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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3151/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANNONE Parte_1 C.F._1
ROBIN
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE Controparte_1 C.F._2
VINCENZA
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 27.10.2023, ritualmente notificato, ha domandato la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 731/2014 di Questo Tribunale, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e in Controparte_1 particolare domandando la revoca dell'assegno divorzile di € 450,00 mensili in favore della moglie, che nel frattempo avrebbe intrapreso una stabile convivenza, sarebbe proprietaria di un immobile e avrebbe un lavoro stabile, con una retribuzione di circa € 900,00 mensili, e altresì del contributo di € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia , oramai trentottenne e Per_1
dipendente presso una società di ristorazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 29.1.2024, ha domandato il Controparte_1
rigetto della domanda di revoca del contributo in proprio favore, dichiarando di avere anzi avuto una contrazione dei redditi e di non avere alcuna stabile convivenza. Nulla ha dedotto riguardo alla figlia, con la quale ci sarebbero anzi stati dei dissapori e che non convive più con la madre.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta per la decisione.
****
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di modifica spiegata dal ricorrente sia solo in parte fondata.
E infatti “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone
la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli
ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca
o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione
economica instauratasi” (Cass. Civ., Sez. I, n. 354 del 10/01/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato la domanda sulle mutate condizioni della resistente, in particolare invocando il fatto che la stessa intratterrebbe una nuova convivenza more uxorio, oltre al miglioramento delle sue condizioni reddituali a far data dalla pronuncia di divorzio.
Quanto al primo profilo, il Collegio condivide l'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale “ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la
pagina 2 di 5 convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore
impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con
il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno” (Cass. Civ., Sez.
I- n. 3645 del 07/02/2023).
In altre parole, ai fini della revoca dell'assegno, occorre la rigorosa prova di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner.
Nel caso di specie, il ricorrente ha /solo genericamente dedotto che l'ex moglie avrebbe una relazione e una convivenza con tale di professione infermiere, desumendo la Persona_2
serietà dei relativi intenti dalla ottenuta nullità del matrimonio canonico contratto tra le parti,
mentre la deduzione è stata contestata dalla resistente, la quale ha precisato che trattavasi di una mera frequentazione, oramai cessata, tanto che il suddetto avrebbe già intrapreso e palesato Per_2
una relazione con una terza persona (tali deduzioni non sono poi state espressamente contestate dal ricorrente).
Sul punto, a parere del Collegio, irrilevante sarebbe stata la prova testimoniale sulla relazione suddetta, sì come genericamente articolata dal ricorrente, non potendo la stessa in ogni caso sopperire al difetto di allegazione in ordine alla comunione del progetto di vita tra la resistente e il soggetto indicato come suo partner, quale requisito necessario al fine di procedere al vaglio della revoca dell'assegno (peraltro, nella sua sola componente assistenziale, cfr. Cassazione civile, sez. I,
18/10/2024 , n. 27043, per cui l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. Infatti, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo - perequativo comporta un temperamento del principio della perdita automatica ed integrale del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza.)
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla deduzione secondo la quale la pagina 3 di 5 resistente sarebbe proprietaria di un immobile, nulla essendo stato dedotto dal ricorrente (che pure ne era onerato) in merito alle possidenze patrimoniali della moglie al momento della pronuncia di cui è stata domandata la modifica, onde apprezzare se tale dato costituisca una sopravvenienza rilevante.
Fondata appare, invece, la domanda di riduzione dell'assegno in ragione dell'aumento dei redditi da lavoro della resistente.
E infatti, in seno alla sentenza di cui si domanda la revisione in parte qua, si legge che la resistente, impiegata a tempo indeterminato, percepiva all'epoca uno stipendio di circa € 430,00 mensili.
Orbene, dalla lettura della documentazione reddituale, si apprende che oggi (pur dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale) percepisce (con oscillazioni in CP_1
aumento e, meno frequentemente, in diminuzione) uno stipendio medio di € 600,00 mensili, potendosi dunque apprezzare un lieve miglioramento della sua condizione reddituale, che può
incidere sulla componente assistenziale dell'assegno.
Ritiene dunque il Collegio che sia congrua una riduzione dell'assegno divorzile, da fissarsi ora nella misura di € 300,00 mensili.
Quanto alla domanda di revoca del contributo di mantenimento per la figlia delle parti
, lavoratrice trentottenne, va considerato che, nell'ipotesi in cui, come è accaduto nel caso Per_1
di specie, le condizioni di separazione o divorzio prevedano ab origine il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente
(con eccezionale attribuzione di un diritto a un terzo che non ha partecipato al processo), la domanda diretta a modificare tale statuizione deve essere proposta direttamente da o contro lo stesso, in qualità di creditore esclusivo, a monte, dell'obbligazione di pagamento.
Ne discende la carenza di legittimazione passiva della odierna resistente sulla domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia (nemmeno più convivente con la madre, per stessa ammissione di entrambe le parti), con assorbimento dell'esame della fondatezza di ogni questione di merito.
Inammissibile nella presente sede e, in ogni caso, infondata, in quanto assolutamente generica, è altresì la domanda di risarcimento del danno “materiale e morale conseguito alla notifica del ricorso” introduttivo del presente procedimento spiegata da CP_1
Le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia (rigetto della domanda di pagina 4 di 5 revoca, accoglimento della domanda di riduzione, inammissibilità delle domande relative al contributo per la figlia e di risarcimento del danno), liquidate come in dispositivo in misura Per_1
tra media e minima per tutte le fasi, si intendono compensate tra le parti per tre quarti e seguono la maggior soccombenza di per il residuo 1/4. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG. 3151 /2023, a parziale modifica della propria sentenza n. 731/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone che versi a la minor somma di € 300,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a decorrere dalla data della domanda.
- Dichiara inammissibile la domanda di revoca del contributo di mantenimento per la figlia delle parti, . Per_1
- Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno spiegata da
[...]
. CP_1
- Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 31,25 per spese, € 955,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3151/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANNONE Parte_1 C.F._1
ROBIN
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALE Controparte_1 C.F._2
VINCENZA
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2025 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 27.10.2023, ritualmente notificato, ha domandato la Parte_1
modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 731/2014 di Questo Tribunale, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e in Controparte_1 particolare domandando la revoca dell'assegno divorzile di € 450,00 mensili in favore della moglie, che nel frattempo avrebbe intrapreso una stabile convivenza, sarebbe proprietaria di un immobile e avrebbe un lavoro stabile, con una retribuzione di circa € 900,00 mensili, e altresì del contributo di € 200,00 mensili per il mantenimento della figlia , oramai trentottenne e Per_1
dipendente presso una società di ristorazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 29.1.2024, ha domandato il Controparte_1
rigetto della domanda di revoca del contributo in proprio favore, dichiarando di avere anzi avuto una contrazione dei redditi e di non avere alcuna stabile convivenza. Nulla ha dedotto riguardo alla figlia, con la quale ci sarebbero anzi stati dei dissapori e che non convive più con la madre.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta per la decisione.
****
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di modifica spiegata dal ricorrente sia solo in parte fondata.
E infatti “la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone
la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli
ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca
o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione
economica instauratasi” (Cass. Civ., Sez. I, n. 354 del 10/01/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato la domanda sulle mutate condizioni della resistente, in particolare invocando il fatto che la stessa intratterrebbe una nuova convivenza more uxorio, oltre al miglioramento delle sue condizioni reddituali a far data dalla pronuncia di divorzio.
Quanto al primo profilo, il Collegio condivide l'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale “ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la
pagina 2 di 5 convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore
impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con
il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno” (Cass. Civ., Sez.
I- n. 3645 del 07/02/2023).
In altre parole, ai fini della revoca dell'assegno, occorre la rigorosa prova di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner.
Nel caso di specie, il ricorrente ha /solo genericamente dedotto che l'ex moglie avrebbe una relazione e una convivenza con tale di professione infermiere, desumendo la Persona_2
serietà dei relativi intenti dalla ottenuta nullità del matrimonio canonico contratto tra le parti,
mentre la deduzione è stata contestata dalla resistente, la quale ha precisato che trattavasi di una mera frequentazione, oramai cessata, tanto che il suddetto avrebbe già intrapreso e palesato Per_2
una relazione con una terza persona (tali deduzioni non sono poi state espressamente contestate dal ricorrente).
