TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3899/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3899/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI ANTONIO LORENZO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CORSO CERULLI 59 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI
ANTONIO LORENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 COACCIOLI ANTONIO e dell'avv. DEL PRINCIPE MARIO ( Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in PRESSO AVV. DEL PRINCIPE MARIO VIALE G. D'ANNUNZIO, 297 PINETOpresso il difensore avv. COACCIOLI ANTONIO
CONVENUTO/I
(
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare per i conti correnti Parte_1 numero 28088 7:02 80557 intrattenuti con la banca convenuta inesistenza è comunque la nullità ed inefficacia delle condizioni e clausole, laddove esistessero, relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicati nell'ambito dei rapporti, per contrarietà al combinato disposto degli articoli 1284 terzo comma e 1346 codice civile;
dichiarare illegittimo ogni addebito praticato a tale titolo e per gli effetti condannare la convenuta banca alla restituzione in favore dell'attrice del complessivo importo di 39.380,65 €, determinato ai sensi dell'articolo 117 settimo comma testo unico bancario, ovvero la somma di giustizia, con rivalutazione monetaria oltre interessi ai sensi dell'articolo 1284 sesto comma codice civile da calcolarsi a far data dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
accertare e dichiarare l'illegittima applicazione sui conti correnti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per contrarietà sia all'articolo 1283 codice civile che la legge 147 del 2013, dichiarare illegittimo ogni addebito praticato a tale titolo e per gli effetti condannare la convenuta banca alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo pari a 2172,01 €, ovvero la somma di giustizia, oltre interessi;
accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni addebito disposto dalla sui rapporti di conti correnti per spese a CP_1 vario titolo, in assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale in merito, e per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo pari a 3995,83 €, ovvero la somma di giustizia oltre interessi;
accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni addebito disposto dalla banca sui rapporti di conto corrente 835 e 280887 a titolo di commissione di massimo scoperto per assenza di qualsivoglia pattuizione e autorizzazione oltre che la nullità delle stesse per violazione degli articoli
1325 e 1346 codice civile in quanto indeterminabile e prive di causa, essendo state applicate sempre entro le linee di fido concesso e per il solo rapporto di conto corrente numero 280887, condannare la convenuta banca in persona del legale rappresentante alla restituzione in favore dell'attrice degli importi a tale titolo versati pari a 750 € ovvero la somma da ritenersi di giustizia oltre interessi;
accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni addebito disposto dalla sui rapporti di conti corrente a CP_1 titolo di Commissione per messa a disposizione fondi, sia per assenza di pattuizione scritta che per violazione dei criteri imposti dalla legge;
condannare la convenuta banca;
condannare la convenuta banca;
condannare la convenuta banca aggressivi 22.301,06 €, ovvero la somma di giustizia;
accertare per i rapporti di conto corrente l'illegittima applicazione da parte della convenuta di valute non coincidenti con il giorno dell'effettiva operazione bancaria e di dichiarare non dovuto ogni importo a titolo di interesse creditore maturato dalla banca tale tale titolo e per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione dei relativi importi in favore dell'attrice oltre interessi;
accertare e dichiarare la violazione da parte della banca dei limiti imposti dalla legge antiusura in merito all'addebito di interessi spese e commissioni a qualsivoglia titolo sui conti correnti 835 e 280887 dichiarando per il conto 835 l'illegittimo addebito di 1638,67 €, ovvero la somma da considerare di giustizia, per il conto 280887 condannare la banca alla restituzione in favore dell'attrice dell'ulteriore importo di 1105 € ovvero quanto di giustizia oltre interessi;
con vittoria di spese.La correntista sostiene di essere giunta a tali conclusioni dopo aver fatto sottoporre i conti intrattenuti con la filiale Controparte_1 di Teramo Piazza Orsini 7 da un tecnico di propria fiducia. La rileva l'infondatezza delle CP_1 domande ed invoca l'intervenuta prescrizione.Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Il consulente è stato incaricato di eliminare la commissione di massimo scoperto per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n 2; ove non sia stata sufficientemente contrattualizzata o sia stata prevista sull'utilizzato; per il periodo successivo ove non sia stato seguito il modello legale di cui all'art. 117 bis Tub e decreto
CICR; nonché andava espunta dal ricalcolo la commissione di messa a disposizione fondi. La commissione massimo scoperto è stata espunta, in quanto non sufficientemente contrattualizzata, per euro 708,19; è quindi stata espunta la commissione di messa a disposizione fondi, arrivando ad pagina 2 di 3 espungere per tale titolo 23.483,76 euro;
per l'altro conto è stata espunta solo la commissione di massimo scoperto, non essendo stata applicata la commissione di messa a disposizione fondi;
per euro 827,04. Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno. ( Cassazione 4411/25); per cui i differimenti della prima udienza , e la tardiva o il cambio di designazione del giudice istruttore, non influiscono sulla tardività della costituzione, che deve sempre essere computata sulla udienza designata nell'atto di citazione. Per cui, bene ha fatto il CTU a non calcolare la prescrizione, che doveva essere eccepita solo ove la si fosse costituita CP_1 tempestivamente. Va quindi ricalcolato il saldo del conto corrente per euro 835 in euro 22.687,91; per questo è stato promosso giudizio di accertamento;
e la banca, per il conto chiuso 280887, va condannata a restituire all'attrice euro 827,04, oltre interessi dalla data della chiusura del conto al saldo effettivo. Non colgono nel segno le repliche nel merito della banca, essendo stata controllata esclusivamente la commissione di massimo scoperto, non le valute, anatocismo od eventuale usura. Per la verità era stata chiesta una modifica dell'ordinanza, per esaminare anche anatocismo ed usura oltre che giorni valuta;
a questa ha risposto il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione;
e su tale istanza parte attrice non ha più insistito, adeguando le sue conclusioni ed i suoi scritti conclusionali a quanto elaborato dal Consulente tecnico. Pertanto la domanda di parte attrice, come precisata in comparsa conclusionale adeguata alle conclusioni cui è giunto il CTU, va pienamente accolta;
con spese a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Accoglie le domande;
accerta alla data indicata dal CTU in perizia, 30 settembre 2018, che il saldo attivo del conto corrente 835, in favore della correntista attrice è di euro 22.687,91; e, in Parte_1 relazione al conto 280887, condanna la convenuta a pagare all'attrice euro Controparte_1
827,04, oltre interessi, in misura legale, dal 14 aprile 2008 al saldo effettivo. Condanna la CP_1 convenuta a pagare alla attrice correntista le spese di lite, che liquida per compensi in euro 5077,00, oltre interessi in misura legale dal 14 aprile 2008 data di chiusura del conto al saldo effettivo;
oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo, 21 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3899/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI ANTONIO LORENZO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CORSO CERULLI 59 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI
ANTONIO LORENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 COACCIOLI ANTONIO e dell'avv. DEL PRINCIPE MARIO ( Indirizzo C.F._1
Telematico; , elettivamente domiciliato in PRESSO AVV. DEL PRINCIPE MARIO VIALE G. D'ANNUNZIO, 297 PINETOpresso il difensore avv. COACCIOLI ANTONIO
CONVENUTO/I
(
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare per i conti correnti Parte_1 numero 28088 7:02 80557 intrattenuti con la banca convenuta inesistenza è comunque la nullità ed inefficacia delle condizioni e clausole, laddove esistessero, relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicati nell'ambito dei rapporti, per contrarietà al combinato disposto degli articoli 1284 terzo comma e 1346 codice civile;
dichiarare illegittimo ogni addebito praticato a tale titolo e per gli effetti condannare la convenuta banca alla restituzione in favore dell'attrice del complessivo importo di 39.380,65 €, determinato ai sensi dell'articolo 117 settimo comma testo unico bancario, ovvero la somma di giustizia, con rivalutazione monetaria oltre interessi ai sensi dell'articolo 1284 sesto comma codice civile da calcolarsi a far data dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
accertare e dichiarare l'illegittima applicazione sui conti correnti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per contrarietà sia all'articolo 1283 codice civile che la legge 147 del 2013, dichiarare illegittimo ogni addebito praticato a tale titolo e per gli effetti condannare la convenuta banca alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo pari a 2172,01 €, ovvero la somma di giustizia, oltre interessi;
accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni addebito disposto dalla sui rapporti di conti correnti per spese a CP_1 vario titolo, in assenza di qualsivoglia pattuizione contrattuale in merito, e per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo pari a 3995,83 €, ovvero la somma di giustizia oltre interessi;
accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni addebito disposto dalla banca sui rapporti di conto corrente 835 e 280887 a titolo di commissione di massimo scoperto per assenza di qualsivoglia pattuizione e autorizzazione oltre che la nullità delle stesse per violazione degli articoli
1325 e 1346 codice civile in quanto indeterminabile e prive di causa, essendo state applicate sempre entro le linee di fido concesso e per il solo rapporto di conto corrente numero 280887, condannare la convenuta banca in persona del legale rappresentante alla restituzione in favore dell'attrice degli importi a tale titolo versati pari a 750 € ovvero la somma da ritenersi di giustizia oltre interessi;
accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni addebito disposto dalla sui rapporti di conti corrente a CP_1 titolo di Commissione per messa a disposizione fondi, sia per assenza di pattuizione scritta che per violazione dei criteri imposti dalla legge;
condannare la convenuta banca;
condannare la convenuta banca;
condannare la convenuta banca aggressivi 22.301,06 €, ovvero la somma di giustizia;
accertare per i rapporti di conto corrente l'illegittima applicazione da parte della convenuta di valute non coincidenti con il giorno dell'effettiva operazione bancaria e di dichiarare non dovuto ogni importo a titolo di interesse creditore maturato dalla banca tale tale titolo e per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione dei relativi importi in favore dell'attrice oltre interessi;
accertare e dichiarare la violazione da parte della banca dei limiti imposti dalla legge antiusura in merito all'addebito di interessi spese e commissioni a qualsivoglia titolo sui conti correnti 835 e 280887 dichiarando per il conto 835 l'illegittimo addebito di 1638,67 €, ovvero la somma da considerare di giustizia, per il conto 280887 condannare la banca alla restituzione in favore dell'attrice dell'ulteriore importo di 1105 € ovvero quanto di giustizia oltre interessi;
con vittoria di spese.La correntista sostiene di essere giunta a tali conclusioni dopo aver fatto sottoporre i conti intrattenuti con la filiale Controparte_1 di Teramo Piazza Orsini 7 da un tecnico di propria fiducia. La rileva l'infondatezza delle CP_1 domande ed invoca l'intervenuta prescrizione.Condotta istruttoria con consulenza tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Il consulente è stato incaricato di eliminare la commissione di massimo scoperto per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n 2; ove non sia stata sufficientemente contrattualizzata o sia stata prevista sull'utilizzato; per il periodo successivo ove non sia stato seguito il modello legale di cui all'art. 117 bis Tub e decreto
CICR; nonché andava espunta dal ricalcolo la commissione di messa a disposizione fondi. La commissione massimo scoperto è stata espunta, in quanto non sufficientemente contrattualizzata, per euro 708,19; è quindi stata espunta la commissione di messa a disposizione fondi, arrivando ad pagina 2 di 3 espungere per tale titolo 23.483,76 euro;
per l'altro conto è stata espunta solo la commissione di massimo scoperto, non essendo stata applicata la commissione di messa a disposizione fondi;
per euro 827,04. Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno. ( Cassazione 4411/25); per cui i differimenti della prima udienza , e la tardiva o il cambio di designazione del giudice istruttore, non influiscono sulla tardività della costituzione, che deve sempre essere computata sulla udienza designata nell'atto di citazione. Per cui, bene ha fatto il CTU a non calcolare la prescrizione, che doveva essere eccepita solo ove la si fosse costituita CP_1 tempestivamente. Va quindi ricalcolato il saldo del conto corrente per euro 835 in euro 22.687,91; per questo è stato promosso giudizio di accertamento;
e la banca, per il conto chiuso 280887, va condannata a restituire all'attrice euro 827,04, oltre interessi dalla data della chiusura del conto al saldo effettivo. Non colgono nel segno le repliche nel merito della banca, essendo stata controllata esclusivamente la commissione di massimo scoperto, non le valute, anatocismo od eventuale usura. Per la verità era stata chiesta una modifica dell'ordinanza, per esaminare anche anatocismo ed usura oltre che giorni valuta;
a questa ha risposto il Giudice ritenendo la causa matura per la decisione;
e su tale istanza parte attrice non ha più insistito, adeguando le sue conclusioni ed i suoi scritti conclusionali a quanto elaborato dal Consulente tecnico. Pertanto la domanda di parte attrice, come precisata in comparsa conclusionale adeguata alle conclusioni cui è giunto il CTU, va pienamente accolta;
con spese a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Accoglie le domande;
accerta alla data indicata dal CTU in perizia, 30 settembre 2018, che il saldo attivo del conto corrente 835, in favore della correntista attrice è di euro 22.687,91; e, in Parte_1 relazione al conto 280887, condanna la convenuta a pagare all'attrice euro Controparte_1
827,04, oltre interessi, in misura legale, dal 14 aprile 2008 al saldo effettivo. Condanna la CP_1 convenuta a pagare alla attrice correntista le spese di lite, che liquida per compensi in euro 5077,00, oltre interessi in misura legale dal 14 aprile 2008 data di chiusura del conto al saldo effettivo;
oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo, 21 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3