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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 144 /2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. Silvia Arduini, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. Ruggero Foggia e l'avv. Elisa Parte_2 C.F._2
Neri, con domicilio eletto preso lo Studio di quest'ultima con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio (ex art. 473bis.49 c.p.c. con cumulo di domande di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: “Voglia dichiarare, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 6.09.2003 in Prato, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Prato (Atto
n. 254, Parte II, serie A, anno 2003), ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare le condizioni tutte, nessuna esclusa, così come concordate fra le Parti nel ricorso introduttivo ed omologate nella sentenza del Tribunale di Prato n. 64/2025 del 24.03.25”.
Per il Pubblico Ministero: “visto, in data 10.10.2025”.
1 Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, e Parte_1 [...]
sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 06.09.2003, in Prato, Parte_2
con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Prato (Atto n. 254, Parte II, serie A, anno 2003)- hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt.
473bis.51 e 473bis.49 c.p.c..
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio è nato il figlio in data 01.12.2008; Per_1
(2) che i coniugi hanno costituito la loro casa familiare in Prato, via Isarco 46, abitazione di loro proprietà alienata a terzi in data 27.01.2025; (3) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da tempo per incompatibilità caratteriali.
Con sentenza non definitiva n. 64 del 2025 pubblicata il 24.03.2025, passata in giudicato, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo gli atti al giudice delegato con separata ordinanza.
Con ricorso depositato in data 06.10.2025, divenuta procedibile la domanda di divorzio, le parti hanno domandato di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle “condizioni tutte, nessuna esclusa, così come concordate fra le
Parti nel ricorso introduttivo ed omologate nella sentenza del Tribunale di Prato n. 64/2025 del
24.03.25”, che anch'esse di seguito si riportano: “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio ad oggi minorenne, viene affidato in via condivisa ad entrambi Per_1
i genitori. Il figlio continuerà ad abitare con la madre, attualmente presso la casa dei nonni materni sita in Prato, via Rondine 20, ed in un prossimo futuro nella nuova abitazione in Prato che la sig.ra
andrà a reperirsi. 3) Il padre continuerà ad abitare nella nuova casa sita in Prato, via Bruno Pt_1
Ciari, 42/1, ove potrà accogliere il figlio, avendo per lui predisposto l'organizzazione degli spazi in modo adeguato anche per i pernottamenti del figlio stesso. 4) Il figlio avrà dunque collocamento abitativo prevalente presso la madre e per quanto concerne le frequentazioni con il padre viene concordato che il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che il figlio Parte_2 vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con l'altro genitore, e, in difetto di accordo, secondo i periodi qui di seguito indicati che le Parti riconoscono come contenuto minimo del diritto di visita: a) Il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, nel weekend dal venerdì tardo Per_1 pomeriggio (ore 19,00) alla domenica sera (ore 22,00). Il primo weekend che tarà presso il Per_1
2 padre sarà quello dal 21 al 23 febbraio 2025. b) Il padre terrà poi con sé urante le vacanze Per_1 natalizie, per sei (6) giorni consecutivi, comprendendo ad anni alterni il 31 Dicembre/1 gennaio e così via per gli anni a seguire. Per iniziare la turnazione, i coniugi stabiliscono che tarà con il Per_1 padre per l'anno 2025 sei giorni consecutivi che ricomprendano il 31.12.25 ed il 1.01.26. I coniugi faranno in modo che il figlio trascorra la Vigilia del S. Natale con il padre ed il giorno del S. Natale con la madre, senza alternanza negli anni, per rispettare e proseguire nelle tradizioni delle rispettive famiglie di origine dei coniugi stessi. Per le vacanze pasquali, il figlio starà col padre, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo, verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e festività locali); infine, salvo diverso accordo, ciascun genitore trascorrerà con il figlio il rispettivo giorno di festa ad esso dedicato (Festa della mamma e/o del papà). Per le ferie scolastiche estive il figlio starà col padre per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno compatibilmente con le ferie lavorative di entrambi i genitori e comunque a prescindere dalla circostanza che il padre possa ottenere ferie lavorative. 5) In forza del regime di affidamento condiviso, i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso a far intraprendere a un percorso psicoterapeutico, rispetto al quale gli stessi manifestano sin d'ora ogni e più Per_1 ampia disponibilità – anche in punto di loro partecipazione alle sedute ove richiesto dal professionista
