Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 487/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 487/2025 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via dei Gelsomini n. 307, ed ai fini del presente procedimento domiciliata al Vico Luigi Pantusa n. 4, in Crotone, presso lo studio dell'Avv. Battigaglia Teresa (C.F. ; C.F._2
PEC: , che la rappresenta e difende per mandato in Email_1 calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi residente CP_1 C.F._3
Via dei Gelsomini n. 307, ed ai fini del presente procedimento domiciliato in Crotone alla Via
Pizzicagnoli 23, presso lo studio dell'Avv. Bianchi Angela (C.F. ; PEC: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_2 ricorso;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ, depositato in data 15/04/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio;
- dalla loro unione, in data 13/01/2022, è nato il figlio regolarmente riconosciuto da Per_1 entrambi i genitori;
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“a) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso con collocazione prevalente presso la residenza della madre.
b) La casa familiare, sita in Crotone via dei Gelsomini 307 di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1 rimarrà con tutti gli arredi e suppellettili alla stessa assegnata che continuerà ad abitarla insieme al figlio minore sopportando le spese di mutuo e quelle relative alle utenze;
Le parti concordatamente decidono di regolamentare i rapporti con il figlio minore secondo le seguenti modalità:
1. Come già specificato, il figlio della coppia verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente durante i rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno invece assunte di comune accordo da entrambe le parti, tenuto conto di quelle che sono le capacità, inclinazione naturale e aspirazioni che il bambino crescendo dimostrerà di possedere;
2. le parti, si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore e si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno dell'altro alla presenza dello stesso;
3. il sig. , avrà la facoltà di sentire il figlio quando vorrà e tenerlo con sé tre giorni alla CP_1 settimana compresi i fine settimana alternati. In particolare la settimana nella quale spetterà al papà trascorrere con il fine settimana (sabato e domenica compreso il pernottamento) potrà tenere Per_1 con sé il bambino anche il mercoledì o (giovedì) della stessa settimana, prelevandolo da scuola all'uscita e riaccompagnandolo il giorno seguente.
Nella settimana nella quale spetterà alla mamma trascorrere il fine settimana con il figlio, il papà potrà tenerlo con se il lunedì, il giovedì ed il venerdì della successiva settimana, in modo tale da evitare che passino più giorni tra un incontro e l'altro e il bambino possa risentire della mancanza prolungata di ciascuno dei genitori.
4. Durante i giorni di permanenza presso ciascun genitore saranno gli stessi a provvedere direttamente alle cure e bisogni del figlio, facendo salva la possibilità di fare affidamento l'uno dell'altro in caso di impedimenti e necessità varie. Il papà, in caso di necessità, prima di somministrare farmaci al figlio minore dovrà consultarsi con la madre, attesa la professione dalla stessa svolta e/o con uno specialista.
5. Durante le festività, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque il figlio trascorrerà ad anni alterni, con ciascun genitore i giorni di: Persona_2
Vigilia di Natale e Natale, il Santo AN;
vigilia di Capodanno e Primo dell'Anno, l'Epifania, Le
Palme, Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre. Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di informarsi telefonicamente e/o sentire il figlio durante i giorni di permanenza del medesimo presso l'altro.
6. Durante il periodo estivo il papà e la mamma potranno tra loro concordare che il figlio minore trascorra con ciascuno un periodo di 20 giorni frazionati nei mesi di Giugno Luglio e Agosto da stabilire di concerto entro il 30 maggio di ogni anno. Si precisa che ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per un periodo non superiore a 7 giorni ed in tale periodo l'altro genitore avrà facoltà di vederlo un giorno. Nel caso in cui i 7 giorni vengano trascorsi fuori da Crotone, l'altro genitore avrà facoltà di vedere il bambino, ma con l'onere di raggiungerlo.
7. Il figlio minore festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%. Del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. Il figlio parteciperà poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore
(compleanno, onomastico, Festa del Papà, Festa della Mamma, ecc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.
8. Si intende che le modalità di “visita” cosi come stabilite potranno subire delle modifiche su accordo delle parti, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi e soprattutto delle volontà esigenze e bisogni del figlio minore.
9. Il sig. , fermo restando il mantenimento diretto durante i tre giorni di permanenza CP_1 settimanale, corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile pari ad € 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro la prima decade di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra L'assegno unico Parte_1 universale spetterà al 100% alla signora Pt_1
10. Le parti concorreranno ciascuno in ragione del 50% al pagamento delle eventuali spese straordinarie di natura medica, scolastica, ludica e ricreativa da sostenere nell'interesse del figlio preventivamente concordate e successivamente documentate.
11. Il sig. si impegna, ove non lo abbia già fatto, subito dopo il deposito del presente atto ad CP_1 attivarsi per spostare la propria residenza dall'abitazione familiare atteso che, il mancato trasferimento grava sulle spese afferenti tanto all'immobile de quo (Tari), tanto sull'ISEE della signora Pt_1
12. Le parti si danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto, sia per sé che per il figlio minore senza necessità di ulteriore e successivo consenso. Si impegnano reciprocamente, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con il figlio minore fuori da Crotone.
13. Il figlio minore continuerà a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con i nonni e i parenti di entrambi i rami genitoriali.
14. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
15. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale.”
Con decreto del 26/04/2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473-bis 51, comma
2, c.p.c.
In data 27/05/2025 le parti depositavano note scritte con le quali chiedevano che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 04/06/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***** La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, in quanto:
- gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- anche i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa;
- l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.);
- pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale può, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 487/2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in parte motiva;
2) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli