Sentenza 10 maggio 2023
Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 9201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9201 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09201/2025REG.PROV.COLL.
N. 09765/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9765 del 2023, proposto dalla OV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Russo e Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale della Campania, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1070 del 10 maggio 2023, resa tra le parti, concernente la richiesta di nota di credito per prestazioni di radiologia rese nel 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della parte appellata;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il consigliere CO D'LO e udito per l’appellante l’avvocato Antonio Bove, per delega degli avvocati Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società OV, struttura accreditata per la radiologia con il servizio sanitario nazionale, ha impugnato dinanzi al Tar di Salerno la nota del Direttore dell’U.O.C. Assistenza Accreditata dell’AS di Salerno prot. n. 68494 del 24 marzo 2021 con cui è stata invitata ad emettere nota di credito per l’importo complessivo di euro 774.300,44, in parte, a titolo di “ incremento costo medio oltre il 10% ” (c.d. over 10% costo medio) ed in parte a titolo di “ prestazioni erogate oltre la data comunicata ” (per c.d. out data).
1.1. In particolare, il Commissario ad acta nominato per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale della Campania con decreto n. 84 del 31 ottobre 2018 ha definito i limiti di spesa e i volumi assegnati alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (nell’ambito delle quali rientra la branca radiologia) per l’anno 2018. Con lo stesso provvedimento il Commissario ha anche definito i criteri e le linee guida per regolare i volumi e le tipologie delle diverse prestazioni, approvando lo schema di contratto da stipulare tra le AS e le strutture accreditate.
1.2. Con nota prot. n. 195203 del 9 agosto 2018 la AS di Salerno per il periodo gennaio – luglio 2018 ha di conseguenza fissato il limite di spesa per la branca di radiologia nei termini previsti per l’anno precedente in attuazione dell’art. 5 del predetto decreto commissariale.
1.3. La società ricorrente ha quindi stipulato il contratto con la AS il 18 marzo 2019 nel quale è stata prevista, relativamente all’esercizio 2018, “ la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Radiologia diagnostica, da erogarsi nell’anno 2018 da parte delle strutture private operanti nel territorio della sottoscritta ASL ed i correlati limiti di spesa ”.
1.4. Con nota del 20 marzo 2020 la AS di Salerno ha poi rilevato, sulla base dell’istruttoria svolta dal Tavolo tecnico previsto dal contratto di accreditamento, lo sforamento da parte della OV del limite del 10% di incremento sul costo medio per l’anno 2018 calcolato al sul costo medio, al lordo di ticket e quota, registrato per lo stesso anno dalle strutture analoghe secondo i criteri di cui al comma 4 dell’art. 6 del medesimo contratto, nonché il costo medio registrato dalla stessa struttura (con successiva nota di rettifica dell’8 aprile 2020 la AS ha comunicato il definitivo costo medio corretto).
1.5. La OV, con nota del 15 aprile 2020, ha evidenziato le motivazioni dello sforamento del suddetto limite derivanti dagli elevati costi degli standard tecnologici delle apparecchiature, dalla complessità delle prestazioni, dall’assenza di apparecchiature di RM e TM di caratteristiche paragonabili nell’area del distretto sud della provincia di Salerno e dalle numerose prestazioni rese in favore di pazienti fuori regione.
1.6. Con la nota impugnata (prot. n. 68494 del 24 marzo 2021) la AS ha comunque invitato la ricorrente ad emettere una nota di credito pari all’importo complessivo di euro 774.300,44.
2. Il Tar di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1070 del 2023), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio. Lo stesso Tribunale, dopo aver respinto l’eccezione sulla giurisdizione formulata dalla AS in materia di regressione tariffaria, ha ritenuto infondato il profilo di censura relativo al fatto che la AS avesse proceduto in via sanzionatoria anziché applicare il meccanismo della regressione tariffaria unica. L’Amministrazione legittimamente aveva fatto ricorso, nell’accertamento del superamento del limite, alla spesa storica costituita dalle prestazioni erogate negli anni e nei mesi immediatamente precedenti a quello di riferimento.
2.1. Inoltre, secondo il Tar, doveva ritenersi irricevibile la censura che aveva posto in discussione la legittimità del meccanismo di recupero del valore delle prestazioni il cui costo medio eccedesse la misura percentuale stabilita dal decreto del Commissario ad acta n. 84 del 2018, giacché quest’ultimo avrebbe dovuto essere impugnato, in quanto atto immediatamente lesivo (per la sua attitudine a regolamentare in via diretta ed immediata l’attività delle strutture accreditate) nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione.
2.2. Per il Tar doveva ritenersi infondata anche la dedotta omissione da parte della AS dell’aggiornamento bimestrale del costo medio delle prestazioni, all’evidenza necessario soltanto allorché fossero emersi dati certi, in sede di monitoraggio, che ne imponevano la revisione da parte del tavolo tecnico, la cui convocazione, peraltro, ai fini dell’applicazione dei meccanismi di contenimento della spesa sanitaria, non era necessaria in linea di principio per la validità delle determinazioni adottate dall’Amministrazione. Né poteva ritenersi fondato l’ulteriore motivo sul tetto parametrato sull’anno precedente a norma dell’art. 5 del decreto commissariale n. 84 del 2018, in quanto la data di esaurimento del limite di spesa aveva necessariamente natura presuntiva e, in ogni caso, doveva essere presa a riferimento dalle strutture accreditate per l’interruzione delle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la OV sulla base dei profili di censura di seguito sinteticamente indicati:
i) a causa della mancata determinazione del consuntivo di branca radiologia per il 2018 e della corrispondente RTU non si sarebbe potuto azionare il recupero (la determinazione dell’importo complessivo della RTU doveva necessariamente precedere l’emissione delle note di credito a carico delle singole strutture accreditate). Parte appellante richiama in proposito anche una sentenza di questa Sezione la n. 5293 del 2019, ma tale decisione ha riguardato il silenzio serbato su una istanza di rideterminazione del fabbisogno e non ha legittimato lo sforamento del budget in via di fatto;
ii) il costo medio delle prestazioni stabilito dal Commissario ad acta con decreto n. 84 del 2018 era illegittimo (è stato impugnato con la determina di recupero perché solo allora è divenuto lesivo);
iii) il Tar non avrebbe scrutinato i profili di censura sulla inadeguatezza della valutazione del Tavolo tecnico sulle ragioni del superamento;
iv) a causa del superamento del limite temporale di remunerazione delle prestazioni (esaurito secondo la AS al 31 agosto 2018) l’Amministrazione avrebbe dovuto fare un consuntivo di branca e comunque comunicare nel corso dell’anno 2018 il superamento del limite di spesa.
3.1. Parte appellante, richiede anche un incombente istruttorio finalizzato all’acquisizione dei verbali del Tavolo tecnico sull’accertamento del superamento del limite del 10%.
4. La AS di Salerno si è costituita in giudizio il 17 maggio 2024, segnalando che con delibera n. 1 del 9 gennaio 2024 si era concluso l’iter procedimentale finalizzato a riconoscere definitivamente, a consuntivo, le somme effettivamente liquidabili ai centri afferenti la branca di radiologia per l’anno 2018. In particolare, all’esito di tale ricognizione è emerso che, a fronte della precedente richiesta di emissione di nota di credito nei confronti della ricorrente, la stessa struttura avrebbe dovuto emettere nota di credito per il solo importo complessivo di euro 46.924,31.
5. In riscontro ad una richiesta del Presidente di questa Sezione, parte appellante ha depositato il 6 dicembre 2024 una memoria con la quale conferma il suo interesse alla decisione del presente appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2025.
7. Ciò premesso, come evidenziato dalla AS appellata nel suo atto di costituzione, successivamente alla sentenza impugnata la stessa Amministrazione ha adottato la determina n. 1 del 9 gennaio 2024 con la quale, in occasione del definitivo riconoscimento, a consuntivo, delle somme effettivamente liquidabili ai centri afferenti la branca di radiologia per l’anno 2018, ha rivisto i conteggi relativi alla struttura appellante, definendo un diverso recupero pari ad euro 46.924,31. Nonostante ciò, la ricorrente, come sopra evidenziato, ha dichiarato il perdurante interesse alla decisione dell’appello.
8. In relazione a tale nuova determinazione della AS di Salerno, è tuttavia evidente che per la differenza tra la somma originariamente richiesta con la nota di credito impugnata pari ad euro 774.300 e quella di euro 46.924,31 deve rilevarsi la cessata materia del contendere, attesa la piena soddisfazione della pretesa dell’appellante ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
8.1. Per quest’ultima residua somma di euro 46.924,31, tenuto conto che la stessa è stata determinata all’esito di un nuovo provvedimento del gennaio 2024, che ha sostituito quello impugnato e che va eventualmente autonomamente impugnato, va invece dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse. Non sembra infatti potersi ravvisare da parte dell’appellante un interesse alla decisione per tale residuo aspetto, peraltro conseguente ad un provvedimento non solo sostitutivo di quello impugnato, ma anche diversamente motivato.
9. Quanto alla richiesta di un incombente istruttorio, la stessa non può essere accolta, stante la sua sostanziale inutilità.
10. In conclusione, per parte del presente appello va dichiarata la cessata materia del contendere ed in parte va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto degli sviluppi della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De OL, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
CO D'LO, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
LO Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO D'LO | NN De OL |
IL SEGRETARIO