Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 53/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] (avv.ti Roberta Zampagna e Elisa Mazzotti)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], Int.10 (avv.ti Roberta Zampagna e Elisa Mazzotti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Cervia (RA) il 06.10.2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 61, Parte II, serie A, anno 2001;
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Cervia (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “la casa coniugale sita in Cervia (RA), Via Tortora n.3 Int.10, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50%, viene assegnata alla SI.ra , con tutti i mobili che Parte_2
la arredano, che pertanto ne diviene unica dententrice e potrà utilizzarla in via esclusiva;
2) per il mantenimento della IA , la quale vivrà con la madre e ad oggi non Per_1
autosufficiente economicamente, il SI. corrisponderà alla sig.ra Parte_1
la somma mensile di €.400,00=, entro e non oltre il 15 di ogni mese, sino Parte_2 al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IA. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) Il SI. sosterrà il 100% delle spese universitarie della IA , Parte_1 Per_1
mentre le ulteriori spese straordinarie che sarà necessario sostenere per la predetta verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, il tutto nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo del Tribunale di Ravenna;
4) Il SI. si impegna a far fronte al pagamento integrale delle future Parte_1
rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale sino ad estinzione dello stesso, rinunciando sin d'ora a richiedere la restituzione alla SI.ra del 50% Parte_2
delle somme già versate e che andrà a versare;
5) La SI.ra trasferisce al SI. , a titolo gratuito in Parte_2 Parte_1 ragione della separazione, la propria quota parte, pari al 50% dell'autovettura Volvo W40
Tg.BR747DC, che pertanto, viene riconosciuta di esclusiva proprietà del sig. Parte_1
;
[...]
6) Il SI. trasferisce alla SI.ra a titolo gratuito in Parte_1 Parte_2
ragione della separazione la propria quota parte, pari al 50%, dei seguenti beni:
- autovettura Renault GO Tg. 75 ; - motociclo Vespa 300 Tg.DG23411.
I suindicati beni vengono, pertanto, riconosciuti di esclusiva proprietà della SI.ra
; Parte_2
7) I SInori e dichiarano di non aver più nulla a Parte_1 Parte_2 pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo o ragione e/o causa, anche a titolo di assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti come da documentazione in atti.”
Così deciso il 25.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi