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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3589 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
AR 1 (C.F. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco De Cicco, in virtù di procura in atti
Appellante
E
Controparte 1
Controparte_2 ) (C.F. P.IVA 1 ) in persona del legale rapp.te
[…] (già
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marotta, in virtù di procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto, AR 1 conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Benevento, I Controparte_1
[...]
In particolare, Parte 1 deduceva che: in data 17.04.2029, gli veniva notificato dalla suindicata società atto di precetto unitamente alla sentenza contabile n. 24 del 05.02.2014, munita di formula esecutiva
(confermata in sede di appello innanzi alla seziona centrale giurisdizionale d'appello con sentenza n. 3 del 2.01.2018, anch'essa munita di formula esecutiva e anch'essa notificata), con la quale lo stesso (in qualità di titolare e legale rappresentante p.t. di CP_3 veniva CP 3 (in persona del suo legale rappresentante p.t., ovvero condannato in solido con
), a risarcire l'opposta società della somma complessiva pari ad lo stesso AR 1
euro 2.376.145,31 a titolo di risarcimento per danno erariale (in particolare, finanziamenti pubblici mal corrisposti), includendovi spese, interessi e rivalutazione monetaria;
-avverso l'anzidetto precetto si opponeva, data la discrasia sussistente tra la parte dispositiva della sentenza precettata e il medesimo atto di precetto. Ed invero, mentre in sede di dispositivo, il giudice era pervenuto alla condanna in solido del AR 1 (in qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società) e della medesima società
(in persona del suo legale rapp.te p.t.), nell'atto di precetto, invece, l'intimazione di pagamento era rivolta al AR_1 in proprio, ovvero come persona fisica e non nella sua qualità di amministratore unico. Ragion per cui si eccepiva un difetto di legittimazione passiva;
-in data 06.05.2019, depositava presso l'organismo di composizione della crisi domanda di ammissione al piano del consumatore ex l. 3/2012, tale da ritenersi opportuno sospendere, ex art. 12 bis I. 3/2012, il relativo atto di precetto.
Così dedotto, AR 1 così concludeva:
"Voglia questo lii.mo tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, a) accertare il diritto alla sospensione ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012 e per lo effetto sospendere l'efficacia del precetto impugnato e quindi l'esecutività del titolo azionato;
b) accertare e dichiarare, per quanto in parte motiva, il difetto di legittimazione passiva dell'attore e per lo effetto annullare l'atto di precetto notificato;
Istanza di sospensiva.
Preliminarmente l'istante ha diritto alla sospensiva del precetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012 come già in precedenza invocato. In secondo luogo, ed in ogni caso, si insta per la sospensiva quanto alla eccezione rammostrata del difetto di legittimazione passiva: e- quanto al fumus - valga quanto già rassegnato innanzi. Nel periculum va soggiunto che esso può tranquillamente ritenersi assorbito nel fumus, stando alla evidente ragione in diritto dell'opponente, nonchè, al contempo, nel notevole importo precettato che sicuramente arreca un gravoso pregiudizio patrimoniale allo scrivente, nelle more di un giudizio ordinario.".
2. Si costituiva in giudizio | Controparte 1
(già Controparte_2 ), contestando tutto quanto ex adverso[...] dedotto.
Deduceva che:
- quanto sostenuto dal AR_1 - in merito al presunto difetto di legittimazione passiva - risultava infondato e pretestuoso, rilevata la responsabilità personale configuratasi in capo allo stesso per aver mal gestito il denaro pubblico erogato dall' CP_1 (come riscontrato da riportati passaggi della sentenza n. 24/2014 emessa dalla Corte dei Conti e dagli stessi assunti avversari riguardanti l'esecuzione promossa dall'opponente nei confronti di CP_3
[...] ed i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di preteso risarcimento danni avanzati da CP 3 nei confronti dell' CP 1 );
-in merito alla presunta ed avanzata domanda di ammissione al piano del consumatore ex
I. 3/2012 presso il suindicato organismo, non sussisteva alcuna prova attestante l'effettivo deposito della medesima, per cui non poteva ritenersi comprovata alcuna procedura pendente di soluzione della crisi da sovraindebitamento.
Ebbene, alla luce di quanto suddetto, | CP_1 così concludeva:
“། Controparte_1 come in epigrafe rappresentata e difesa, insiste per il rigetto dell'opposizione proposta dal sig.
AR 1 in quanto inammissibile e comunque infondata sia in fatto sia in diritto e comunque non provata per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio della presente fase, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da considerarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. considerata la pretestuosità e la palese infondatezza dell'opposizione avversaria.".
3. Con sentenza n. 1691, pubblicata il 26.8.2021, il Tribunale di Benevento, così
statuiva:
"1) RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione avanzata in giudizio da parte opponente;
2) COMPENSA per metà le spese del giudizio principale tra le parti e
NA a pagare, a favore di Parte 1 [...]
la restante Controparte_1
metà di tali spese, complessivamente liquidate in Euro 23.494,00, più il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge. 3) COMPENSA per metà le spese del procedimento cautelare tra le parti e NA AR 1 a pagare, a favore di
[...]
la restante Controparte_1 metà di tali spese, complessivamente liquidate in Euro 8.158,00, più il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.".
In motivazione, deduceva che:
-in virtù di richiamati principi giurisprudenziali, la lettura e l'interpretazione del titolo esecutivo non potevano limitarsi alla sola formula di condanna contenuta nel dispositivo, ma dovevano effettuarsi con riferimento sia alla parte motiva che alla parte dispositiva;
-nonostante in parte dispositiva la Corte dei conti avesse condannato al risarcimento il Parte 1 nella sua qualità di amministratore unico, non si sarebbero potuti ignorare i diversi riferimenti contenuti nella parte motiva, ovvero riferimenti al fatto che convenuti in giudizio fossero sia CP 3 in persona del suo legale rappresentante p.t., e sia Parte 1
[...] , quale persona fisica, tale da condannarsi in solido al risarcimento dei danni, in quanto ritenuti responsabili per danno erariale. Ragion per cui, in base ad una lettura completa del titolo esecutivo giudiziale de quo, emergeva una condanna inflittasi nei confronti del AR 1 , anche in qualità di persona fisica;
-in base a quanto predetto, l'atto di precetto non risultava viziato da alcun difetto di legittimazione passiva, tale da doversi rigettare quanto opposto, con conseguente condanna alle spese di lite.
4. AR 1 propone appello.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante - contestando il capo 1, pag. 3 ed il capo 2, pag. 4 della sentenza impugnata – asserisce che alla sentenza emessa dal giudice contabile non possa attribuirsi un significato completamente differente rispetto a quello effettivo, non essendone derivata alcuna condanna in capo al AR 1 , in qualità di persona fisica. Per cui, si sarebbero violati gli artt. 81,112,115 cpc e l'art. 2697 c.C.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante – contestando il capo 3, pag. 3 e 4 della sentenza appellata – sostiene la Pt 2 avrebbe dovuto procedere alla correzione di errore materiale, ove possibile, al fine di sanare la discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza della Corte di Conti. Da tale discrasia deriva una irregolarità formale del titolo, rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 617 cpc. - -Con un terzo motivo di doglianza, l'appellante – impugnando il capo 3, pag. 5 – asserisce che necessiti revocare il relativo dispositivo di condanna, attesa la completa violazione della normativa processuale.
Così conclude:
"Voglia questo III.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
PREVIA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA APPELLATA, accogliere il presente atto di appello per quanto innanzi rammostrato, ed in revoca e/o riforma della impugnata sentenza
1691 del 2021 - r.g. 2106/2019 del tribunale di Benevento accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo di primo grado ovvero con revoca c/o annullamento dellatto di precetto notificato. Ai sensi dell'art. della legge 115/2002 (ex 1. 488/99) dichiara che il valore della presente controversia è pari a quanto dichiarato in primo grado.
Documenti come da foliario. Con il favore delle spese e relativa attribuzione per entrambi i gradi del giudizio.".
5. Si costituisce | Controparte_1
[...]
In particolare, deduce che:
-il suindicato primo motivo d'appello risulta infondato, data la generica impugnazione promossa dall'appellante. Pertanto, acclarata la responsabilità anche personale del
AR 1 (come da riportati passaggi del giudizio contabile e della sentenza impugnata), si conferma l'assoluta inammissibilità dell'anzidetto motivo;
-finanche il secondo motivo di gravame risulta non ammissibile, dal momento che l'appellante non ha eccepito nella prima fase del giudizio la presunta irregolarità formale del titolo esecutivo: questione quest'ultima, oltretutto, non rilevabile d'ufficio;
-in base a quanto predetto, l'appello si rileva inammissibile ex art. 348 bis cpc, perché non avente alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
-la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata appare infondata, stante la mancata allegazione di fumus boni iuris e periculum in mora.
Così dedotto, conclude:
"chiede che Contma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Voglia: - in via cautelare dichiarare inammissibile e/o comunque respingere con qualsiasi formula l'istanza sospensiva proposta dall'appellante in quanto inammissibile ed infondata e comunque sfornita dei requisiti di legge;
- in via preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dal sig. per tutte le ragioniAR 1 dedotte in narrativa: - in via subordinata, nel merito comunque ed in ogni caso rigettare l'atto di appello proposto dal sig. AR 1 con atto del 26 agosto 2021 in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, oltre che sfornito di qualsiasi sostegno probatorio. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.".
6.Con la comparsa conclusionale, il AR_1 così ha precisato le sue conclusioni:
"In riforma della sentenza n. 1691/2021 emessa dal Tribunale di Benevento il 16.08.2021
(R.G. n. 2106/2019), accogliere l'appello proposto dal Sig. Parte 1 e, per l'effetto;
Accogliere l'opposizione a precetto proposta in primo grado dal Sig. AR 1 e,
conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. AR 1
in proprio rispetto alla pretesa esecutiva azionata dall'
[…]
Controparte 1 con l'atto di precetto notificato il 17.04.2019;
In subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il
17.04.2019 per irregolarità formale del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte
dei Conti n. 24/2014;
Per l'effetto, annullare e/o dichiarare privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto;
Condannare I Controparte_1
[...] alla refusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è manifestamente infondato.
1.1.Il titolo esecutivo giudiziale deve essere inteso, nel suo contenuto, attraverso la lettura del dispositivo e della motivazione (v. fra tante, 10806/2020, in cui si legge che
"l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione"; v. anche Cass. SSUU
12449/2024).
Per altro, in caso di ambiguità del titolo esecutivo giudiziale all'esito della lettura del dispositivo e della motivazione, il giudice dell'opposizione all'esecuzione può fare ricorso a elementi extratestuali, ritualmente acquisiti al giudizio in cui il titolo si è formato, per individuare il preciso contenuto del diritto (v. Cass. 11006/2012; 1027/2013; 1619/2024;
29003/2024).
1.2. Nella specie, la sentenza della Corte dei Conti n. 24/2014 – titolo esecutivo oggetto della opposizione da parte del AR 1 - chiarisce bene in motivazione che:
-l'azione è stata introdotta, dalla Procura regionale, nei confronti della società CP 3 in
AR 1 , amministratore unico della persona del legale rappresentante, nonché di società;
AR 1 è legata all'attività illecita di questi,
- la responsabilità riconosciuta in capo al compiuta in quanto amministratore della società, cioè in quanto ricopriva tale ruolo;
-il convenuto AR 1 doveva essere condannato, in solido, con la società Controparte_5
[...]
[...] el dispositivo della sentenza si legge che la Corte accoglie la domanda proposta dalla
'nella qualità e di AR_1 nei confronti della societàAR 3 CP_3
"nella qualità di amministratore di amministratore unico, e condanna AR 1
in solido, al pagamento della somma di euro unico e legale rappresentate della CP 3
2.135.334,56, oltre interessi.
1.4.Leggendo contestualmente la motivazione della sentenza e il dispositivo, emerge con chiarezza che i soggetti condannati sono due: la CP 3 in persona del legale rappresentate, e nella qualità di amministratore unico della AR 4AR 1 '
[...], atteso che è pacifico che i soggetti condannati siano due, non è logicamente possibile che con la condanna di AR 1 la Corte abbia voluto condannare ancora una volta la CP_3, nella persona del suo amministratore. L'unica interpretazione che abbia una sia stato condannato alla luce di quanto palese ragionevolezza è che AR_1
dallo stesso posto in essere quando era l'amministratore della CP 3 e in forza della sua posizione di amministratore unico: senza tale posizione, ovviamente, il Parte 1 non avrebbe avuto neanche la possibilità di agire per ottenere i finanziamenti.
Che poi il AR_1 fosse ancora l'amministratore della CP 3 al momento della condanna
è circostanza del tutto incidentale: per cui, non ha rilevanza che la condanna della CP_3 '
come ente societario, sia stata fatta nella persona dell'amministratore che era sempre il
AR 1 , già condannato separatamente, seppure in solido. Onde fugare ogni dubbio, dunque, deve escludersi che la sentenza della Corte di Conti abbia condannato AR 1 uti civis, vale a dire in proprio quale privato cittadino, estraneo alla attività della CP 3 ma in
Non è in dubbio, però, che AR_1 sia stato condannato, in solido con CP_3 maniera distinta rispetto a questa, per l'attività che lo stesso ha posto in essere nell'interesse e per conto della società.
1.5.L'appellante si duole che sussista una discrasia tra quanto scritto nella sentenza della
Corte dei Conti (titolo esecutivo) e quanto riportato nel precetto notificatogli. Sostiene che il precetto gli sia stato notificato in proprio.
Anche questo assunto non è condivisibile.
"1.6. In primo luogo, va osservato che lo stesso AR_1 in primo grado, ha riconosciuto già nell'atto di citazione che il precetto gli è stato notificato unitamente alla sentenza della Corte di Conti n. 24/2014 ed alla sentenza d'appello n. 3/2018 della seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte di Conti - confermativa della sentenza n. 24/2014.
