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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/12/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. ZI D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 901/2024 R.G.
avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Rovito (CS) alla via Michelangelo Antonioni n.6 rappresentato e difeso dall'Avv. Dorota Tabero
(c.f. elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi (RC) alla CodiceFiscale_2
Via F. Cilea n. 4
RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Tamara Lanaro del Foro di Aosta, nata ad [...] il
29.05.75, C.F. sito in Châtillon (AO), Via E. Chanoux n. 103/b, dalla C.F._4
quale è rappresentata e difesa
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Le parti …… precisano le conclusioni, rispettivamente, come da ricorso e come da comparsa di
costituzione e risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08.09.1984 a Chatillon, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Chatillon, Anno 1984, Parte II, Serie A, n.12.
Dal matrimonio, in data 07.10.1984, è nato un figlio.
Parte ricorrente ha allegato che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, i coniugi addivenivano alla separazione consensuale, che le parti hanno adempiuto regolarmente agli obblighi statuiti nel decreto di omologa del Tribunale di Cosenza del
21.03.2002 e che non vi sono pendenze economiche o patrimoniali tra le stesse.
Il ricorrente ha quindi chiesto, nell'atto introduttivo, di pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett.
b), della L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il
sig. e la sig.ra in data 09/09/ 1984 a Chatillon, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Chatillon, ordinando all'Ufficiale dello
stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Nel costituirsi la resistente ha fondatamente eccepito il mancato rispetto del termine a comparire e, nel merito, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura di euro 800 ed ha allegato che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il Fuoco non ha rispettato rigorosamente gli obblighi statuiti nel decreto di omologa della separazione e che allo stato la situazione economica patrimoniale fra le parti non è totalmente definita;
che sin dal 21.03.2002, giorno dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza, i coniugi hanno mantenuto in essere alcuni rapporti economici;
che ella non ha intenzione di riconciliarsi e nulla eccepisce rispetto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza fissata dell'11.3.2025, il GI, sentite le parti, dato atto che il ricorrente aveva trasmesso certificato di malattia, che avrebbe dovuto disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso, anche ai fini della decorrenza dei termini a ritroso per il deposito delle memorie, in pagina 2 di 6 relazione al mancato rispetto del termine a comparire concesso dal ricorrente, invitava quindi le parti a valutare in via preliminare la possibilità di concordare le condizioni del divorzio, con particolare riferimento all'assegno divorzile, e fissava nuova prima udienza al 15.4.2025, disponendo trattazione scritta con termine per note fino all'udienza.
All'udienza cartolare così fissata, le parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio e con successiva ordinanza si disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso nel rispetto del termine a comparire per nuova prima udienza al
23.9.2025.
Con nuovo atto di costituzione la convenuta ha reiterato e integrato le proprie difese.
Alla nuova prima udienza del 23.9.2025 le parti sono rimaste sulle rispettive contrapposte posizioni circa l'assegno divorzile ed il GI, a scioglimento della riserva assunta, respinte le istanze istruttorie in quanto non rilevanti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni,
discussione e rimessione in decisione.
La causa è stata quindi rimessa in decisione all'udienza del 4.11.2025.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita e risultano integrate le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile.
La separazione è stata pronunciata e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi (circa 24 anni) a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, stante anche l'assenza di contestazioni sul punto da parte della convenuta che ha anche aderito alla domanda di divorzio.
Non occorre provvedere sulla disciplina delle condizioni di affido in assenza di figli minori.
Circa la domanda di assegno divorzile va premesso in diritto quanto segue.
La disciplina dell'assegno divorzile è contenuta nell'art.5, comma 6, Legge 898/1970) ed è
l'obbligo di uno dei coniugi di corrispondere periodicamente all'altro un contributo economico se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare. Secondo la precitata norma la decisione del Tribunale deve tener conto di una serie di criteri ed in particolare “delle pagina 3 di 6 condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. I presupposti indicati dall'art. 5 hanno avuto svariate interpretazioni giurisprudenziali sino ad arrivare all'arresto delle Sezioni Unite (n. 18287/2018) con il quale è stato riconosciuto all'assegno divorzile una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 Cost. dai quali discende il principio di solidarietà post coniugale. Il consolidato orientamento che dagli anni '90 aveva accompagnato l'interpretazione dell'art.5 era conosciuto come criterio del “tenore di vita” ovverosia doveva essere riconosciuto in favore del coniuge debole un assegno sufficiente a consentirgli di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Successivamente con la sentenza c.d. tale orientamento è stato rovesciato riconoscendo all'assegno divorzile la sola funzione Per_1
assistenziale: l'assegno doveva rispondere all'esigenza di assicurare un sostegno alla persona che, senza sua colpa, si trovava nell'impossibilità di procurarsi sufficienti mezzi per vivere. Con la citata sentenza delle Sezioni Unite è stata invece ravvisata, come detto, una funzione composita dell'assegno, riconoscendo che i principi di autodeterminazione e di responsabilità sono alla base non solo della scelta matrimoniale, ma anche di tutta l'impostazione e conduzione della vita durante il matrimonio, determinando una definizione dei ruoli tra i coniugi e fissando il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare. Accanto alla funzione assistenziale al momento del divorzio si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto che ciascuno ha dato. La Suprema Corte, rilevando che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri “delle condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-
perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi). Il Giudice
dovrà quindi verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte pagina 4 di 6 operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando il divorzio la pregressa vita coniugale.
Nella specie, consta in atti che il ricorrente non è proprietario di immobili, mentre la resistente è
proprietaria di immobili in Colosimi (CS) e in Chatillon (AO). Parte resistente è lavoratrice dipendente e il suo reddito dichiarato è di euro 24.152, a fronte del reddito da pensione del ricorrente pari ad euro 29.790.
Peraltro, nell'ampio arco temporale di circa 24 anni trascorso dalla separazione, la ricorrente non ha mai richiesto la modifica delle relative condizioni, a riprova della effettiva insussistenza di una reale sperequazione tra i redditi delle parti.
La resistente, in ogni caso, non versa in una condizione di indisponibilità di mezzi adeguati o di oggettiva impossibilità di procurarsene.
Sotto altro profilo, la resistente non ha offerto di provare sul piano fattuale il reale contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio comune.
Risulta peraltro eccentrica e contraddittoria la prospettazione della resistente, la quale nel costituirsi in giudizio ha allegato che le imprese costituite in costanza di matrimonio erano gestite dal Fuoco a mezzo del coniuge come “interposta persona”, come una “testa di legno”, mentre nella memoria dell'11.09.25 ha allegato di avere contribuito fattivamente alle scelte imprenditoriali del marito, contribuendo alla formazione del patrimonio familiare.
La resistente neppure è in grado di dire se abbia operato come “testa di legno” o con un ruolo attivo nelle attività imprenditoriali.
In un caso, ella non avrebbe minimamente contribuito alla formazione del patrimonio, mentre nell'altro caso dovrebbe imputare a sé i presunti danni che oggi lamenta in ordine alla situazione pensionistica.
Il dedotto sacrificio professionale per far fronte alle esigenze familiari non trova alcun riscontro oggettivo, essendo pacifico che la resistente non svolgesse attività lavorativa prima del matrimonio, che solo dopo la separazione ella avesse acquisito la qualifica di OSS per inserirsi nel mondo lavorativo, che in costanza di matrimonio la resistente, la quale non aveva una formazione o un titolo professionale, avesse contribuito a gestire società costituite dal ricorrente,
pagina 5 di 6 senza tuttavia riuscire a raggiungere l'obiettivo di assicurarsi una reale indipendenza economica grazie a tali attività di impresa.
Per le ragioni esposte va respinta la domanda di assegno divorzile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione minimo per le cause di valore non determinato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede: pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra in data Parte_1 Controparte_1
09/09/1984 a Chatillon, trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Chatillon, e ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
respinge la domanda di assegno divorzile e condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 5077, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 98 per esborsi.
Aosta, 12.11.2025
Il Giudice est. rel.
Dott. ZI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. ZI D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 901/2024 R.G.
avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Rovito (CS) alla via Michelangelo Antonioni n.6 rappresentato e difeso dall'Avv. Dorota Tabero
(c.f. elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palmi (RC) alla CodiceFiscale_2
Via F. Cilea n. 4
RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Tamara Lanaro del Foro di Aosta, nata ad [...] il
29.05.75, C.F. sito in Châtillon (AO), Via E. Chanoux n. 103/b, dalla C.F._4
quale è rappresentata e difesa
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 6 Le parti …… precisano le conclusioni, rispettivamente, come da ricorso e come da comparsa di
costituzione e risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08.09.1984 a Chatillon, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Chatillon, Anno 1984, Parte II, Serie A, n.12.
Dal matrimonio, in data 07.10.1984, è nato un figlio.
Parte ricorrente ha allegato che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita coniugale, i coniugi addivenivano alla separazione consensuale, che le parti hanno adempiuto regolarmente agli obblighi statuiti nel decreto di omologa del Tribunale di Cosenza del
21.03.2002 e che non vi sono pendenze economiche o patrimoniali tra le stesse.
Il ricorrente ha quindi chiesto, nell'atto introduttivo, di pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett.
b), della L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il
sig. e la sig.ra in data 09/09/ 1984 a Chatillon, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Chatillon, ordinando all'Ufficiale dello
stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
Nel costituirsi la resistente ha fondatamente eccepito il mancato rispetto del termine a comparire e, nel merito, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura di euro 800 ed ha allegato che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il Fuoco non ha rispettato rigorosamente gli obblighi statuiti nel decreto di omologa della separazione e che allo stato la situazione economica patrimoniale fra le parti non è totalmente definita;
che sin dal 21.03.2002, giorno dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza, i coniugi hanno mantenuto in essere alcuni rapporti economici;
che ella non ha intenzione di riconciliarsi e nulla eccepisce rispetto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza fissata dell'11.3.2025, il GI, sentite le parti, dato atto che il ricorrente aveva trasmesso certificato di malattia, che avrebbe dovuto disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso, anche ai fini della decorrenza dei termini a ritroso per il deposito delle memorie, in pagina 2 di 6 relazione al mancato rispetto del termine a comparire concesso dal ricorrente, invitava quindi le parti a valutare in via preliminare la possibilità di concordare le condizioni del divorzio, con particolare riferimento all'assegno divorzile, e fissava nuova prima udienza al 15.4.2025, disponendo trattazione scritta con termine per note fino all'udienza.
All'udienza cartolare così fissata, le parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio e con successiva ordinanza si disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso nel rispetto del termine a comparire per nuova prima udienza al
23.9.2025.
Con nuovo atto di costituzione la convenuta ha reiterato e integrato le proprie difese.
Alla nuova prima udienza del 23.9.2025 le parti sono rimaste sulle rispettive contrapposte posizioni circa l'assegno divorzile ed il GI, a scioglimento della riserva assunta, respinte le istanze istruttorie in quanto non rilevanti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni,
discussione e rimessione in decisione.
La causa è stata quindi rimessa in decisione all'udienza del 4.11.2025.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita e risultano integrate le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile.
La separazione è stata pronunciata e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi (circa 24 anni) a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, stante anche l'assenza di contestazioni sul punto da parte della convenuta che ha anche aderito alla domanda di divorzio.
Non occorre provvedere sulla disciplina delle condizioni di affido in assenza di figli minori.
Circa la domanda di assegno divorzile va premesso in diritto quanto segue.
La disciplina dell'assegno divorzile è contenuta nell'art.5, comma 6, Legge 898/1970) ed è
l'obbligo di uno dei coniugi di corrispondere periodicamente all'altro un contributo economico se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare. Secondo la precitata norma la decisione del Tribunale deve tener conto di una serie di criteri ed in particolare “delle pagina 3 di 6 condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. I presupposti indicati dall'art. 5 hanno avuto svariate interpretazioni giurisprudenziali sino ad arrivare all'arresto delle Sezioni Unite (n. 18287/2018) con il quale è stato riconosciuto all'assegno divorzile una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 Cost. dai quali discende il principio di solidarietà post coniugale. Il consolidato orientamento che dagli anni '90 aveva accompagnato l'interpretazione dell'art.5 era conosciuto come criterio del “tenore di vita” ovverosia doveva essere riconosciuto in favore del coniuge debole un assegno sufficiente a consentirgli di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Successivamente con la sentenza c.d. tale orientamento è stato rovesciato riconoscendo all'assegno divorzile la sola funzione Per_1
assistenziale: l'assegno doveva rispondere all'esigenza di assicurare un sostegno alla persona che, senza sua colpa, si trovava nell'impossibilità di procurarsi sufficienti mezzi per vivere. Con la citata sentenza delle Sezioni Unite è stata invece ravvisata, come detto, una funzione composita dell'assegno, riconoscendo che i principi di autodeterminazione e di responsabilità sono alla base non solo della scelta matrimoniale, ma anche di tutta l'impostazione e conduzione della vita durante il matrimonio, determinando una definizione dei ruoli tra i coniugi e fissando il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare. Accanto alla funzione assistenziale al momento del divorzio si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto che ciascuno ha dato. La Suprema Corte, rilevando che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri “delle condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia natura compensativa-
perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi). Il Giudice
dovrà quindi verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte pagina 4 di 6 operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando il divorzio la pregressa vita coniugale.
Nella specie, consta in atti che il ricorrente non è proprietario di immobili, mentre la resistente è
proprietaria di immobili in Colosimi (CS) e in Chatillon (AO). Parte resistente è lavoratrice dipendente e il suo reddito dichiarato è di euro 24.152, a fronte del reddito da pensione del ricorrente pari ad euro 29.790.
Peraltro, nell'ampio arco temporale di circa 24 anni trascorso dalla separazione, la ricorrente non ha mai richiesto la modifica delle relative condizioni, a riprova della effettiva insussistenza di una reale sperequazione tra i redditi delle parti.
La resistente, in ogni caso, non versa in una condizione di indisponibilità di mezzi adeguati o di oggettiva impossibilità di procurarsene.
Sotto altro profilo, la resistente non ha offerto di provare sul piano fattuale il reale contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio comune.
Risulta peraltro eccentrica e contraddittoria la prospettazione della resistente, la quale nel costituirsi in giudizio ha allegato che le imprese costituite in costanza di matrimonio erano gestite dal Fuoco a mezzo del coniuge come “interposta persona”, come una “testa di legno”, mentre nella memoria dell'11.09.25 ha allegato di avere contribuito fattivamente alle scelte imprenditoriali del marito, contribuendo alla formazione del patrimonio familiare.
La resistente neppure è in grado di dire se abbia operato come “testa di legno” o con un ruolo attivo nelle attività imprenditoriali.
In un caso, ella non avrebbe minimamente contribuito alla formazione del patrimonio, mentre nell'altro caso dovrebbe imputare a sé i presunti danni che oggi lamenta in ordine alla situazione pensionistica.
Il dedotto sacrificio professionale per far fronte alle esigenze familiari non trova alcun riscontro oggettivo, essendo pacifico che la resistente non svolgesse attività lavorativa prima del matrimonio, che solo dopo la separazione ella avesse acquisito la qualifica di OSS per inserirsi nel mondo lavorativo, che in costanza di matrimonio la resistente, la quale non aveva una formazione o un titolo professionale, avesse contribuito a gestire società costituite dal ricorrente,
pagina 5 di 6 senza tuttavia riuscire a raggiungere l'obiettivo di assicurarsi una reale indipendenza economica grazie a tali attività di impresa.
Per le ragioni esposte va respinta la domanda di assegno divorzile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione minimo per le cause di valore non determinato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede: pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra in data Parte_1 Controparte_1
09/09/1984 a Chatillon, trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Chatillon, e ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
respinge la domanda di assegno divorzile e condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 5077, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 98 per esborsi.
Aosta, 12.11.2025
Il Giudice est. rel.
Dott. ZI D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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