Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona dei Magistrati:
D.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
D.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Avv. Chiara Memoli Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 919/2016 R.G., riservata in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024 e vertente:
TRA
( ), procuratrice di se stessa e Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Di Falco, dall'avv. Stefano Di Falco e dall'avv. Vincenza Franco, tutti elett.te domiciliati presso lo studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 168, giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
1
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri
), anche quali eredi di
[...] C.F._3 Per_1
, rapp.ti e difesi dall'avv. Luigi Palomba, elett.te dom.ti presso il suo
[...]
studio in Sorrento alla via Marziale 9, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
( ) e Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
( , rappr.ti e difesi dall'avv. Giovanni Palomba, elett.te C.F._5
dom.ti presso il suo studio in Sorrento alla via Marziale 9, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
E
( ), rappr.to e difeso Controparte_5 C.F._6
dall'avv. Giuseppe Di Casola e con questo elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palma in Napoli alla via Gramsci 10, giusta procura in atti
PARTE APPELLATA
, , quali Controparte_6 CP_7 Controparte_8
eredi di;
Persona_2
PARTE APPELLATA contumace in riassunzione
, , quali eredi di e CP_9 CP_10 Persona_3
, CP_11
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2645/2015 del 6.10.2015, pubblicata in data 7.10.2015, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata R.G. n.
500920/2010, negatoria servitutis.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 c.p.c. del 26 luglio 2010, notificato nei confronti di:
, , , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 CP_9
2
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri , , , la Per_3 CP_11 Controparte_4 Controparte_3 Parte_1
conveniva le indicate parti davanti al Tribunale di Torre Annunziata, sez. Sorrento, al fine di sentir: “1) accertare e dichiarare la inesistenza della servitù di transito in danno della part. 2029 ed in favore delle part.lle 2411 e 226; 2)
Conseguentemente, ordinare l'immediata chiusura del varco, individuato con
l' aperto sul confine tra la part. 2029 e 2411 (ex art.808); 3) Condannare CP_12
i convenuti tutti, in solido, al pagamento delle spese processuali, comprese quelle dell di cui si chiede l'acquisizione. Con espressa riserva dell'azione per il CP_12
risarcimento del danno e/o dell'equo indennizzo.”.
A sostegno della domanda dichiarava di essere comproprietaria della p.lla n. 2029
(ex 706) unitamente a . Affermava quindi che gli aventi causa da Persona_2
e , da oltre un anno, avevano intrapreso lavori Parte_2 Controparte_5
edili sul proprio fondo, aprendo un varco sul confine tra la p.lla 2029 e la p.lla
2411 per accedere alla p.lla 226, di loro proprietà. Evidenziava che le attività poste in essere dai convenuti erano state oggetto di A.T.P. che aveva accertato quanto lamentato dalla ricorrente.
1.2 Si costituivano in giudizio, con separati atti, , , Persona_1 Controparte_1
, , e , i Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
quali contestavano il titolo di proprietà vantato dalla ricorrente descrivendo circostanze per le quali appariva che la proprietà della particella oggetto di causa apparteneva esclusivamente a e, comunque, sostenevano che il Persona_2
transito era stato da loro esercitato a titolo precario e temporaneo, a tanto autorizzati da pertanto contestavano l'esistenza della Persona_2
costituzione di una servitù di transito. Chiedevano il rigetto della domanda con condanna alle spese del giudizio da porre a carico della ricorrente.
1.3 Con comparsa del 10/11 gennaio 2011 interveniva nel giudizio Persona_2
che eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo
[...]
3
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. Assunta contro e Controparte_1 altri che la particella oggetto di causa era di sua proprietà esclusiva in virtù degli atti descritti e prodotti. In particolare assumeva che in data 28 giugno 1994 stipulava, con e (genitori della ricorrente), un Controparte_13 Persona_4
contratto preliminare di acquisto di una zona di terreno di circa mq 640 da distaccarsi dalla p.lla n. 705 del fg. 3 del comune di Sorrento, provvedendo anche allo scioglimento della comunione relativa al viale di accesso alla sua proprietà, riportato in catasto alla p.lla n. 706, così da permettere a di Persona_2
divenire proprietaria esclusiva della parte di terreno per complessivi mq 815, come individuati nella planimetria allegata al citato contratto preliminare. Il predetto atto veniva sottoposto a condizione sospensiva legata alla rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte di nell'acquisto della p.lla n. 705 Persona_2
da parte dei coniugi . I citati coniugi, a loro volta, s'impegnavano Parte_3
a rinunciare al diritto di passaggio sulla p.lla n. 706, divenuta poi la p.lla n. 2029
(oggetto di causa).
L'interveniente affermava ancora che, a seguito dell'insorta controversia sull'esecuzione del contratto preliminare, veniva esperito il rimedio del lodo arbitrale e tale procedura si concludeva stabilendo l'obbligo alla stipula dell'atto notarile a carico dei coniugi , riconoscendo altresì già avvenuto Parte_3
lo scioglimento della comunione relativa alla p.lla 706 (ora 2029). I promittenti venditori non si presentavano alla stipula dell'atto, fissata per il giorno 27.10.2005,
e venuta a conoscenza anche della donazione che i coniugi Persona_2
avevano fatto alla figlia in data 3 marzo 2004, citava in Parte_3 Pt_1
giudizio (in data 6.12.2005) i donanti e la donataria per sentir dichiarare priva di effetti la donazione del 3 marzo 2004 e sentir pronunciare sentenza costitutiva in luogo del contratto di compravendita non stipulato per inadempimento dei promittenti venditori, così come accertato anche dal lodo arbitrale. A seguito dell'azione intrapresa da veniva emessa sentenza dal tribunale Persona_2
4
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri adito che rigettava la domanda proposta per indeterminatezza del bene oggetto di causa. proponeva appello, del quale dava contezza in atti. Persona_2
Dopo tali premesse l'interveniente eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice . Parte_1
Eccepiva inoltre la carenza di interesse all'azione da parte della medesima in quanto non avrebbe tratto alcuna utilità dalla striscia di terreno costituente accesso esclusivo alla proprietà dell'interveniente.
Rilevava la pregiudizialità del giudizio pendente in appello e, in ultimo, affermava che il passaggio era stato concesso ai vicini in via temporanea, pertanto la domanda era da ritenersi infondata.
Concludeva come in atti.
1.4 Il Giudice, con ordinanza del 24.11.2011, provvedeva al mutamento del rito poiché riteneva non sussistenti i presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c..
Non ammesse le attività istruttorie richieste la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 20 maggio 2015.
2. Con la sentenza n. 2646/2015 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda attrice condannando al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio nei confronti dei convenuti e dell'interveniente.
Il Giudice di primo grado accoglieva l'eccezione formulata dall'interveniente e riteneva che l'attrice non avesse la titolarità attiva alla proposizione dell'azione in quanto “nel lodo pronunciato tra ed e Persona_2 Controparte_13 [...]
, danti causa dell'odierna attrice, è stato statuito che lo scioglimento Per_4
della comunione relativa alla particella 706, regolato con il preliminare del
28.6.1994, deve ritenersi già valido ed efficace, essendosi verificata la condizione sospensiva cui tale scioglimento di comunione era subordinato. … omissis … In definitiva, nel lodo in parola è stato accertato che in merito alla disposizione contrattuale riguardante la divisione della p.lla 706, deve ritenersi che, al
5
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri verificarsi della condizione sospensiva, ovvero con l'acquisto della comproprietà della p.lla 706 da parte dei coniugi , si siano automaticamente Parte_3
prodotti gli effetti reali della divisione…”.
Continuava affermando che: “…D è divenuta proprietaria Persona_2
esclusiva della particella ex 706, nella parte attualmente corrispondente alla particella 2029, in virtù della divisione del 28.6.1994, con la conseguenza che la donazione effettuata in favore dell'odierna attrice dai predetti Parte_1
e in data 3.3.2004, in ordine alla predetta Controparte_13 Persona_4
particella 2028, debba ritenersi inefficace in quanto effettuata a non domino.”