Sul punto, a parere del Collegio, irrilevante sarebbe stata la prova testimoniale sulla relazione suddetta, sì come genericamente articolata dal ricorrente, non potendo la stessa in ogni caso sopperire al difetto di allegazione in ordine alla comunione del progetto di vita tra la resistente e il soggetto indicato come suo partner, quale requisito necessario al fine di procedere al vaglio della revoca dell'assegno (peraltro, nella sua sola componente assistenziale, cfr. Cassazione civile, sez. I,
18/10/2024 , n. 27043, per cui l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. Infatti, la ricostruzione dell'assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo - perequativo comporta un temperamento del principio della perdita automatica ed integrale del diritto all'intero assegno di divorzio all'instaurarsi di una nuova convivenza.)
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla deduzione secondo la quale la pagina 3 di 5 resistente sarebbe proprietaria di un immobile, nulla essendo stato dedotto dal ricorrente (che pure ne era onerato) in merito alle possidenze patrimoniali della moglie al momento della pronuncia di cui è stata domandata la modifica, onde apprezzare se tale dato costituisca una sopravvenienza rilevante.
Fondata appare, invece, la domanda di riduzione dell'assegno in ragione dell'aumento dei redditi da lavoro della resistente.
E infatti, in seno alla sentenza di cui si domanda la revisione in parte qua, si legge che la resistente, impiegata a tempo indeterminato, percepiva all'epoca uno stipendio di circa € 430,00 mensili.
Orbene, dalla lettura della documentazione reddituale, si apprende che oggi (pur dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale) percepisce (con oscillazioni in CP_1
aumento e, meno frequentemente, in diminuzione) uno stipendio medio di € 600,00 mensili, potendosi dunque apprezzare un lieve miglioramento della sua condizione reddituale, che può
incidere sulla componente assistenziale dell'assegno.
Ritiene dunque il Collegio che sia congrua una riduzione dell'assegno divorzile, da fissarsi ora nella misura di € 300,00 mensili.
Quanto alla domanda di revoca del contributo di mantenimento per la figlia delle parti
, lavoratrice trentottenne, va considerato che, nell'ipotesi in cui, come è accaduto nel caso Per_1
di specie, le condizioni di separazione o divorzio prevedano ab origine il versamento diretto dell'assegno ex art. 337-septies c.c. al figlio maggiorenne economicamente non indipendente
(con eccezionale attribuzione di un diritto a un terzo che non ha partecipato al processo), la domanda diretta a modificare tale statuizione deve essere proposta direttamente da o contro lo stesso, in qualità di creditore esclusivo, a monte, dell'obbligazione di pagamento.
Ne discende la carenza di legittimazione passiva della odierna resistente sulla domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia (nemmeno più convivente con la madre, per stessa ammissione di entrambe le parti), con assorbimento dell'esame della fondatezza di ogni questione di merito.
Inammissibile nella presente sede e, in ogni caso, infondata, in quanto assolutamente generica, è altresì la domanda di risarcimento del danno “materiale e morale conseguito alla notifica del ricorso” introduttivo del presente procedimento spiegata da CP_1
Le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia (rigetto della domanda di pagina 4 di 5 revoca, accoglimento della domanda di riduzione, inammissibilità delle domande relative al contributo per la figlia e di risarcimento del danno), liquidate come in dispositivo in misura Per_1
tra media e minima per tutte le fasi, si intendono compensate tra le parti per tre quarti e seguono la maggior soccombenza di per il residuo 1/4. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG. 3151 /2023, a parziale modifica della propria sentenza n. 731/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone che versi a la minor somma di € 300,00 Parte_1 Controparte_1
mensili, a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, a decorrere dalla data della domanda.
- Dichiara inammissibile la domanda di revoca del contributo di mantenimento per la figlia delle parti, . Per_1
- Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno spiegata da
[...]
. CP_1
- Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 31,25 per spese, € 955,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5