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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8850/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 8850/2022 R.G. il 15.03.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 7.03.2021, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]ARte_1
Milanese (MI), via Luigi Calabresi 26/A, C.F.: , di seguito, per C.F._1 AR brevità: “ ”, rappresentata e difesa dagli avv. Emilio, Pietro e Alberto Maurizio BERETTA, tutti del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Cologno Monzese, via Milano 14, presso e nello studio dell'avv. Emilio BERETTA, nonché al domicilio digitale dei medesimi e e Email_1 Email_2
giusta procura speciale alle liti ed Email_3 elezione di domicilio allegata all'atto di citazione.
-Attrice-
contro
:
P.I.: con sede legale in San Donato Controparte_1 P.IVA_1
Milanese, via Martiri di Cefalonia 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: , CP_1 rappresentata e difesa dagli avv. Marcello GASPERINI e Boris BOFFELLI, ambedue del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora 13, presso e nello studio dei medesimi, nonché presso presso l'indirizzo digitale del secondo giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_4 domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-EN-
* * * TERMINI per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 20.01.2025.
* * *
pagina 1 di 12 OGGETTO: vendita di cose mobili a consumatore – risoluzione per inadempimento - risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI per l'Attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. per inadempimento della al contratto concluso con la signora Controparte_1 [...] in data 23 ottobre 2020 presso i locali commerciali della convenuta, per gli ARte_1 effetti, condannare la , come conseguenza del suo inadempimento Controparte_1 imputabile e grave, a restituire alla sig.ra l'anticipo versato pari a ARte_3
12.400,00 euro. IN VIA SUBORDINATA Accertato e dichiarato il grave inadempimento della EN alle obbligazioni assunte ed inerente all'intollerabile ritardo nell'effettuazione delle opere promesse e nella consegna delle forniture ordinate, dichiarare risolto, con sentenza costitutiva, il contratto di cui all'“offerta n. 23100 del 23/10/2020”, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse grave ed intollerabile l'inadempimento del debitore, appurato il ritardo imputabile nell'esecuzione della prestazione ed appurati i disagi e le conseguenze ad esso riconducibili, condannare all'integrale risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti. IN OGNI CASO Condannare, inoltre, la al risarcimento dei Controparte_1 danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale pari a:
- € 8.000,00 per il rimborso bonus mobili persi;
- € 7.000,00 per il rimborso di quanto pagato per l'utilizzo dell'immobile in Borgo Bagnolo dal novembre 2020 al giugno 2021;
- € 500,00 per il ristoro dei disagi procurati per ogni mese di ritardo nell'adempimento, dal 1 luglio 2021 sino alla risoluzione del contratto (31 gennaio 2021): per un totale di € 3.500,00;
- € 2.200,00 quale ristoro per l'aumento del prezzo degli arredi (pari al 10% della fornitura originaria) per l'acquisto da terzi arredatori di una cucina di pari caratteristiche a quella ordinata ad;
Controparte_1
- € 299,99 quale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un depuratore d'aria per lo smaltimento dei fumi e per cucinare con i fornelletti portatili all'interno dell'immobile. Il tutto, per un totale di € 20.999,99, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, ed oltre alle dovute restituzioni dell'acconto versato pari ad € 12.400,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” .
* * * CONCLUSIONI per la EN:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
pagina 2 di 12 Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento incidentale respingere tutte le domande attoree, in quanto integralmente infondate ed inaccoglibili per tutti i motivi esposti in atti. In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di indicazione degli stessi contestualmente all'articolazione dei capitoli di prova in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti AR
, con atto di citazione notificato il 26.02.2022, ha evocato in giudizio contrp CP_1 cui ha svolto le domande sopra riportate, a sostegno deducendo:
- il 23.10.2020 le parti hanno stipulato un contratto di vendita di mobili di una cucina, esclusi gli elettrodomestici, da consegnare e posare a cura di presso CP_1
l'abitazione attorea, con consegna in circa quattro mesi dall'ordine, secondo quanto dichiarato dal venditore;
AR
- con messaggio di posta elettronica del 29.10.2020, ha inviato a un CP_1 riepilogo dell'ordine e la fattura di acconto n. 53 del 29.10.2020, recante il 50% del prezzo della fornitura, importo subito pagato dall'acquirente;
- nonostante numerosi solleciti dell'acquirente, un anno dopo non aveva CP_1 ancora consegnato la cucina;
- perdurando l'inadempimento di TC con missiva PEC del 2.12.2021 ha CP_1 intimato ad i adempiere entro otto giorni;
CP_1
- il 23.12.2021 con messaggio “whatsApp”, e poi con PEC del 24.12.2021, CP_1 ha dichiarato di avere la disponibilità della cucina, offrendo il montaggio nei giorni 27, 28, 29.12.2021; AR
- nonostante avesse risposto il 24.12.2021 di essere disponibile a ricevere la posa della cucina, on ha consegnato né posato la cucina;
CP_1 AR
- il 13.01.2022 ha diffidato con PEC la venditrice ad adempiere entro il 20.01.2022, pena la risoluzione del contratto, e la venditrice il 14.01.2022 ha risposto, riferendo di non avere ricevuto la risposta del 24.12.2021, proponendo la consegna e il montaggio della cucina nella settimana dal 24 al 3.01.2022; AR
- il 15.01.2022 ha dichiarato la disponibilità all'adempimento tardivo, ferma l'eventuale azione per i danni, precisando che il termine del 31.01.2022 non era prorogabile, non avrebbe accettato adempimenti parziali, in difetto di consegna in tale AR termine il contratto sarebbe stato risolto, infine si sarebbe recata presso il punto vendita di er visionare la cucina e i complementi;
CP_1 AR
- il 15.01.2022 ha visitato il negozio di scoprendo che gran parte di CP_1 quanto oggetto di contratto (tra cui il piano marca “Barazza”) non era neanche stato ordinato;
pagina 3 di 12 - nulla ha consegnato nel termine del 31.01.2022, con conseguente CP_1 risoluzione del contratto;
AR
- il 17.02.2022 ha intimato la restituzione degli elettrodomestici da essa acquistati e trattenuti da nonché dell'acconto versato;
CP_1 AR
- ha subito ingenti danni in conseguenza dell'inadempimento di nella CP_1 specie: ha perso il beneficio del bonus mobili collegato alla ristrutturazione della propria abitazione;
è stata costretta ad occupare un immobile completamente arredato messole a disposizione dal proprietario sino alla fine del giugno 2021 per un canone di circa € 1.000,00 mensili per un totale di € 7.000,00; poi, per ridurre i costi, si è trasferita nell'abitazione acquistata, ancorchè senza cucina, supplendo alla carenza con maggiori esborsi per pasti fuori casa, allestendo in giardino una cucina “da campo”, acquistando una piastra elettrica, un fornetto scaldavivande, un robot da cucina con funzionalità di cottura e, infine, con l'arrivo dell'inverno, acquistando un depuratore d'aria per il necessario smaltimento dei fumi di cottura (pagato un totale di € 299,99); ciò, senza contare fastidi, disagi ed incomodi dovuti al mancato godimento di parte della sua (nuova) abitazione, di tal che si chiede la condanna del Convenuto a pagare a titolo risarcitorio la somma di € 22.057,97. si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 22.06.2022, resistendo alle CP_1 domande attoree di cui ha chiesto il rigetto, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- TC il 28.10.2020 ha accettato il preventivo predisposto da che non reca CP_1 indicazione di alcun termine perentorio per la consegna, a causa dell'emergenza pandemica per Covid-19; AR
- nel febbraio 2021, ha acquistato on line gli elettrodomestici da incasso, come suggerito da e li ha inviati presso la sede di per agevolare l'incasso CP_1 CP_1 dei prodotti nei mobili e ha accettato di tenerli in deposito gratuito per CP_1 accontentare la cliente;
- il 24.02.2021 a posato la carta da parati sulle pareti delle docce e, in tale CP_1 occasione, ha constatato che i box in cristallo non erano stati ancora montati e di seguito ha consegnato altri mobili relativi ad altro contratto stipulato dal coniuge di CP_1 AR
- il 23.06.2021 ha consegnato a il nuovo frigorifero e di seguito ha CP_1 fronteggiato innumerevoli difficoltà, per ritardi nelle consegne di prodotti e malattie per Covid dei montatori;
AR
- il 25.10.2021 ha comunicato a le date stimate per la consegna dei CP_1 mobili residui, chiarendo che non poteva ancora ordinare il blocco “ ”, in CP_2 quanto la zona in cui avrebbe dovuto essere montato era inagibile a causa dell'allagamento dell'immobile, con necessità di ripristino del sostituendo e CP_3 quindi lamando le doghe ammalorate, con conseguente necessità di ricalcolo delle quote, trattandosi di articoli con chiusure a vetro scorrevoli;
AR
- aveva infatti riferito di un allagamento importante che le aveva impedito di entrare nell'abitazione sino al mese di novembre 2021; AR
- il 26.10.2021 ha chiesto a di accettare la data della consegna, senza CP_1 ricevere risposta;
pagina 4 di 12 AR
- di seguito, ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di acconto;
- l'8.11.2021, previo accordo tra le parti, l'arch. si è recato presso CP_1 AR l'abitazione di per effettuare il rilievo delle misure definitive per l'installazione del
“blocco Barazza”, constatando personalmente gli effetti dell'allagamento subito dall'appartamento, che aveva interessato tutto il piano terra (l'acqua era entrata dal giardino), in cui si potevano notare doghe del parquet “imbarcate” dopo la lamatura e lucidatura ed interventi diffusi con installazione di doghe di colori diversi;
- il 22.11.2021, a fronte delle rimostranze della cliente e considerati comunque i rapporti personali ancora buoni, l'arch. a confermato la consegna della cucina, CP_1 AR dichiarando la disponibilità a rinunciare al saldo prezzo ma di seguito apprendeva che lo aveva denunciato per appropriazione indebita;
AR
- il 24.12.2021 a confermato al Legale di che la merce era pronta per CP_1 la consegna con posa della parete scorrevole attrezzata nelle date del 27, 28 e 29.12.2021 e le parti di accordavano per la posa a fine gennaio ma è pervenuta missiva del Legale di AR
che comunicava che la stessa non accettava adempimenti parziali;
AR
- il 17.02.2022 ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione degli acconti versati e degli elettrodomestici custoditi in deposito presso la sede dell'esponente;
- la domanda attorea è infondata, in quanto manca in atti evidenza di una valida ed efficace diffida ad adempiere ex art. 1454 cc;
- in aggiunta, occorre che l'attrice provi l'inadempimento, la sua imputabilità a la gravità dello stesso;
CP_1
- ha sempre offerto la prestazione a più riprese, come si offre tuttora, CP_1 evidenziando che il mero ritardo, rispetto ad un termine mai concordato, di per sé non AR costituisce un inadempimento definitivo;
pertanto, non ha fornito alcuna prova in giudizio circa la gravità dell'inadempimento né, tantomeno, dell'imputabilità in capo a
CP_1
- i lamentati danni non sussistono, mancando prova degli esborsi e del nesso causale.
2. Trattazione del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione del 6.07.2022, tenuta in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, ritualmente fruiti dalle parti. Alla successiva udienza del 6.04.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha ammesso parte delle prove orali attoree per testi e interrogatorio formale della convenuta, abilitando la Conventa alla prova contraria diretta, rigettando motivatamente le istanze di prova diretta articolate dalla EN. All'udienza del 21.09.2023, il GOP delegato per l'istruttoria orale ha proceduto all'interpello dell'arch. per la EN e all'escussione del teste della Persona_1
EN e dei tre testimoni attorei , Testimone_1 ARte_4 CP_4
DE EI e , mentre la EN ha rinunciato
[...] Controparte_5 all'escussione del suo teste, rinunci autorizzata dal Giudice. pagina 5 di 12 Con ordinanza del 17.11.2023, il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni come sopra riportate, il Giudice con ordinanza del 27.10.2024, comunicata il 29.10.2024, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni) decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, spirati il giorno di lunedì 30.12.2024 e lunedì 20.01.2025, all'esito trattenendo la causa in decisione e quindi a far data dal 21.01.2025.
3. Thema decidendum TC ha svolto contro e seguenti domande: CP_1
1. In via principale: domanda di accertamento della risoluzione di diritto ex art. 1454 cc, intervenuta il 31.01.2022, del contratto -stipulato con l 23.10.2020, avente CP_1 ad oggetto la vendita di una cucina, per inadempimento integrale della venditrice all'obbligazione di consegna e posa della cucina;
2. in subordine, domanda diretta a dichiarare la risoluzione giudiziale del detto contratto, per fatto e colpa di per inadempimento integrale;
CP_1
3. in via principale: domanda di condanna di restituire l'acconto versatogli CP_1 di € 12.400,00;
4. in via principale: domanda diretta alla condanna di risarcire il danno, CP_1 indicato in € 22.057,97, o la diversa somma di giustizia, di cui € 7.000,00 per canone di locazione di alloggio sostitutivo, gli esborsi sostenuti per acquistare una cucina da campo, un fornetto, una piastra elettrica, un robot da cucina e un depuratore d'aria, nonché per i disagi e i fastidi. a resistito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo: CP_1
- non sussiste un grave inadempimento, in quanto il contratto non prevede un termine perentorio di consegna;
- il ritardo nella consegna non è imputabile, essendo ascrivibile a ritardi nelle forniture causati dalla pandemia da Covid-19 e all'allagamento del pavimento di parquet della cucina dell'abitazione attorea, con alterazione della quota del pavimento;
- manca prova dei lamentati danni e del nesso causale con l'asserito inadempimento di CP_1
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con la copiosa documentazione versati dalla sola parte Attrice, tra cui:
- il preventivo del 23.10.2020 (doc. 3 fasc. att.); AR
- fattura di acconto del 29.10.2020 da carico di (doc. 6 fasc. att.); CP_1
- contabile di bonifico del 2.11.2020 (doc. 5 fasc. att.);
- corrispondenza telematica inter partes dal 2.11.2020 al 2.02.2022 (docc. 7, 13-19,
21-23, 26, 29, 30, 34-37 fasc. att.), recante continui solleciti dell'acquirente, promesse del venditore di imminente consegna e due diffide ad adempiere dell'attrice pena la risoluzione (doc. 26 e doc. 33-36 fasc. att.);
- fattura di acquisto del depuratore dell'aria (doc. 38 fasc. Att.).
pagina 6 di 12 Il compendio probatorio è stato arricchito anche da prove orali all'udienza del 21.09.2023, in cui si è proceduto a:
- interrogatorio formale del legale rappresentante della EN, il quale inter alia ha ammesso che alla data del 15.01.2022 non aveva ancora proceduto ad ordinare il
“piano marca Barazza” nonostante fosse incluso nell'ordine, per una serie di ragioni;
- escussione del teste della EN il quale, sentito a prova Testimone_1 contraria diretta, qualificatosi come imprenditore di ZEMMA SRL ha dichiarato di non essere informato sui fatti;
- escussione del teste , qualificatosi agente procuratore ARte_4 assicurativo per , il quale ha confermato i capitoli Controparte_6 attorei ammessi in punto di locazione di immobile alternativo alla casa di abitazione;
- il teste , muratore, il quale ha confermato i Testimone_2 capitoli attorei ammessi in punto di locazione di immobile alternativo alla casa di abitazione;
AR
- il teste , coniuge di in regime di separazione dei beni, Controparte_5 il quale ha confermato i capitoli ammessi in tema di termine di quattro mesi dall'ordine concordato per la consegna della cucina, di offerta di consegna da parte di er la CP_1 fine del mese di dicembre 2021, promessa non rispettata, e di scoperta in data 15.01.2022, presso il negozio di che il piano Barazza non era mai stato ordinato. CP_1
Il Tribunale sin ora osserva i testimoni attorei escussi risultano attendibili e genuini, in quanto direttamente informati sui fatti di causa, autori di dichiarazioni precise e non contrastanti in sé e fra di loro, rese da soggetti privi di qualsivoglia interesse personale all'esito del presente giudizio. Il Tribunale reputa che le prove offerte siano più che sufficienti per decidere la lite.
5. Domande di risoluzione e di restituzione: diritto In tema di identificazione del rapporto consumeristico, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) Codice consumo è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Nel caso di specie, il contratto di vendita di cosa mobile dedotto in giudizio è intervenuto tra una persona fisica e un soggetto che svolge professionalmente l'attività di vendita, mentre la persona fisica ha certamente agito per scopi estranei allo svolgimento di attività professionale/commerciale, atteso che la cucina era da destinata alla casa di abitazione dell'acquirente: si tratta dunque di un rapporto consumeristico. Si riporta di seguito la disciplina consumeristica prevista nel d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice Consumo, nella formulazione ratione temporis vigente alla data della stipulazione del contratto di compravendita dedotto in giudizio (23.10.2020). L'art. 61 Codice consumo, nella parte che interessa, prevede: “
1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al
pagina 7 di 12 consumatore.
3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se: a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro
o ad una data determinata è essenziale.
5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto. 7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.”. Quanto ai rimedi risolutori per inadempimento dell'altro contraente previsti dal codice civile, si ricorda che gli artt. 1453 e ss cc contemplano la risoluzione giudiziale e la risoluzione di diritto. Sotto il profilo teorico la differenza tra le due categorie è netta. La risoluzione giudiziale necessita del sindacato del giudice che pertanto è necessario e preventivo. La scelta tra lo scioglimento e la conservazione del contratto non è rimessa alla piena disponibilità delle parti ma è assoggettata a un controllo pubblico esercitato dal giudice. Nel caso, invece, della risoluzione del diritto il rapporto contrattuale si scioglie al verificarsi di una fattispecie che si perfeziona al di fuori del processo e pertanto il sindacato del giudice è eventuale e successivo. Le ipotesi tipiche di risoluzione di diritto sono tre: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine essenziale. La diffida ad adempiere, prevista dall'art. 1454 cc, è espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al creditore che ha la possibilità di provocare unilateralmente e immediatamente una modifica del rapporto, introducendo un termine di adempimento ulteriore o nuovo a seconda che ne fosse previsto uno nel contratto;
la diffida ex art. 1454 cc, per poter essere considerata tale deve necessariamente contenere: l'intimazione all'adempimento, la determinazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell'effetto risolutivo in caso di mancato adempimento nel termine previsto. Inoltre la diffida deve essere fatta per iscritto. Così, infatti, recita l'articolo in parola “alla parte inadempiente, l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
pagina 8 di 12 Giova infine evidenziare che a mente dell'art. 1458 cc la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo ex tunc, con conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione in capo a chi abbia percepito somme o cose in forza del contratto risolto.
6. Domanda di risoluzione e d restituzione: decisione Il Tribunale osserva che la luce di principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto le domande attoree svolte in via principale sono risultate tutte fondate e debbono essere accolte per quanto di ragione, per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che alla luce dell'art. 61 Codice consumo, il venditore era tenuto a consegnare la cucina entro 30 giorni ovvero il diverso termine convenzionale concordato con il consumatore. Nel caso di specie, la stessa consumatrice ha indicato che il termine concordato era stato di quattro mesi dall'ordine, intervenuto il 23.10.2020. Orbene, la venditrice non ha allegato, né men che meno, provato, che le parti avessero stabilito un termine più ampio per la consegna della cucina. Non solo, la corrispondenza telematica/whatsapp/PEC tra le parti è punteggiata, a far data dal 25.02.2021 di continue richieste di adempimento da parte dell'acquirente e di continue promesse della venditrice di imminente adempimento con la consegna e posa della cucina. Sono state poi versate in atti dall'Attrice ben due diffide ad adempiere, pena la risoluzione, la prima del 2.12.2021 con successiva offerta di adempimento della venditrice per la fine del mese di dicembre (docc. 26 e 29-30 fasc. Att.), promessa rimasta disattesa, e una seconda diffida, datata 28.01.2022, con termine di adempimento al 31.01.2022, preceduta da promessa di del 14.01.2022 di adempiere entro il CP_1
31.01.2022 e richiesta di adempimento di TC entro il 31.01.2022, datata 15.01.2022 (docc. 33-35 fasc. Att.). Si rileva che è incontestato specificamente che le due diffide ad adempiere siano state ricevute da e, del pari, è stato ammesso da in sede di interrogatorio CP_1 CP_1 formale che alla data del 15.01.2022 non aveva neanche ordinato il “piano , CP_2 ovvero, come dallo stesso confessato, il pezzo di maggior pregio tra i vari mobili da ARte cucina acquistati da E' altresì documentale che alla data del 31.01.2022 era pronta solo una parte degli arredi AR da cucina acquistati da , mentre gli elettrodomestici erano stati acquistati a febbraio AR 2021 direttamente da e tenuti in deposito presso che avrebbe dovuto CP_1 provvedere al corretto incasso. Orbene, l'inadempimento di gravissimo e inescusabile, atteso che lo stesso ha CP_1 omesso integralmente di adempiere, non rispettando né il termine di quattro mesi dall'ordine concordato alla data del contratto, né il successivo termine di fine dicembre che aveva egli stesso proposto all'acquirente, né, infine, quello di fine gennaio 2022 da ultimo proposto, tale complessiva condotta risultando in un'inaccettabile presa in giro dell'altro contraente, esattamente adempiente. Alla luce di tanto la domanda di risoluzione è fondata e deve essere accolta, evidenziandosi, per completezza che le difese di in punto di asserite cause CP_1 giustificative dell'inadempimento sono risultate del tutto infondate e smentite dalla pagina 9 di 12 circostanza che mai ha provato di avere tempestivamente ordinato ai suoi CP_1 ARte fornitori i pezzi e gli arredi ordinati da Quanto precede comporta l'accoglimento della domanda restitutoria, rilevandosi che il pagamento dell'acconto di € 11.400,00 è pacifico e anche documentale. Nulla per interessi, in difetto di domanda.
7. Domanda di risarcimento del danno: diritto In diritto, il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno non patrimoniale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. comprenda tanto i pregiudizi patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta inerisca diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione. In ogni caso, al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela;
risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972). In buona sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237);
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8. Domanda di risarcimento del danno: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto la domanda risarcitoria è fondata relativamente al danno patrimoniale lamentato per esborsi e deve essere accolta per quanto di ragione. L'Attrice ha infatti fornito piena prova tramite i tre testimoni sentiti di essere stata costretta a condurre in locazione altro immobile arredato per sette mesi, nonostante i lavori di ristrutturazione della propria casa fossero terminati, in attesa della consegna della cucina acquistata da CP_1
Dai testi sentiti è altresì emersa l'entità del canone mensile, pari a € 1.000,00 al mese, dal che discende la fondatezza della domanda di condanna a pagare € 7.000,00 per rimborso del canone. Del pari, è risultata fondata la domanda diretta alla condanna di a risarcire il CP_1 prezzo di acquisto del depuratore dell'aria, pari a € 300,00, come da fattura dimessa, trattandosi di esborso causalmente ricollegabile alla mancata fornitura della cucina. Nulla spetta per danno non patrimoniale, in assenza di prova di un danno sofferenziale per lesione di diritto inviolabile eccedente il mero disagio.
9. Spese di lite: Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della EN su tutte le domande svolte in via principale risultando del tutto marginale rispetto all'economia del processo che la domanda risarcitoria sia stata accolta solo parzialmente: di conseguenza, la EN deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite della parte Attrice, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di parte TC, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, considerato il tenore delle memorie e il valore della controversia, compreso nello scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00 (considerato il valore della domanda di risoluzione, pari a € 22.800,00, cui deve aggiungersi il risarcimento liquidato a favore dell'Attrice), si reputano congrui i parametri medi delle quattro fasi del processo, previsti dalla tabella 2 per lo scaglione di valore applicabile, pari a € 7.616,00 per compenso, oltre € 545,00 per rimborso spese vive ex actis (cu e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice.
P. Q. M.
pagina 11 di 12 il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara che il contratto di compravendita di una cucina concluso il 23.10.2020 tra
[...]
e si è risolto di diritto il 31.01.2022 per ARte_1 Controparte_1 inadempimento integrale della venditrice;
per l'effetto, condanna a pagare a favore di , a titolo di Controparte_1 ARte_1 restituzione dell'acconto prezzo, la somma di € 11.400,00 pari all'acconto da questa versato e dall'acquirente ricevuto;
altresì, condanna
pagare a favore di la somma di Controparte_1 ARte_1
€ 7.300,00, in valuta del fatto (31.01.2022), a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali dedotti e provati in conseguenza dell'inadempimento della venditrice, oltre rivalutazione ISTAT su tale somma dal 31.01.2022 alla data della presente sentenza, oltre interessi compensativi su tale somma calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 1^.02.2022 al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna
pagare a favore di , a titolo di Controparte_1 ARte_1 refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 7.616,00 per compenso ed € 545,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 20.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 8850/2022 R.G. il 15.03.2021, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 7.03.2021, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]ARte_1
Milanese (MI), via Luigi Calabresi 26/A, C.F.: , di seguito, per C.F._1 AR brevità: “ ”, rappresentata e difesa dagli avv. Emilio, Pietro e Alberto Maurizio BERETTA, tutti del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Cologno Monzese, via Milano 14, presso e nello studio dell'avv. Emilio BERETTA, nonché al domicilio digitale dei medesimi e e Email_1 Email_2
giusta procura speciale alle liti ed Email_3 elezione di domicilio allegata all'atto di citazione.
-Attrice-
contro
:
P.I.: con sede legale in San Donato Controparte_1 P.IVA_1
Milanese, via Martiri di Cefalonia 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: , CP_1 rappresentata e difesa dagli avv. Marcello GASPERINI e Boris BOFFELLI, ambedue del foro di Milano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora 13, presso e nello studio dei medesimi, nonché presso presso l'indirizzo digitale del secondo giusta procura speciale alle liti ed elezione di Email_4 domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-EN-
* * * TERMINI per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 20.01.2025.
* * *
pagina 1 di 12 OGGETTO: vendita di cose mobili a consumatore – risoluzione per inadempimento - risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI per l'Attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. per inadempimento della al contratto concluso con la signora Controparte_1 [...] in data 23 ottobre 2020 presso i locali commerciali della convenuta, per gli ARte_1 effetti, condannare la , come conseguenza del suo inadempimento Controparte_1 imputabile e grave, a restituire alla sig.ra l'anticipo versato pari a ARte_3
12.400,00 euro. IN VIA SUBORDINATA Accertato e dichiarato il grave inadempimento della EN alle obbligazioni assunte ed inerente all'intollerabile ritardo nell'effettuazione delle opere promesse e nella consegna delle forniture ordinate, dichiarare risolto, con sentenza costitutiva, il contratto di cui all'“offerta n. 23100 del 23/10/2020”, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse grave ed intollerabile l'inadempimento del debitore, appurato il ritardo imputabile nell'esecuzione della prestazione ed appurati i disagi e le conseguenze ad esso riconducibili, condannare all'integrale risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti. IN OGNI CASO Condannare, inoltre, la al risarcimento dei Controparte_1 danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale pari a:
- € 8.000,00 per il rimborso bonus mobili persi;
- € 7.000,00 per il rimborso di quanto pagato per l'utilizzo dell'immobile in Borgo Bagnolo dal novembre 2020 al giugno 2021;
- € 500,00 per il ristoro dei disagi procurati per ogni mese di ritardo nell'adempimento, dal 1 luglio 2021 sino alla risoluzione del contratto (31 gennaio 2021): per un totale di € 3.500,00;
- € 2.200,00 quale ristoro per l'aumento del prezzo degli arredi (pari al 10% della fornitura originaria) per l'acquisto da terzi arredatori di una cucina di pari caratteristiche a quella ordinata ad;
Controparte_1
- € 299,99 quale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di un depuratore d'aria per lo smaltimento dei fumi e per cucinare con i fornelletti portatili all'interno dell'immobile. Il tutto, per un totale di € 20.999,99, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, ed oltre alle dovute restituzioni dell'acconto versato pari ad € 12.400,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari” .
* * * CONCLUSIONI per la EN:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
pagina 2 di 12 Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento incidentale respingere tutte le domande attoree, in quanto integralmente infondate ed inaccoglibili per tutti i motivi esposti in atti. In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, con riserva di indicazione degli stessi contestualmente all'articolazione dei capitoli di prova in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti AR
, con atto di citazione notificato il 26.02.2022, ha evocato in giudizio contrp CP_1 cui ha svolto le domande sopra riportate, a sostegno deducendo:
- il 23.10.2020 le parti hanno stipulato un contratto di vendita di mobili di una cucina, esclusi gli elettrodomestici, da consegnare e posare a cura di presso CP_1
l'abitazione attorea, con consegna in circa quattro mesi dall'ordine, secondo quanto dichiarato dal venditore;
AR
- con messaggio di posta elettronica del 29.10.2020, ha inviato a un CP_1 riepilogo dell'ordine e la fattura di acconto n. 53 del 29.10.2020, recante il 50% del prezzo della fornitura, importo subito pagato dall'acquirente;
- nonostante numerosi solleciti dell'acquirente, un anno dopo non aveva CP_1 ancora consegnato la cucina;
- perdurando l'inadempimento di TC con missiva PEC del 2.12.2021 ha CP_1 intimato ad i adempiere entro otto giorni;
CP_1
- il 23.12.2021 con messaggio “whatsApp”, e poi con PEC del 24.12.2021, CP_1 ha dichiarato di avere la disponibilità della cucina, offrendo il montaggio nei giorni 27, 28, 29.12.2021; AR
- nonostante avesse risposto il 24.12.2021 di essere disponibile a ricevere la posa della cucina, on ha consegnato né posato la cucina;
CP_1 AR
- il 13.01.2022 ha diffidato con PEC la venditrice ad adempiere entro il 20.01.2022, pena la risoluzione del contratto, e la venditrice il 14.01.2022 ha risposto, riferendo di non avere ricevuto la risposta del 24.12.2021, proponendo la consegna e il montaggio della cucina nella settimana dal 24 al 3.01.2022; AR
- il 15.01.2022 ha dichiarato la disponibilità all'adempimento tardivo, ferma l'eventuale azione per i danni, precisando che il termine del 31.01.2022 non era prorogabile, non avrebbe accettato adempimenti parziali, in difetto di consegna in tale AR termine il contratto sarebbe stato risolto, infine si sarebbe recata presso il punto vendita di er visionare la cucina e i complementi;
CP_1 AR
- il 15.01.2022 ha visitato il negozio di scoprendo che gran parte di CP_1 quanto oggetto di contratto (tra cui il piano marca “Barazza”) non era neanche stato ordinato;
pagina 3 di 12 - nulla ha consegnato nel termine del 31.01.2022, con conseguente CP_1 risoluzione del contratto;
AR
- il 17.02.2022 ha intimato la restituzione degli elettrodomestici da essa acquistati e trattenuti da nonché dell'acconto versato;
CP_1 AR
- ha subito ingenti danni in conseguenza dell'inadempimento di nella CP_1 specie: ha perso il beneficio del bonus mobili collegato alla ristrutturazione della propria abitazione;
