasmessi dall' e certificazione dei debiti contributivi trasmessa da Controparte_2
PS), dalle risultanze negative delle ricerche ex art 492 bis c.p.c. e dal mancato deposito presso il
Registro delle Imprese degli ultimi bilanci;
considerato inoltre la irreperibilità della società presso la sede legale, come risulta dal verbale di pignoramento negativo redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 10.12.2024; rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di società con Controparte_1 PartitaIVA_1
sede legale in MENTANA (RM), Via Moscatelli, 204;
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore il dott. Fabrizio Mancini
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 10 novembre 2025 alle ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 15 luglio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Chiara Pulicati
Il presidente dott. Francesco Lupia