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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1420/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Piera Parte_1
Giugni che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso l'avv. Carlotta Barbetti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per il ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione;
per la resistente: si riporta agli atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi di scioglimento del matrimonio contratto il
23.10.2009 in Fiesole (FI) con dal quale il 2.11.2009 era nata la Parte_2
figlia Per_1
Previa costituzione di , all'udienza dell'8.5.2024 su accordo delle Parte_2
parti i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte e in conformità alle stesse è stata pronunciata sentenza di separazione con affido super esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso di lui nella casa coniugale a lui assegnata, mantenimento integrale della figlia a carico del padre, ripartizione al 50 % fra i genitori delle spese straordinarie, e conferma dei mandati già conferiti al Servizio Sociale e all'UFSMIA per la presa in carico della madre e della minore e per l'organizzazione di incontri protetti.
Contestualmente la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 21.5.25, previo ascolto delle parti, i procuratori hanno concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che le parti sono comparse davanti al Giudice delegato dal Presidente all'udienza dell'8.5.2024, ove hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione, sicché alla data della riassunzione erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
pagina 2 di 5 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, separati di fatto dal gennaio 2024 in seguito all'emissione dell'ordine di allontanamento a carico della nell'ambito del procedimento instaurato dal per l'emissione di ordini di Parte_2 Pt_1
protezione contro gli abusi familiari, non può più essere ricostituita ed anzi le parti hanno responsabilmente concordato nell'interesse della minore anche le condizioni di divorzio.
Per il resto, non sussistono motivi per disattendere l'espressa domanda del ricorrente di conferma di tutti i provvedimenti emessi in sede di separazione, cui la resistente ha espressamente aderito nella comparsa costitutiva depositata l'8.4.24 ove si legge: “chiede che il Tribunale accolga tutte le richieste del marito, sia pronunciando la separazione personale dei coniugi e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia riguardo alle altre condizioni poste dal marito.” Rispetto a tali richieste nella nuova comparsa costitutiva depositata a seguito della riassunzione in vista del divorzio, ella ha ribadito di non avanzare ulteriori richieste e di essere remissiva alla domanda.
Del resto, da quanto emerso in ultima udienza, il percorso psicologico in essere per la minore non ha ancora portato a significativi risultati circa l'apertura di al riavvio Per_1 del rapporto con la madre, mentre quest'ultima non ha in corso alcun percorso di sostegno alla genitorialità con l'UFSMIA e non segue alcun sostegno psicologico neanche presso il
Ser.D limitandosi a controlli trimestrali del capello per la verifica dell'astensione dall'assunzione di sostanze alcoliche. Peraltro, non ha ancor eseguito il controllo previsto per gennaio 2025 a causa di un'assenza dal territorio italiano. La resistente, tuttavia, ha finalmente reperito un'abitazione in locazione e ha da poco iniziato il periodo di messa alla prova disposto dal GIP nell'ambito del procedimento penale pendente a carico della resistente per i reati di cui agli artt. 81, 612, 639 e 610 c.p.
Sicché appaiono necessari tutti i sostegni già previsti al fine di aiutare a rielaborare Per_1
gli eventi domestici vissuti, invitando la madre ad attivarsi per richiedere un sostegno psicologico personale.
