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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 40618/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Musa Parte_1
n. 12/A, presso lo studio dell'Avv. Valentina Ciaccio, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti D'Andrea Patrizio Ivo e Giuditta Marra, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili in virtù di CP_2
procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino Persona_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 21/12/2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe ha esposto:
-di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
dal 23 novembre 2015 sino al 31 agosto 2018, con la Controparte_3
qualifica di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, Livello D2, eseguendo la propria prestazione presso la struttura Villa Dante, sita in
Guidonia;
-che al termine del rapporto di lavoro la non le ha corrisposto la CP_3
somma di € 4.227,00, dovuta a titolo di Trattamento di Fine Rapporto;
-che, con sentenza del 27 gennaio 2020 n. 58, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della Controparte_3
-che, in data 10 dicembre 2020, il Tribunale di Roma, nel verbale di formazione dello stato passivo, disponeva espressamente l'ammissione di essa ricorrente per euro 4.227,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come per legge;
-di avere inoltrato, in data 29 gennaio 2021, domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2 l. n. 297 del
1982;
-che successivamente, con lettera del 24 febbraio 2021, l' comunicava che CP_1
“l'istruttoria della domanda […] presentata in data 29/01/2021 ha evidenziato la necessità di acquisire […] copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi […] copia autentica dello stato passivo definitivo (+ traduzione se stato estero) modello sr52 compilato dal curatore fallimentare o in caso di diniego scritto compilare il modello sr54 […] autocertificazione di non opposizione
e/o impugnazione al credito ammesso”, intimando di trasmettere la detta documentazione entro 60gg. dal ricevimento della comunicazione;
-di avere, in data 8 aprile 2021, trasmesso all'ente previdenziale la documentazione richiesta tramite posta elettronica certificata;
-di avere inoltre rappresentato l'impossibilità di prenotare un accesso presso la sede per la consegna dei documenti in analogico per mancanza di orari disponibili, nonostante i numerosi tentativi;
2 -di avere, in assenza di riscontri, inoltrato nuovamente, in data 14 maggio 2021 la documentazione richiesta, sollecitando un riscontro dell' a mezzo posta CP_1
elettronica certificata;
-che del tutto inaspettatamente, con provvedimento del 19 ottobre 2022, ricevuto in data 24 ottobre 2022, l' – Sede di Roma San Giovanni CP_1
comunicava ad essa ricorrente il rigetto della domanda per mancata presentazione della documentazione richiesta;
-di avere proposto, in data 18 gennaio 2023, ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di Roma, domandando l'annullamento del provvedimento CP_1
del 19 ottobre 2022 e, in accoglimento della domanda di intervento del CP_1
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto inoltrata in data 29 gennaio 2021, l'accertamento del suo diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro con l'intervento del Fondo di garanzia, con conseguente pagamento dell'importo di €4.227,00;
-che il Comitato Provinciale dell' , con provvedimento del 28 febbraio 2023, CP_1
rigettava il ricorso amministrativo per asserita inammissibilità, assumendo di non poter “procedere all'istruttoria del ricorso […] in quanto decaduti i termini per l'azione giudiziaria art. 47 DPR 639/70”;
-di avere tuttavia presentato, in data 17 gennaio 2023, istanza in autotutela per l'annullamento della suddetta lettera – Sede di Roma San Giovanni CP_1
del 19 ottobre 2022, ricevuta in data 24 ottobre 2022, con la quale l' CP_2
aveva rigettato la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
-che in data 21 febbraio 2023, l' – Sede di Roma Flaminio, con CP_1
provvedimento n. 700000-23-0012, vagliava l'istanza in autotutela, prendeva atto dell'errore commesso e annullava il sopra richiamato provvedimento di diniego del 24 ottobre 2022, rilevando espressamente che “Sono soddisfatti i requisiti per accogliere la prestazione”;
-che nonostante ciò l'ente previdenziale, in data 16 marzo 2023, trasmetteva un'ulteriore comunicazione in cui rigettava “la domanda di intervento del Fondo
3 di garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il 29/01/2021” perché
“Non è possibile riesaminare la domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 639/70”;
-di avere, a fronte dell'inerzia dell' nel dare seguito al provvedimento di CP_1
accoglimento del 21 febbraio 2023, in data 11 luglio 2023 trasmesso all'Istituto una diffida in cui intimava all'Amministrazione di “provvedere nel termine di
30 giorni dal ricevimento della presente al pagamento del trattamento di fine rapporto di lavoro per un importo pari a € 4.227,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al giorno del soddisfo, con la precisazione che, in mancanza di adempimento e senza alcun ulteriore avviso, sarà costretta a adire l'Autorità Giudiziaria, con ulteriore aggravio di spese a carico dell'Amministrazione”;
-che il termine indicato nella diffida è spirato senza che l' abbia formulato CP_1
alcuna risposta.
Tanto premesso, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentir CP_1
accertare e dichiarare il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto con l'intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2 l. n. 297 del 1982, ovvero, in subordine, il diritto al risarcimento del danno per violazione dei princìpi di buona fede e correttezza, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute, nelle more illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_1
insistendo per la decadenza ex art. 47 DPR 639 del 1970.
Ritenuta di natura documentale, la causa, all'udienza del 14/01/2025, è stata discussa e decisa mediante lettura e deposito di sentenza contestuale all'esito della camera di consiglio.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla luce del provvedimento CP_1
del 21 febbraio 2023, n. 700000-23-0012, con il quale l'Istituto ha disposto l'annullamento della precedente lettera del 19.10.2022 di rigetto della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per mancata presentazione della
4 documentazione richiesta. In detto provvedimento di annullamento l'ente previdenziale rileva espressamente che sono soddisfatti i requisiti per riconoscere ed accogliere la prestazione.
Invero la ricorrente risulta in possesso di tutti i presupposti per l'attivazione del Fondo di Garanzia, avendo, fin dall'8 aprile 2021, trasmesso la documentazione richiesta dall'Istituto mediante posta elettronica certificata
(della quale sono state prodotte le ricevute di consegna e di accettazione).
Tale documentazione attesta l'ammissione allo stato passivo del credito nella misura di € 4227,00 a titolo di indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro e la presentazione tempestiva della domanda di intervento del Fondo di Garanzia da parte della Parte_1
Alla luce del provvedimento del 21.02.2023, non possono pertanto assumere rilievo i provvedimenti di rigetto adottati dall' in epoca successiva ed in CP_2
contrasto al detto annullamento, che fa ritenere, pertanto, assorbite tutte le ulteriori obiezioni mosse dall' in ordine alla erronea trasmissione della CP_1
documentazione da parte della ricorrente, per il mancato utilizzo della funzione
«Invia documenti» presente nell'applicativo secondo quanto previsto dalla
Circolare 26 luglio 2023, n. 70. Tale circolare, infatti, è entrata in vigore in epoca successiva alla presentazione della domanda, con la conseguenza che la ricorrente ha correttamente inviato la documentazione, seguendo le modalità previste dalle circolari precedenti applicabili ratione temporis, presso la sede dell' Filiale metropolitana di Roma nella cui competenza territoriale ella CP_4
aveva la propria residenza.
Infine anche il rilievo della decadenza dall'azione giudiziaria va disatteso, essendo il ricorso giudiziale stato presentato entro il termine annuale di decadenza, decorrente dal 28.02.2023, data in cui il Controparte_5
di Roma rigettava il ricorso amministrativo presentato tempestivamente il 18 gennaio 2023 avverso il provvedimento di diniego del 19 ottobre 2022, comunicato alla in data 24.10.2022. Parte_1
5 Il ricorso per tutte le considerazioni fin qui espresse merita integrale accoglimento con dichiarazione del diritto della ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto con l'intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2 l. n. 297 del 1982, e con condanna dell' al pagamento del CP_1
trattamento di fine rapporto con l'intervento del Fondo di garanzia per un importo pari a € 4.227,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano come da dispositivo in favore della parte ricorrente sulla base dei parametri di cui al
D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 40618/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente Parte_1
a percepire il trattamento di fine rapporto con l'intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2 l. n. 297 del 1982, e conseguentemente condanna l' al pagamento, in favore della stessa, del trattamento di fine rapporto con CP_1
l'intervento del Fondo di garanzia per un importo pari a € 4.227,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
-condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che liquida in € 1000,00, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto.
Roma, 14.01.2025 Il Giudice
Maria De Renzis
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