Decreto cautelare 15 novembre 2022
Decreto presidenziale 16 novembre 2022
Sentenza 6 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Decreto decisorio 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/12/2022, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01938/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeao dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Flascassovitti in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 1;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto prot. 0114047 del 26.10.2018 con cui la Prefettura di Lecce, Area 1 O.S.P. ha decretato che “l'iscrizione della -OMISSIS- con sede legale in -OMISSIS- (-OMISSIS-) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiose (c.d. White List) istituito presso questa Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 2 lett. b) del citato D.P.C.M., è negata.
Il presente provvedimento, che ha altresì carattere di informativa interdittiva ai sensi degli artt. 84, 91 del D.Lgs. 159/2011, è comunicato alla società interessata, ai sensi dell'art. 92 comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. È altresì comunicato ai soggetti indicati nell'art. 91 co. 7 bis del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la società ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe con cui la Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo ha denegato l’iscrizione nella c.d. White List ex D.P.C.M. del 18.4.2013.
La ricorrente deduce violazione artt. 3 L. 241/90, 84, 91 e 93 del D. Lgs. 159/2011, nonché violazione dei principi di proporzionalità e di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché infine eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce, depositando memoria difensiva e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 24 novembre 2022 il ricorso è stato trattato per la decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio che la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, come peraltro dichiarato dal procuratore della ricorrente.
Non resta pertanto al Collegio che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 299 ss. c.p.c. e 43 legge fallimentare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dichiara l’interruzione del giudizio sul ricorso in esame.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.