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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5703/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 5703/2020 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall' Avv. GARRISI LORENZO;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del Procuratore p.t., rapp.ta e difesa come da Controparte_1
mandato in atti dall'Avv. SPAGNOLO SANTO;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica il 29.07.2020, ha citato in giudizio Parte_1
, proprietaria e conducente della vettura Peugeot 207, tg. DH095EF, e la compagnia CP_2
assicurativa di detta auto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza Co dell'incidente stradale verificatosi il 5.04.2019 in Lecce, alle ore 8:20 circa, allorquando la travolgeva l'attrice, ferma sul ciglio della strada.
Con atto di comparsa si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
È rimasta invece contumace . CP_2
La causa è stata istruita a mezzo di prova orale.
All'udienza del 17.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita l'accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'attrice ha assunto che nelle prime ore del mattino del 5 aprile 2019 “si trovava in Lecce, sulla via
San Domenico Savio, ferma nei pressi del ciglio del marciapiede in corrispondenza del civico 11/A, in compagnia della signora , in attesa di poter attraversare la strada”, precisando, Persona_1
inoltre che, siccome il semaforo posto alla sua destra proiettava luce rossa, davanti a sé si era formata una fila di autovetture in sosta (cfr. p. 1 dell'atto di citazione). Co In detta circostanza di tempo e di luogo, è accaduto che l'autovettura condotta dalla “che proveniva dalla Basilica di San Domenico Savio dei Padri Salesiani ed era diretta verso il semaforo sopradetto, sorpassasse da sinistra alcune vetture ferme in cosa e, giunta nei pressi del passo carrabile del palazzo Toma posto alla sinistra delle due signore, svoltasse repentinamente a destra, travolgendole entrambe e procurando loro gravi lesioni” (cfr. p. 2 dell'atto di citazione).
In conseguenza del sinistro, l'attrice si è procurata gravi lesioni personali, tali da richiedere l'intervento del 118, oltre ad aver patito anche un danno di natura patrimoniale, dal momento che a causa dell'incidente ha dovuto prolungare il suo soggiorno in Salento, sostenendo così costi ulteriori rispetto a quelli programmati (cfr. pp. 2 e ss. dell'atto di citazione).
Tanto chiarito in punto di fatto, occorre a questo esaminare il merito della pretesa risarcitoria della e, all'uopo, giova innanzitutto individuare il paradigma normativo di riferimento. Pt_1
Orbene, posto che il caso de quo rientra a pieno titolo nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2054 c.c., va chiarito, preliminarmente, che nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, l'art. 2054, 1 comma, c.c., pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa, che può escludersi qualora “risulti provato che non vi era … alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (così, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/05/2018, n. 12576; conf. Cass. civ. Sez. III Sent., 05/03/2013, n. 5399).
In ogni caso, l'esistenza di un comportamento imprudente del pedone non vale ex se ad escludere la responsabilità del conducente, “essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca “la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente
2 abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. ass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/03/2022, n. 9856).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche poc'anzi richiamate, all'esito dell'istruttoria espletata e dell'esame degli atti di causa, il Tribunale ritiene, per un verso, che la ricostruzione attorea non appare verosimile e, per altro verso, comunque, che la presunzione di colpa, posta in capo al conducente, sia stata utilmente superata dalle difese svolte dalla compagnia.
Per quanto concerne il primo aspetto, ossia la non verosimiglianza della dinamica per come prospettata dalla valga quanto segue. Pt_1
Co In sede di citazione l'attrice ha esposto che la avrebbe “sorpassato da sinistra alcune vetture ferme in coda”, per poi effettuare una repentina svolta a destra. Co Orbene, tale manovra non appare plausibile, atteso che se la avesse effettivamente sorpassato da sinistra la colonna di auto, per poi svoltare a destra, avrebbe inevitabilmente tagliato la strada a dette automobili incolonnate e, quindi, avrebbe urtato anche queste prima di colpire la Pt_1
oltre al fatto che una siffatta manovra, tutt'altro che agevole, non appare eseguibile in maniera
“repentina”. Difatti, secondo questa prospettazione, stante la presenza di una colonna di auto, la Co dopo aver effettuato il sorpasso da sinistra avrebbe dovuto inserirsi tra queste per portarsi sulla destra e già solo questa manovra mal si concilia con la “repentinità” riferita. Viceversa, una manovra di questo tipo, qualora per ipotesi realmente effettuata, ben poteva essere scorta dall'attrice che, sempre secondo la stessa prospettazione di parte, si trovava ferma sul ciglio della strada in procinto di attraversare, ossia, all'evidenza, in un atteggiamento di supervisione.
Alla scarsa verosimiglianza di siffatta prospettazione, e quindi alla poca credibilità di parte attrice, va pure aggiunto che anche le testimoni citate da costei hanno sconfessato la dinamica.
Infatti, la teste – sebbene astrattamente incapace a testimoniare (cfr. Cassazione Persona_1
Co civile, sez. III, 18/04/2016, n. 7623) atteso che pure costei è stata investita dalla ed ha riportato Co lesioni - ha affermato che “la Sig.ra al fine di sorpassare questa fila di vetture utilizzava la corsia sull'estrema destra e così ci falciava” (cfr. verbale di udienza del 19.05.2022).
Dello stesso avviso la teste , testimone oculare, la quale ha affermato di aver Testimone_1
visto l'autovettura della convenuta che “improvvisamente deviava a destra per superare la suddetta colonna di auto e nel farlo travolgeva le signore ferme sul ciglio della strada” (cfr. verbale di udienza del 19.05.2022).
3 Orbene, va innanzitutto premesso che pure la testimonianza della sebbene costei non Tes_1
nutra alcun interesse concreto nel giudizio, va ritenuta di scarsa attendibilità in relazione alla ricostruzione della dinamica.
Ed infatti, posto che la teste ha dichiarato di trovarsi sul lato opposto della carreggiata rispetto all'attrice, e che l'anzidetta colonna di automobili si era formata tra la teste e la è alquanto Pt_1
inverosimile che la sia riuscire a scorgere con tanta accuratezza la manovra asseritamente Tes_1
Co posta in essere dalla la quale, attraversando da destra la fila di macchine (stante alla ricostruzione della , avrebbe dovuto essere logicamente fuori dal campo visivo di costei, Tes_1
poiché coperto dalla colonna di autovetture. A ciò va pure aggiunto che, per lo stesso motivo, non sarebbe stato possibile per la teste osservare l'impatto. Co Tutto ciò chiarito, appare più verosimile che l'impatto sia avvenuto allorquando la era intenta ad accostare sulla destra la sua autovettura e le due donne erano in procinto di attraversare la strada.
Del resto, circa l'intenzione di queste di raggiungere il lato opposto della carreggiata va evidenziato che la stessa attrice ha esposto di trovarsi “in attesa di poter attraversare la strada” e, su questo aspetto, risulta conforme pure la dichiarazione della testimone (cfr. “ho potuto notare la Tes_1
scena perché le signore erano sul ciglio della strada e non sul marciapiede in quanto si stavano accingendo ad attraversare la strada”, verbale di udienza del 19.05.2022).
Appurato, quindi, che la non fosse in sosta sul marciapiede bensì sul ciglio della strada Pt_1
intenzionata ad attraversare la stessa, va osservato quanto segue circa la già accennata presunzione di colpa posta in capo alla conducente, ritenuta superata dal Tribunale.
Sul punto, l'istruttoria ha consentito di appurare che l'attrice non ha attraversato via San Domenico
Savio usufruendo dell'apposito passaggio pedonale.
Difatti, tenuto conto che la stessa ha affermato che il sinistro è avvenuto nei pressi del Pt_1
civico 11/A di via San Domenico Savio, gli agenti intervenuti sui luoghi pochi minuti dopo il sinistro, hanno rilevato che in detta via “erano presenti strisce pedonali localizzate a circa m 53 dal luogo dell'investimento, in direzione v.le Leopardi” (cfr. relazione di incidente stradale Prot. n. 189/2019 redatto dagli agenti di Polizia Locale).
Assodato quindi che la e la sua accompagnatrice non si sono avvalse del passaggio Pt_1
pedonale, seppur presente, va sottolineato che detto aspetto, sebbene non escluda ex se la responsabilità dell'automobilista, è rilevante ai fini della valutazione complessiva.
Infatti, è appena il caso di sottolineare che “La responsabilità del conducente che investe il pedone
è esclusa in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia
4 dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che
l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica e sempre che all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/03/2022, n.
8940).
Orbene, posto che la manovra di portarsi sulla destra è stata dettata dalla volontà di parcare la propria auto, correttamente, sul detto lato della careggiata, in ottemperanza del disposto dell'art. Co 157 co. 2 C.d.S., non si rilevano comportamenti rimproverabili alla Co Del resto, a riprova del fatto che quella della non sia stata una manovra di svolta repentina e che le due donne non fossero ferme sul marciapiede, ma al contrario avessero intrapreso l'attraversamento senza curarsi della presenza di auto in movimento sulla sede stradale, va evidenziato che l'autovettura ha riportato danni visibili sulla parte anteriore centrale (cfr. relazione di incidente stradale Prot. n. 189/2019 redatto dagli agenti di Polizia Locale) compatibile quindi con Co la ricostruzione per cui la si sia trovata improvvisamente le due donne dinanzi.
Pertanto, per tutte le suesposte considerazioni, a giudizio del Tribunale la domanda risarcitoria proposta dalla va rigettata, tenuto conto che costei, prima di iniziare l'attraversamento Pt_1
della carreggiata, avrebbe dovuto attendere che la strada fosse sgombera da veicoli, sfruttando pure l'apposito passaggio pedonale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto delle attività processuali concretamente svolte dalle parti e considerato lo scaglione indeterminabile – complessità bassa della vicenda.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione, giova infatti richiamare la giurisprudenza per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984), il
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 5703/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 7.616,00 oltre spese documentate, spese Controparte_3
forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 5.03.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 5703/2020 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall' Avv. GARRISI LORENZO;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del Procuratore p.t., rapp.ta e difesa come da Controparte_1
mandato in atti dall'Avv. SPAGNOLO SANTO;
CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
; CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione portato per la notifica il 29.07.2020, ha citato in giudizio Parte_1
, proprietaria e conducente della vettura Peugeot 207, tg. DH095EF, e la compagnia CP_2
assicurativa di detta auto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza Co dell'incidente stradale verificatosi il 5.04.2019 in Lecce, alle ore 8:20 circa, allorquando la travolgeva l'attrice, ferma sul ciglio della strada.
Con atto di comparsa si è costituita la compagnia assicurativa, la quale ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
È rimasta invece contumace . CP_2
La causa è stata istruita a mezzo di prova orale.
All'udienza del 17.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita l'accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'attrice ha assunto che nelle prime ore del mattino del 5 aprile 2019 “si trovava in Lecce, sulla via
San Domenico Savio, ferma nei pressi del ciglio del marciapiede in corrispondenza del civico 11/A, in compagnia della signora , in attesa di poter attraversare la strada”, precisando, Persona_1
inoltre che, siccome il semaforo posto alla sua destra proiettava luce rossa, davanti a sé si era formata una fila di autovetture in sosta (cfr. p. 1 dell'atto di citazione). Co In detta circostanza di tempo e di luogo, è accaduto che l'autovettura condotta dalla “che proveniva dalla Basilica di San Domenico Savio dei Padri Salesiani ed era diretta verso il semaforo sopradetto, sorpassasse da sinistra alcune vetture ferme in cosa e, giunta nei pressi del passo carrabile del palazzo Toma posto alla sinistra delle due signore, svoltasse repentinamente a destra, travolgendole entrambe e procurando loro gravi lesioni” (cfr. p. 2 dell'atto di citazione).
In conseguenza del sinistro, l'attrice si è procurata gravi lesioni personali, tali da richiedere l'intervento del 118, oltre ad aver patito anche un danno di natura patrimoniale, dal momento che a causa dell'incidente ha dovuto prolungare il suo soggiorno in Salento, sostenendo così costi ulteriori rispetto a quelli programmati (cfr. pp. 2 e ss. dell'atto di citazione).