La natura della controversia ed il suo svolgimento giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23.10.2009 in Fiesole (FI) tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Pt_1 Parte_2 pagina 3 di 5 (Polonia) il 5.1.1984, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiesole (FI) al n. 42, parte. I, anno 2009;
dispone l'affido esclusivo della figlia minore al padre che assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, documenti validi per l'espatrio);
conferma i mandati già conferiti al Servizio Sociale e all'UFSMIA per la presa incarico della madre e della minore e per l'organizzazione di incontri protetti;
conferma l'assegnazione della casa coniugale al padre quale genitore collocatario della minore;
pone a carico del padre l'integrale mantenimento della figlia minore Per_1
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da Linee
Guida CNF 2017;
il padre percepirà integralmente l'assegno unico;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 22 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1420/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Piera Parte_1
Giugni che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata presso l'avv. Carlotta Barbetti che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per il ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione;
per la resistente: si riporta agli atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi di scioglimento del matrimonio contratto il
23.10.2009 in Fiesole (FI) con dal quale il 2.11.2009 era nata la Parte_2
figlia Per_1
Previa costituzione di , all'udienza dell'8.5.2024 su accordo delle Parte_2
parti i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte e in conformità alle stesse è stata pronunciata sentenza di separazione con affido super esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso di lui nella casa coniugale a lui assegnata, mantenimento integrale della figlia a carico del padre, ripartizione al 50 % fra i genitori delle spese straordinarie, e conferma dei mandati già conferiti al Servizio Sociale e all'UFSMIA per la presa in carico della madre e della minore e per l'organizzazione di incontri protetti.
Contestualmente la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 21.5.25, previo ascolto delle parti, i procuratori hanno concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che le parti sono comparse davanti al Giudice delegato dal Presidente all'udienza dell'8.5.2024, ove hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione, sicché alla data della riassunzione erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
pagina 2 di 5 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, separati di fatto dal gennaio 2024 in seguito all'emissione dell'ordine di allontanamento a carico della nell'ambito del procedimento instaurato dal per l'emissione di ordini di Parte_2 Pt_1
protezione contro gli abusi familiari, non può più essere ricostituita ed anzi le parti hanno responsabilmente concordato nell'interesse della minore anche le condizioni di divorzio.
Per il resto, non sussistono motivi per disattendere l'espressa domanda del ricorrente di conferma di tutti i provvedimenti emessi in sede di separazione, cui la resistente ha espressamente aderito nella comparsa costitutiva depositata l'8.4.24 ove si legge: “chiede che il Tribunale accolga tutte le richieste del marito, sia pronunciando la separazione personale dei coniugi e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia riguardo alle altre condizioni poste dal marito.” Rispetto a tali richieste nella nuova comparsa costitutiva depositata a seguito della riassunzione in vista del divorzio, ella ha ribadito di non avanzare ulteriori richieste e di essere remissiva alla domanda.
Del resto, da quanto emerso in ultima udienza, il percorso psicologico in essere per la minore non ha ancora portato a significativi risultati circa l'apertura di al riavvio Per_1 del rapporto con la madre, mentre quest'ultima non ha in corso alcun percorso di sostegno alla genitorialità con l'UFSMIA e non segue alcun sostegno psicologico neanche presso il
Ser.D limitandosi a controlli trimestrali del capello per la verifica dell'astensione dall'assunzione di sostanze alcoliche. Peraltro, non ha ancor eseguito il controllo previsto per gennaio 2025 a causa di un'assenza dal territorio italiano. La resistente, tuttavia, ha finalmente reperito un'abitazione in locazione e ha da poco iniziato il periodo di messa alla prova disposto dal GIP nell'ambito del procedimento penale pendente a carico della resistente per i reati di cui agli artt. 81, 612, 639 e 610 c.p.
Sicché appaiono necessari tutti i sostegni già previsti al fine di aiutare a rielaborare Per_1
gli eventi domestici vissuti, invitando la madre ad attivarsi per richiedere un sostegno psicologico personale.
La natura della controversia ed il suo svolgimento giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23.10.2009 in Fiesole (FI) tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Pt_1 Parte_2 pagina 3 di 5 (Polonia) il 5.1.1984, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiesole (FI) al n. 42, parte. I, anno 2009;
dispone l'affido esclusivo della figlia minore al padre che assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, documenti validi per l'espatrio);
conferma i mandati già conferiti al Servizio Sociale e all'UFSMIA per la presa incarico della madre e della minore e per l'organizzazione di incontri protetti;
conferma l'assegnazione della casa coniugale al padre quale genitore collocatario della minore;
pone a carico del padre l'integrale mantenimento della figlia minore Per_1
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da Linee
Guida CNF 2017;
il padre percepirà integralmente l'assegno unico;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 22 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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