CASS
Sentenza 13 aprile 2022
Sentenza 13 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2022, n. 14315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14315 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI ZO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 16 luglio 2021 dal Tribunale del riesame di Monza Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 9 febbraio 2022 la relazione fatta dal Consigliere IU NN IA PA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. Giovanni Destito, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 16 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Monza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da VI ZO contro il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 7 giugno 2021, con il quale è stato disposto "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti - tra gli altri - di VI ZO per un importo pari ad euro 19.929.815,61 in relazione ai capi 1, 2 e 3 in via diretta e, in caso di infruttuosità, per equivalente dei beni nella disponibilità di tutti gli indagati, tra cui VI ZO fino a concorrenza di euro 6.221.566,00 in relazione al capo 4". Penale Sent. Sez. 2 Num. 14315 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 09/02/2022 Al ricorrente sono stati contestati provvisoriamente i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, autoriciclaggio, bancarotta e truffa. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di VI ZO, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 127, commi 1 e 5, 179, 324, comma 6, cod. proc. pen., per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame. Il ricorrente, in sede di notifica del decreto di sequestro preventivo, emesso il 7 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari, aveva indicato quale domicilio la sua abitazione in Roma, via Fattoria di Torrenova n. 22. La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame era avvenuta, però, solo presso i difensori, in proprio e nella qualità di domiciliatari dell'indagato ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., senza notificare l'atto al domicilio dichiarato. Il che configurerebbe una nullità assoluta e insanabile;
2) errata applicazione delle norme in tema di fumus commissi delicti e motivazione apparente in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente ai reati contestati. Dopo avere ricordato che nei confronti dell'indagato e di altri era stata rigettata la richiesta di misura cautelare personale, il ricorrente ha evidenziato che il sequestro in questione era stato disposto sulla base delle dichiarazioni di IN CA, coindagato anch'egli, non corroborate da riscontri esterni, necessari ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. L'informativa, richiamata dal Tribunale del riesame, conterrebbe, quale elemento di novità rispetto alla data di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare personale, solo le dichiarazioni del menzionato IN, che però sarebbero dichiarazioni a discarico, avendo il IN manifestato dubbi sul coinvolgimento del ricorrente, sicché le stesse proverebbero al più il ruolo di leader regionale del ricorrente, che tentava di collocare sul mercato i prodotti del gruppo LI, ma non il dolo dei reati contestati;
3) errata applicazione delle norme in tema di fumus commissi delicti e motivazione apparente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il Tribunale del riesame: quanto all'associazione a delinquere, avrebbe fatto rinvio alla precedente misura cautelare, senza effettuare un vaglio approfondito sul contributo dato al sodalizio dal ricorrente, che prima delle dichiarazioni di IN CA era stato ritenuto estraneo all'associazione; quanto all'attività di abusivismo finanziario, avrebbe fatto leva sulla contestazione associativa, senza spendere una parola sulle specifiche attività, poste in essere dal ricorrente;
quanto alle truffe, avrebbe fatto riferimento alle persone offese di cui alla lista allegata all'imputazione, senza che tale allegato fosse effettivamente presente e 2 senza che nel materiale cautelare fosse stata rinvenuta una dichiarazione delle persone offese. Peraltro, i due immobili, sottoposti a cautela, erano stati acquistati molto tempo prima delle condotte contestate, venendo così meno il nesso di pertinenzialità tra il reato e il bene. Non sarebbe stata svolta alcuna indagine sul reato di autoriciclaggio e sarebbe stata richiamata un'annotazione di polizia giudiziaria di cui non vi sarebbe traccia nel materiale investigativo e, per di più, la contestazione sarebbe priva dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, non essendovi alcun reimpiego in altre e nuove attività economiche e finanziarie. I soldi transitavano sui conti correnti di LI, società utilizzata per il meccanismo fraudolento, e venivano utilizzati per pagare i precedenti investitori, secondo quello che lo stesso organo inquirente identifica con lo schema NZ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo non è consentito. Questa Corte (Sez. 2, n. 37615 del 5/7/2019, Rv. 277515) ha già affermato che l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che, se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità. In applicazione del principio, si è ritenuta sanata la nullità eccepita dal difensore non "immediatamente dopo" averne avuto notizia ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ma solo "in limine" alla successiva udienza, tenutasi a distanza di sei giorni dalla prima. Tale approdo vale a fortiori nel caso in esame, in cui - sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente - la notifica non è stata omessa ma è avvenuta in luogo diverso dal domicilio dichiarato e il difensore neppure ha dedotto di avere eccepito la nullità dinanzi al Tribunale del riesame. 1.2 Il secondo motivo è, in parte, privo di specificità e, in parte, non è consentito. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. 3 U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto). Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi, nel caso in esame, che l'ordinanza impugnata non è inficiata da violazioni di legge e presenta una motivazione completa, per di più anche esente da vizi manifesti sul piano logico. Il Tribunale del riesame, in linea con la ricostruzione dei fatti svolta nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha affermato che dagli elementi acquisiti era emersa la consapevolezza del ricorrente di concorrere nei reati contestatigli. In particolare, ciò si traeva dalle dichiarazioni di IN CA, al quale era contestato, tra l'altro, il ruolo di capo e promotore dell'associazione a delinquere di cui al capo 1), il quale, dopo l'esecuzione della misura cautelare personale, in sede di interrogatorio, aveva reso piena confessione e aveva fatto chiarezza sulle posizioni e sui ruoli di altri coindagati, tra cui VI ZO, tutti consapevoli della natura finanziaria dei prodotti collocati e del sistema finanziario criminoso. Il tribunale del riesame ha precisato che l'espressione apparentemente dubitativa, contenuta nell'interrogatorio di IN CA ("su ZO VIo ho qualche dubbio') non valeva ad escludere in capo al VI la sussistenza del fumus, dovendosi "considerare il complesso delle dichiarazioni del IN, il quale aveva attribuito al VI un particolare ruolo sociale e particolari attitudini personali, oltre a una particolare vicinanza non solo a DO LI ma anche allo stesso IN, poiché lo include insieme al LI tra i collaboratori di più lunga data e, come gli altri leader regionali, tra le persone più coinvolte che si tenevano in contatto e si interfaccia vano tra loro e, infine, partecipavano agli eventi". Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha precisato che le dichiarazioni di IN CA erano riscontrate in punto di fatto dall'esito delle successive indagini, disposte dal Pubblico ministero e compendiate nell'informativa redatta il 19 maggio 2019 dalla Guardia di finanza, la quale, mediante la consultazione dei file excel, estrapolati dagli archivi prodotti da UN PA, dipendente del IN, aveva verificato quali contratti ciascun soggetto destinatario della chiamata in correità aveva sottoscritto. Con riferimento al ruolo del ricorrente il Tribunale del riesame ha aggiunto che dalle sommarie informazioni rese da alcuni soggetti, riportate dal Pubblico ministero nella richiesta di sequestro (ER ON, ZZ DE, DO Gianluca), si evinceva il riscontro del pieno coinvolgimento degli indagati, tra cui VI ZO (esplicitamente menzionato in modo particolare da CO e ZZ), anche nella fase finale del gruppo LI, quando ormai era chiaro a tutti che le società, coinvolte nel cosiddetto sistema NZ, non sarebbero state 4 in grado di onorare i pagamenti e ciononostante i leader regionali continuavano a proporre e promuovere la collocazione di prodotti finanziari fraudolenti. Ulteriori riscontri sul ruolo dei leader regionali e sulla loro consapevolezza si traevano dalle risultanze dell'attività intercettativa, che, sebbene intrapresa solo nei confronti di alcuni soggetti, tra cui figurava anche il ricorrente VI, e in un periodo il cui cosiddetto schema NZ era già in declino, mostrava come in quel periodo venissero organizzati diversi incontri, nel corso dei quali venivano comunicate e diffuse ai vari leader regionali, tra cui anche VI ZO, "le decisioni assunte dal IN e venivano formati gli stessi leader, al fine di meglio comunicare quanto proposto da LI e a farlo utilizzando i termini più adatti per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità di vigilanza". Trattasi di argomentazioni logiche e non contraddittorie, al cui cospetto le doglianze, formulate dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali. 1.3 Il terzo motivo non è consentito, trattandosi di doglianze non sollevate dinanzi al Tribunale del riesame, così che non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede. Per di più esse, pur se invocanti una erronea qualificazione dei fatti, sono in effetti tese a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio. Il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questa Corte in tema di provvedimenti cautelari reali. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inannmissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 9 febbraio 2022
Udita nell'udienza camerale del 9 febbraio 2022 la relazione fatta dal Consigliere IU NN IA PA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avv. Giovanni Destito, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 16 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Monza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da VI ZO contro il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 7 giugno 2021, con il quale è stato disposto "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti - tra gli altri - di VI ZO per un importo pari ad euro 19.929.815,61 in relazione ai capi 1, 2 e 3 in via diretta e, in caso di infruttuosità, per equivalente dei beni nella disponibilità di tutti gli indagati, tra cui VI ZO fino a concorrenza di euro 6.221.566,00 in relazione al capo 4". Penale Sent. Sez. 2 Num. 14315 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 09/02/2022 Al ricorrente sono stati contestati provvisoriamente i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, autoriciclaggio, bancarotta e truffa. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di VI ZO, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 127, commi 1 e 5, 179, 324, comma 6, cod. proc. pen., per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame. Il ricorrente, in sede di notifica del decreto di sequestro preventivo, emesso il 7 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari, aveva indicato quale domicilio la sua abitazione in Roma, via Fattoria di Torrenova n. 22. La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame era avvenuta, però, solo presso i difensori, in proprio e nella qualità di domiciliatari dell'indagato ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., senza notificare l'atto al domicilio dichiarato. Il che configurerebbe una nullità assoluta e insanabile;
2) errata applicazione delle norme in tema di fumus commissi delicti e motivazione apparente in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente ai reati contestati. Dopo avere ricordato che nei confronti dell'indagato e di altri era stata rigettata la richiesta di misura cautelare personale, il ricorrente ha evidenziato che il sequestro in questione era stato disposto sulla base delle dichiarazioni di IN CA, coindagato anch'egli, non corroborate da riscontri esterni, necessari ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. L'informativa, richiamata dal Tribunale del riesame, conterrebbe, quale elemento di novità rispetto alla data di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare personale, solo le dichiarazioni del menzionato IN, che però sarebbero dichiarazioni a discarico, avendo il IN manifestato dubbi sul coinvolgimento del ricorrente, sicché le stesse proverebbero al più il ruolo di leader regionale del ricorrente, che tentava di collocare sul mercato i prodotti del gruppo LI, ma non il dolo dei reati contestati;
3) errata applicazione delle norme in tema di fumus commissi delicti e motivazione apparente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il Tribunale del riesame: quanto all'associazione a delinquere, avrebbe fatto rinvio alla precedente misura cautelare, senza effettuare un vaglio approfondito sul contributo dato al sodalizio dal ricorrente, che prima delle dichiarazioni di IN CA era stato ritenuto estraneo all'associazione; quanto all'attività di abusivismo finanziario, avrebbe fatto leva sulla contestazione associativa, senza spendere una parola sulle specifiche attività, poste in essere dal ricorrente;
quanto alle truffe, avrebbe fatto riferimento alle persone offese di cui alla lista allegata all'imputazione, senza che tale allegato fosse effettivamente presente e 2 senza che nel materiale cautelare fosse stata rinvenuta una dichiarazione delle persone offese. Peraltro, i due immobili, sottoposti a cautela, erano stati acquistati molto tempo prima delle condotte contestate, venendo così meno il nesso di pertinenzialità tra il reato e il bene. Non sarebbe stata svolta alcuna indagine sul reato di autoriciclaggio e sarebbe stata richiamata un'annotazione di polizia giudiziaria di cui non vi sarebbe traccia nel materiale investigativo e, per di più, la contestazione sarebbe priva dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice, non essendovi alcun reimpiego in altre e nuove attività economiche e finanziarie. I soldi transitavano sui conti correnti di LI, società utilizzata per il meccanismo fraudolento, e venivano utilizzati per pagare i precedenti investitori, secondo quello che lo stesso organo inquirente identifica con lo schema NZ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo non è consentito. Questa Corte (Sez. 2, n. 37615 del 5/7/2019, Rv. 277515) ha già affermato che l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che, se non eccepita, impedisce la deducibilità del vizio in sede di legittimità. In applicazione del principio, si è ritenuta sanata la nullità eccepita dal difensore non "immediatamente dopo" averne avuto notizia ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ma solo "in limine" alla successiva udienza, tenutasi a distanza di sei giorni dalla prima. Tale approdo vale a fortiori nel caso in esame, in cui - sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente - la notifica non è stata omessa ma è avvenuta in luogo diverso dal domicilio dichiarato e il difensore neppure ha dedotto di avere eccepito la nullità dinanzi al Tribunale del riesame. 1.2 Il secondo motivo è, in parte, privo di specificità e, in parte, non è consentito. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. 3 U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto). Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi, nel caso in esame, che l'ordinanza impugnata non è inficiata da violazioni di legge e presenta una motivazione completa, per di più anche esente da vizi manifesti sul piano logico. Il Tribunale del riesame, in linea con la ricostruzione dei fatti svolta nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha affermato che dagli elementi acquisiti era emersa la consapevolezza del ricorrente di concorrere nei reati contestatigli. In particolare, ciò si traeva dalle dichiarazioni di IN CA, al quale era contestato, tra l'altro, il ruolo di capo e promotore dell'associazione a delinquere di cui al capo 1), il quale, dopo l'esecuzione della misura cautelare personale, in sede di interrogatorio, aveva reso piena confessione e aveva fatto chiarezza sulle posizioni e sui ruoli di altri coindagati, tra cui VI ZO, tutti consapevoli della natura finanziaria dei prodotti collocati e del sistema finanziario criminoso. Il tribunale del riesame ha precisato che l'espressione apparentemente dubitativa, contenuta nell'interrogatorio di IN CA ("su ZO VIo ho qualche dubbio') non valeva ad escludere in capo al VI la sussistenza del fumus, dovendosi "considerare il complesso delle dichiarazioni del IN, il quale aveva attribuito al VI un particolare ruolo sociale e particolari attitudini personali, oltre a una particolare vicinanza non solo a DO LI ma anche allo stesso IN, poiché lo include insieme al LI tra i collaboratori di più lunga data e, come gli altri leader regionali, tra le persone più coinvolte che si tenevano in contatto e si interfaccia vano tra loro e, infine, partecipavano agli eventi". Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha precisato che le dichiarazioni di IN CA erano riscontrate in punto di fatto dall'esito delle successive indagini, disposte dal Pubblico ministero e compendiate nell'informativa redatta il 19 maggio 2019 dalla Guardia di finanza, la quale, mediante la consultazione dei file excel, estrapolati dagli archivi prodotti da UN PA, dipendente del IN, aveva verificato quali contratti ciascun soggetto destinatario della chiamata in correità aveva sottoscritto. Con riferimento al ruolo del ricorrente il Tribunale del riesame ha aggiunto che dalle sommarie informazioni rese da alcuni soggetti, riportate dal Pubblico ministero nella richiesta di sequestro (ER ON, ZZ DE, DO Gianluca), si evinceva il riscontro del pieno coinvolgimento degli indagati, tra cui VI ZO (esplicitamente menzionato in modo particolare da CO e ZZ), anche nella fase finale del gruppo LI, quando ormai era chiaro a tutti che le società, coinvolte nel cosiddetto sistema NZ, non sarebbero state 4 in grado di onorare i pagamenti e ciononostante i leader regionali continuavano a proporre e promuovere la collocazione di prodotti finanziari fraudolenti. Ulteriori riscontri sul ruolo dei leader regionali e sulla loro consapevolezza si traevano dalle risultanze dell'attività intercettativa, che, sebbene intrapresa solo nei confronti di alcuni soggetti, tra cui figurava anche il ricorrente VI, e in un periodo il cui cosiddetto schema NZ era già in declino, mostrava come in quel periodo venissero organizzati diversi incontri, nel corso dei quali venivano comunicate e diffuse ai vari leader regionali, tra cui anche VI ZO, "le decisioni assunte dal IN e venivano formati gli stessi leader, al fine di meglio comunicare quanto proposto da LI e a farlo utilizzando i termini più adatti per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità di vigilanza". Trattasi di argomentazioni logiche e non contraddittorie, al cui cospetto le doglianze, formulate dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali. 1.3 Il terzo motivo non è consentito, trattandosi di doglianze non sollevate dinanzi al Tribunale del riesame, così che non possono essere dedotte per la prima volta in questa sede. Per di più esse, pur se invocanti una erronea qualificazione dei fatti, sono in effetti tese a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio. Il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questa Corte in tema di provvedimenti cautelari reali. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inannmissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 9 febbraio 2022