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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 05/02/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 484/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
QUARANTA ENRICO, LA
FR ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3963/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034806252502 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022222510000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220026520524000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230015716028000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240017213917000 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044347269000 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000122110000 2025
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004196217000 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/09/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione al pignoramento presso terzi ex. art. 72 bis DPR 602/1973 n. 02884202500010158001 portato da molteplici cartelle esattoriali emesse dall'AER per conto della Direzione Provinciale di Caserta, riguardanti crediti erariali ed imposte di registro per diverse annualità.
Si doleva dell'illegittimità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle prodromiche con conseguente decadenza nonché per omessa notifica dell'avviso ex. art. 50 DPR 602/1973 e per difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti ad esso sottesi con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva ER deducendo in primo luogo l'avvenuta notifica delle cartelle presupposto, come di seguito indicato:
Cartella n. 02820200034806252502 - notifica perfezionata con notifica a mani della madre
(Nominativo_1) in data 30/04/2024;
Cartella n. 0282022002222510000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
28/10/2022;
Cartella n. 02820220026520524000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
24/10/2022;
Cartella n. 02820230015716028000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
28/06/2023;
Cartella n. 02820240017213917000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
02/04/2024;
Cartella n. 02820240044347269000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
18/12/2024.
Rilevava, inoltre, la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
Avviso di intimazione n. 0282025900012211000 - notifica perfezionata a mezzo PEC in data
21/01/2025;
Avviso di intimazione n. 02820259004196217000 - notifica perfezionata a mezzo PEC in data
17/04/2025.
In ragione di quanto esposto, evdienziava l'infondatezza della censura dell'omessa notifica degli atti e della decadenza postulata.
Sosteneva priva di fondamento anche anche l'eccezione di violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 per omessa notifica dell'intimazione antecedente l'esecuzione esattoriale, visto che prima del pignoramento esattoriale del 29/08/2025 aveva provveduto a notificare a mezzo PEC: gli avviso di intimazione nn.
0282025900012211000 - 02820259004196217000 in data 21/01/2025 e 17/04/2025 - riferiti alle cartelle nn. 02820200034806252502 - 0282022002222510000 - 02820220026520524000 - 02820230015716028000 - 02820240017213917000, notificate da oltre un anno.
Per quanto concerne, invece, la cartella n. 02820240044347269000 notificata il 18/12/2024, sottolineava come il pignoramento non dovesse essere preceduto dall'avviso ex art. 50 DPR 602/1973 poiché la cartella era stata notificata da meno di un anno.
Concludeva per il rigetto del ricorso, a spese vinte.
Acquisita la memoria illustrativa del contribuente, all'udienza del 12.1.26 la Corte decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04/03/2008, n.
5791 (rv. 602254), tal che il concessionario e/o l'ente impositore devono dare comunque la dimostrazione della notifica degli atti presupposti .
Detto ciò, va pure rilevato che ove venga produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (in termini Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 27/11/2020, n. 27181 )
D'altra parte non rileva ai fini indicati una semplice contestazione della difformità della copia all'originale, richiedendo viceversa essa una indicazione specifica degli aspetti difformi ( così da ultimo Cass. civ. Sez.
V, 25/10/2023, n. 29552, secondo cui “In tema di notifiche di atti tributari, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).
A ciò va aggiunto che “vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020; con l'ulteriore precisazione che: “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del […] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
Ciò posto, il ricorrente lamenta anzitutto la violazione della sequenza procedimentale in virtù della mancanza di prova della notifica delle cartelle, viceversa resa dal ER, laddove il contribuente ha fatto seguire censure al riguardo nel termine concesso dalla legge per le memorie solo quanto a presunti vizi di tali notifiche.
Appare doveroso evidenziare che tali doglianze risultano tuttavia precluse, giacché andavano sollevate impugnando le intimazioni che hanno seguito le cartelle esattoriali.
La doglianza non può quindi trovare accoglimento.
D'altra parte, il concessionario ha reso l'ulteriore dimostrazione della notifica, ove dovuta, dell'avviso ex art. 50 DPR n. 602/1973, tal che anche questo motivi di censura non può essere accolto.
Quanto al postulato difetto di motivazione, giova rimarcare l'orientamento di legittimità di carattere generale secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento - che ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"
(Cass. civ., Sez. V, 31/03/2011, n. 7360; Conformi Cass. civ. Sez. V, 05/02/2007, n. 2462, Cass. civ. Sez. V,
18/04/2003, n. 6232) e, ancora, che “la motivazione dell'avviso di liquidazione per accertamento di maggior valore …. deve essere formulata in modo tale da consentire all'amministrazione di far valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative, e al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale. In tale sede l'amministrazione finanziaria sarà poi tenuta a provare il credito tributario vantato nei confronti del contribuente, e a fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto” (Cass. civ., Sez. V, 23/05/2012, n. 8136) e, infine, che “la motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto addotti a fondamento della maggiore pretesa tributaria, non anche l'indicazione delle prove che dimostrino la sussistenza di tali presupposti”
(Cass. civ., Sez. V, 28/03/2012, n. 4957).
Dalle superiore pronunzie appare quindi chiaro che, per fare ossequio alle prescrizione dello Statuto, è necessario e sufficiente che l'atto impositivo ( qual esso sia) contenga gli elementi di fatto che consentano alla parte di conoscere della pretesa e delle ragioni sottese, onde poter dispiegare tutte le prerogative difensive ( cfr. ad ulteriore conforto “anche nella cartella di pagamento il Comune ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa. L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione, infatti, non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo
è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento” (Cass. civ., Sez. V,
12/08/2004, n. 15638).
In definitiva l'obbligo motivazionale degli atti impositivi deve intendersi correttamente assolto anche per relationem qualora il contribuente, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, sia stato posto in grado di avere cognizione di tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere, pertanto, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente ( cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. V, 22-04-2016, n. 8140 Agenzia delle Entrate c. Società_1 s.r.l. “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, lo Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, soprattutto allorquando l'avviso di accertamento sia stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione già consegnato in copia all'interessato al termine della verifica fiscale)”.
Nella cricostanza, il richiamo nel pignoramento agli atti che si è verificato notificati al contribuente al contribuente, fa si che si possa intendere assolto l'obbligo in discorso.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese di giudizio, che quantifica in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
QUARANTA ENRICO, LA
FR ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3963/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200034806252502 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022222510000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220026520524000 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230015716028000 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240017213917000 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044347269000 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000122110000 2025
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259004196217000 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30/09/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione al pignoramento presso terzi ex. art. 72 bis DPR 602/1973 n. 02884202500010158001 portato da molteplici cartelle esattoriali emesse dall'AER per conto della Direzione Provinciale di Caserta, riguardanti crediti erariali ed imposte di registro per diverse annualità.
Si doleva dell'illegittimità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle prodromiche con conseguente decadenza nonché per omessa notifica dell'avviso ex. art. 50 DPR 602/1973 e per difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti ad esso sottesi con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva ER deducendo in primo luogo l'avvenuta notifica delle cartelle presupposto, come di seguito indicato:
Cartella n. 02820200034806252502 - notifica perfezionata con notifica a mani della madre
(Nominativo_1) in data 30/04/2024;
Cartella n. 0282022002222510000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
28/10/2022;
Cartella n. 02820220026520524000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
24/10/2022;
Cartella n. 02820230015716028000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
28/06/2023;
Cartella n. 02820240017213917000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
02/04/2024;
Cartella n. 02820240044347269000 - notifica perfezionata con notifica a mezzo PEC in data
18/12/2024.
Rilevava, inoltre, la notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione:
Avviso di intimazione n. 0282025900012211000 - notifica perfezionata a mezzo PEC in data
21/01/2025;
Avviso di intimazione n. 02820259004196217000 - notifica perfezionata a mezzo PEC in data
17/04/2025.
In ragione di quanto esposto, evdienziava l'infondatezza della censura dell'omessa notifica degli atti e della decadenza postulata.
Sosteneva priva di fondamento anche anche l'eccezione di violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 per omessa notifica dell'intimazione antecedente l'esecuzione esattoriale, visto che prima del pignoramento esattoriale del 29/08/2025 aveva provveduto a notificare a mezzo PEC: gli avviso di intimazione nn.
0282025900012211000 - 02820259004196217000 in data 21/01/2025 e 17/04/2025 - riferiti alle cartelle nn. 02820200034806252502 - 0282022002222510000 - 02820220026520524000 - 02820230015716028000 - 02820240017213917000, notificate da oltre un anno.
Per quanto concerne, invece, la cartella n. 02820240044347269000 notificata il 18/12/2024, sottolineava come il pignoramento non dovesse essere preceduto dall'avviso ex art. 50 DPR 602/1973 poiché la cartella era stata notificata da meno di un anno.
Concludeva per il rigetto del ricorso, a spese vinte.
Acquisita la memoria illustrativa del contribuente, all'udienza del 12.1.26 la Corte decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04/03/2008, n.
5791 (rv. 602254), tal che il concessionario e/o l'ente impositore devono dare comunque la dimostrazione della notifica degli atti presupposti .
Detto ciò, va pure rilevato che ove venga produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (in termini Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 27/11/2020, n. 27181 )
D'altra parte non rileva ai fini indicati una semplice contestazione della difformità della copia all'originale, richiedendo viceversa essa una indicazione specifica degli aspetti difformi ( così da ultimo Cass. civ. Sez.
V, 25/10/2023, n. 29552, secondo cui “In tema di notifiche di atti tributari, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).
A ciò va aggiunto che “vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020; con l'ulteriore precisazione che: “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del […] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
Ciò posto, il ricorrente lamenta anzitutto la violazione della sequenza procedimentale in virtù della mancanza di prova della notifica delle cartelle, viceversa resa dal ER, laddove il contribuente ha fatto seguire censure al riguardo nel termine concesso dalla legge per le memorie solo quanto a presunti vizi di tali notifiche.
Appare doveroso evidenziare che tali doglianze risultano tuttavia precluse, giacché andavano sollevate impugnando le intimazioni che hanno seguito le cartelle esattoriali.
La doglianza non può quindi trovare accoglimento.
D'altra parte, il concessionario ha reso l'ulteriore dimostrazione della notifica, ove dovuta, dell'avviso ex art. 50 DPR n. 602/1973, tal che anche questo motivi di censura non può essere accolto.
Quanto al postulato difetto di motivazione, giova rimarcare l'orientamento di legittimità di carattere generale secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento - che ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"
(Cass. civ., Sez. V, 31/03/2011, n. 7360; Conformi Cass. civ. Sez. V, 05/02/2007, n. 2462, Cass. civ. Sez. V,
18/04/2003, n. 6232) e, ancora, che “la motivazione dell'avviso di liquidazione per accertamento di maggior valore …. deve essere formulata in modo tale da consentire all'amministrazione di far valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative, e al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale. In tale sede l'amministrazione finanziaria sarà poi tenuta a provare il credito tributario vantato nei confronti del contribuente, e a fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto” (Cass. civ., Sez. V, 23/05/2012, n. 8136) e, infine, che “la motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto addotti a fondamento della maggiore pretesa tributaria, non anche l'indicazione delle prove che dimostrino la sussistenza di tali presupposti”
(Cass. civ., Sez. V, 28/03/2012, n. 4957).
Dalle superiore pronunzie appare quindi chiaro che, per fare ossequio alle prescrizione dello Statuto, è necessario e sufficiente che l'atto impositivo ( qual esso sia) contenga gli elementi di fatto che consentano alla parte di conoscere della pretesa e delle ragioni sottese, onde poter dispiegare tutte le prerogative difensive ( cfr. ad ulteriore conforto “anche nella cartella di pagamento il Comune ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa. L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione, infatti, non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo
è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento” (Cass. civ., Sez. V,
12/08/2004, n. 15638).
In definitiva l'obbligo motivazionale degli atti impositivi deve intendersi correttamente assolto anche per relationem qualora il contribuente, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, sia stato posto in grado di avere cognizione di tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere, pertanto, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente ( cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. V, 22-04-2016, n. 8140 Agenzia delle Entrate c. Società_1 s.r.l. “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, lo Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, soprattutto allorquando l'avviso di accertamento sia stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione già consegnato in copia all'interessato al termine della verifica fiscale)”.
Nella cricostanza, il richiamo nel pignoramento agli atti che si è verificato notificati al contribuente al contribuente, fa si che si possa intendere assolto l'obbligo in discorso.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese di giudizio, che quantifica in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.