Nel precetto non si legge in alcun modo che l'intimazione di pagamento è indirizzata a
Parte 1 in proprio. Nell'atto di precetto si legge una premessa nella quale il creditore riassume, in sintesi, il contenuto della domanda formulata dalla Procura Regionale
e delle due sentenze della Corte dei Conti ATTO DI PRECETTO ORIGINALE
PER
1'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA s.p.a. (già SVILUPPO ITALIA s.p.a - C.F. e P. IVA
.05678721001; di seguito, per brevità, anche "Agenzia") con sede in
Roma, via Calabria n. 46, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. Domenico Arcuri, rappresentata e difesa giusta procura posta in calce al presente atto dall'avv. Nicola
Marotta (C.F. [...]- fax 06.84242616 e P.E.C.
nicolamarotta@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati n. 51 (il predetto difensore dichiara
✓ ai sensi degli artt. 125 e 176, co. 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06.84242616 o all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata nicolamarotta@ordineavvocatiroma.org)
PREMESSO CHE
con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti ha citato in giudizio il sig. UR LL, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore di CA s.r.l., nonché CA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. UR LL,
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni erariali arrecati a Sviluppo Italia s.p.a. (oggi “Agenzia") per i fatti lamentati nella narrativa dell'atto di citazione;
con sentenza n. 24 del 5 febbraio 2014 la Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la Calabria, ha condannato in solido i convenuti a risarcire i danni arrecati all'Agenzia, che sono stati liquidati in complessivi € 2.135.334,56 "oltre agli interessi legali dalla data dell'evento lesivo e alla rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della presente sentenza". La Corte dei Conti ha inoltre condannato in solido i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi €
626,48, come risulta dalla nota spese allegata trasmessa dalla Corte dei
Conti, che si notifica unitamente al presente atto di precetto in modo da formare parte integrante;
- lo stesso giorno, il 5 febbraio 2014, è stata apposta la formula esecutiva sulla menzionata sentenza n. 24 del 5 febbraio 2014 della Corte dei Conti,
sentenza che viene notificata al sig. UR LL unitamente al presente atto di precetto in modo da formare parte integrante;
con atto notificato il 17 maggio 2014 CA s.r.l. hanno impugnato la sentenza n. 24/2014 ed all'esito di tale giudizio la Corte dei Conti
-
Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 3 del 2
gennaio 2018, ha respinto l'appello proposto da CA s.r.l. e dal sig.
UR LL e condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 144,00;
- in data 29 gennaio 2018 è stata apposta la formula esecutiva sulla menzionata sentenza n. 3 del 2 gennaio 2018 della Corte dei Conti,
sentenza che viene notificata al sig. UR LL unitamente al presente atto di precetto in modo da formare parte integrante;
ad oggi nessun pagamento è stato effettuato dal debitore. Dopo di che, l'intimazione è del seguente tenore:
INTIMA E FA FORMALE PRECETTO
al Sig. UR AL (C.F. [...]), nato a
Benevento (BN) il 30 agosto 1973 e residente in [...]del Sannio
(BN 82018), via Falcone e Borsellino n. 7, di pagare in favore dell'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA s.p.a., con sede in Roma, via Calabria n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore - entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto- le seguenti somme:
1.7.E' dunque evidente che tanto alla luce delle sentenze, notificate di conserva con il precetto, quanto alla luce del contenuto del precetto, il AR_1 poteva ben rendersi conto che il precetto gli veniva notificato in quanto era stato condannato dalla Cote di Conti per l'attività dallo stesso svolta quale amministratore della CP 3
In alcun passo del precetto è scritto che l'intimazione è stata notificata al AR 1 in proprio. 1.8.Il Parte 1 ha anche sostenuto che, ai sensi dell'art. 617 cpc, il tribunale avrebbe dovuto, d'ufficio, rilevare la discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza n.
24/2014 della Corte di Conti.
L'affermazione è palesemente infondata per plurimi motivi.
1.9.Premesso che la doglianza risulta assorbita dalla motivazione già esposta, si osserva che come detto - non vi è alcuna discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza n. 24/2014 della Corte di Conti.
Eventuali vizi della sentenza non possono essere fatti valere in sede di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc, dovendo invece essere evidenziati solo nel giudizio in cui si forma il titolo esecutivo.
Per altro, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del soggetto intimato non può formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi, ma di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cpc, atteso che si contesta la stessa azionabilità del titolo esecutivo nei confronti dell'intimato.
2.Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m.
147/2022.
4.Il valore della controversia è misurato in base all'ammontare della somma portata dal precetto opposto (euro 2.376,145,31).
5.Alla luce del valore della controversia, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, oltre agli aumenti previsti dall'art. 6 del d.m. 55/2014 ("valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro
1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro
2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro
4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia".
6.Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in ragion della semplicità delle questioni trattate, e con l'aumento del 40%, in ragione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 6 citato.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 14.083,30 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza, in via astratta,
dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002) (v. in motivazione, Cass. 13055/2018;
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da Parte 1 nei confronti di […]
Controparte 1 e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Benevento n. 1691, pubblicata il 26.08.2021;
b) condanna AR 1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 14.083,30
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3589 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
AR 1 (C.F. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'Avv.
