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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 576/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Modena (c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
dal procuratore speciale difesa dall'avv. Daniela Sorgato e Parte_2
domiciliata in Padova presso lo studio del difensore
(appellante principale)
nei confronti di
Controparte_1 Controparte_2
e con sede in Padova (p. iva n. ), in Controparte_3 P.IVA_2
1
, difesa dall'avv. Luigi Ferraro, domiciliata in Milano presso lo
[...]
studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Nel merito
In via principale
1) in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Padova n. 125/2023, rigettare integralmente le domande della società Controparte_1 Controparte_4
o in subordine rideterminare il saldo del conto corrente
[...] Controparte_3
n. 44680 secondo i criteri esposti in narrativa;
2) in ragione della riforma totale o parziale della sentenza gravata, compensare o ridurre proporzionalmente l'ammontare delle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado, con condanna della parte appellata alla restituzione totale o parziale del relativo ammontare, pari a euro 5.681,00, distratto in favore del difensore antistatario;
3) in ragione della riforma totale o parziale della sentenza gravata, porre le spese di CTU del
giudizio di primo grado in tutto o in parte a carico della società Controparte_1
e de . Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
In via istruttoria
4) disporre un'integrazione dell'elaborato peritale secondo quanto richiesto con note di
trattazione del 22.02.2024;
5) disporre un'integrazione dell'elaborato peritale, demandando al Consulente di mantenere in
conto le competenze stornate relative ai conti anticipi nn. 401174, 155580, 284180, 44680, sulla scorta di quanto osservato dal CTP della Banca in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale (cfr. all.
3.2 CTU).
In ogni caso
6) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
2
per l'appellata e appellante incidentale:
In principalità, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dall'istituto di credito (già ), avverso la sentenza n. 125/2023 Parte_1 Controparte_5
pubbl. il 19/01/2023 R.G. n. 2653/2019, emessa dal Tribunale di Padova;
- dichiarare l'illegittimità delle competenze addebitate dalla in danno Pt_1 dell' a titolo di interessi, commissioni e Parte_3
capitalizzazione degli stessi interessi, dal gennaio del 2004 al dicembre del 2018;
- confermare la condanna di a rideterminare e rettificare il saldo Controparte_5
dare/avere del conto corrente in esame nella somma di Euro 51.010,16 a debito;
In subordine, in parziale riforma della sentenza appellata,
- accertare, conformemente al riconteggio elaborato dal CTU dott. Persona_1
che le competenze illegittimamente addebitate dalla ammontano alla somma di Pt_1
Euro 43.741,91 e, conseguentemente, che il saldo rettificato del conto corrente in esame, al 31 dicembre 2018, è pari alla somma di Euro 60.034,95;
- condannare a rideterminare il saldo dare/avere del conto corrente Controparte_5 in esame, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, accreditando in favore dell'odierna attrice la somma di Euro 43.741,91 oltre agli interessi legali sulla medesima somma, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, utilizzando il saldo rettificato di conto corrente, pari ad Euro 60.034,95 (anziché Euro -103.776,86), come base di partenza per tutte le annotazioni dare/avere intervenute successivamente;
E comunque,
- condannare la alla refusione delle spese del presente giudizio, per compensi Pt_1
ed esborsi, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, ex. art. 2, co. 2 D.M. 55/2014, oltre Iva e Cpa, con
sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 aprile 2019, Controparte_1
conveniva, Controparte_4 Controparte_3
davanti al Tribunale di Padova, chiedendone la Parte_1
3 condanna alla restituzione di addebiti illegittimi, per interessi e competenze, compiuti sul conto corrente intrattenuto con l'attrice.
Impresa Edile Cav. deduceva che le condizioni CP_3 CP_2
economiche del c/c, del quale era in grado di documentare le movimentazioni del 1° trimestre 2004, non erano state validamente pattuite.
Si costituiva in giudizio affermando che il conto Parte_1
corrente era ancora aperto e presentava un saldo negativo di “almeno
Euro 170.000”.
La convenuta negava la fondatezza delle domande dell'attrice ed eccepiva la prescrizione delle richieste restitutorie.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale di Padova, con sentenza n. 125/2023, depositata il 19 gennaio 2023, rideterminava il saldo del conto corrente n. 44680 alla data del 31 dicembre 2018 in Euro 51.010,16
a debito della correntista, condannando la banca alla rifusione delle spese processuali dell'attrice.
Il giudice riteneva che la domanda di rideterminazione del saldo del conto ancora aperto n. 44680 (continuazione del conto n. 4011/30) fosse ammissibile, ma che non si dovessero considerare i conti “sbf”, pur documentati in causa, in quanto l'attrice aveva “svolto tutte le contestazioni con riferimento al solo conto corrente, senza nulla specificatamente indicare rispetto ai conti anticipi o alle modalità di funzionamento degli stessi in relazione al conto corrente”.
Quindi, il giudice riteneva che dovesse applicarsi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 t.u.b., poiché non era stato pattuito per iscritto il tasso d'interesse “entro fido”, con esclusione dell'anatocismo in assenza di un'espressa pattuizione della reciprocità nella capitalizzazione periodica.
4 Era invece giudicata valida, in quanto non indeterminata, la clausola che prevedeva l'addebito di commissioni di massimo scoperto.
Era infine limitatamente accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Si doleva della decisione formulando i seguenti motivi Parte_1
di impugnazione: 1) non era ammissibile la rettifica del saldo di conto corrente ancora aperto;
2) il giudice aveva dato rilevanza al c.d. fido di fatto, individuando erroneamente le rimesse solutorie ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione e applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b.; 3) l'anatocismo successivo al 30 giugno 2000 era legittimo poiché la banca si era adeguata alla delibera Cicr del 9 febbraio
2000. In conseguenza dell'accoglimento dei motivi suddetti, la regolamentazione delle spese processuali doveva essere riconsiderata.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero integralmente rigettate le domande dell'attrice.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
di e , chiedendo il CP_2 Controparte_2 Controparte_3
rigetto dell'appello della banca e proponendo appello incidentale, lamentando l'omesso esame dei conti “sbf” collegati al conto corrente
(sui quali era state addebitate competenze non dovute, girate sul conto corrente ordinario) e l'inadeguatezza del compenso liquidato.
La Corte di Appello, con ordinanza 29 giugno 2023, sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Nel corso del processo era tentata la conciliazione e disposta c.t.u., nominando all'uopo il dott. il quale depositata la Persona_1
relazione 3 giugno 2024.
Con ordinanza del 28 giugno 2024, il consigliere istruttore assegnava i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
5 Dopo un rinvio richiesto dalle parti, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 6 marzo 2025, sostituita da trattazione scritta.
0. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza n. 125/2023, pronunciata dal Tribunale di Padova, è divenuta definitiva su tutte le statuizioni che non sono state oggetto di specifici motivi d'impugnazione.
E' perciò coperto dal giudicato l'accertamento che il rapporto di conto corrente n. 44680 è la continuazione di quello n. 4011/30.
Sul punto non ha formulato alcun motivo Parte_1
d'impugnazione.
E' ugualmente passato in giudicato l'accertamento della validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto, del termine di decorrenza della prescrizione, nonché la statuizione del Tribunale secondo cui, agli effetti della prescrizione, la natura delle rimesse dev'essere indagata considerando il c.d. saldo banca e non il saldo rettificato ed ancora che la prescrizione viene in rilievo “anche in caso di azione di rettifica del saldo del conto corrente previa declaratoria di nullità delle relative clausole” (pag. 7 della motivazione della sentenza).
Su tali questioni, poste a base della decisione del Tribunale,
[...]
non ha inteso formulare motivi Controparte_1 CP_2
d'impugnazione.
1. Il primo motivo d'impugnazione di è manifestamente Parte_1
infondato.
L'appellante afferma che il correntista non può ottenere la rettifica del saldo di conto corrente ancora aperto.
Si rileva che ha chiesto Controparte_1 CP_2
l'accertamento degli addebiti illegittimi compiuti dalla banca fino al 31 dicembre 2018, poiché in quel mese la banca riscontrò la richiesta di trasmissione degli estratti conto formulata ai sensi dell'art. 119 t.u.b (nel
6 successivo mese di gennaio, la cliente promosse la mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 e, avendo questa avuto esito negativo, notificò l'atto di citazione).
La Corte di Appello di Venezia aderisce, condividendone le ragioni, alla consolidata giurisprudenza, anche di legittimità (v. Cass. civ. 5 settembre
2018, n. 21646 e, fra le ultime, Cass. civ. 27 febbraio 2024, n. 5118 e
Cass. civ. 15 febbraio 2024, n. 4214), secondo cui la domanda di accertamento del saldo del conto, depurato dagli addebiti illegittimi, è ammissibile anche in costanza di rapporto. Infatti, “sussiste l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto” (così Cass. civ. n. 4214/2024 in motivazione).
Quindi, il correntista, fino dal momento dell'annotazione in conto di una posta indebita, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito, può agire in giudizio per fare dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. Ciò può fare sia per recuperare una maggiore disponibilità di credito, sia perché sia appurata l'effettiva consistenza del debito.
7 2. E' invece fondato, nei limiti di seguito indicati, il secondo motivo d'impugnazione principale, con cui l'appellante afferma che il giudice abbia erroneamente accertato l'esistenza di un affidamento c.d. di fatto.
Diversamente da quanto sostiene la prova dell'apertura Parte_1
di credito può essere data in ogni modo e non richiede necessariamente l'esibizione del contratto scritto.
Sennonché, nel caso di specie, ancora prima della prova, mancava l'allegazione dell'esistenza di un'apertura di credito anteriormente al 27 aprile 2009, allorché venne concluso il primo contratto (allegato all'atto di citazione del 2 aprile 2019, quale doc. 10).
La conseguenza è che tutte le rimesse, che hanno pagato addebiti anteriori al 3 dicembre 2008, avevano natura solutoria e si è perciò prescritto il diritto alla loro ripetizione (il primo atto interruttivo della prescrizione è la richiesta risarcitoria-restitutoria pervenuta alla banca).
2.1. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato D.Lgs., la nullità stessa (cfr. Cass. n. 34997 del 2023)” (Cass. civ. 26 settembre
2024, n. 25711; v. anche Cass. civ. 3 luglio 2024, n.c18230).
Nella specie, il rapporto di conto corrente era stato concluso il 29 ottobre
1992, assumendo all'epoca la numerazione 4011/30. L'andamento del
8 rapporto è stato documentato dall'attore dal primo trimestre 2004 e il primo contratto di apertura di credito venne concluso – come sopra detto
– il 27 aprile 2009.
A parte il difetto di allegazione circa la conclusione, per iscritto, oralmente o per fatti concludenti, di un'apertura di credito anteriormente al 2009, manca la prova dell'esistenza di un affidamento.
Il fatto che la banca abbia applicato commissioni differenziate a seconda dell'ammontare dello scoperto di conto non è un elemento presuntivo sufficiente, tanto più se si considera che – come evidenziato dal Tribunale
– il contratto di conto corrente prevedeva un unico tasso debitorio.
La circostanza per cui lo scoperto, negli anni 2004-2008, non ha mai superato il “limite” di Euro 80.000 e poi di Euro 50.000 non significa che la banca si fosse impegnata a tenere a disposizione della cliente detti importi di denaro. La costanza di uno scoperto di conto e la differenziazione delle commissioni addebitate a seconda dell'ammontare dello stesso è compatibile con la tolleranza della banca.
Dell'esistenza di un affidamento non si rinviene traccia negli estratti conto o in altra documentazione.
Non sono state documentate segnalazioni alla Centrale rischi tenuta dalla
Banca d'Italia, relative ad affidamenti in essere anteriormente al 2009.
In sintesi, gli elementi cui fa riferimento Controparte_1
che peraltro ha tratto dalla consulenza tecnica del primo CP_2
c.t.u. dott. atteso che negli atti introduttivi del giudizio Persona_2
l'attrice nulla aveva dedotto in proposito, non sono sufficienti, ai sensi dell'art. 2729, 1° co., c.c., per ritenere raggiunta la prova di un contratto di apertura di credito concluso oralmente o per fatti concludenti in data indefinita e anteriore al 2008.
9 2.2. Non è comunque condivisibile la decisione di applicare il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 t.u.b. poiché il contratto prevedeva un unico tasso debitorio per lo scoperto di conto, anziché due tassi (uno intra-fido e l'altro ultra-fido). In difetto di diverso accordo, tale unico tasso d'interesse passivo, pattuito dalle parti, avrebbe dovuto applicarsi anche nell'ipotesi in cui lo scoperto di conto non fosse stato meramente tollerato, ma corrispondesse a un affidamento.
Del resto, poiché il tasso era pattuito proprio per l'eventualità dello scoperto di conto, spettava all'attore dimostrare che, in caso di apertura di credito, le parti avevano pattuito un tasso debitorio più conveniente per la correntista.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, afferma che Parte_1
l'anatocismo fosse legittimo, in quanto la banca si era adeguata alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000, dandone pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e comunicandolo alla cliente nell'estratto conto del 31 ottobre
2000.
Il motivo non è fondato.
L'art. 2 della delibera Cicr del 9 febbraio 2000 dispone per la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Inoltre, prevedeva, per le condizioni applicate in base a contratti stipulati anteriormente, il meccanismo di adeguamento da impiegare entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, co. 1°).
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, entro il termine suddetto la banca avrebbe potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2).
10 L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi il perfezionamento di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) rimaneva necessaria solamente per l'ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
Si tratta di stabilire, dunque, il criterio per la valutazione del carattere peggiorativo di tali condizioni. In base alla lettera della norma, il raffronto parrebbe da effettuarsi non tra le condizioni legali, ma tra le condizioni praticate in precedenza e le nuove condizioni praticate. La norma in esame, infatti, così dispone, al secondo comma: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, come, entro il 31 dicembre 2000….”.
Tuttavia, il riferimento non alle condizioni precedentemente “pattuite” e, quindi nulle, ma a quelle precedentemente “applicate” comporterebbe un'inammissibile validazione della capitalizzazione contenuta in una clausola nulla, in contrasto con il principio quod nullum est nullum producit effectum. Appare perciò corretto affermare che non sia giuridicamente configurabile l'adeguamento di una clausola nulla, ancorché di fatto applicata.
Anche la Corte di Cassazione ha affermato che un peggioramento non può mai essere riscontrato per le clausole anatocistiche anteriori al 2000 riferite agli interessi a debito del correntista: quest'ultimo, infatti, grazie alla declaratoria d'illegittimità costituzionale del comma 3° dell'art. 25
11 del d.lgs. n. 342/99 (Corte Cost. 425/2000), ha diritto alla totale esclusione dell'anatocismo sugli interessi a suo debito, con la conseguenza che la capitalizzazione reciproca post 2000 comporta l'inserimento di condizioni da qualificare sempre peggiorative rispetto alle precedenti. Non essendo, pertanto, consentito l'adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo, espresso accordo delle parti, ai sensi del comma 3° dell'art. 7 citato, potrebbe introdurre nel contratto una valida clausola anatocistica
(Cass. civ. n. 3861/20; n. 26779/19; n. 26769/19; n. 24354/19, tutte non massimate). Va ricordato che anche di recente la Suprema Corte ha ribadito la regola suddetta, affermando che la radicale nullità delle clausole in questione comporta la “impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. civ.
9140/20; Cass. civ. n. 29420/20; Cass. civ. n. 17634/21).
Ne consegue che, nel caso di specie, la norma applicabile è il 3° comma dell'art. 7 della delibera Cicr, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”, di talché la mancanza di specifica approvazione delle clausole anatocistiche dopo l'entrata in vigore della delibera suddetta comporta l'esclusione della legittimità della capitalizzazione degli interessi.
Pertanto, fermi gli effetti della prescrizione, nella rideterminazione del saldo del conto corrente si devono necessariamente scomputare gli
12 addebiti per interessi composti, anche per il periodo successivo all'anno
2000.
4. Con il primo motivo di impugnazione incidentale, Controparte_1
si duole che non siano stati presi in
[...] CP_2
considerazione i due conti anticipi collegati al conto corrente, sul quale erano girate le competenze addebitate dalla banca.
Il Tribunale ha ritenuto che tali conti non fossero da considerare poiché nulla era stato specificato.
Il motivo di impugnazione merita accoglimento.
E' vero che la domanda dell'attrice riguardava la rideterminazione del saldo del conto corrente, ma è altrettanto vero che i conti anticipi hanno influito sulla formazione del saldo, poiché da essi provenivano le competenze addebitate dalla banca.
Il fatto era stato dedotto da . Controparte_1 CP_2
fin dall'atto di citazione, ove si diceva che dalla relazione del proprio tecnico, , incaricato “di verificare la legittimità e la Controparte_6
correttezza delle competenze (interessi, commissioni e spese) addebitate, nella tenuta dei rapporti relativi al conto corrente ordinario n. 44680, al conto SBF n. 284180 ed al conto SBF n. 155580”, era emerso che la banca aveva illegittimamente addebitato interessi, commissioni e spese per la somma complessiva di Euro 123.328,08, di cui l'attrice domandava la restituzione. All'uopo l'attrice aveva depositato, in allegato all'atto di citazione, estratti conto inerenti ai due conti accessori.
Era pertanto chiaro che anche i conti anticipi rientravano nell'oggetto del giudizio e che la pretesa restitutoria concerneva pure gli addebiti illegittimi per spese, interessi e commissioni di detti conti, che da essi confluivano sul conto corrente ordinario.
13 5. E' stata disposta nuova c.t.u. sulla base del seguente quesito: “ferma la necessità di scomputare dal conto le commissioni e le spese non pattuite per iscritto (già quantificate nel corso del primo grado di giudizio), nonché gli interessi composti per tutta la durata del rapporto (anche in questo caso, salvi gli effetti della prescrizione), ridetermini il c.t.u. il saldo del conto corrente alla data del 31 dicembre 2018, attenendosi a quanto sopra indicato, ossia applicando i tassi di interesse contrattuali e considerando solutorie tutte le rimesse anteriori al 3 dicembre 2008 che abbiano pagato addebiti illegittimi (la verifica dovrà compiersi sul saldo banca e non sul saldo rettificato, essendo divenuta sul punto definitiva la relativa statuizione del Tribunale di Padova); il c.t.u. dovrà scomputare dal conto, salvi gli effetti della prescrizione, tutti gli addebiti per commissioni, spese ed interessi, che non fossero stati pattuiti per iscritto, provenienti dai due conti SBF”.
Il c.t.u., dott. ha depositato la relazione peritale il 3 Persona_1
giugno 2024.
Tenuto conto delle competenze provenienti dai conti anticipi e dell'effetto della prescrizione, il c.t.u. ha concluso che “Il saldo del conto corrente alla data del 31.12.2018 è stato pertanto rideterminato, alla luce dei criteri esposti, in € - 60.034,95. Si precisa che, gli interessi maturati sul conto corrente, relativi all'anno 2018 non risultavano ancora addebitati alla data del 31.12.2018, in quanto ai sensi dell'art. 4 della delibera C.I.C.R. del 3.8.2016, divengono esigibili solamente a partire dal 1 marzo dell'anno successivo. L'ammontare degli interessi passivi non ancora addebitati è di € 3.177,38 e gli stessi sono stati rideterminati in € 564,17 sempre a debito del correntista” (v. pag. 15 della relazione peritale).
14 Il consulente tecnico ha correttamente considerato, come richiesto dal consulente di parte appellata, i tassi d'interesse applicati dalla banca, in quanto migliorativi rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Ha tenuto conto degli effetti della prescrizione, considerando che il c/c, nel periodo rilevante (anteriore al 3 dicembre 2008), non era affidato, sicché tutte le rimesse furono solutorie. Le competenze indebite, relative ai conti anticipi s.b.f. nn. 284180 e 155580 sono state espunte, come richiesto dalla banca, “ai soli fini del ricalcolo del saldo del conto corrente n.
44680 (già n. 4011-30)”, ossia nella misura in cui sono state girate sul conto corrente.
In proposito il c.t.u. ha chiarito che il conto anticipi n. 155580, solo parzialmente documentato (periodo marzo-settembre 2008), ha influito minimamente sul ricalcolo del saldo del conto corrente. Per il conto anticipi n. 284180, il c.t.u. ha considerato solo le girocontazioni indirizzate al conto corrente ordinario, ossia di cui vi fosse prova documentale del fatto che avessero comportato addebiti sul c/c n. 44680.
Ciò è corretto poiché, sebbene l'attrice avesse dedotto che sui conti anticipi erano stati compiuti addebiti illegittimi (v. punto che precede), la domanda di rideterminazione del saldo concerne esclusivamente il conto corrente ordinario n. 44680 (v. conclusioni rassegnate a pag. 18 e ss. dell'originario atto di citazione e poi nell'atto depositato il 18 maggio
2021, richiamato all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 19 gennaio 2023, in cui l'attrice chiedeva “disporre l'integrazione della CTU tecnica contabile, redatta dal dott. affinché il perito proceda al Per_2
riconteggio del saldo di conto corrente, considerando anche i conti SBF nn. 284180 e 155580, collegati al conto corrente ordinario n. 44860”, con ciò confermando che l'interesse ai conti anticipi era limitato alla loro rilevanza per la rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario).
15 6. Il secondo motivo d'impugnazione di Controparte_1
vertente sulla liquidazione delle spese processuali, rimane CP_2
assorbito dalla necessità di una nuova regolamentazione di dette spese, conseguente alla riforma dell'impugnata sentenza.
Il motivo non era comunque infondato, atteso che il Tribunale di Padova aveva considerato uno scaglione di valore non corretto. Anche volendo prendere in esame il valore del decisum, ossia il valore della rettifica apportata al saldo del conto corrente, la controversia si collocava, sebbene per poco, nello scaglione di valore Euro 52.001-260.000 (Euro
103.776,86 saldo apparente - Euro 51.010 saldo rettificato = Euro
52.766,86) e non nello scaglione di valore Euro 26.001-52.000. Le questioni trattate non erano di particolare complessità, ma la fase istruttoria era resa complessa dalla necessità dell'accertamento tecnico.
Solo la fase decisionale fu semplificata dalla decisione del giudice di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
7. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve accertarsi in Euro 60.034,95 a debito della correntista (anziché, come aveva dichiarato il Tribunale di Padova, in Euro 51.010,16 sempre a debito del correntista) il saldo al 31 dicembre 2018 del conto corrente n.
44680 intrattenuto dalle parti.
E' inoltre dovuto dalla correntista alla banca, con decorrenza dal 1° marzo 2019, a titoli d'interessi passivi maturati sul saldo debitorio suddetto, l'importo di Euro 564,17.
8. Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000 (il valore della causa era
16 indicato, in atto di citazione 2 aprile 2019, in Euro 123.328, pari alla somma delle richieste restitutorie;
ed ancora in appello la controversia verte su valori superiori ad Euro 52.001), devono essere per metà rifuse ad da e per CP_1 Controparte_1 CP_2 Parte_1
metà compensate.
La compensazione si giustifica considerando che, pur avendo ottenuto una sensibile riduzione del debito quale risultava dalla documentazione bancaria (debito sceso da Euro 103.776,86 ad Euro 60.034,95 al 31 dicembre 2018), le domande, proposte dall'attrice, di condanna della banca alla restituzione di complessivi Euro 123.320 non sono state accolte.
Le spese di c.t.u., già liquidate dal Tribunale di Padova e dalla Corte di
Appello di Venezia con separato provvedimento, vanno poste a carico delle parti nella misura di metà per ciascuna, avendo entrambe reso necessari, con le rispettive difese, solo in parte risultate fondate, gli accertamenti tecnici.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 576/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante principale) nei confronti di Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2 [...]
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria Controparte_3
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta in
Euro 60.034,95 a debito della correntista il saldo al 31 dicembre 2018 del conto corrente n. 44680 intrattenuto dalle parti, nonché accerta in
17 Euro 564,17 il debito per interessi maturati sul saldo debitorio suddetto, esigibile dal 1° marzo 2019;
2) rigetta nel resto sia l'appello principale, sia l'appello incidentale;
3) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
metà
[...] Controparte_4 Controparte_3
delle spese processuali che liquida per l'intero, con riferimento al primo grado di giudizio, in Euro 8.200,00 per compensi ed in Euro
759,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge, e che liquida, con riferimento al presente grado e sempre per l'intero, in Euro 8.100,00 per compensi ed in Euro 804,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa la rimanente metà;
4) dispone distrazione delle spese sopra liquidate a favore dell'avv.
Luigi Ferraro, dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale di Padova e dalla Corte di Appello di Venezia con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna.
Venezia, 7 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere est.
dott. Alessandro Rizzieri
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