– e per il quale si accolleranno ogni relativa spesa in ragione del 50% ciascuno. 6) Entrambi i coniugi si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita di e della sua Per_1 educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere il figlio ed a tutelare l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro genitore. Al riguardo, entrambi i genitori si impegnano sin d'ora ad essere flessibili e collaborativi nel mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e nel sostenere la relazione di quest'ultimo con l'altro genitore, senza mai interferire o controllare nella comunicazione tra lo stesso e la prole. 7) Ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Inoltre, ogni genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la prole,
3 mantenendo al riguardo un numero di telefono utile allo scopo. 8) Il padre corrisponderà alla madre,
a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che verranno indicate dalla sig.ra , entro il giorno 7 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con Pt_1 decorrenza dal secondo anno, ovvero a far data dal mese di febbraio 2026. Detto assegno di mantenimento verrà corrisposto dal padre alla madre con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025
e pagamento da effettuarsi entro e non oltre il 17.02.25. 9) I genitori prevedono espressamente che per le spese e la loro regolamentazione si applicherà il Protocollo di Intesa del Tribunale di Prato, come qui di seguito sostanzialmente riprodotto, con alcune ulteriori precisazioni riportate ai punti
III, IV, V e VI, per tentare di ridurre le occasioni di ogni possibile conflitto, con la pattuizione che le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Rispetto al predetto
Protocollo, viene concordata quale unica deroga quella inerente alle spese per abbigliamento del figlio, che i coniugi dichiarano di voler considerare quale spesa straordinaria e comunque da ripartirsi in ragione del 50% ciascuno. I) Sono da ritenere ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario le spese per vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivo anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere. II) Si intendono “spese straordinarie” non ricomprese nell'assegno mensile e soggette a separata ripartizione fra i genitori le seguenti, a loro volta da suddividere in spese subordinate al previo consenso dei genitori e non subordinate al previo consenso: a) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: abbigliamento, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi chimiche,
4 visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. b) Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialistica privata;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero. III) Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate, e devono essere consegnati in copia all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale (50%) della spesa sostenuta. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e della documentazione fiscale (fatture e ricevute), con l'indicazione del codice fiscale della prole. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori. IV) Le spese straordinarie di cui al punto a), ovvero le spese subordinate al previo consenso di entrambi i genitori vanno concordate con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, messaggio telefonico o WhatsApp, p.e.c. o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, messaggio telefonico o WhatsApp, p.e.c. o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. V) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre sette giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie
(50%). VI) Ai fini di una responsabile gestione delle spese per il figlio, ciascun genitore si impegna a comunicare preventivamente all'altro, con il mezzo più idoneo all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra. 10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e autonomi e di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di
5 carattere economico e patrimoniale non specificamente citato nelle presenti condizioni, rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento e/o alimentare e ad ogni ulteriore e reciproca richiesta economica. Con riferimento a pregresse obbligazioni, viene concordato che tutte le bollette per le utenze della casa familiare per i consumi dell'abitazione alienata a terzi ancora da corrispondere vengano accollate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 11) L'assegno unico per il figlio viene percepito al 100% dalla moglie, così come l'indennità di frequenza che verrà dalla stessa gestita in piena autonomia per esclusive esigenze del figlio;
12) Per quanto riguarda l'autorimessa sita in Prato, via Vivaldi 74, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 43, Particella
1264, Subalterno 19, mq. 17, in comproprietà indivisa dei coniugi in ragione del 50% ciascuno (all.
7), viene pattuito che la quota indivisa di proprietà della sig.ra venga trasferita, a titolo gratuito Pt_1
e senza alcun corrispettivo a suo favore, al sig. La sig.ra si obbliga a procedere Parte_2 Pt_1
a detto trasferimento, senza pretendere alcun prezzo, ed il sig. si obbliga a sostenere tutti i Parte_2 costi tecnici propedeutici e necessari al predetto trasferimento immobiliare, ivi espressamente ricomprese tutte le spese nessuna esclusa, anche per il compenso del notaio rogante che verrà dal medesimo prescelto. Tali adempimenti saranno dunque effettuati tutti a cura e spese del sig.
[...]
13) I coniugi precisano che tale specifico accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare Parte_2 dalla sig.ra al marito è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi Pt_1 coniugale, atteso che le parti hanno posto il trasferimento della proprietà come conditio sine qua non per il raggiungimento del complessivo presente accordo ed è, dunque, funzionalmente collegato a tutte le altre condizioni concordate. Detto trasferimento immobiliare è volto a definire in modo stabile la crisi coniugale, integrando il carattere di negoziazione globale e per la stessa le parti chiedono di avvalersi della esenzione prevista ex art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999. 14) Per quanto riguarda infine la vettura Fiat Panda, targata AY396FS, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla sig.ra , ma concessa in uso esclusivo al marito, la sig.ra si dichiara disponibile e si impegna, Pt_1 Pt_1 sin d'ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, a mettere in vendita e quindi a trasferire la piena proprietà del predetto veicolo al miglior acquirente e di provvedere alle relative volture. Il marito si obbliga a consegnare la vettura in sede di trasferimento della proprietà al soggetto acquirente. Al riguardo i coniugi pattuiscono e si impegnano a detto trasferimento a soggetto acquirente ad un prezzo non inferiore ad € 1.500,00, non potendo la moglie rifiutare la vendita ed il marito rifiutare
l'immissione in possesso a chi offra detto prezzo minimo. La vettura verrà messa in vendita sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il prezzo ricavato verrà ripartito fra i coniugi in ragione del 50%
6 ciascuno. Sino alla vendita a terzi, tutte le spese ordinarie e straordinarie della vettura (ivi espressamente ricomprese quelle per copertura assicurativa e bollo) resteranno a carico del sig.
che se le assume. 15) L'utenza cellulare n. 328.7198046, intestata alla sig.ra , ma in Parte_2 Pt_1 uso al sig. viene così mantenuta ed il sig. rimborserà mensilmente la somma di Parte_2 Parte_2
€ 20,00 (venti/00) entro ogni fine mese con decorrenza da gennaio 2025 e sino a novembre 2026 compresi. 16) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa, anche per il figlio minore 17) I coniugi si impegnano Per_1
a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente ogni notizia sulla propria residenza o sul cambiamento della stessa;
18) Le condizioni così concordate, ed in special modo quelle sia relative alle frequentazioni padre/figlio che inerenti il contributo del padre al mantenimento del figlio, verranno attuate con decorrenza dal deposito del presente ricorso presso il Tribunale competente, e ciò in virtù del fatto che alla data odierna i coniugi si trovano già in uno stato di separazione di fatto. 19) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale di parte della documentazione di cui all'art 473 bis,
51, co. 3, c.p.c., ovvero la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. 20) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate fra le parti e i rispettivi avvocati sottoscrivono anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”.
Le parti, nelle rispettive note sostitutive autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., hanno depositato le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti, come richiesto dal
Giudice, ribadito di non volersi riconciliare ed insistito nell'accoglimento della domanda proposta.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero
Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio. È decorso il prescritto termine di sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., assegnato in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Considerato altresì che la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra gli stessi nonché le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole
7 relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso e che l'ascolto del medesimo appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse (art. 473.bis4 c.p.c.); rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il
Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e sposati con matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Prato (PO), in data 06.09.2003, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2003, Parte II, Serie A, atto n.
254;
- OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si trascrivono:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il figlio ad oggi minorenne, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
Il figlio continuerà ad abitare con la madre, attualmente presso la casa dei nonni materni sita in Prato, via Rondine 20, ed in un prossimo futuro nella nuova abitazione in Prato che la sig.ra andrà a reperirsi. Pt_1
3) Il padre continuerà ad abitare nella nuova casa sita in Prato, via Bruno Ciari, 42/1, ove potrà accogliere il figlio, avendo per lui predisposto l'organizzazione degli spazi in modo adeguato anche per i pernottamenti del figlio stesso.
4) Il figlio avrà dunque collocamento abitativo prevalente presso la madre e per quanto concerne le frequentazioni con il padre viene concordato che il sig. avrà la facoltà Parte_2
di vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che il figlio vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con l'altro genitore, e, in difetto di accordo, secondo i periodi qui di seguito indicati che le Parti riconoscono come contenuto minimo del diritto di visita:
a) Il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, nel weekend dal venerdì tardo Per_1 pomeriggio (ore 19,00) alla domenica sera (ore 22,00).
8 b) Il padre terrà poi con sé urante le vacanze natalizie, per sei (6) giorni consecutivi, Per_1
comprendendo ad anni alterni il 31 Dicembre/1 gennaio e così via per gli anni a seguire.
Per iniziare la turnazione, i coniugi stabiliscono che tarà con il padre per l'anno Per_1
2025 sei giorni consecutivi che ricomprendano il 31.12.25 ed il 1.01.26. I coniugi faranno in modo che il figlio trascorra la Vigilia del S. Natale con il padre ed il giorno del S. Natale con la madre, senza alternanza negli anni, per rispettare e proseguire nelle tradizioni delle rispettive famiglie di origine dei coniugi stessi. Per le vacanze pasquali, il figlio starà col padre, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi, comprendendo un anno il giorno di Pasqua
e l'anno dopo il Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo, verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e festività locali); infine, salvo diverso accordo, ciascun genitore trascorrerà con il figlio il rispettivo giorno di festa ad esso dedicato (Festa della mamma e/o del papà). Per le ferie scolastiche estive il figlio starà col padre per due settimane, anche non consecutive, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno compatibilmente con le ferie lavorative di entrambi i genitori e comunque a prescindere dalla circostanza che il padre possa ottenere ferie lavorative.
5) In forza del regime di affidamento condiviso, i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso a far intraprendere a un percorso psicoterapeutico, rispetto al quale gli Per_1
stessi manifestano sin d'ora ogni e più ampia disponibilità – anche in punto di loro partecipazione alle sedute ove richiesto dal professionista – e per il quale si accolleranno ogni relativa spesa in ragione del 50% ciascuno.
6) Entrambi i coniugi si obbligano a concordare periodicamente le linee guida della crescita di della sua educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere il Per_1
figlio ed a tutelare l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro genitore. Al riguardo, entrambi i genitori si impegnano sin d'ora ad essere flessibili e collaborativi nel mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e nel sostenere la relazione di quest'ultimo con l'altro genitore, senza mai interferire o controllare nella comunicazione tra lo stesso e la prole.
9 7) Ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Inoltre, ogni genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la prole, mantenendo al riguardo un numero di telefono utile allo scopo.
8) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili da versarsi anticipatamente a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che verranno indicate dalla sig.ra , entro il giorno 7 Pt_1
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal secondo anno, ovvero a far data dal mese di febbraio 2026. Detto assegno di mantenimento verrà corrisposto dal padre alla madre con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 e pagamento da effettuarsi entro e non oltre il 17.02.25.
9) I genitori prevedono espressamente che per le spese e la loro regolamentazione si applicherà il Protocollo di Intesa del Tribunale di Prato, come qui di seguito sostanzialmente riprodotto, con alcune ulteriori precisazioni riportate ai punti III, IV, V e VI, per tentare di ridurre le occasioni di ogni possibile conflitto, con la pattuizione che le spese straordinarie saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno. Rispetto al predetto Protocollo, viene concordata quale unica deroga quella inerente alle spese per abbigliamento del figlio, che i coniugi dichiarano di voler considerare quale spesa straordinaria e comunque da ripartirsi in ragione del 50% ciascuno.
I) Sono da ritenere ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario le spese per vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivo anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere.
II) Si intendono “spese straordinarie” non ricomprese nell'assegno mensile e soggette a separata ripartizione fra i genitori le seguenti, a loro volta da suddividere in spese subordinate al previo consenso dei genitori e non subordinate al previo consenso:
a) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: abbigliamento, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole 10 formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute); attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi chimiche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
b) Spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialistica privata;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
III) Tutte le spese straordinarie (da concordare o meno) dovranno essere documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate, e devono essere consegnati in copia all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale (50%) della spesa sostenuta. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e della documentazione fiscale (fatture e ricevute), con l'indicazione del codice fiscale della prole. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori.
IV) Le spese straordinarie di cui al punto a), ovvero le spese subordinate al previo consenso di entrambi i genitori vanno concordate con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, messaggio telefonico o
WhatsApp, p.e.c. o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo 11 non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, messaggio telefonico o WhatsApp, p.e.c. o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
V) Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre sette giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie (50%).
VI) Ai fini di una responsabile gestione delle spese per il figlio, ciascun genitore si impegna a comunicare preventivamente all'altro, con il mezzo più idoneo all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.
10) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e autonomi e di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale non specificamente citato nelle presenti condizioni, rinunciando reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento e/o alimentare e ad ogni ulteriore e reciproca richiesta economica.
11) L'assegno unico per il figlio viene percepito al 100% dalla moglie, così come l'indennità di frequenza che verrà dalla stessa gestita in piena autonomia per esclusive esigenze del figlio;
- PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
10) Con riferimento a pregresse obbligazioni, viene concordato che tutte le bollette per le utenze della casa familiare per i consumi dell'abitazione alienata a terzi ancora da corrispondere vengano accollate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
12) Per quanto riguarda l'autorimessa sita in Prato, via Vivaldi 74, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Prato al Foglio 43, Particella 1264, Subalterno 19, mq. 17, in comproprietà indivisa dei coniugi in ragione del 50% ciascuno (all. 7), viene pattuito che la quota indivisa di proprietà della sig.ra venga trasferita, a titolo gratuito e senza alcun Pt_1 corrispettivo a suo favore, al sig. . La sig.ra si obbliga a procedere a Parte_2 Pt_1
detto trasferimento, senza pretendere alcun prezzo, ed il sig. si obbliga a sostenere Parte_2
12 tutti i costi tecnici propedeutici e necessari al predetto trasferimento immobiliare, ivi espressamente ricomprese tutte le spese nessuna esclusa, anche per il compenso del notaio rogante che verrà dal medesimo prescelto. Tali adempimenti saranno dunque effettuati tutti a cura e spese del sig. . Parte_2
13) I coniugi precisano che tale specifico accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare dalla sig.ra al marito è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione Pt_1
della crisi coniugale, atteso che le parti hanno posto il trasferimento della proprietà come conditio sine qua non per il raggiungimento del complessivo presente accordo ed è, dunque, funzionalmente collegato a tutte le altre condizioni concordate. Detto trasferimento immobiliare è volto a definire in modo stabile la crisi coniugale, integrando il carattere di negoziazione globale e per la stessa le parti chiedono di avvalersi della esenzione prevista ex art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, nell'interpretazione datane dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999.
14) Per quanto riguarda infine la vettura Fiat Panda, targata AY396FS, acquistata in costanza di matrimonio e intestata alla sig.ra , ma concessa in uso esclusivo al marito, la sig.ra Pt_1
si dichiara disponibile e si impegna, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, Pt_1
a mettere in vendita e quindi a trasferire la piena proprietà del predetto veicolo al miglior acquirente e di provvedere alle relative volture. Il marito si obbliga a consegnare la vettura in sede di trasferimento della proprietà al soggetto acquirente. Al riguardo i coniugi pattuiscono e si impegnano a detto trasferimento a soggetto acquirente ad un prezzo non inferiore ad € 1.500,00, non potendo la moglie rifiutare la vendita ed il marito rifiutare l'immissione in possesso a chi offra detto prezzo minimo. La vettura verrà messa in vendita sin dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il prezzo ricavato verrà ripartito fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Sino alla vendita a terzi, tutte le spese ordinarie e straordinarie della vettura (ivi espressamente ricomprese quelle per copertura assicurativa e bollo) resteranno a carico del sig. , che se le assume. Parte_2
15) L'utenza cellulare n. 328.7198046, intestata alla sig.ra , ma in uso al sig. , Pt_1 Parte_2 viene così mantenuta ed il sig. rimborserà mensilmente la somma di € 20,00 Parte_2
(venti/00) entro ogni fine mese con decorrenza da gennaio 2025 e sino a novembre 2026 compresi.
16) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altra autorizzazione amministrativa, anche per il figlio minore 17) I coniugi si Per_1
13 impegnano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente ogni notizia sulla propria residenza o sul cambiamento della stessa;
18) Le condizioni così concordate, ed in special modo quelle sia relative alle frequentazioni padre/figlio che inerenti il contributo del padre al mantenimento del figlio, verranno attuate con decorrenza dal deposito del presente ricorso presso il Tribunale competente, e ciò in virtù del fatto che alla data odierna i coniugi si trovano già in uno stato di separazione di fatto.
Spese compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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