è stata costretta ad occupare un immobile completamente arredato messole a disposizione dal proprietario sino alla fine del giugno 2021 per un canone di circa € 1.000,00 mensili per un totale di € 7.000,00; poi, per ridurre i costi, si è trasferita nell'abitazione acquistata, ancorchè senza cucina, supplendo alla carenza con maggiori esborsi per pasti fuori casa, allestendo in giardino una cucina “da campo”, acquistando una piastra elettrica, un fornetto scaldavivande, un robot da cucina con funzionalità di cottura e, infine, con l'arrivo dell'inverno, acquistando un depuratore d'aria per il necessario smaltimento dei fumi di cottura (pagato un totale di € 299,99); ciò, senza contare fastidi, disagi ed incomodi dovuti al mancato godimento di parte della sua (nuova) abitazione, di tal che si chiede la condanna del Convenuto a pagare a titolo risarcitorio la somma di € 22.057,97. si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 22.06.2022, resistendo alle CP_1 domande attoree di cui ha chiesto il rigetto, come da conclusioni sopra riportate, deducendo:
- TC il 28.10.2020 ha accettato il preventivo predisposto da che non reca CP_1 indicazione di alcun termine perentorio per la consegna, a causa dell'emergenza pandemica per Covid-19; AR
- nel febbraio 2021, ha acquistato on line gli elettrodomestici da incasso, come suggerito da e li ha inviati presso la sede di per agevolare l'incasso CP_1 CP_1 dei prodotti nei mobili e ha accettato di tenerli in deposito gratuito per CP_1 accontentare la cliente;
- il 24.02.2021 a posato la carta da parati sulle pareti delle docce e, in tale CP_1 occasione, ha constatato che i box in cristallo non erano stati ancora montati e di seguito ha consegnato altri mobili relativi ad altro contratto stipulato dal coniuge di CP_1 AR
- il 23.06.2021 ha consegnato a il nuovo frigorifero e di seguito ha CP_1 fronteggiato innumerevoli difficoltà, per ritardi nelle consegne di prodotti e malattie per Covid dei montatori;
AR
- il 25.10.2021 ha comunicato a le date stimate per la consegna dei CP_1 mobili residui, chiarendo che non poteva ancora ordinare il blocco “ ”, in CP_2 quanto la zona in cui avrebbe dovuto essere montato era inagibile a causa dell'allagamento dell'immobile, con necessità di ripristino del sostituendo e CP_3 quindi lamando le doghe ammalorate, con conseguente necessità di ricalcolo delle quote, trattandosi di articoli con chiusure a vetro scorrevoli;
AR
- aveva infatti riferito di un allagamento importante che le aveva impedito di entrare nell'abitazione sino al mese di novembre 2021; AR
- il 26.10.2021 ha chiesto a di accettare la data della consegna, senza CP_1 ricevere risposta;
pagina 4 di 12 AR
- di seguito, ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di acconto;
- l'8.11.2021, previo accordo tra le parti, l'arch. si è recato presso CP_1 AR l'abitazione di per effettuare il rilievo delle misure definitive per l'installazione del
“blocco Barazza”, constatando personalmente gli effetti dell'allagamento subito dall'appartamento, che aveva interessato tutto il piano terra (l'acqua era entrata dal giardino), in cui si potevano notare doghe del parquet “imbarcate” dopo la lamatura e lucidatura ed interventi diffusi con installazione di doghe di colori diversi;
- il 22.11.2021, a fronte delle rimostranze della cliente e considerati comunque i rapporti personali ancora buoni, l'arch. a confermato la consegna della cucina, CP_1 AR dichiarando la disponibilità a rinunciare al saldo prezzo ma di seguito apprendeva che lo aveva denunciato per appropriazione indebita;
AR
- il 24.12.2021 a confermato al Legale di che la merce era pronta per CP_1 la consegna con posa della parete scorrevole attrezzata nelle date del 27, 28 e 29.12.2021 e le parti di accordavano per la posa a fine gennaio ma è pervenuta missiva del Legale di AR
che comunicava che la stessa non accettava adempimenti parziali;
AR
- il 17.02.2022 ha comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione degli acconti versati e degli elettrodomestici custoditi in deposito presso la sede dell'esponente;
- la domanda attorea è infondata, in quanto manca in atti evidenza di una valida ed efficace diffida ad adempiere ex art. 1454 cc;
- in aggiunta, occorre che l'attrice provi l'inadempimento, la sua imputabilità a la gravità dello stesso;
CP_1
- ha sempre offerto la prestazione a più riprese, come si offre tuttora, CP_1 evidenziando che il mero ritardo, rispetto ad un termine mai concordato, di per sé non AR costituisce un inadempimento definitivo;
pertanto, non ha fornito alcuna prova in giudizio circa la gravità dell'inadempimento né, tantomeno, dell'imputabilità in capo a
CP_1
- i lamentati danni non sussistono, mancando prova degli esborsi e del nesso causale.
2. Trattazione del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione del 6.07.2022, tenuta in trattazione scritta, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, ritualmente fruiti dalle parti. Alla successiva udienza del 6.04.2023, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, ha ammesso parte delle prove orali attoree per testi e interrogatorio formale della convenuta, abilitando la Conventa alla prova contraria diretta, rigettando motivatamente le istanze di prova diretta articolate dalla EN. All'udienza del 21.09.2023, il GOP delegato per l'istruttoria orale ha proceduto all'interpello dell'arch. per la EN e all'escussione del teste della Persona_1
EN e dei tre testimoni attorei , Testimone_1 ARte_4 CP_4
DE EI e , mentre la EN ha rinunciato
[...] Controparte_5 all'escussione del suo teste, rinunci autorizzata dal Giudice. pagina 5 di 12 Con ordinanza del 17.11.2023, il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024. A tale udienza, tenuta in trattazione scritta, sulle conclusioni come sopra riportate, il Giudice con ordinanza del 27.10.2024, comunicata il 29.10.2024, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni) decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, spirati il giorno di lunedì 30.12.2024 e lunedì 20.01.2025, all'esito trattenendo la causa in decisione e quindi a far data dal 21.01.2025.
3. Thema decidendum TC ha svolto contro e seguenti domande: CP_1
1. In via principale: domanda di accertamento della risoluzione di diritto ex art. 1454 cc, intervenuta il 31.01.2022, del contratto -stipulato con l 23.10.2020, avente CP_1 ad oggetto la vendita di una cucina, per inadempimento integrale della venditrice all'obbligazione di consegna e posa della cucina;
2. in subordine, domanda diretta a dichiarare la risoluzione giudiziale del detto contratto, per fatto e colpa di per inadempimento integrale;
CP_1
3. in via principale: domanda di condanna di restituire l'acconto versatogli CP_1 di € 12.400,00;
4. in via principale: domanda diretta alla condanna di risarcire il danno, CP_1 indicato in € 22.057,97, o la diversa somma di giustizia, di cui € 7.000,00 per canone di locazione di alloggio sostitutivo, gli esborsi sostenuti per acquistare una cucina da campo, un fornetto, una piastra elettrica, un robot da cucina e un depuratore d'aria, nonché per i disagi e i fastidi. a resistito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, eccependo: CP_1
- non sussiste un grave inadempimento, in quanto il contratto non prevede un termine perentorio di consegna;
- il ritardo nella consegna non è imputabile, essendo ascrivibile a ritardi nelle forniture causati dalla pandemia da Covid-19 e all'allagamento del pavimento di parquet della cucina dell'abitazione attorea, con alterazione della quota del pavimento;
- manca prova dei lamentati danni e del nesso causale con l'asserito inadempimento di CP_1
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con la copiosa documentazione versati dalla sola parte Attrice, tra cui:
- il preventivo del 23.10.2020 (doc. 3 fasc. att.); AR
- fattura di acconto del 29.10.2020 da carico di (doc. 6 fasc. att.); CP_1
- contabile di bonifico del 2.11.2020 (doc. 5 fasc. att.);
- corrispondenza telematica inter partes dal 2.11.2020 al 2.02.2022 (docc. 7, 13-19,
21-23, 26, 29, 30, 34-37 fasc. att.), recante continui solleciti dell'acquirente, promesse del venditore di imminente consegna e due diffide ad adempiere dell'attrice pena la risoluzione (doc. 26 e doc. 33-36 fasc. att.);
- fattura di acquisto del depuratore dell'aria (doc. 38 fasc. Att.).
pagina 6 di 12 Il compendio probatorio è stato arricchito anche da prove orali all'udienza del 21.09.2023, in cui si è proceduto a:
- interrogatorio formale del legale rappresentante della EN, il quale inter alia ha ammesso che alla data del 15.01.2022 non aveva ancora proceduto ad ordinare il
“piano marca Barazza” nonostante fosse incluso nell'ordine, per una serie di ragioni;
- escussione del teste della EN il quale, sentito a prova Testimone_1 contraria diretta, qualificatosi come imprenditore di ZEMMA SRL ha dichiarato di non essere informato sui fatti;
- escussione del teste , qualificatosi agente procuratore ARte_4 assicurativo per , il quale ha confermato i capitoli Controparte_6 attorei ammessi in punto di locazione di immobile alternativo alla casa di abitazione;
- il teste , muratore, il quale ha confermato i Testimone_2 capitoli attorei ammessi in punto di locazione di immobile alternativo alla casa di abitazione;
AR
- il teste , coniuge di in regime di separazione dei beni, Controparte_5 il quale ha confermato i capitoli ammessi in tema di termine di quattro mesi dall'ordine concordato per la consegna della cucina, di offerta di consegna da parte di er la CP_1 fine del mese di dicembre 2021, promessa non rispettata, e di scoperta in data 15.01.2022, presso il negozio di che il piano Barazza non era mai stato ordinato. CP_1
Il Tribunale sin ora osserva i testimoni attorei escussi risultano attendibili e genuini, in quanto direttamente informati sui fatti di causa, autori di dichiarazioni precise e non contrastanti in sé e fra di loro, rese da soggetti privi di qualsivoglia interesse personale all'esito del presente giudizio. Il Tribunale reputa che le prove offerte siano più che sufficienti per decidere la lite.
5. Domande di risoluzione e di restituzione: diritto In tema di identificazione del rapporto consumeristico, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) Codice consumo è consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Nel caso di specie, il contratto di vendita di cosa mobile dedotto in giudizio è intervenuto tra una persona fisica e un soggetto che svolge professionalmente l'attività di vendita, mentre la persona fisica ha certamente agito per scopi estranei allo svolgimento di attività professionale/commerciale, atteso che la cucina era da destinata alla casa di abitazione dell'acquirente: si tratta dunque di un rapporto consumeristico. Si riporta di seguito la disciplina consumeristica prevista nel d. lgs 6.09.2005 n. 206, Codice Consumo, nella formulazione ratione temporis vigente alla data della stipulazione del contratto di compravendita dedotto in giudizio (23.10.2020). L'art. 61 Codice consumo, nella parte che interessa, prevede: “
1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al
pagina 7 di 12 consumatore.
3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se: a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro
o ad una data determinata è essenziale.
5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto. 7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.”. Quanto ai rimedi risolutori per inadempimento dell'altro contraente previsti dal codice civile, si ricorda che gli artt. 1453 e ss cc contemplano la risoluzione giudiziale e la risoluzione di diritto. Sotto il profilo teorico la differenza tra le due categorie è netta. La risoluzione giudiziale necessita del sindacato del giudice che pertanto è necessario e preventivo. La scelta tra lo scioglimento e la conservazione del contratto non è rimessa alla piena disponibilità delle parti ma è assoggettata a un controllo pubblico esercitato dal giudice. Nel caso, invece, della risoluzione del diritto il rapporto contrattuale si scioglie al verificarsi di una fattispecie che si perfeziona al di fuori del processo e pertanto il sindacato del giudice è eventuale e successivo. Le ipotesi tipiche di risoluzione di diritto sono tre: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine essenziale. La diffida ad adempiere, prevista dall'art. 1454 cc, è espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al creditore che ha la possibilità di provocare unilateralmente e immediatamente una modifica del rapporto, introducendo un termine di adempimento ulteriore o nuovo a seconda che ne fosse previsto uno nel contratto;
la diffida ex art. 1454 cc, per poter essere considerata tale deve necessariamente contenere: l'intimazione all'adempimento, la determinazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell'effetto risolutivo in caso di mancato adempimento nel termine previsto. Inoltre la diffida deve essere fatta per iscritto. Così, infatti, recita l'articolo in parola “alla parte inadempiente, l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
pagina 8 di 12 Giova infine evidenziare che a mente dell'art. 1458 cc la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo ex tunc, con conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione in capo a chi abbia percepito somme o cose in forza del contratto risolto.
6. Domanda di risoluzione e d restituzione: decisione Il Tribunale osserva che la luce di principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto le domande attoree svolte in via principale sono risultate tutte fondate e debbono essere accolte per quanto di ragione, per i seguenti motivi. Il Giudice evidenzia che alla luce dell'art. 61 Codice consumo, il venditore era tenuto a consegnare la cucina entro 30 giorni ovvero il diverso termine convenzionale concordato con il consumatore. Nel caso di specie, la stessa consumatrice ha indicato che il termine concordato era stato di quattro mesi dall'ordine, intervenuto il 23.10.2020. Orbene, la venditrice non ha allegato, né men che meno, provato, che le parti avessero stabilito un termine più ampio per la consegna della cucina. Non solo, la corrispondenza telematica/whatsapp/PEC tra le parti è punteggiata, a far data dal 25.02.2021 di continue richieste di adempimento da parte dell'acquirente e di continue promesse della venditrice di imminente adempimento con la consegna e posa della cucina. Sono state poi versate in atti dall'Attrice ben due diffide ad adempiere, pena la risoluzione, la prima del 2.12.2021 con successiva offerta di adempimento della venditrice per la fine del mese di dicembre (docc. 26 e 29-30 fasc. Att.), promessa rimasta disattesa, e una seconda diffida, datata 28.01.2022, con termine di adempimento al 31.01.2022, preceduta da promessa di del 14.01.2022 di adempiere entro il CP_1
31.01.2022 e richiesta di adempimento di TC entro il 31.01.2022, datata 15.01.2022 (docc. 33-35 fasc. Att.). Si rileva che è incontestato specificamente che le due diffide ad adempiere siano state ricevute da e, del pari, è stato ammesso da in sede di interrogatorio CP_1 CP_1 formale che alla data del 15.01.2022 non aveva neanche ordinato il “piano , CP_2 ovvero, come dallo stesso confessato, il pezzo di maggior pregio tra i vari mobili da ARte cucina acquistati da E' altresì documentale che alla data del 31.01.2022 era pronta solo una parte degli arredi AR da cucina acquistati da , mentre gli elettrodomestici erano stati acquistati a febbraio AR 2021 direttamente da e tenuti in deposito presso che avrebbe dovuto CP_1 provvedere al corretto incasso. Orbene, l'inadempimento di gravissimo e inescusabile, atteso che lo stesso ha CP_1 omesso integralmente di adempiere, non rispettando né il termine di quattro mesi dall'ordine concordato alla data del contratto, né il successivo termine di fine dicembre che aveva egli stesso proposto all'acquirente, né, infine, quello di fine gennaio 2022 da ultimo proposto, tale complessiva condotta risultando in un'inaccettabile presa in giro dell'altro contraente, esattamente adempiente. Alla luce di tanto la domanda di risoluzione è fondata e deve essere accolta, evidenziandosi, per completezza che le difese di in punto di asserite cause CP_1 giustificative dell'inadempimento sono risultate del tutto infondate e smentite dalla pagina 9 di 12 circostanza che mai ha provato di avere tempestivamente ordinato ai suoi CP_1 ARte fornitori i pezzi e gli arredi ordinati da Quanto precede comporta l'accoglimento della domanda restitutoria, rilevandosi che il pagamento dell'acconto di € 11.400,00 è pacifico e anche documentale. Nulla per interessi, in difetto di domanda.
7. Domanda di risarcimento del danno: diritto In diritto, il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno non patrimoniale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. comprenda tanto i pregiudizi patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta inerisca diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione. In ogni caso, al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela;
risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972). In buona sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237);
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8. Domanda di risarcimento del danno: decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto la domanda risarcitoria è fondata relativamente al danno patrimoniale lamentato per esborsi e deve essere accolta per quanto di ragione. L'Attrice ha infatti fornito piena prova tramite i tre testimoni sentiti di essere stata costretta a condurre in locazione altro immobile arredato per sette mesi, nonostante i lavori di ristrutturazione della propria casa fossero terminati, in attesa della consegna della cucina acquistata da CP_1
Dai testi sentiti è altresì emersa l'entità del canone mensile, pari a € 1.000,00 al mese, dal che discende la fondatezza della domanda di condanna a pagare € 7.000,00 per rimborso del canone. Del pari, è risultata fondata la domanda diretta alla condanna di a risarcire il CP_1 prezzo di acquisto del depuratore dell'aria, pari a € 300,00, come da fattura dimessa, trattandosi di esborso causalmente ricollegabile alla mancata fornitura della cucina. Nulla spetta per danno non patrimoniale, in assenza di prova di un danno sofferenziale per lesione di diritto inviolabile eccedente il mero disagio.
9. Spese di lite: Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza integrale della EN su tutte le domande svolte in via principale risultando del tutto marginale rispetto all'economia del processo che la domanda risarcitoria sia stata accolta solo parzialmente: di conseguenza, la EN deve essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite della parte Attrice, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di parte TC, le stesse si liquidano come da dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, considerato il tenore delle memorie e il valore della controversia, compreso nello scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00 (considerato il valore della domanda di risoluzione, pari a € 22.800,00, cui deve aggiungersi il risarcimento liquidato a favore dell'Attrice), si reputano congrui i parametri medi delle quattro fasi del processo, previsti dalla tabella 2 per lo scaglione di valore applicabile, pari a € 7.616,00 per compenso, oltre € 545,00 per rimborso spese vive ex actis (cu e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Attrice.
P. Q. M.
pagina 11 di 12 il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara che il contratto di compravendita di una cucina concluso il 23.10.2020 tra
[...]
e si è risolto di diritto il 31.01.2022 per ARte_1 Controparte_1 inadempimento integrale della venditrice;
per l'effetto, condanna a pagare a favore di , a titolo di Controparte_1 ARte_1 restituzione dell'acconto prezzo, la somma di € 11.400,00 pari all'acconto da questa versato e dall'acquirente ricevuto;
altresì, condanna
pagare a favore di la somma di Controparte_1 ARte_1
€ 7.300,00, in valuta del fatto (31.01.2022), a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali dedotti e provati in conseguenza dell'inadempimento della venditrice, oltre rivalutazione ISTAT su tale somma dal 31.01.2022 alla data della presente sentenza, oltre interessi compensativi su tale somma calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 cc dal 1^.02.2022 al saldo effettivo;
letti gli artt. 91 e ss cpc condanna
pagare a favore di , a titolo di Controparte_1 ARte_1 refusione integrale delle spese di lite, la somma di € 7.616,00 per compenso ed € 545,00 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 20.05.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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