Francesco De Cicco, in virtù di procura in atti
Appellante
E
Controparte 1
Controparte_2 ) (C.F. P.IVA 1 ) in persona del legale rapp.te
[…] (già
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marotta, in virtù di procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto, AR 1 conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Benevento, I Controparte_1
[...]
In particolare, Parte 1 deduceva che: in data 17.04.2029, gli veniva notificato dalla suindicata società atto di precetto unitamente alla sentenza contabile n. 24 del 05.02.2014, munita di formula esecutiva
(confermata in sede di appello innanzi alla seziona centrale giurisdizionale d'appello con sentenza n. 3 del 2.01.2018, anch'essa munita di formula esecutiva e anch'essa notificata), con la quale lo stesso (in qualità di titolare e legale rappresentante p.t. di CP_3 veniva CP 3 (in persona del suo legale rappresentante p.t., ovvero condannato in solido con
), a risarcire l'opposta società della somma complessiva pari ad lo stesso AR 1
euro 2.376.145,31 a titolo di risarcimento per danno erariale (in particolare, finanziamenti pubblici mal corrisposti), includendovi spese, interessi e rivalutazione monetaria;
-avverso l'anzidetto precetto si opponeva, data la discrasia sussistente tra la parte dispositiva della sentenza precettata e il medesimo atto di precetto. Ed invero, mentre in sede di dispositivo, il giudice era pervenuto alla condanna in solido del AR 1 (in qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società) e della medesima società
(in persona del suo legale rapp.te p.t.), nell'atto di precetto, invece, l'intimazione di pagamento era rivolta al AR_1 in proprio, ovvero come persona fisica e non nella sua qualità di amministratore unico. Ragion per cui si eccepiva un difetto di legittimazione passiva;
-in data 06.05.2019, depositava presso l'organismo di composizione della crisi domanda di ammissione al piano del consumatore ex l. 3/2012, tale da ritenersi opportuno sospendere, ex art. 12 bis I. 3/2012, il relativo atto di precetto.
Così dedotto, AR 1 così concludeva:
"Voglia questo lii.mo tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, a) accertare il diritto alla sospensione ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012 e per lo effetto sospendere l'efficacia del precetto impugnato e quindi l'esecutività del titolo azionato;
b) accertare e dichiarare, per quanto in parte motiva, il difetto di legittimazione passiva dell'attore e per lo effetto annullare l'atto di precetto notificato;
Istanza di sospensiva.
Preliminarmente l'istante ha diritto alla sospensiva del precetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012 come già in precedenza invocato. In secondo luogo, ed in ogni caso, si insta per la sospensiva quanto alla eccezione rammostrata del difetto di legittimazione passiva: e- quanto al fumus - valga quanto già rassegnato innanzi. Nel periculum va soggiunto che esso può tranquillamente ritenersi assorbito nel fumus, stando alla evidente ragione in diritto dell'opponente, nonchè, al contempo, nel notevole importo precettato che sicuramente arreca un gravoso pregiudizio patrimoniale allo scrivente, nelle more di un giudizio ordinario.".
2. Si costituiva in giudizio | Controparte 1
(già Controparte_2 ), contestando tutto quanto ex adverso[...] dedotto.
Deduceva che:
- quanto sostenuto dal AR_1 - in merito al presunto difetto di legittimazione passiva - risultava infondato e pretestuoso, rilevata la responsabilità personale configuratasi in capo allo stesso per aver mal gestito il denaro pubblico erogato dall' CP_1 (come riscontrato da riportati passaggi della sentenza n. 24/2014 emessa dalla Corte dei Conti e dagli stessi assunti avversari riguardanti l'esecuzione promossa dall'opponente nei confronti di CP_3
[...] ed i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di preteso risarcimento danni avanzati da CP 3 nei confronti dell' CP 1 );
-in merito alla presunta ed avanzata domanda di ammissione al piano del consumatore ex
I. 3/2012 presso il suindicato organismo, non sussisteva alcuna prova attestante l'effettivo deposito della medesima, per cui non poteva ritenersi comprovata alcuna procedura pendente di soluzione della crisi da sovraindebitamento.
Ebbene, alla luce di quanto suddetto, | CP_1 così concludeva:
“། Controparte_1 come in epigrafe rappresentata e difesa, insiste per il rigetto dell'opposizione proposta dal sig.
AR 1 in quanto inammissibile e comunque infondata sia in fatto sia in diritto e comunque non provata per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio della presente fase, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da considerarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. considerata la pretestuosità e la palese infondatezza dell'opposizione avversaria.".
3. Con sentenza n. 1691, pubblicata il 26.8.2021, il Tribunale di Benevento, così
statuiva:
"1) RIGETTA per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione avanzata in giudizio da parte opponente;
2) COMPENSA per metà le spese del giudizio principale tra le parti e
NA a pagare, a favore di Parte 1 [...]
la restante Controparte_1
metà di tali spese, complessivamente liquidate in Euro 23.494,00, più il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge. 3) COMPENSA per metà le spese del procedimento cautelare tra le parti e NA AR 1 a pagare, a favore di
[...]
la restante Controparte_1 metà di tali spese, complessivamente liquidate in Euro 8.158,00, più il 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.".
In motivazione, deduceva che:
-in virtù di richiamati principi giurisprudenziali, la lettura e l'interpretazione del titolo esecutivo non potevano limitarsi alla sola formula di condanna contenuta nel dispositivo, ma dovevano effettuarsi con riferimento sia alla parte motiva che alla parte dispositiva;
-nonostante in parte dispositiva la Corte dei conti avesse condannato al risarcimento il Parte 1 nella sua qualità di amministratore unico, non si sarebbero potuti ignorare i diversi riferimenti contenuti nella parte motiva, ovvero riferimenti al fatto che convenuti in giudizio fossero sia CP 3 in persona del suo legale rappresentante p.t., e sia Parte 1
[...] , quale persona fisica, tale da condannarsi in solido al risarcimento dei danni, in quanto ritenuti responsabili per danno erariale. Ragion per cui, in base ad una lettura completa del titolo esecutivo giudiziale de quo, emergeva una condanna inflittasi nei confronti del AR 1 , anche in qualità di persona fisica;
-in base a quanto predetto, l'atto di precetto non risultava viziato da alcun difetto di legittimazione passiva, tale da doversi rigettare quanto opposto, con conseguente condanna alle spese di lite.
4. AR 1 propone appello.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante - contestando il capo 1, pag. 3 ed il capo 2, pag. 4 della sentenza impugnata – asserisce che alla sentenza emessa dal giudice contabile non possa attribuirsi un significato completamente differente rispetto a quello effettivo, non essendone derivata alcuna condanna in capo al AR 1 , in qualità di persona fisica. Per cui, si sarebbero violati gli artt. 81,112,115 cpc e l'art. 2697 c.C.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante – contestando il capo 3, pag. 3 e 4 della sentenza appellata – sostiene la Pt 2 avrebbe dovuto procedere alla correzione di errore materiale, ove possibile, al fine di sanare la discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza della Corte di Conti. Da tale discrasia deriva una irregolarità formale del titolo, rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 617 cpc. - -Con un terzo motivo di doglianza, l'appellante – impugnando il capo 3, pag. 5 – asserisce che necessiti revocare il relativo dispositivo di condanna, attesa la completa violazione della normativa processuale.
Così conclude:
"Voglia questo III.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
PREVIA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA APPELLATA, accogliere il presente atto di appello per quanto innanzi rammostrato, ed in revoca e/o riforma della impugnata sentenza
1691 del 2021 - r.g. 2106/2019 del tribunale di Benevento accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo di primo grado ovvero con revoca c/o annullamento dellatto di precetto notificato. Ai sensi dell'art. della legge 115/2002 (ex 1. 488/99) dichiara che il valore della presente controversia è pari a quanto dichiarato in primo grado.
Documenti come da foliario. Con il favore delle spese e relativa attribuzione per entrambi i gradi del giudizio.".
5. Si costituisce | Controparte_1
[...]
In particolare, deduce che:
-il suindicato primo motivo d'appello risulta infondato, data la generica impugnazione promossa dall'appellante. Pertanto, acclarata la responsabilità anche personale del
AR 1 (come da riportati passaggi del giudizio contabile e della sentenza impugnata), si conferma l'assoluta inammissibilità dell'anzidetto motivo;
-finanche il secondo motivo di gravame risulta non ammissibile, dal momento che l'appellante non ha eccepito nella prima fase del giudizio la presunta irregolarità formale del titolo esecutivo: questione quest'ultima, oltretutto, non rilevabile d'ufficio;
-in base a quanto predetto, l'appello si rileva inammissibile ex art. 348 bis cpc, perché non avente alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
-la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata appare infondata, stante la mancata allegazione di fumus boni iuris e periculum in mora.
Così dedotto, conclude:
"chiede che Contma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
Voglia: - in via cautelare dichiarare inammissibile e/o comunque respingere con qualsiasi formula l'istanza sospensiva proposta dall'appellante in quanto inammissibile ed infondata e comunque sfornita dei requisiti di legge;
- in via preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dal sig. per tutte le ragioniAR 1 dedotte in narrativa: - in via subordinata, nel merito comunque ed in ogni caso rigettare l'atto di appello proposto dal sig. AR 1 con atto del 26 agosto 2021 in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa, oltre che sfornito di qualsiasi sostegno probatorio. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.".
6.Con la comparsa conclusionale, il AR_1 così ha precisato le sue conclusioni:
"In riforma della sentenza n. 1691/2021 emessa dal Tribunale di Benevento il 16.08.2021
(R.G. n. 2106/2019), accogliere l'appello proposto dal Sig. Parte 1 e, per l'effetto;
Accogliere l'opposizione a precetto proposta in primo grado dal Sig. AR 1 e,
conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. AR 1
in proprio rispetto alla pretesa esecutiva azionata dall'
[…]
Controparte 1 con l'atto di precetto notificato il 17.04.2019;
In subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il
17.04.2019 per irregolarità formale del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte
dei Conti n. 24/2014;
Per l'effetto, annullare e/o dichiarare privo di effetti giuridici l'atto di precetto opposto;
Condannare I Controparte_1
[...] alla refusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è manifestamente infondato.
1.1.Il titolo esecutivo giudiziale deve essere inteso, nel suo contenuto, attraverso la lettura del dispositivo e della motivazione (v. fra tante, 10806/2020, in cui si legge che
"l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione"; v. anche Cass. SSUU
12449/2024).
Per altro, in caso di ambiguità del titolo esecutivo giudiziale all'esito della lettura del dispositivo e della motivazione, il giudice dell'opposizione all'esecuzione può fare ricorso a elementi extratestuali, ritualmente acquisiti al giudizio in cui il titolo si è formato, per individuare il preciso contenuto del diritto (v. Cass. 11006/2012; 1027/2013; 1619/2024;
29003/2024).
1.2. Nella specie, la sentenza della Corte dei Conti n. 24/2014 – titolo esecutivo oggetto della opposizione da parte del AR 1 - chiarisce bene in motivazione che:
-l'azione è stata introdotta, dalla Procura regionale, nei confronti della società CP 3 in
AR 1 , amministratore unico della persona del legale rappresentante, nonché di società;
AR 1 è legata all'attività illecita di questi,
- la responsabilità riconosciuta in capo al compiuta in quanto amministratore della società, cioè in quanto ricopriva tale ruolo;
-il convenuto AR 1 doveva essere condannato, in solido, con la società Controparte_5
[...]
[...] el dispositivo della sentenza si legge che la Corte accoglie la domanda proposta dalla
'nella qualità e di AR_1 nei confronti della societàAR 3 CP_3
"nella qualità di amministratore di amministratore unico, e condanna AR 1
in solido, al pagamento della somma di euro unico e legale rappresentate della CP 3
2.135.334,56, oltre interessi.
1.4.Leggendo contestualmente la motivazione della sentenza e il dispositivo, emerge con chiarezza che i soggetti condannati sono due: la CP 3 in persona del legale rappresentate, e nella qualità di amministratore unico della AR 4AR 1 '
[...], atteso che è pacifico che i soggetti condannati siano due, non è logicamente possibile che con la condanna di AR 1 la Corte abbia voluto condannare ancora una volta la CP_3, nella persona del suo amministratore. L'unica interpretazione che abbia una sia stato condannato alla luce di quanto palese ragionevolezza è che AR_1
dallo stesso posto in essere quando era l'amministratore della CP 3 e in forza della sua posizione di amministratore unico: senza tale posizione, ovviamente, il Parte 1 non avrebbe avuto neanche la possibilità di agire per ottenere i finanziamenti.
Che poi il AR_1 fosse ancora l'amministratore della CP 3 al momento della condanna
è circostanza del tutto incidentale: per cui, non ha rilevanza che la condanna della CP_3 '
come ente societario, sia stata fatta nella persona dell'amministratore che era sempre il
AR 1 , già condannato separatamente, seppure in solido. Onde fugare ogni dubbio, dunque, deve escludersi che la sentenza della Corte di Conti abbia condannato AR 1 uti civis, vale a dire in proprio quale privato cittadino, estraneo alla attività della CP 3 ma in
Non è in dubbio, però, che AR_1 sia stato condannato, in solido con CP_3 maniera distinta rispetto a questa, per l'attività che lo stesso ha posto in essere nell'interesse e per conto della società.
1.5.L'appellante si duole che sussista una discrasia tra quanto scritto nella sentenza della
Corte dei Conti (titolo esecutivo) e quanto riportato nel precetto notificatogli. Sostiene che il precetto gli sia stato notificato in proprio.
Anche questo assunto non è condivisibile.
"1.6. In primo luogo, va osservato che lo stesso AR_1 in primo grado, ha riconosciuto già nell'atto di citazione che il precetto gli è stato notificato unitamente alla sentenza della Corte di Conti n. 24/2014 ed alla sentenza d'appello n. 3/2018 della seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte di Conti - confermativa della sentenza n. 24/2014.
Nel precetto non si legge in alcun modo che l'intimazione di pagamento è indirizzata a
Parte 1 in proprio. Nell'atto di precetto si legge una premessa nella quale il creditore riassume, in sintesi, il contenuto della domanda formulata dalla Procura Regionale
e delle due sentenze della Corte dei Conti ATTO DI PRECETTO ORIGINALE
PER
1'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA s.p.a. (già SVILUPPO ITALIA s.p.a - C.F. e P. IVA
.05678721001; di seguito, per brevità, anche "Agenzia") con sede in
Roma, via Calabria n. 46, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. Domenico Arcuri, rappresentata e difesa giusta procura posta in calce al presente atto dall'avv. Nicola
Marotta (C.F. [...]- fax 06.84242616 e P.E.C.
nicolamarotta@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente presso il suo studio in Roma, via Michele Mercati n. 51 (il predetto difensore dichiara
✓ ai sensi degli artt. 125 e 176, co. 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06.84242616 o all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata nicolamarotta@ordineavvocatiroma.org)
PREMESSO CHE
con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti ha citato in giudizio il sig. UR LL, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore di CA s.r.l., nonché CA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. UR LL,
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni erariali arrecati a Sviluppo Italia s.p.a. (oggi “Agenzia") per i fatti lamentati nella narrativa dell'atto di citazione;
con sentenza n. 24 del 5 febbraio 2014 la Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la Calabria, ha condannato in solido i convenuti a risarcire i danni arrecati all'Agenzia, che sono stati liquidati in complessivi € 2.135.334,56 "oltre agli interessi legali dalla data dell'evento lesivo e alla rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della presente sentenza". La Corte dei Conti ha inoltre condannato in solido i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi €
626,48, come risulta dalla nota spese allegata trasmessa dalla Corte dei
Conti, che si notifica unitamente al presente atto di precetto in modo da formare parte integrante;
- lo stesso giorno, il 5 febbraio 2014, è stata apposta la formula esecutiva sulla menzionata sentenza n. 24 del 5 febbraio 2014 della Corte dei Conti,
sentenza che viene notificata al sig. UR LL unitamente al presente atto di precetto in modo da formare parte integrante;
con atto notificato il 17 maggio 2014 CA s.r.l. hanno impugnato la sentenza n. 24/2014 ed all'esito di tale giudizio la Corte dei Conti
-
Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 3 del 2
gennaio 2018, ha respinto l'appello proposto da CA s.r.l. e dal sig.
UR LL e condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 144,00;
- in data 29 gennaio 2018 è stata apposta la formula esecutiva sulla menzionata sentenza n. 3 del 2 gennaio 2018 della Corte dei Conti,
sentenza che viene notificata al sig. UR LL unitamente al presente atto di precetto in modo da formare parte integrante;
ad oggi nessun pagamento è stato effettuato dal debitore. Dopo di che, l'intimazione è del seguente tenore:
INTIMA E FA FORMALE PRECETTO
al Sig. UR AL (C.F. [...]), nato a
Benevento (BN) il 30 agosto 1973 e residente in [...]del Sannio
(BN 82018), via Falcone e Borsellino n. 7, di pagare in favore dell'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA s.p.a., con sede in Roma, via Calabria n. 46, in persona del legale rappresentante pro tempore - entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto- le seguenti somme:
1.7.E' dunque evidente che tanto alla luce delle sentenze, notificate di conserva con il precetto, quanto alla luce del contenuto del precetto, il AR_1 poteva ben rendersi conto che il precetto gli veniva notificato in quanto era stato condannato dalla Cote di Conti per l'attività dallo stesso svolta quale amministratore della CP 3
In alcun passo del precetto è scritto che l'intimazione è stata notificata al AR 1 in proprio. 1.8.Il Parte 1 ha anche sostenuto che, ai sensi dell'art. 617 cpc, il tribunale avrebbe dovuto, d'ufficio, rilevare la discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza n.
24/2014 della Corte di Conti.
L'affermazione è palesemente infondata per plurimi motivi.
1.9.Premesso che la doglianza risulta assorbita dalla motivazione già esposta, si osserva che come detto - non vi è alcuna discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza n. 24/2014 della Corte di Conti.
Eventuali vizi della sentenza non possono essere fatti valere in sede di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc, dovendo invece essere evidenziati solo nel giudizio in cui si forma il titolo esecutivo.
Per altro, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del soggetto intimato non può formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi, ma di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cpc, atteso che si contesta la stessa azionabilità del titolo esecutivo nei confronti dell'intimato.
2.Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m.
147/2022.
4.Il valore della controversia è misurato in base all'ammontare della somma portata dal precetto opposto (euro 2.376,145,31).
5.Alla luce del valore della controversia, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, oltre agli aumenti previsti dall'art. 6 del d.m. 55/2014 ("valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro
1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro
2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro
4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia".
6.Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in ragion della semplicità delle questioni trattate, e con l'aumento del 40%, in ragione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 6 citato.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 14.083,30 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza, in via astratta,
dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002) (v. in motivazione, Cass. 13055/2018;
26907/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da Parte 1 nei confronti di […]
Controparte 1 e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Benevento n. 1691, pubblicata il 26.08.2021;
b) condanna AR 1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 14.083,30
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, I. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini