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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1607/2018 promossa da:
(C.F. , deceduto in corso di causa, proseguita dagli Parte_1 C.F._1 eredi:
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. VENINATA GAETANO
ATTORE/I contro
(C.F. ) in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._5 CP_1
, nato a [...] l'[...] e ivi deceduto 23.4.1967, nonché nella qualità di erede
[...] dei defunti fratelli (nato a [...] il [...] e ivi dec. il 03.08.1996), Persona_1
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto celibe il 26.02.1983) e Persona_2 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto a Torino il 04.03.1994), Persona_3
nonché contro
(C.F. ), CP_2 C.F._6
(C.F. , CP_3 C.F._7
(C.F. ), CP_4 C.F._8
(C.F. ) Parte_5 C.F._9 tutti nella qualità di nipoti ED , E Parte_6 Persona_2
CP_1 Persona_3
CONVENUTO/I
OGGETTO
pagina 1 di 4 Usucapione
CONCLUSIONI
Parte attrice:
piaccia al Tribunale adito,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in accoglimento della domanda, dichiarare l'attore , nato a [...] il Parte_1
10.02.1946 e residente a [...] n. 4/c, proprietario esclusivo per intervenuta usucapione degli immobili siti in tenere di HI UL c.da Gerardo, identificato al Catasto
Terreni del detto Comune di HI foglio 51 particella 106 (terreno), 97 sub 2 (fabbricato), 395 Per_ (terreno), catastalmente ancora intestati a e , e con tutte le Controparte_1 Per_2 relative pertinenze ed accessori, in esse comprese le rispettive vie di accesso;
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria del Registro e Ag. del
Territorio di Ragusa, con esonero del Conservatore da responsabilità al riguardo;
- con vittoria di spese e compensi difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, , e per sentire accertare e
[...] Parte_5 CP_3 CP_2 CP_4 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni siti in HI UL (RG), censiti nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 51, particella n. 106, particella n. 97 sub 2 e particella n.
395.
Rappresentava di avere esercitato il possesso dei suddetti terreni da oltre vent'anni, in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta, coltivandoli e percependone i frutti, occupandosi, altresì, della manutenzione del fabbricato rurale e sopportandone le relative spese.
Deduceva che i terreni ed il fabbricato risultano ancora catastalmente intestati a , CP_1 genitore di nonché a quest'ultimo ed ai suoi fratelli e Controparte_1 Persona_3
(entrambi deceduti); che i convenuti tutti, anche , , Persona_2 Parte_5 CP_3 CP_2
e , si sono sempre disinteressati dei predetti terreni e del fabbricato esistente, senza
[...] CP_4 reclamare alcun diritto nei confronti degli attori.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, non si sono costituiti.
In corso di causa, dopo il decesso di , si costituiscono per proseguire la causa gli eredi Parte_1
, e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Osserva questo Giudice che, il possesso si fonda sul principio di cui all'art. 1141 c.c., il quale presuppone l'intento di possedere (animus possidendi) in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa.
Si rileva, in particolare, quanto affermato dalla Suprema Corte, che “Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod.civ. ben può configurare lo "jus possessionis" mentre la
pagina 2 di 4 sussistenza dell'"animus possidendi" è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/07/2007, n. 15446). Ancora: “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni.” (Cass. civ., Sez. II, 06/08/2004, n. 15145).
L'origine del possesso da parte di va collegata cronologicamente al 1979, allorquando Parte_1 gli appezzamenti identificati alle particelle 106 e 97 furono oggetto di una donazione con scrittura privata del 15.01.1979, donazione mai ridotta ad atto pubblico, da in favore Persona_2 dell'odierno attore in cambio dell'assistenza materiale e morale apprestata negli ultimi Parte_1 anni di vita da quest'ultimo (doc. 9 in allegato alla citazione).
Secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 9566 del 09/04/2024 “La donazione informale di un appezzamento di terreno, non formalizzata in un documento, sebbene inidonea al trasferimento della proprietà, può ove dimostrata essere ritenuta idonea al trasferimento del possesso o, meglio, a determinare quell'interversione prevista dall' art. 1141 c.c. e tale da rendere il possesso atto all'usucapione”.
Va anche considerato il fatto che gli attori sono proprietari di altri appezzamenti di terreno, attigui a quelli per cui è giudizio, tanto che tra gli uni e gli altri non vi sono mai stati confini reali. La stessa conformazione dei luoghi, ad oggi immutata, rende verosimile che siano sempre stati considerati dai terzi come un'unica proprietà. Di ciò si ha contezza mediante visione delle fotografie e della mappa catastale versate in atti.
Gli attori hanno goduto e posseduto gli appezzamenti in maniera palese, pacifica, continuata, non interrotta, comportandosi nei confronti di chiunque come soli e unici proprietari (per ogni annata agraria hanno provveduto alla coltivazione di foraggio e di cereali sui terreni, alla relativa raccolta, alla raccolta delle olive, alla potatura degli alberi, alla piantumazione di nuovi alberi, alla scerbatura dei terreni, all'esecuzione di costanti opere di manutenzione) impedendo a chiunque altro di poterne fare uso.
Da circa quindici anni inoltre parte attrice allega di avere adibito parte del caseggiato identificato con la particella n. 97 sub 2, a rifugio per cani randagi, con l'autorizzazione del Comune di HI UL.
Le prove orali assunte hanno confermato le allegazioni attoree.
In particolare, il teste nato a [...] il [...], all'udienza del 22 novembre 2019, Testimone_1 sull'articolato di cui all'atto di citazione, ha dichiarato:
“Non so i dati catastali, né riconosco la mappa catastale che mi viene esibita. Riconosco, invece, il luogo rappresentato nelle foto che mi vengono esibite. Si trova in contrada Gerardo, a HI. L'uliveto e l'immobile si trova vicino ad un terreno di proprietà di mia moglie, che però non frequenta da anni. Io ci vado e ho visto che il e la sua moglie danno da mangiare ai cani. Non ci vado
Pt_1 spesso, ci vado per raccogliere le mie olive oppure per arare il terreno. A volte ci sono ed altre volte no. Preciso che il terreno non è recintato, ma soltanto dal lato della strada c'è una rete di confine. Preciso che il terreno di mia moglie e quello dei sono confinanti, ma non all'entrata, più in
Pt_1 fondo….preciso che conosco i luoghi da circa venticinque anni. Ogni tanto ho visto il
Pt_1 raccogliere le olive, mentre non l'ho visto arare il campo. Non ricordo di averlo visto recintare il fondo, né potare gli alberi….Ci sono dei cani, l'ho visto dare da mangiare ai cani. Non so altro…. Non ho mai visto altre persone sul fondo a parte il e sua moglie”
Pt_1
Il teste nato a [...] il [...], sentito all'udienza del 4.10.2021, alla domanda Testimone_2
pagina 3 di 4 “vero o no che nell'anno 2003 un vasto incendio ha rovinato il caseggiato, a seguito del quale l'attore ha eseguito consistenti interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione dell'edificio e i convenuti non si sono mai interessati a ciò”, ha risposto “Vero. Preciso che già verso la fine degli anni 90 io e il
avevamo sistemato il tetto, che poi è stato rovinato dall'incendio del 2003. Del caseggiato e Pt_1 dei terreni circostanti si è sempre interessato il .” Pt_1
Alla luce delle risultanze istruttorie, si può affermare che gli odierni attori hanno posseduto i beni immobili siti in HI UL c.da Gerardo, identificati al Catasto Terreni al foglio 51 particelle 106, 97 sub 2, 395, interamente e in via esclusiva per un numero di anni superiore a quello legale per l'usucapione, in maniera pacifica e indisturbata, e senza contestazione da parte dei convenuti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione
Dichiara l'attore , e per esso oggi i suoi eredi Parte_1 Parte_2
(C.. ), C.F. , CodiceFiscale_10 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. , proprietari esclusivi per intervenuta usucapione degli immobili siti
[...] C.F._4 in tenere di HI UL , identificati al Catasto Terreni del detto Comune di CP_5
HI al foglio 51 particella 106 (terreno), 97 sub 2 (fabbricato), 395 (terreno), catastalmente Per_ ancora intestati a e . Controparte_1 Per_2
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 23/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1607/2018 promossa da:
(C.F. , deceduto in corso di causa, proseguita dagli Parte_1 C.F._1 eredi:
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. VENINATA GAETANO
ATTORE/I contro
(C.F. ) in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._5 CP_1
, nato a [...] l'[...] e ivi deceduto 23.4.1967, nonché nella qualità di erede
[...] dei defunti fratelli (nato a [...] il [...] e ivi dec. il 03.08.1996), Persona_1
(nato a [...] il [...] e ivi deceduto celibe il 26.02.1983) e Persona_2 [...]
(nato a [...] il [...] e deceduto a Torino il 04.03.1994), Persona_3
nonché contro
(C.F. ), CP_2 C.F._6
(C.F. , CP_3 C.F._7
(C.F. ), CP_4 C.F._8
(C.F. ) Parte_5 C.F._9 tutti nella qualità di nipoti ED , E Parte_6 Persona_2
CP_1 Persona_3
CONVENUTO/I
OGGETTO
pagina 1 di 4 Usucapione
CONCLUSIONI
Parte attrice:
piaccia al Tribunale adito,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in accoglimento della domanda, dichiarare l'attore , nato a [...] il Parte_1
10.02.1946 e residente a [...] n. 4/c, proprietario esclusivo per intervenuta usucapione degli immobili siti in tenere di HI UL c.da Gerardo, identificato al Catasto
Terreni del detto Comune di HI foglio 51 particella 106 (terreno), 97 sub 2 (fabbricato), 395 Per_ (terreno), catastalmente ancora intestati a e , e con tutte le Controparte_1 Per_2 relative pertinenze ed accessori, in esse comprese le rispettive vie di accesso;
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria del Registro e Ag. del
Territorio di Ragusa, con esonero del Conservatore da responsabilità al riguardo;
- con vittoria di spese e compensi difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, , e per sentire accertare e
[...] Parte_5 CP_3 CP_2 CP_4 dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni siti in HI UL (RG), censiti nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 51, particella n. 106, particella n. 97 sub 2 e particella n.
395.
Rappresentava di avere esercitato il possesso dei suddetti terreni da oltre vent'anni, in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta, coltivandoli e percependone i frutti, occupandosi, altresì, della manutenzione del fabbricato rurale e sopportandone le relative spese.
Deduceva che i terreni ed il fabbricato risultano ancora catastalmente intestati a , CP_1 genitore di nonché a quest'ultimo ed ai suoi fratelli e Controparte_1 Persona_3
(entrambi deceduti); che i convenuti tutti, anche , , Persona_2 Parte_5 CP_3 CP_2
e , si sono sempre disinteressati dei predetti terreni e del fabbricato esistente, senza
[...] CP_4 reclamare alcun diritto nei confronti degli attori.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, non si sono costituiti.
In corso di causa, dopo il decesso di , si costituiscono per proseguire la causa gli eredi Parte_1
, e . Parte_2 Parte_3 Parte_4
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Osserva questo Giudice che, il possesso si fonda sul principio di cui all'art. 1141 c.c., il quale presuppone l'intento di possedere (animus possidendi) in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa.
Si rileva, in particolare, quanto affermato dalla Suprema Corte, che “Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod.civ. ben può configurare lo "jus possessionis" mentre la
pagina 2 di 4 sussistenza dell'"animus possidendi" è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/07/2007, n. 15446). Ancora: “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni.” (Cass. civ., Sez. II, 06/08/2004, n. 15145).
L'origine del possesso da parte di va collegata cronologicamente al 1979, allorquando Parte_1 gli appezzamenti identificati alle particelle 106 e 97 furono oggetto di una donazione con scrittura privata del 15.01.1979, donazione mai ridotta ad atto pubblico, da in favore Persona_2 dell'odierno attore in cambio dell'assistenza materiale e morale apprestata negli ultimi Parte_1 anni di vita da quest'ultimo (doc. 9 in allegato alla citazione).
Secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 9566 del 09/04/2024 “La donazione informale di un appezzamento di terreno, non formalizzata in un documento, sebbene inidonea al trasferimento della proprietà, può ove dimostrata essere ritenuta idonea al trasferimento del possesso o, meglio, a determinare quell'interversione prevista dall' art. 1141 c.c. e tale da rendere il possesso atto all'usucapione”.
Va anche considerato il fatto che gli attori sono proprietari di altri appezzamenti di terreno, attigui a quelli per cui è giudizio, tanto che tra gli uni e gli altri non vi sono mai stati confini reali. La stessa conformazione dei luoghi, ad oggi immutata, rende verosimile che siano sempre stati considerati dai terzi come un'unica proprietà. Di ciò si ha contezza mediante visione delle fotografie e della mappa catastale versate in atti.
Gli attori hanno goduto e posseduto gli appezzamenti in maniera palese, pacifica, continuata, non interrotta, comportandosi nei confronti di chiunque come soli e unici proprietari (per ogni annata agraria hanno provveduto alla coltivazione di foraggio e di cereali sui terreni, alla relativa raccolta, alla raccolta delle olive, alla potatura degli alberi, alla piantumazione di nuovi alberi, alla scerbatura dei terreni, all'esecuzione di costanti opere di manutenzione) impedendo a chiunque altro di poterne fare uso.
Da circa quindici anni inoltre parte attrice allega di avere adibito parte del caseggiato identificato con la particella n. 97 sub 2, a rifugio per cani randagi, con l'autorizzazione del Comune di HI UL.
Le prove orali assunte hanno confermato le allegazioni attoree.
In particolare, il teste nato a [...] il [...], all'udienza del 22 novembre 2019, Testimone_1 sull'articolato di cui all'atto di citazione, ha dichiarato:
“Non so i dati catastali, né riconosco la mappa catastale che mi viene esibita. Riconosco, invece, il luogo rappresentato nelle foto che mi vengono esibite. Si trova in contrada Gerardo, a HI. L'uliveto e l'immobile si trova vicino ad un terreno di proprietà di mia moglie, che però non frequenta da anni. Io ci vado e ho visto che il e la sua moglie danno da mangiare ai cani. Non ci vado
Pt_1 spesso, ci vado per raccogliere le mie olive oppure per arare il terreno. A volte ci sono ed altre volte no. Preciso che il terreno non è recintato, ma soltanto dal lato della strada c'è una rete di confine. Preciso che il terreno di mia moglie e quello dei sono confinanti, ma non all'entrata, più in
Pt_1 fondo….preciso che conosco i luoghi da circa venticinque anni. Ogni tanto ho visto il
Pt_1 raccogliere le olive, mentre non l'ho visto arare il campo. Non ricordo di averlo visto recintare il fondo, né potare gli alberi….Ci sono dei cani, l'ho visto dare da mangiare ai cani. Non so altro…. Non ho mai visto altre persone sul fondo a parte il e sua moglie”
Pt_1
Il teste nato a [...] il [...], sentito all'udienza del 4.10.2021, alla domanda Testimone_2
pagina 3 di 4 “vero o no che nell'anno 2003 un vasto incendio ha rovinato il caseggiato, a seguito del quale l'attore ha eseguito consistenti interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione dell'edificio e i convenuti non si sono mai interessati a ciò”, ha risposto “Vero. Preciso che già verso la fine degli anni 90 io e il
avevamo sistemato il tetto, che poi è stato rovinato dall'incendio del 2003. Del caseggiato e Pt_1 dei terreni circostanti si è sempre interessato il .” Pt_1
Alla luce delle risultanze istruttorie, si può affermare che gli odierni attori hanno posseduto i beni immobili siti in HI UL c.da Gerardo, identificati al Catasto Terreni al foglio 51 particelle 106, 97 sub 2, 395, interamente e in via esclusiva per un numero di anni superiore a quello legale per l'usucapione, in maniera pacifica e indisturbata, e senza contestazione da parte dei convenuti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in mancanza di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione
Dichiara l'attore , e per esso oggi i suoi eredi Parte_1 Parte_2
(C.. ), C.F. , CodiceFiscale_10 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. , proprietari esclusivi per intervenuta usucapione degli immobili siti
[...] C.F._4 in tenere di HI UL , identificati al Catasto Terreni del detto Comune di CP_5
HI al foglio 51 particella 106 (terreno), 97 sub 2 (fabbricato), 395 (terreno), catastalmente Per_ ancora intestati a e . Controparte_1 Per_2
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 23/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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