TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa promossa da
con l'Avv. Boccuni e Sallustio - Ricorrente - Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- Convenuto contumace -
Oggetto: “indebito”
Fatto e diritto
Con ricorso del 6.5.25 la parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità del prelievo mensile sulla pensione di inabilità civile per effetto di una compensazione propria con un indebito scaturente da CP_2
L' restava contumace CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da separata sentenza.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente contesta la legittimità della trattenuta mensile di euro 61,96 operata dall' , CP_1 deducendo la violazione dei limiti d impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. e l'inapplicabilità dell'art. 69 L. 153/1969, trattandosi di prestazione assistenziale. Ebbene nel caso di specie non è stata effettuata la compensazione sulla pensione di inabilità, pure in godimento alla ricorrente ma sulla pensione SO . Sulla pensione di inabilità è pacifico ormai che non si possa effettuare alcuna compensazione propria ma solo la compensazione impropria. Nella specie trattandosi di indebito per ASPI ovviamente si tratta di compensazione propria, trattandosi di crediti del tutto differenti.
Tuttavia essendo la compensazione propria effettuata sulla pensione di reversibilità non vi è il limite della impignorabilità ma solo quello del minimo vitale. Nel caso di specie la pensione di reversibilità è pari ad € 603,40 e il minimo vitale (doppio dell'assegno sociale) è pari ad € 525,89, sicchè si poteva pignorare solo un quinto della somma eccedente il minimo vitale, ossia € 15,4 al mese e non € 61,96. La domanda pertanto merita accoglimento in questi termini.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' ad operare la CP_1 trattenuta nella sola misura di € 15,4 al mese con ripetizione degli importi maggiori trattenuti;
2. condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, CP_1 oltre iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 4.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa promossa da
con l'Avv. Boccuni e Sallustio - Ricorrente - Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- Convenuto contumace -
Oggetto: “indebito”
Fatto e diritto
Con ricorso del 6.5.25 la parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità del prelievo mensile sulla pensione di inabilità civile per effetto di una compensazione propria con un indebito scaturente da CP_2
L' restava contumace CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da separata sentenza.
Il ricorso è fondato.
La ricorrente contesta la legittimità della trattenuta mensile di euro 61,96 operata dall' , CP_1 deducendo la violazione dei limiti d impignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. e l'inapplicabilità dell'art. 69 L. 153/1969, trattandosi di prestazione assistenziale. Ebbene nel caso di specie non è stata effettuata la compensazione sulla pensione di inabilità, pure in godimento alla ricorrente ma sulla pensione SO . Sulla pensione di inabilità è pacifico ormai che non si possa effettuare alcuna compensazione propria ma solo la compensazione impropria. Nella specie trattandosi di indebito per ASPI ovviamente si tratta di compensazione propria, trattandosi di crediti del tutto differenti.
Tuttavia essendo la compensazione propria effettuata sulla pensione di reversibilità non vi è il limite della impignorabilità ma solo quello del minimo vitale. Nel caso di specie la pensione di reversibilità è pari ad € 603,40 e il minimo vitale (doppio dell'assegno sociale) è pari ad € 525,89, sicchè si poteva pignorare solo un quinto della somma eccedente il minimo vitale, ossia € 15,4 al mese e non € 61,96. La domanda pertanto merita accoglimento in questi termini.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna l' ad operare la CP_1 trattenuta nella sola misura di € 15,4 al mese con ripetizione degli importi maggiori trattenuti;
2. condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, CP_1 oltre iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Taranto, 4.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE