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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 6379/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.5.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 20 ottobre 1980 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristiana Forestieri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 9 dicembre 1965 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Comelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 30 aprile 2016 (anno 2016, al n. 544, Registro 1, Parte 1, Serie) In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...] cittadina italiana ERona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: A. dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale tra
[...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. nato a [...] il [...], coniugi sposati con rito civile a C.F._2
Milano il 30 aprile 2016 (matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Milano al n. 544, registro 1, Parte 1, Anno 2016), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito;
B. Omologare le seguenti condizioni della separazione: ER
1. La figlia minore resta affidata in via congiunta a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore rilievo e in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva frequentazione.
2. Dall'1 giugno 2025 il signor d'accordo con la signora , si trasferirà in un altro Pt_2 Parte_1 immobile in Milano, via Atto Vannucci 12 mentre la signora rimarrà a vivere nell'attuale Parte_1 casa coniugale di Via San Calocero n. 3 in Milano facendosi carico integrale, dalla medesima data, del relativo canone di locazione (rimanendo unica intestataria del relativo contratto) e delle utenze ad eccezione del costo della connessione internet della casa coniugale che rimarrà a carico del signor
Pt_2 ER
3. sarà prevalentemente collocata presso la madre con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé (fatti salvi diversi accordi):
• un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dall'uscita dalla scuola (o dalla fine dell'eventuale attività extrascolastica) fino al mattino successivo con accompagnamento a scuola a cura del padre;
• a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola (o dalla fine dell'eventuale attività ER extrascolastica) e fino alla domenica pomeriggio;
il padre accompagnerà a casa della madre non oltre le ore 18.00; ER
• nei fine settimana che non trascorrerà col padre, quest'ultimo terrà la domenica pomeriggio dalle 18.00 e fino al mattino del lunedì quando la accompagnerà a scuola.
ER
3.1. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e poi i periodi dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio sera al 6 gennaio, in via alternata di anno in anno con l'uno o l'altro genitore.
3.2. Durante le vacanze pasquali in corrispondenza della chiusura della scuola (indicativamente dal
ER mercoledì precedente alla Pasqua al martedì successivo) trascorrerà ad anni alterni i giorni dal mercoledì al venerdì con un genitore e il periodo dal venerdì al lunedì sera con l'altro;
ER
3.3. trascorrerà i ponti e le altre feste scolastiche in via alternata con l'uno o l'altro genitore;
ER
3.4. Durante i mesi di giugno e luglio svolgerà attività ludiche e di socializzazione (campus, centro estivo, laboratori, oratorio estivo, attività sportive) concordate dai genitori;
in questo periodo i genitori rispetteranno l'abituale calendario della frequentazione tenendo conto dei necessari
ER aggiustamenti derivanti dal fatto che non frequenterà la scuola. ER
3.5. Durante il mese di agosto trascorrerà un periodo di vacanza di 15 giorni circa, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
3.6. A prescindere dalla frequentazione e dai periodi di vacanza ciascun genitore farà in modo che ER anche l'altro possa trascorrere con il giorno del suo compleanno.
3.7. In caso di disaccordo sulla suddivisione dei periodi, negli anni dispari deciderà la madre, negli anni pari deciderà il padre. ER
4. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il versamento in Pt_2 favore della signora in via anticipata entro il giorno 1 (uno) di ogni mese dell'importo di Parte_1
700,00 Euro a decorrere dal mese di giugno 2025. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat con prima rivalutazione giugno 2026.
5. Unicamente con riguardo ai mesi di giugno, luglio e agosto 2025 il signor verserà a titolo Pt_2 ER di contributo al mantenimento di l'importo mensile di 800,00 Euro. ER
6. Le parti concordemente pattuiscono che sarà posta fiscalmente nella misura del 100% a carico della signora la quale tratterà (se erogato a lei) o alla quale verrà corrisposto (se percepito Parte_1 dal signor unitamente al contributo al mantenimento entro il giorno 1 (uno) di ogni mese) Pt_2
l'assegno unico erogato dall'Inps nella misura del 100%.
7. Il versamento del contributo al mantenimento di cui al punto 4 e dell'assegno unico (se percepito dal signor di cui al punto 6 avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente Unicredit Pt_2
Banca intestato alla signora secondo la seguente coordinata Iban: Parte_1
[...].
8. Le spese straordinarie – individuate sulla base delle Linee Guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano approvate il 14 novembre 2017 che le parti dichiarano di aver letto e di conoscere – saranno a carico del signor nella misura del 70% e della signora nella misura del 30%. Pt_2 Parte_1
9. A precisazione di quanto stabilito al precedente punto 8, le parti sin d'ora concordano di dividere al 50% il costo della baby sitter per due pomeriggi a settimana (indicativamente 8 ore totali). Ulteriori necessità eccendenti le predette otto ore saranno concordate di volta in volta. ER
10. Con riguardo alle attività extrascolastiche di entrambi i genitori sono d'accordo nel ER consentire a di svolgere nei prossimi anni attività analoghe (qualitativamente e quantitativamente) a quelle svolte nel corrente anno che, al momento, sono: corso di teatro, corso di ginnastica acrobatica e corso di ginnastica ritmica per, rispettivamente, un giorno a settimana ciascuno.
11. Il signor verserà alla signora l'importo una tantum di 750,00 Euro entro il Pt_2 Parte_1 prossimo 31 maggio 2025. Entro la stessa data il signor estinguerà anticipatamente il Pt_2 finanziamento Findomestic acceso dalla signora di cui al punto 6.d-1) delle premesse. Le Parte_1 parti danno atto che il signor ha già estinto anticipatamente un ulteriore finanziamento Pt_2 accesso dalla signora con Banca Santander con rata pari a 92,00 Euro al mese. Parte_1
12. Il signor si farà carico della Tari sulla casa coniugale relativa al 2025 e continuerà a farsi Pt_2 carico del costo dell'utenza telefonica mobile in uso alla signora Parte_1
13. Nel caso in cui l'abituale baby sitter non sia disponibile, entrambi i genitori avranno cura di non ER affidare a soggetti che la bambina o l'altro genitore non conosce. I genitori avranno altresì cura ER di introdurre nella vita di nuovi eventuali compagni in modo graduale, nel rispetto della ER sensibilità e dei tempi della bambina e dando notizia all'altro genitore della presenza nella vita di della eventuale nuova figura.
14. Nel caso in cui la Signora decidesse di comunicare il recesso dall'attuale contratto di Parte_1 locazione della casa coniugale, si impegna a comunicarlo in via preventiva al Sig. in modo Pt_2 che il marito possa valutare di subentrare nella locazione dell'attuale casa coniugale.
15. Saranno a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese relative alle utenze della casa coniugale maturate in costanza di convivenza (fino all'1 giugno 2025) anche se il pagamento sarà richiesto successivamente a tale data.
16. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti ad eccezione del contributo unificato che sarà a carico del signor Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Milano il 30 aprile 2016
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG