Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai IGi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9657 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartucciu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, onerandosi di comunicare eventuali cambi di residenza.
2) I coniugi hanno già espresso il reciproco consenso alla deroga immediata all'obbligo di coabitazione, tanto che i medesimi hanno già modificato lo stato di residenza.
3) I coniugi, riconoscendo la reciproca indipendenza economica, rinunciano a qualsiasi pretesa economica di tipo personale, di talché ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, e dichiarano, contestualmente, di null'altro avere reciprocamente a pretendere dal punto di vista economico e patrimoniale.
4) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Il IG potrà tenere il figlio minore tutte le volte che il CP_1 medesimo lo vorrà, previo accordo con la IGa . Parte_1
5) Per l'effetto di quanto al punto 4), le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono la capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione.
6) Il IG , a titolo di contributo per mantenimento dei due figli, CP_1 rinuncia alla propria quota di assegno unico per ciascun figlio, che verrà percepita direttamente dalla IGa . Parte_1
Pag. 2 di 3 7) Ad integrazione della quota di cui al superiore capo 6), il IG CP_1 corrisponderà alla IGa un assegno mensile unico Parte_1 dell'importo complessivo di €. 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la determinazione delle quali le parti concordano, fin d'ora, di voler fare espresso riferimento alle linee guida del CNF del 2017 in materia di mantenimento dei figli minori, che si allegano al presente ricorso.
L'importo, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, verrà corrisposto presso il domicilio della IGa , entro il giorno Parte_1 ultimo di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto alla medesima intestato.
8) I coniugi esprimono il reciproco consenso all'espatrio, autorizzando il rilascio o la proroga dei documenti necessari (passaporto e/o carta d'identità).
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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