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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. R.G. 921/2024 instaurato da
(C.F. elettivamente domiciliato in Massa Marittima (GR), Parte_1 C.F._1
Via Goldoni n. 4, presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA CAIVANO che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso il seguente Controparte_1 C.F._2
domicilio digitale , rappresentata e difesa Email_1
dall'Avv. VANNETTI ROBERTO giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
oggetto: modifica condizioni di divorzio;
conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti in data 1.4.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato - premesso che con sentenza n.231/2017 la Corte Parte_1
di Appello di Firenze, in accoglimento del ricorso dell'odierna resistente, aveva riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e , prevedendo la somma di €.100,00 Controparte_1
mensili a titolo di assegno divorzile - ha chiesto all'intestato Tribunale di revocare il contributo per il mantenimento della stessa posto a suo carico.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di una stabile e continuativa convivenza della resistente con il compagno. In particolare, ha rappresentato che la relazione della già in essere al tempo del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha CP_1
assunto oggi i caratteri stabilità, poiché caratterizzata dalla presenza di un comune progetto di vita e da reciproche contribuzioni economiche tra le parti.
Il ricorrente ha, altresì, rappresentato la sussistenza di un'ulteriore sopravvenienza connessa al miglioramento della posizione economica della sig.ra In particolare, ha dedotto che CP_1
all'attualità la resistente lavorerebbe come estetista professionale, esercitando la propria attività nel fondo dell'abitazione del compagno in Follonica (GR) Via Meucci n.23, ristrutturato come un vero e proprio centro estetico.
Infine, ha allegato quale circostanza sopravvenuta favorevole alla resistente, l'acquisto da parte della di un magazzino/capannone in costruzione posto in zona industriale a Follonica Via CP_1
dell'Industria n.80 al prezzo di € 35.000,00.
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso. In particolare, la stessa ha lamentato l'insussistenza di sopravvenienze idonee a consentire una revisione del provvedimento de quo, deducendo che:
- la relazione con il nuovo compagno fosse stata già in essere, come dichiarato dallo stesso ricorrente, al momento della pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa non percepisce redditi “a nero”
per l'attività di estetista anche in ragione delle proprie condizioni di salute, come tra l'altro,
già accertato in sede di divorzio;
- il fondo commerciale è stato acquistato con liquidità derivante da un prestito concesso al di lei fratello restituito poi concesso in comodato d'uso gratuito al compagno, il quale lo utilizza come garage. All'udienza del 7.11.2024, sentite le parti, la causa è stata rinviata per acquisire gli estratti del conto intestato al ricorrente.
All'udienza del 5.12.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e con ordinanza emessa in pari data la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Il Collegio, all'esito dello scambio di note scritte e sulle conclusioni delle parti, ha riservato la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e divorzio i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, sulla base degli elementi di fatto così come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
Ciò premesso, giova, inoltre, precisare che l'ex coniuge interessato può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi. Presupposto della revisione delle condizioni in essere è, invero,
l'insorgere di circostanze di fatto sopravvenute rispetto a quelle considerate nel divorzio, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto in primo luogo la sussistenza di una relazione della on il compagno connotata da stabilità e comunanza di interessi e, dunque, di un progetto CP_1
di vita durevole.
La resistente ha, invece, chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda sotto il profilo della dedotta stabile convivenza poiché gli elementi e le prove allegate dal ricorrente erano già state poste all'esame della Corte d'Appello e ritenute inidonee a fondare la revoca dell'assegno.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto incide sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, nonché
sulla quantificazione del suo ammontare, in ragione del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano. Ciò premesso, tuttavia, la giurisprudenza ha, tuttavia, escluso che l'eventuale stabilità del rapporto comporti la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass.
S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022).
Ebbene, in via preliminare deve rilevarsi che la sentenza n. 231/2017 emessa dalla Corte d'appello –
in forza della quale il ricorrente è stato condannato a corrispondere alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di € 100,00 mensili rivalutabili – ha motivato la previsione dell'assegno in ragione della “condizione di sperequazione reddituale esistente fra i due ex coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi del
coniuge richiedente raffrontati al tenore di vita presumibilmente avuto in costanza di matrimonio”,
escludendo, dunque, la componente compensativa, connessa all'accertamento del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Esclusa la funzione compensativa dell'assegno divorzile, occorre, inoltre, precisare che ai fini della revoca dell'assegno la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può
costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche qualora non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner. Invero, si può ragionevolmente affermare che, in presenza di una coabitazione stabile di una coppia, possa presumersi l'esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove. Diversamente occorre procedere alla verifica di plurimi elementi indiziari qualora manchi la prova della stabile convivenza (cfr. Cass. n. 3645/2023 la quale ha affermato che “l'evoluzione dei costumi e delle abitudini di vita comporta la necessità, sempre più di
frequente, che le persone, pur legate da stabili legami affettivi, abbiano i loro centri di interesse esistenziali e
lavorativi in luoghi tra loro non vicini, anche considerata la maggiore emancipazione economica e lavorativa
raggiunta dalla donna. Vero che sulla non indispensabilità della coabitazione ai fini della individuazione di
una famiglia di fatto si è espressa la Corte EDU (sentenza 21 luglio 2015, Oliari
contro
Italia, nell'ambito di
un ragionamento volto ad estendere alle coppie omosessuali la nozione di vita familiare, ove si legge «la Corte
ha già accettato che l'esistenza di un'unione stabile è indipendente dalla convivenza. Infatti, nel mondo
globalizzato di oggi diverse coppie, sposate, o che hanno contratto un'unione registrata, attraversano periodi
in cui vivono la loro relazione a distanza, dovendo mantenere la residenza in paesi diversi, per motivi
professionali o di altro tipo»; cfr. anche Corte Edu, grande chambre, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c.
Grecia, § 73)”). Inoltre, in punto di onere della prova deve rilevarsi che ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza "more uxorio" - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri (cfr. Cass. n. 27043/2024; Cass. n. 3645/2023 e Cass. n. 9178/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, non è stata acquisita la prova di una “formale”
coabitazione alla luce del diverso indirizzo di residenza della del compagno. CP_1
Ciò detto, tuttavia, sono emersi plurimi elementi che valutati nel loro insieme consentono di concludere per la sussistenza di un rapporto di convivenza di fatto.
In primo luogo, la relazione della perdura da oltre 10 anni. In particolare, già nel CP_1
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 3146/2011 R.G. del
Tribunale di Grosseto (cfr. doc. n. 17 ricorso) non risulta contestato che vi fosse una relazione della con il compagno da prima del 2011. Tale circostanza, sebbene da sé sola non consenta di CP_1
desumere un progetto di vita comune in quanto già oggetto di disamina nel provvedimento di cui oggi si chiede la modifica, tuttavia, deve essere valutata quale elemento indiziario potenzialmente decisivo in ragione proprio del notevole decorso del tempo anche dal divorzio.
Inoltre, sebbene la ricorrente abbia documentato di risiedere formalmente in Riposto (CT), la stessa ha dichiarato “l'odierna comparente risiede nel suo appartamento in Riposto(CT) in cui ha la residenza anche
la madre e quando si reca in Toscana per far visita al e per lavorare si appoggia nell'appartamento del CP_2
fidanzato, ovviamente non solo per finalità “sentimentali” ma anche per ridurre i costi a suo carico”. Da tali dichiarazioni emerge, invero, un progetto comune caratterizzato anche dalla condivisione delle spese quotidiane.
Ancora significativa risulta la circostanza che nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare,
avviata dall'odierno ricorrente con pignoramento notificato dal creditore in data 16.5.2016, poi perfezionatasi in data 25.5.2016, era emerso al momento della trascrizione della formalità sul bene che il veicolo staggito fosse stato trasferito dalla il giorno prima proprio al compagno per CP_1
l'importo di €.1.000,00 (doc. n.22 ricorso). Sul punto la resistente si è limitata ad escludere una comunanza di interessi, deducendo che la vendita si era resa necessaria perché l'autoveicolo era divenuto solo una spesa, senza, tuttavia, motivare le ragioni della vendita proprio al compagno. Anche da tale elemento, dunque, deve desumersi una comunanza di interessi sotto il profilo economico e l'apporto materiale fornito dal compagno per i bisogni della resistente.
Tale profilo appare ancora più evidente dall'acquisto da parte della di un CP_1
magazzino/capannone posto in zona industriale a Follonica Via dell'Industria n. 80 al prezzo di
€.35.000,00 poi concesso al compagno in comodato d'uso gratuito. Da tale elemento deve desumersi una condivisione di interessi, nonché una reciproca contribuzione ai bisogni dai quali è ben possibile desumere un nuovo progetto di vita con il nuovo partner e ciò anche poiché parte resistente non ha esplicitato i motivi sottesi all'acquisto.
In conclusione, i predetti elementi non solo comprovano l'esistenza di un legame affettivo, ma dimostrano un effettivo progetto di vita comune tra l'ex coniuge e il terzo proprio in ragione dell'effettiva compartecipazione di entrambi al menage familiare.
La domanda attorea, dunque, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 ai sensi dell'art. 13 c.p.c.
Per quanto riguarda l'istanza di liquidazione dei compensi in favore del procuratore di parte ricorrente si provvede con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- a modifica delle condizioni di divorzio in essere revoca l'assegno divorzile di € 100,00 dovuto da a;
Parte_1 Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 2.552,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché di € 124,60 a titolo di esborsi.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Cristina Nicolò dott. Mario Venditti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo' Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. R.G. 921/2024 instaurato da
(C.F. elettivamente domiciliato in Massa Marittima (GR), Parte_1 C.F._1
Via Goldoni n. 4, presso lo studio dell'Avv. ANNA MARIA CAIVANO che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso il seguente Controparte_1 C.F._2
domicilio digitale , rappresentata e difesa Email_1
dall'Avv. VANNETTI ROBERTO giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
oggetto: modifica condizioni di divorzio;
conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti in data 1.4.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato - premesso che con sentenza n.231/2017 la Corte Parte_1
di Appello di Firenze, in accoglimento del ricorso dell'odierna resistente, aveva riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo e , prevedendo la somma di €.100,00 Controparte_1
mensili a titolo di assegno divorzile - ha chiesto all'intestato Tribunale di revocare il contributo per il mantenimento della stessa posto a suo carico.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di una stabile e continuativa convivenza della resistente con il compagno. In particolare, ha rappresentato che la relazione della già in essere al tempo del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha CP_1
assunto oggi i caratteri stabilità, poiché caratterizzata dalla presenza di un comune progetto di vita e da reciproche contribuzioni economiche tra le parti.
Il ricorrente ha, altresì, rappresentato la sussistenza di un'ulteriore sopravvenienza connessa al miglioramento della posizione economica della sig.ra In particolare, ha dedotto che CP_1
all'attualità la resistente lavorerebbe come estetista professionale, esercitando la propria attività nel fondo dell'abitazione del compagno in Follonica (GR) Via Meucci n.23, ristrutturato come un vero e proprio centro estetico.
Infine, ha allegato quale circostanza sopravvenuta favorevole alla resistente, l'acquisto da parte della di un magazzino/capannone in costruzione posto in zona industriale a Follonica Via CP_1
dell'Industria n.80 al prezzo di € 35.000,00.
Si è costituita in giudizio , contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto Controparte_1
del ricorso. In particolare, la stessa ha lamentato l'insussistenza di sopravvenienze idonee a consentire una revisione del provvedimento de quo, deducendo che:
- la relazione con il nuovo compagno fosse stata già in essere, come dichiarato dallo stesso ricorrente, al momento della pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la stessa non percepisce redditi “a nero”
per l'attività di estetista anche in ragione delle proprie condizioni di salute, come tra l'altro,
già accertato in sede di divorzio;
- il fondo commerciale è stato acquistato con liquidità derivante da un prestito concesso al di lei fratello restituito poi concesso in comodato d'uso gratuito al compagno, il quale lo utilizza come garage. All'udienza del 7.11.2024, sentite le parti, la causa è stata rinviata per acquisire gli estratti del conto intestato al ricorrente.
All'udienza del 5.12.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e con ordinanza emessa in pari data la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Il Collegio, all'esito dello scambio di note scritte e sulle conclusioni delle parti, ha riservato la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Preliminarmente occorre ribadire che in materia di separazione e divorzio i provvedimenti vengono emessi dall'autorità giudiziaria “rebus sic stantibus”, sulla base degli elementi di fatto così come prospettati in un determinato momento, allo stato attuale, ferma restando la modificabilità degli stessi in presenza di circostanze sopravvenute che mutino il quadro della valutazione precedente.
Ciò premesso, giova, inoltre, precisare che l'ex coniuge interessato può chiedere una modifica delle condizioni economiche stabilite nella sentenza divorzile nel caso in cui ricorrono "giustificati motivi", ovvero nel caso di documentati mutamenti della situazione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi. Presupposto della revisione delle condizioni in essere è, invero,
l'insorgere di circostanze di fatto sopravvenute rispetto a quelle considerate nel divorzio, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto in primo luogo la sussistenza di una relazione della on il compagno connotata da stabilità e comunanza di interessi e, dunque, di un progetto CP_1
di vita durevole.
La resistente ha, invece, chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda sotto il profilo della dedotta stabile convivenza poiché gli elementi e le prove allegate dal ricorrente erano già state poste all'esame della Corte d'Appello e ritenute inidonee a fondare la revoca dell'assegno.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto incide sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, nonché
sulla quantificazione del suo ammontare, in ragione del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano. Ciò premesso, tuttavia, la giurisprudenza ha, tuttavia, escluso che l'eventuale stabilità del rapporto comporti la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass.
S.U. 32198/2021; Cass. 14256/2022).
Ebbene, in via preliminare deve rilevarsi che la sentenza n. 231/2017 emessa dalla Corte d'appello –
in forza della quale il ricorrente è stato condannato a corrispondere alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di € 100,00 mensili rivalutabili – ha motivato la previsione dell'assegno in ragione della “condizione di sperequazione reddituale esistente fra i due ex coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi del
coniuge richiedente raffrontati al tenore di vita presumibilmente avuto in costanza di matrimonio”,
escludendo, dunque, la componente compensativa, connessa all'accertamento del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Esclusa la funzione compensativa dell'assegno divorzile, occorre, inoltre, precisare che ai fini della revoca dell'assegno la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può
costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche qualora non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner. Invero, si può ragionevolmente affermare che, in presenza di una coabitazione stabile di una coppia, possa presumersi l'esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove. Diversamente occorre procedere alla verifica di plurimi elementi indiziari qualora manchi la prova della stabile convivenza (cfr. Cass. n. 3645/2023 la quale ha affermato che “l'evoluzione dei costumi e delle abitudini di vita comporta la necessità, sempre più di
frequente, che le persone, pur legate da stabili legami affettivi, abbiano i loro centri di interesse esistenziali e
lavorativi in luoghi tra loro non vicini, anche considerata la maggiore emancipazione economica e lavorativa
raggiunta dalla donna. Vero che sulla non indispensabilità della coabitazione ai fini della individuazione di
una famiglia di fatto si è espressa la Corte EDU (sentenza 21 luglio 2015, Oliari
contro
Italia, nell'ambito di
un ragionamento volto ad estendere alle coppie omosessuali la nozione di vita familiare, ove si legge «la Corte
ha già accettato che l'esistenza di un'unione stabile è indipendente dalla convivenza. Infatti, nel mondo
globalizzato di oggi diverse coppie, sposate, o che hanno contratto un'unione registrata, attraversano periodi
in cui vivono la loro relazione a distanza, dovendo mantenere la residenza in paesi diversi, per motivi
professionali o di altro tipo»; cfr. anche Corte Edu, grande chambre, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c.
Grecia, § 73)”). Inoltre, in punto di onere della prova deve rilevarsi che ai fini dell'accertamento dell'esistenza della convivenza "more uxorio" - intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri (cfr. Cass. n. 27043/2024; Cass. n. 3645/2023 e Cass. n. 9178/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, non è stata acquisita la prova di una “formale”
coabitazione alla luce del diverso indirizzo di residenza della del compagno. CP_1
Ciò detto, tuttavia, sono emersi plurimi elementi che valutati nel loro insieme consentono di concludere per la sussistenza di un rapporto di convivenza di fatto.
In primo luogo, la relazione della perdura da oltre 10 anni. In particolare, già nel CP_1
procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 3146/2011 R.G. del
Tribunale di Grosseto (cfr. doc. n. 17 ricorso) non risulta contestato che vi fosse una relazione della con il compagno da prima del 2011. Tale circostanza, sebbene da sé sola non consenta di CP_1
desumere un progetto di vita comune in quanto già oggetto di disamina nel provvedimento di cui oggi si chiede la modifica, tuttavia, deve essere valutata quale elemento indiziario potenzialmente decisivo in ragione proprio del notevole decorso del tempo anche dal divorzio.
Inoltre, sebbene la ricorrente abbia documentato di risiedere formalmente in Riposto (CT), la stessa ha dichiarato “l'odierna comparente risiede nel suo appartamento in Riposto(CT) in cui ha la residenza anche
la madre e quando si reca in Toscana per far visita al e per lavorare si appoggia nell'appartamento del CP_2
fidanzato, ovviamente non solo per finalità “sentimentali” ma anche per ridurre i costi a suo carico”. Da tali dichiarazioni emerge, invero, un progetto comune caratterizzato anche dalla condivisione delle spese quotidiane.
Ancora significativa risulta la circostanza che nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare,
avviata dall'odierno ricorrente con pignoramento notificato dal creditore in data 16.5.2016, poi perfezionatasi in data 25.5.2016, era emerso al momento della trascrizione della formalità sul bene che il veicolo staggito fosse stato trasferito dalla il giorno prima proprio al compagno per CP_1
l'importo di €.1.000,00 (doc. n.22 ricorso). Sul punto la resistente si è limitata ad escludere una comunanza di interessi, deducendo che la vendita si era resa necessaria perché l'autoveicolo era divenuto solo una spesa, senza, tuttavia, motivare le ragioni della vendita proprio al compagno. Anche da tale elemento, dunque, deve desumersi una comunanza di interessi sotto il profilo economico e l'apporto materiale fornito dal compagno per i bisogni della resistente.
Tale profilo appare ancora più evidente dall'acquisto da parte della di un CP_1
magazzino/capannone posto in zona industriale a Follonica Via dell'Industria n. 80 al prezzo di
€.35.000,00 poi concesso al compagno in comodato d'uso gratuito. Da tale elemento deve desumersi una condivisione di interessi, nonché una reciproca contribuzione ai bisogni dai quali è ben possibile desumere un nuovo progetto di vita con il nuovo partner e ciò anche poiché parte resistente non ha esplicitato i motivi sottesi all'acquisto.
In conclusione, i predetti elementi non solo comprovano l'esistenza di un legame affettivo, ma dimostrano un effettivo progetto di vita comune tra l'ex coniuge e il terzo proprio in ragione dell'effettiva compartecipazione di entrambi al menage familiare.
La domanda attorea, dunque, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 ai sensi dell'art. 13 c.p.c.
Per quanto riguarda l'istanza di liquidazione dei compensi in favore del procuratore di parte ricorrente si provvede con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- a modifica delle condizioni di divorzio in essere revoca l'assegno divorzile di € 100,00 dovuto da a;
Parte_1 Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 2.552,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché di € 124,60 a titolo di esborsi.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Cristina Nicolò dott. Mario Venditti