Articolo 49 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 48Articolo 50
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2 gennaio 2000
Art. 49. 1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole: "a norma dell'articolo 420 comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 420-bis e 420-ter".
2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , e successive modificazioni, le parole: "dall'articolo 420, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 420-bis e 420-ter".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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