Tanto chiarito in punto di fatto, occorre a questo esaminare il merito della pretesa risarcitoria della e, all'uopo, giova innanzitutto individuare il paradigma normativo di riferimento. Pt_1
Orbene, posto che il caso de quo rientra a pieno titolo nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2054 c.c., va chiarito, preliminarmente, che nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, l'art. 2054, 1 comma, c.c., pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa, che può escludersi qualora “risulti provato che non vi era … alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (così, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/05/2018, n. 12576; conf. Cass. civ. Sez. III Sent., 05/03/2013, n. 5399).
In ogni caso, l'esistenza di un comportamento imprudente del pedone non vale ex se ad escludere la responsabilità del conducente, “essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca “la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente
2 abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. ass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/03/2022, n. 9856).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche poc'anzi richiamate, all'esito dell'istruttoria espletata e dell'esame degli atti di causa, il Tribunale ritiene, per un verso, che la ricostruzione attorea non appare verosimile e, per altro verso, comunque, che la presunzione di colpa, posta in capo al conducente, sia stata utilmente superata dalle difese svolte dalla compagnia.
Per quanto concerne il primo aspetto, ossia la non verosimiglianza della dinamica per come prospettata dalla valga quanto segue. Pt_1
Co In sede di citazione l'attrice ha esposto che la avrebbe “sorpassato da sinistra alcune vetture ferme in coda”, per poi effettuare una repentina svolta a destra. Co Orbene, tale manovra non appare plausibile, atteso che se la avesse effettivamente sorpassato da sinistra la colonna di auto, per poi svoltare a destra, avrebbe inevitabilmente tagliato la strada a dette automobili incolonnate e, quindi, avrebbe urtato anche queste prima di colpire la Pt_1
oltre al fatto che una siffatta manovra, tutt'altro che agevole, non appare eseguibile in maniera
“repentina”. Difatti, secondo questa prospettazione, stante la presenza di una colonna di auto, la Co dopo aver effettuato il sorpasso da sinistra avrebbe dovuto inserirsi tra queste per portarsi sulla destra e già solo questa manovra mal si concilia con la “repentinità” riferita. Viceversa, una manovra di questo tipo, qualora per ipotesi realmente effettuata, ben poteva essere scorta dall'attrice che, sempre secondo la stessa prospettazione di parte, si trovava ferma sul ciglio della strada in procinto di attraversare, ossia, all'evidenza, in un atteggiamento di supervisione.
Alla scarsa verosimiglianza di siffatta prospettazione, e quindi alla poca credibilità di parte attrice, va pure aggiunto che anche le testimoni citate da costei hanno sconfessato la dinamica.
Infatti, la teste – sebbene astrattamente incapace a testimoniare (cfr. Cassazione Persona_1
Co civile, sez. III, 18/04/2016, n. 7623) atteso che pure costei è stata investita dalla ed ha riportato Co lesioni - ha affermato che “la Sig.ra al fine di sorpassare questa fila di vetture utilizzava la corsia sull'estrema destra e così ci falciava” (cfr. verbale di udienza del 19.05.2022).
Dello stesso avviso la teste , testimone oculare, la quale ha affermato di aver Testimone_1
visto l'autovettura della convenuta che “improvvisamente deviava a destra per superare la suddetta colonna di auto e nel farlo travolgeva le signore ferme sul ciglio della strada” (cfr. verbale di udienza del 19.05.2022).
3 Orbene, va innanzitutto premesso che pure la testimonianza della sebbene costei non Tes_1
nutra alcun interesse concreto nel giudizio, va ritenuta di scarsa attendibilità in relazione alla ricostruzione della dinamica.
Ed infatti, posto che la teste ha dichiarato di trovarsi sul lato opposto della carreggiata rispetto all'attrice, e che l'anzidetta colonna di automobili si era formata tra la teste e la è alquanto Pt_1
inverosimile che la sia riuscire a scorgere con tanta accuratezza la manovra asseritamente Tes_1
Co posta in essere dalla la quale, attraversando da destra la fila di macchine (stante alla ricostruzione della , avrebbe dovuto essere logicamente fuori dal campo visivo di costei, Tes_1
poiché coperto dalla colonna di autovetture. A ciò va pure aggiunto che, per lo stesso motivo, non sarebbe stato possibile per la teste osservare l'impatto. Co Tutto ciò chiarito, appare più verosimile che l'impatto sia avvenuto allorquando la era intenta ad accostare sulla destra la sua autovettura e le due donne erano in procinto di attraversare la strada.
Del resto, circa l'intenzione di queste di raggiungere il lato opposto della carreggiata va evidenziato che la stessa attrice ha esposto di trovarsi “in attesa di poter attraversare la strada” e, su questo aspetto, risulta conforme pure la dichiarazione della testimone (cfr. “ho potuto notare la Tes_1
scena perché le signore erano sul ciglio della strada e non sul marciapiede in quanto si stavano accingendo ad attraversare la strada”, verbale di udienza del 19.05.2022).
Appurato, quindi, che la non fosse in sosta sul marciapiede bensì sul ciglio della strada Pt_1
intenzionata ad attraversare la stessa, va osservato quanto segue circa la già accennata presunzione di colpa posta in capo alla conducente, ritenuta superata dal Tribunale.
Sul punto, l'istruttoria ha consentito di appurare che l'attrice non ha attraversato via San Domenico
Savio usufruendo dell'apposito passaggio pedonale.
Difatti, tenuto conto che la stessa ha affermato che il sinistro è avvenuto nei pressi del Pt_1
civico 11/A di via San Domenico Savio, gli agenti intervenuti sui luoghi pochi minuti dopo il sinistro, hanno rilevato che in detta via “erano presenti strisce pedonali localizzate a circa m 53 dal luogo dell'investimento, in direzione v.le Leopardi” (cfr. relazione di incidente stradale Prot. n. 189/2019 redatto dagli agenti di Polizia Locale).
Assodato quindi che la e la sua accompagnatrice non si sono avvalse del passaggio Pt_1
pedonale, seppur presente, va sottolineato che detto aspetto, sebbene non escluda ex se la responsabilità dell'automobilista, è rilevante ai fini della valutazione complessiva.
Infatti, è appena il caso di sottolineare che “La responsabilità del conducente che investe il pedone
è esclusa in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia
4 dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che
l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica e sempre che all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 18/03/2022, n.
8940).
Orbene, posto che la manovra di portarsi sulla destra è stata dettata dalla volontà di parcare la propria auto, correttamente, sul detto lato della careggiata, in ottemperanza del disposto dell'art. Co 157 co. 2 C.d.S., non si rilevano comportamenti rimproverabili alla Co Del resto, a riprova del fatto che quella della non sia stata una manovra di svolta repentina e che le due donne non fossero ferme sul marciapiede, ma al contrario avessero intrapreso l'attraversamento senza curarsi della presenza di auto in movimento sulla sede stradale, va evidenziato che l'autovettura ha riportato danni visibili sulla parte anteriore centrale (cfr. relazione di incidente stradale Prot. n. 189/2019 redatto dagli agenti di Polizia Locale) compatibile quindi con Co la ricostruzione per cui la si sia trovata improvvisamente le due donne dinanzi.
Pertanto, per tutte le suesposte considerazioni, a giudizio del Tribunale la domanda risarcitoria proposta dalla va rigettata, tenuto conto che costei, prima di iniziare l'attraversamento Pt_1
della carreggiata, avrebbe dovuto attendere che la strada fosse sgombera da veicoli, sfruttando pure l'apposito passaggio pedonale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri medi del D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto delle attività processuali concretamente svolte dalle parti e considerato lo scaglione indeterminabile – complessità bassa della vicenda.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione, giova infatti richiamare la giurisprudenza per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 26/04/2021, n. 10984), il
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 5703/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 7.616,00 oltre spese documentate, spese Controparte_3
forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 5.03.2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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