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 2646/2015 con i Parte_1
seguenti motivi:
- Interpretazione erronea delle risultanze istruttorie in violazione degli artt.
111 , 115 e 116 c.p.c. Motivazione incongrua. Erronea ritenuta infondatezza della domanda, illogicità della motivazione.
- Interpretazione erronea, ovvero mancata considerazione delle domande proposte nell'altro giudizio pendente fra le medesime parti. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Ha così concluso: “Accogliere la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare la inesistenza della servitù di transito in danno della part. 2029 di cui alla narrativa all'atto introduttivo di primo grado, ed in favore della part.lle 2411
e 226 e di conseguenza ordinare l'immediata chiusura del varco, individuato con
l aperto sul confine tra la part. 2029 e 2411 (ex 808); - Condannare i CP_12
convenuti tutti come la interventrice in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle dell'A.T.P. espletata.
Con espressa riserva dell'azione per il risarcimento del danno e/o dell'equo indennizzo.”.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri 4. Si sono costituiti: - che ha chiesto il rigetto dell'appello perché Persona_2
infondato in fatto ed in diritto, ribadendo le argomentazioni avanzate in primo grado;
- che preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità Controparte_5
dell'appello sia per irregolarità della notifica, sia per la violazione degli artt. 342
e 348 c.p.c., nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, ribadendo le argomentazioni avanzate in primo grado, con condanna alle spese di lite del grado, da attribuire al procuratore anticipatario;
- Per_1
e che hanno preliminarmente
[...] Controparte_1 Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (per ragionevole probabilità di non accoglimento), nel merito ne hanno chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, ribadendo le argomentazioni avanzate in primo grado, con condanna alle spese di lite del grado, da attribuire al procuratore anticipatario;
- e che hanno chiesto il rigetto Controparte_3 Controparte_4
dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite del grado, da attribuire al procuratore anticipatario.
4.1 Le altre parti appellate sono rimaste contumaci ( e CP_11
– e per questa gli eredi , Persona_3 CP_9 CP_10
).
[...]
5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado.
6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7 ottobre 2015; b) la sentenza non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato consegnato per la notifica in data 18/22 febbraio 2016.
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
7
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione avv. contro e Per_2 Pt_1 Controparte_1 altri Il procedimento civile è stato interrotto diverse volte (10.6.2022, 17.11.2023 e
10.4.2024) a causa della morte delle parti citate in giudizio ( Persona_2
e . Persona_1 Persona_3
La causa, come detto, è stata riassunta per ben tre volte a seguito di richiesta interruzione, a causa di morte, avanzata dai procuratori con comparsa conclusionale. Rinviata all'udienza del 9.10.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
6.1 Sempre in via preliminare, si osserva che l'avv. Luigi Palomba – per ultima comparsa conclusionale in data 11.11.2024 - ha eccepito l'inesistenza della notificazione (pec del 21.7.2022) dell'atto di riassunzione nei suoi confronti poiché in comparsa conclusionale in data 11.2.2022, aveva dichiarato la morte della propria assistita chiedendo l'interruzione del procedimento, Persona_1
pertanto la notifica dell'atto di riassunzione andava fatta agli eredi della defunta, questi ultimi già costituiti unitamente alla de cuius.
Si rileva che il procedimento è stato interrotto con ordinanza in data 8/10.6.2022 con la quale, preso atto del decesso di non fu dichiarata Persona_2
l'interruzione anche in relazione al decesso di . L'istanza di Persona_1
riassunzione è stata tempestivamente depositata dalla parte appellante che, per la parte , ha notificato al procuratore costituito, anziché agli eredi della Persona_1
defunta, fra l'altro già costituiti in giudizio unitamente alla predetta Per_1
[...]
Ciò posto si osserva che il termine stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto successivamente alla costituzione della parte ha natura perentoria, mentre è meramente ordinatorio il termine che il giudice, ai sensi dell'art. 303 c.p.c. assegna, secondo il suo prudente apprezzamento, per la notifica, da parte dell'istante alla controparte, dell'atto di riassunzione e del decreto di
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri fissazione dell'udienza (Cassazione civile, sentenza n. 14353/2009). Pertanto “ove il ricorso col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non sia stato regolarmente notificato, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo, ma deve ordinare la rinnovazione della notifica, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine perentorio.” (Cassazione civile, sentenza n. 13683/2012). Questa Corte ha dichiarato l'interruzione poi anche in riferimento al decesso di (ord. 17.11.2023) e la tempestiva Persona_1
riassunzione è stata notificata regolarmente alle parti.
7. E' necessario ancora esaminare, in via preliminare, le eccezioni d'inammissibilità dell'appello formulate dalle parti appellate ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 c.p.c..
L'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345, 348 bis, 348 ter, 383, 434, 436 bis, 447 bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello instaurati con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come nel caso in esame.
Per effetto delle modifiche indicate nell'atto di appello bisogna indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27199/2017), hanno stabilito che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, oggetto di gravame, e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri Nel caso di specie l'appello deve essere dichiarato ammissibile poiché la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che ha inteso censurare e le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l'assunto del primo giudice.
La parte appellata ha quindi avuto modo di difendersi compiutamente ed infatti ha affrontato criticamente le questioni formulate dall'appellante.
E' possibile quindi passare all'esame dei motivi di appello.
8. I motivi vengono esaminati congiuntamente per la stretta connessione e continenza tra i medesimi.
La parte appellante con il primo motivo (Interpretazione erronea delle risultanze istruttorie in violazione degli artt. 111 , 115 e 116 c.p.c.
Motivazione incongrua. Erronea ritenuta infondatezza della domanda, illogicità della motivazione.) ha preliminarmente ribadito di essere titolare della comproprietà della particella 706 in virtù di un titolo, atto notarile di donazione del 4 marzo 2004, astrattamente e concretamente opponibile ai terzi poiché regolarmente trascritto. Ha quindi sostenuto che a lei non sono opponibili né la scrittura privata del 28 giugno 1994, né il lodo arbitrale citato in atti, così come prodotto da . Il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere Persona_2
sciolta la comunione sull'indicata particella perché gli indicati atti non erano stati trascritti prima della trascrizione dell'atto di donazione, così da determinare effetti esclusivamente tra le parti contraenti ma rimanendo inopponibili all'attrice, odierna appellante.
Con il secondo motivo (Interpretazione erronea, ovvero mancata considerazione delle domande proposte nell'altro giudizio pendente fra le medesime parti. Illogicità e contraddittorietà della motivazione) ha sostenuto che: “il Giudice monocratico pone a fondamento della - a dir poco - superficiale pronuncia, un lodo privo di natura esecutiva non solo, ma che è stato fatto oggetto in ben due gradi di merito di una statuizione di rigetto della domanda di
10
Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri esecuzione non solo per indeterminatezza assoluta del bene da compravendere
(ma ciò qui non interessa) ma principalmente perché quel bene oggi è legittimamente transitato in capo ad altro soggetto in virtù di titolo (la donazione)
]a cui validità non solo non è stata inficiata, ma costituisce motivo esclusivo di quel rigetto” pag. 8 atto di appello.
I motivi di appello sono fondati.
Ed invero la sentenza della Corte di Cassazione n. 11762/2018, prodotta in atti, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da nel Persona_2
procedimento relativo alla domanda proposta per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto notarile con il quale CP_13
e avevano donato alla figlia, , il
[...] Persona_4 Parte_1
fondo oggetto anche dell'odierna causa, così confermando sia la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli, sia la sentenza di primo grado.
Ne deriva quindi che è da ritenersi titolare del diritto di Parte_1
comproprietà con sulla particella n. 2029 – ex 706 (La parte che Persona_2
agisce in negatoria servitutis ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto, ma non di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo;
incombe invece al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto reale a lui spettante. La prova della servitù per destinazione del padre di famiglia postula che, al momento in cui i due fondi cessano di appartenere ad unico proprietario, le opere destinate all'esercizio della servitù preesistano alla divisione o all'alienazione del fondo e siano state poste o lasciate nello stato dal quale risulta la servitù, ovvero in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri, de facto il contenuto della servitù;
l'apparenza è indispensabile per poter ritenere costituita questa servitù e non la volontà dei condividenti, desumibile dall'atto negoziale, di asservire un fondo ad un altro fondo. Pertanto, nell'actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. Assunta contro e Controparte_1 altri pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto, mentre incombe al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto reale a lui spettante, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale. La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, inoltre, non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi
e solo comproprietario dell'altro, mancando in tal caso il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario. Cassazione civile ordinanza n. 18028/2019).
Nel caso di specie le parti costituite non hanno contrastato la domanda attorea poiché, fin dalle prime difese, hanno sempre sostenuto che il transito era stato da loro esercitato temporaneamente ed a titolo precario, a ciò comunque autorizzati dall'altra comproprietaria . Persona_2
Ciò posto la sentenza di primo grado va riformata nel senso di ritenere appunto legittimata l'istante alla presentazione della domanda di actio negatoria servitutis, come formulata in atti, che risulta fondata.
In tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo
e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione avv. contro e Per_2 Pt_1 Controparte_1 altri obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.
Cassazione civile ordinanza n. 1905/2023.
La actio negatoria servitutis ha poi come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Nel caso di specie le parti convenute hanno sostenuto di aver esercitato un passaggio transitorio e temporaneo, ma esiste un'opera astrattamente idonea a consentire il transito dal fondo di proprietà ad altri fondi limitrofi, vale a dire Parte_1
il varco tra la particella 2029 e la particella 2411 ex 808.
Si accoglie quindi la domanda di accertamento avanzata e si dichiara che la particella n. 2029, foglio 3, in catasto terreni del Comune di Sorrento, in comproprietà tra e gli aventi causa da , non è Parte_1 Persona_2
sottoposta ad alcuna servitù di transito in favore di: - e Controparte_1 CP_2
(anche quali eredi di ) proprietari della part. 808 –
[...] Persona_1
, e (eredi di , Controparte_5 CP_14 CP_10 Persona_3
, , , tutti proprietari del fabbricato Controparte_3 Controparte_4 CP_11
ubicato sulla part. 226, posta in prosecuzione della part. 808 (ora 2411).
I proprietari della part. 808 e , sulla quale Controparte_1 Controparte_2
insiste il varco di accesso dalla part. n. 2909 vanno condannati al ripristino dello stato dei luoghi con chiusura del detto varco al fine di eliminare un'opera visibile all'esercizio del passaggio.
9. In considerazione dell'accoglimento del gravame e del comportamento processuale le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico di tutte le parti appellate e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa dichiarato sino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: contro la sentenza n. Parte_1
2645/2015, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, così definitivamente provvede:
-Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza a carico della particella n. 2029, foglio 3, in catasto terreni del Comune di Sorrento e di cui è comproprietaria , di servitù di passaggio in favore della part. Parte_1
2411 ex 808 di proprietà di e (anche quali Controparte_1 Controparte_2
eredi di ) nonché in favore del fabbricato ubicato sulla part. 226, Persona_1
posta in prosecuzione della part. ex 808 di proprietà di , Controparte_5 [...]
e (eredi di , e;
CP_14 CP_10 Persona_3 CP_14 CP_10
-Condanna e , in solido, al ripristino dello Controparte_1 Controparte_2
stato dei luoghi con chiusura del varco di accesso dalla part. 2029 alla part. 808.
-Condanna , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 [...]
, CP_14 Parte_4 CP_14 [...]
, , , tutti in solido tra loro, al Parte_5 Controparte_4 CP_11
pagamento delle spese di lite che liquida, per il primo grado in € 250,00 per spese ed € 2.000,00 per competenze, per il secondo grado in € 500,00 per spese ed €
3.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario e CNA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Chiara Memoli D.ssa Alessandra Piscitiello
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Corte di Appello di Napoli, 2^ sezione Esposito avv. contro e Pt_1 Controparte_1 altri