Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6168.2022 R.A.C.L., promossa da:
ON Presicce
con il proc. avv. Putignano
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Con ricorso dell'8.6.22, parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione VO in godimento (e di cui è titolare dal dicembre 2002) in misura maggiorata di euro 17,21 da giugno 2019 con CP conseguente condanna di al pagamento di quanto dovuto a detto titolo nei limiti della
-
decadenza triennale;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
Parte ricorrente, in relazione ai periodi di malattia sofferti tra il 1985 ed il 1990, lamenta una non corretta individuazione della retribuzione pensionabile da liquidarsi moltiplicando la retribuzione convenzionale giornaliera (siccome fissata annualmente con decreto) per
270gg con incremento dei periodi di malattia agricola previa attribuzione ad ogni settimana del valore di n.6 retribuzioni giornaliere.
Ebbene, vale ricordare come l'art. 47 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1970,
n. 639 reciti: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell CP 2 o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L Controparte 3 è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria."
A lungo si è dibattuto in giurisprudenza in merito alla possibilità di applicare la decadenza de qua anche in caso di parziale riconoscimento del trattamento previdenziale. Che è quanto
è stato escluso in giurisprudenza con numerose pronunzie della Suprema Corte [Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2010, n. 4900 e Cassazione civile, sez. un., 29/05/2009, n. 12720].
Tuttavia, è intervenuto il legislatore (art. 38, dl n.98.2011) secondo cui:
"Le decadenze previste dai commi che precedonodel citato art. 47> si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
In particolare in relazione alle differenze pensionistiche maturate dopo il 5 luglio 2011 (la novella legislativa predetta è entrata in vigore il 6 luglio 2011), si applica il criterio della c.d. "decadenza mobile" già previsto in linea generale dall'art. 6 del D.L. n°103/91 conv. in legge n°166/91, considerato che il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del citato art. 38; invece per quanto concerna le differenze pensionistiche maturate prima del 6 luglio 2011, si ritiene si applica l'art. 252 disp. att. c.c (secondo cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede), trattandosi della introduzione di un termine di decadenza ex novo [ Cass. sez. un. n°12720/2009; Cass.
Sez. Lav. 6959/2012; Cass. n°7392/2014 e Cass. sez. un. n°15352/2015].
Nella specie deve ritenersi maturata la eccepita decadenza in relazione ai ratei pensionistici maturati oltre il triennio antecedente il deposito del ricorso. Che è quanto rende superfluo l'esame della eccepita prescrizione.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione [Cass. civ. Sez. II,
24/07/2018, n. 19549].
Non a caso si è osservato che "vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava a Pt 1 in qualità di creditrice, solo l'allegazione e non la prova dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento altrui;
incombeva invece sull che affermava l'avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito, ovvero il pagamento. Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. S.U. n. 13533/01.
Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo della pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella della fonte legale del diritto - prova nel caso di specie nemmeno necessaria, non avendo mai 1 contestato che per i periodi base dicoperti da contribuzione figurativa la calcolo della retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili.
Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., resta da aggiungere che il motivo non si incarica di confutare il correlato assunto della pronuncia in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che CP
[Cass. civ. Sez. computassero gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall lavoro, Ord., (ud. 16/11/2023) 28-12-2023, n. 36239]
Il comma 9 dell'art. 7 1.638.1983 prevede che per i lavoratori agricoli il requisito minimo di contribuzione annua sia elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa.
Ebbene, nella liquidazione della retribuzione pensionabile si deve quindi comunque conteggiare il parametro minimo di 270 gg.
Parte ricorrente lamenta come, nella liquidazione della retribuzione pensionabile in CP relazione ai periodi di malattia sofferti tra il 1985 ed il 1990, abbia considerato una retribuzione inferiore rispetto ai salari medi convenzionali vigenti in quanto non ha sommato alle suddette 270 gg quelle di malattia e quindi moltiplicato la retribuzione giornaliera per detto valore complessivo.
Invero, considerato l'art.15 1.30.4.1969 n.153 dettato esclusivamente a margine della contribuzione figurativa per ds, si deve osservare come il requisito minimo di 270 giornate non debba essere sommato ai contributi figurativi per malattia;
siccome effettato infatti da CP alla luce di quanto evidenziato dalla teste oggi escussa che ha sottolineato come "pur utilizzando la stessa retribuzione pensionabile indicata in ricorso, CP 1 nel liquidare il rateo pensionistico non aggiunge alle giornate di malattia le 270 giornate ove le stesse concorrono al raggiungimento del numero fisso".
CP appare, alla luce di dette considerazione, avere correttamente liquidato la prestazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 06/05/2025
Lorenzo Bellanova