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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Stefania Picece Presidente
2) dott.ssa Daniela Oliva Giudice
3) dott.ssa Simona D'Ambrosio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6668/2020 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: riduzione per lesione di legittima e scioglimento comunione ereditaria
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta mandato apposto in calce all'atto C.F._2
di citazione, dall'avv. Domenico Fasano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Vietri sul Mare (SA), alla via G. Mazzini 12;
- Attrici -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._3
procura alle liti depositata in data 29.11.2022, dall'avv. Enrico Siniscalchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Baronissi (SA), alla via G. Marconi, 21;
- Convenuto e Attore in riconvenzionale -
NONCHÈ
1 (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._4
mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Fasano
presso il quale elettivamente domicilia nello studio sito in Vietri Sul Mare (SA), alla via
G. Mazzini n. 12;
- Terza chiamata in causa -
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.5.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni, come da relative note d'udienza qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il germano Controparte_1
esponendo che: in data 5.4.2018 decedeva, in Vietri sul Mare, , padre Persona_1
delle parti in causa;
con testamento pubblico del 22.12.2008 per notar Persona_2
rep. n. 39, il “de cuius” così esprimeva le sue ultime volontà: “Revoco ogni mia precedente
disposizione testamentaria. Nomino eredi universali i miei tre figli, nato a [...]_1
de' Tirreni (Sa) il 21 maggio 1963, nata a [...] il [...] e Parte_2 [...]
nata a [...] il [...]. Avendo effettuato alle mie figlie Parte_1
e donazioni con atto a rogito Notaio di Salerno in Parte_2 Parte_1 Persona_2
data odierna, nel quale ho disposto anche in favore di mia moglie, nata a [...]_2
de' Tirreni il 20 aprile 1937, attribuendole, per il tempo in cui avrò cessato di vivere e a condizione che mi sopravviva, l'usufrutto sui beni che ho donato alle mie figlie, con il presente testamento
dispongo che gli altri beni e diritti immobiliari di mia spettanza vadano, dopo la mia morte a mio figlio Dispongo, infine, che il danaro di mia proprietà eventualmente esistente Controparte_1
alla mia morte venga diviso in parti uguali tra tutti e tre i miei figli e Controparte_1 Pt_2
; dopo la morte di venivano rinvenute le somme di Parte_1 Persona_1
denaro depositate in libretti postali e investite in buoni fruttiferi postali di cui all'atto di
2 citazione;
essendo stato impossibile procedere bonariamente alla ripartizioni di tali somme, veniva espletata procedura di mediazione, conclusasi negativamente per non avere accettato esse attrici che l'oggetto della stessa fosse esteso anche alla domanda di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal “de cuius”, come richiesto da P_
. Alla luce di tali considerazioni, le odierne attrici rassegnavano le seguenti
[...]
conclusioni: “- dichiarare aperta la successione testamentaria di nato a [...]_1
Sul Mare il 14.03.1929 e deceduto a Vietri Sul mare il 05.04.2018 al quale sono succeduti la moglie ed i figli e - Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_1
Dichiarare lo scioglimento della comunione sulle somme e sui titoli di cui in premessa dell'atto
di citazione in ossequio alla volontà espressa da de cuius in testamento pubblico e secondo un progetto che di seguito si trascrive circa la percentuale da attribuirsi ad ognuno dei chiamati alla eredità ed in considerazione che l'ammontare preciso delle somme in euro sarà determinato dal
sistema operativo dell'Ufficio Postale solo al momento dell'incasso (giorno in cui sarà possibile determinare la transazione del cambio da lire in euro ed effettuare il conteggio degli interessi: 1.
Libretto postale n. 1020109337 intestato a , Persona_1 Controparte_3
€ 12.402,74: 1/3 Della Corte Anna, 4/9 De 1/9 De , 1/9
[...] Parte_1 Parte_2
De 2. Libretto postale n. 1019956703 intestato a P_ Controparte_2 Per_1
€ 5.483,53: ½ a 1/6 , 1/6 e 1/6
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_1
Codi Co
3. 02.494.274 intestato a De RO NZ Lire Controparte_1 Controparte_2
CP_ 2.000.000: ½ a Corte ed 1/6 a 1/6 e 1/6 a CP_2 Parte_2 Parte_1 [...]
4. BPF n. 000.924 intestato lire 2.000.000: P_ Controparte_2 Persona_1
Part ½ 1/6 1/6 e 1/6 5. Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
06 intestato Della Corte Anna Lire 2.000.000: ½ C.F._7 Persona_1 CP_2 CP_2
1/6 , 1/6 e 1/6 6. BPF n. 000.923
[...] Parte_2 Parte_1 Controparte_1
intestato lire 2.000.000: ½ 1/6 Controparte_2 Persona_1 Controparte_2 Pt_2
1/6 e 1/6 7. BPF n. 00.945.183 06 intestato
[...] Parte_1 Controparte_1 [...]
Part 2.000.000: 1/3 a , 1/3 a e 1/3 a Controparte_4 Parte_2 Parte_1 P_
Part
8. BPF n. 00.978.397 07 Corte Anna, lire 5.000.000: ½ Della
[...] CP_2 Persona_1
3 Part
1/6 1/6 e 1/6 9. BFP CP_2 Parte_2 Parte_1 P_
intestato n. 1419188200471 del 12.01.06 di € 1.000,00: ½ Persona_1 Controparte_2
1/6 , 1/6 e 1/6 10. BFP Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
intestato Corte Anna, n. 1801368100462 del 03.03.08 di € 1.000,00: ½ CP_2 Persona_1
11/6 1/6 e 1/6 11. Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
BFP intestato n. 374416000492 del 20.03.04 di € 1.000,00: Persona_1 Controparte_2
½ 1/6 1/6 e 1/6 12. CP_2 CP_2 Parte_2 Parte_1 Parte_3
BFP intestato n. 1419188100401 del 17.01.06 di € Persona_1 Controparte_2
1.000,00: ½ 1/6 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
13. BFP intestato n. 1236203499476 del 11.08.00
[...] Controparte_2 Persona_1
di € 1.000,00: ½ 1/6 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
14. BFP intestato n. 1064391400420 del 11.05.04
[...] Persona_1 Controparte_2
di€ 1.000,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
15. BFP intestato n. 1463521000447 del 06.03.06
[...] Persona_1 Controparte_2
di € 1.000,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
16. BFP intestato n. 1463521100424 del 06.03.06
[...] Persona_1 Controparte_2
di € 1.000,00: ½ , 1/6 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
17. BFP intestato a e n. 1137975100503 del
[...] Persona_1 Controparte_2
24.02.05 di €. 2.500,00: ½ della Corte Anna, 1/6 , 1/6 e 1/6 Parte_2 Parte_1
18. BFP intestato e n. 334223000504 del Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
07.09.05 di € 2.500,00: 1/2 1/6 1/6 e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
1/6 19. BFP intestato a e n. 265818700691 del Controparte_1 Persona_1 Parte_2
07.05.04 di € 5.000,00: 2/3 1/6 e 11/6 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
20. BFP intestato a e n. 225528600514 del 09.04.04 di € Persona_1 Parte_2
2.500,00: 2/3 , 1/6 e 1/6 21. BFP intestato Parte_2 Parte_1 Controparte_1
a e n. 1426207700567 del 03.03.08 di € 2.500,00: ½ Controparte_2 Persona_1 [...]
1/6 1/6 e 1/6 22. BFP CP_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
intestato a e n. 322759500559 del 11.05.04 di € 2.500,00: ½ Persona_1 Controparte_2
4 1/6 1/6 e 1/6 23. BFP Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Parte_3
intestato a e n. 1108256400684 del 11.08.05 di € 5.000,00: Persona_1 Controparte_2
½ 1/6 1/6 e 1/6 24. BFP Persona_3 Parte_2 Parte_1 Parte_3
intestato a e n. 1108256500661 del 11.08.05 di € 5.000,00: Persona_1 Controparte_2
1/2 1/6 1/6 e 1/6 25. Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
BFP intestato a e n. 1108256300614 del 11.08.05 di € Controparte_2 Persona_1
5.000,00:1/2 1/6 e 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Pt_3
; 26. BFP intestato a e n. 265818500644 del
[...] Persona_1 Parte_1
09.04.04 di € 5.000,000: 2/3 1/6 e 1/6 Parte_1 Parte_2 Controparte_1
27. BFP intestato a e n. 226924300640 del 11.05.04 di € Persona_1 Controparte_2
5.000,00: ½ 1/6 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Pt_3
; 28. BFP intestato a e n. 226924400617 del 11.05.04
[...] Persona_1 Controparte_2
di_ € 5.000,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 CP_2 CP_2 Parte_2 Parte_1 P_
29. BFP intestato a e n. 50769800329 del
[...] Persona_1 Controparte_2
28.02.2001 di € 500,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1
30. BFP intestato a e n. 50769700352 del Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
28.02.2001 di € 500,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1
31. BFP intestato a e n. 1005030900369 Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
del 23.03.04 di € 500,00: ½ 1/6 1/6 e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
Part 1/6 32. BFP intestato a e n.50769600375 Parte_3 Persona_1 Controparte_2
del 28.02.2001 di € 500,00: ½ 1/6 , 1/56 Controparte_2 Parte_2 Parte_1
e 1/6 33. BFP intestato a e n. Parte_3 Persona_1 Controparte_2
1419188300448 del 12.01.06 di € 1.000,00: ½ 1/6 , 1/6 Controparte_2 Parte_2 [...]
e 1/6 34. BFP intestato a e Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
n. 1236203300406 del 11.08.05 di € 1.000,00: ½ 1/6 , 1/6 Controparte_2 Parte_2 [...]
e 1/6 35. BFP intestato a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Per_1
n. 245884000376 del 27.02.04 di € 500,00: ½ 1/6 1/6
[...] Persona_4 Parte_2
e 1/6 - Chiede nominarsi un curatore o sostituto che, Parte_1 Parte_3
5 possa sottoscrivere per conto o in sostituzione del le quietanze e quanto altro Persona_1
utile alla procedura di liquidazione delle somme (al momento dell'incasso delle somme presso
l'Ufficio Postale), secondo il piano di riparto di cui sopra e che sarà recepito in sentenza, e che lo stesso venga autorizzato ad aprire un libretto postale a favore di su cui versare Controparte_1
le somme di sua spettanza liberando la società da ogni responsabilità nei confronti CP_5
del signor . Controparte_1
Part Con comparsa depositata in data 29.12.2020, si costituiva in giudizio
[...]
, il quale chiedeva, in via preliminare, integrarsi il contraddittorio nei confronti P_
di moglie del “de cuius” spiegando, in via Controparte_2 Persona_1
riconvenzionale, domanda volta all'accertamento e dichiarazione della illegittimità e/o inefficacia delle disposizioni lesive poste in essere dal de cuius nei confronti della propria quota di legittima, con conseguente necessaria loro riduzione e restituzione in natura dei beni oggetto degli atti lesivi in favore di esso convenuto;
chiedeva, Controparte_1
altresì, che, formata la massa ereditaria, anche ai sensi dell'art. 556 cod. civ., previo accertamento della titolarità della provvista, includendo anche tutte le somme del de cuius prelevate e/o utilizzate illegittimamente dai rispettivi coeredi sui conti correnti e libretti postali, solo formalmente e fittiziamente cointestati, e i beni donati alle attrici, non dispensati da collazione, si procedesse alla divisione della stessa tra gli aventi diritto, secondo un progetto redatto da un CTU, con condanna delle attrici al risarcimento dei danni derivanti dalla dispersione e/o danneggiamento e/o utilizzo diretto dei beni ereditari da parte loro.
Alla prima udienza il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , la quale si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_2
21.6.2021, aderendo alla domanda e alle conclusioni formulate da Parte_1
e . Parte_2
Instaurato il contraddittorio ed espletato, su ordine del Giudice, il procedimento di mediazione anche nei confronti di , con ordinanza del 23.12.2022 Controparte_2
veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dal convenuto alle altre parti in causa
6 e formulata la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.: “pagamento da parte delle attrici al convenuto della somma complessiva di € 60.000,00, con ripartizione in
Cont quote uguali tra i germani degli importi dei libretti postali e , spese Pt_2
compensate e rinuncia delle parti a qualsivoglia ulteriore domanda, eccezione e pretesa inerente alla successione di ”, integrata con provvedimento del Persona_1
10.2.2023, con cui veniva indicata la partecipazione di alla ripartizione Controparte_2
Cont con i germani degli importi dei libretti postali e , alla quale aderivano sia le Pt_2
attrici che . Controparte_2
Espletato il predetto incombente istruttorio all'udienza del 13.6.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.5.2024, sostituita dal deposito di note telematiche, e trattenuta in decisione con decreto ex art. 127ter c.p.c. del 10.5.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, occorre evidenziare che - ferma rimanendo la netta diversità e autonomia tra le due azioni (cfr. Cass. n. 18468/2020; conf. Cass. n. 3821/2000) - è generalmente ammesso il cumulo tra l'azione di riduzione e quella di divisione dell'asse ereditario, costituendo la prima un "prius" logico rispetto alla seconda (Cass. n.
672/1964), intervenendo la divisione solo dopo che la legittima sia stata eventualmente reintegrata di quei beni che, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione
(i.e. inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie o donazioni), rientrerebbero a far parte del patrimonio ereditario divisibile.
Le domande che hanno ad oggetto le donazioni effettuate in vita dal “de cuius”, ove non espressamente dispensate, debbono invece essere considerate sotto il duplice profilo dell'azione di riduzione e della collazione, ai fini di divisione.
In primis, perché hanno in comune l'operazione di riunione fittizia (art. 556 c.c.).
Inoltre, se è vero che la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con gli atti di liberalità e che con la stessa si può raggiungere il risultato di eliminare eventuali lesioni di legittima realizzate attraverso tali atti
7 (cfr. Cass. n. 1521/1980), è anche vero che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di riduzione non esclude l'operatività della collazione con riguardo alle donazioni effettuate in vita dal “de cuius” (cfr. Cass. n. 28196/2020; conf. Cass. n.
22097/2015). Infatti, "mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota
ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile" (cfr. Cass.
n. 12317/2019).
Nell'analisi dei rapporti e delle interferenze fra la collazione e l'azione di riduzione, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono indistintamente soggette a collazione, ma nello stesso tempo sono soggette a riduzione solo quelle che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccato la legittima (art. 559 c.c.). Le donazioni soggette a collazione, se lesive della legittima, sono riducibili nello stesso ordine e nello stesso modo delle donazioni in genere. Consegue che il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone in termini generali con riferimento a ogni donazione, fatta senza dispensa, al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione. In questo caso, salvo il diritto del legittimario di contentarsi della tutela offerta dalla collazione (Cass. n. 12317/2019 cit.), i due istituti concorrono nei sensi sopra indicati (così Cass. n. 28196/2020 cit.).
Ovviamente, tutte le domande appena riassunte richiedono come presupposto costituivo o comunque implicano certamente la qualità di "eredi" in capo alle parti che le hanno promosse (e si sono difese) allegando e spendendo tale qualità.
Nel caso di specie, può dirsi allora pacifico, oltre che documentato, che all'eredità
di apertasi in Vietri sul Mare (Sa) il 5.4.2018 (doc. 4 allegato alla Persona_1
produzione di parte attrice), devoluta in parte secondo le disposizioni date nel
8 testamento pubblico del 22.12.2008 per Notaio dott. rep. n. 39 (allegato Persona_2
in atti da parte attrice e parte convenuta) e in parte, per i beni in esso non espressamente contemplati, secondo le norme della successione legittima, siano stati chiamati i tre figli,
, e , in virtù del rapporto parentale con il “de cuius”, e Pt_2 P_ Parte_1 [...]
, in virtù del rapporto di coniugio, comprovati dalla certificazione anagrafica CP_2
(stato di famiglia) disponibile in atti (doc. 4 fascicolo delle attrici).
La ricorrenza del concorso fra la successione legittima e quella testamentaria non
è di ostacolo alla unicità della delazione, secondo la tesi preferibile seguita dalla dottrina prevalente, come si ricava dall'art. 457, co. 2 c.c. laddove non esclude (“rectius” afferma)
che si faccia luogo alla successione legittima anche se si apre, sia pure in parte, quella testamentaria, fermo rimanendo che – continua al comma 3 – le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (cd.
principio di intangibilità della legittima).
Che tutte le parti siano da considerare eredi "puri e semplici" del “de cuius” (e non già meri chiamati all'eredità) si desume, in mancanza di atti di accettazione espressa, non soltanto dalla presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.), correlata al comportamento mantenuto dalle parti dopo l'apertura della successione e all'esercizio giudiziale delle azioni a tutela dei diritti sull'eredità, trattandosi di atti che necessariamente tradiscono la volontà di accettare la chiamata e che ciascuno non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede
(tra le tante, si v. Cass. n. 1628/1985 per la domanda diretta a ottenere la divisione ereditaria;
Cass. n. 21288/2011 per la domanda diretta a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario;
Cass. n. 16002/2008 in caso di azione nei confronti del debitore del “de cuius” per il pagamento di quanto al medesimo dovuto;
Cass. n. 2200/1971 per l'azione di riduzione;
Cass. n. 7125/1993 per l'impugnazione del testamento da parte del chiamato), ma anche e prima ancora per essere decorso il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, senza che i chiamati (pacificamente nel possesso dei beni ereditari) abbiano compiuto l'inventario, ai sensi dell'art. 485, comma 2 c.c.
9 Ne consegue che non si discorre di eredi legittimari totalmente pretermessi, né di eredi accettanti col beneficio d'inventario; ciononostante, ricorrono le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni lesive della quota riservata in quanto rivolte tra coeredi legittimari (art. 564, comma 1 c.c.).
Essendo le parti gli unici parenti di primo grado chiamati a succedere per testamento all'eredità del comune genitore superstite, unitamente al coniuge di quest'ultimo, il contraddittorio risulta integro anche per quelle domande (diverse dall'azione di riduzione) per le quali è imposto il litisconsorzio necessario tra i coeredi.
Venendo al merito, va preliminarmente osservato che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su alcune delle domande prodromiche alle operazioni divisionali, proposte, anche in via riconvenzionale dal convenuto, al fine di individuare la massa da dividere.
Nel caso in esame, la copiosa documentazione prodotta dalle attrici e dal convenuto e la precisa allegazione dei beni esistenti al momento dell'apertura della successione e di quelli di cui il “de cuius” ha disposto a titolo di donazione, consentono di ritenere sicuramente provata, oltre che non contestata, la seguente composizione del patrimonio relitto di al momento dell'apertura della successione (5 Persona_1
aprile 2018):
- Beni Immobili:
1) Porzione di fabbricato in corso di costruzione riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Cava dè Tirreni al Foglio 30, P.lla 2301, sub 14, Via Giuseppe Della Corte snc;
2) Terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cava dè Tirreni al Foglio
30, P.lla 288, seminativo arbor. cl. 2 di 12 are 86 centiare;
3) Terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cava dè Tirreni al Foglio
30, P.lla 385, seminativo arbor. cl. 2 di 9 are 72 centiare;
4) Terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cava dè Tirreni al Foglio
30, P.lla 734, seminativo arbor. cl. 2 di 5 are 5 centiare.
10 Debbono invece essere tralasciati i beni mobili "probabilmente" lasciati dal
“de cuius” presso la casa di abitazione, in quanto, sebbene richiamati nell'esposizione in fatto degli atti difensivi da parte convenuta, non sono stati né esattamente individuati, né fatti oggetto di una specifica domanda restitutoria, né sono stati offerti dati identificativi e valori per poterli eventualmente considerare nel calcolo del “relictum”.
Va inoltre escluso, non essendovi contezza documentale, che l'eredità fosse gravata da debiti certi facenti capo al “de cuius” esistenti al momento dell'apertura della successione, mentre per quel che concerne le spese occasionate dalla morte (es. spese funebri), astrattamente suscettibili di detrazione dal “relictum”, l'omessa allegazione e prova dell'esatto ammontare e della parte che li ha eventualmente sostenuti impedisce di poterne fare considerazione.
È altresì documentato, oltre che ammesso e/o non specificamente contestato da tutte le parti in causa, che il “de cuius” avesse validamente donato in vita i seguenti beni immobili:
A) con atto di donazione per Notaio dott. di Salerno del Persona_2
22.12.2008, Rep. 11063 e Racc. n. 3515 il de cuius ha donato alla figlia Parte_1
i seguenti beni:
[...]
1) Fabbricato riportato in Catasto del Comune di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla
1048, Cat. A4, abitazione di n. 7 vani, Via Case Sparse n. 34;
2) Terreno riportato in Catasto del Comune di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 796 seminativo arbor. cl. 2 di 1 are 79 centiare;
3) Terreno riportato in Catasto del Comune di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 797 seminativo arbor. cl. 2 di 13 are 60 centiare;
4) Terreno riportato in Catasto del Comune di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla
1156 seminativo arbor. cl. 2 di 47 are 85 centiare.
B) con il medesimo atto, il de cuius ha donato alla figlia la nuda Parte_2
proprietà dei seguenti beni:
11 1) Fabbricato rurale riportato in Catasto del Comune di Vietri Sul Mare al Foglio
4, P.lla 1047, Cat. C6, consistenza 61 mq, Via Case Sparse n. 34;
2) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 78 seminativo cl. 3 di 3 are 75 centiare;
3) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 96 bosco ceduo cl. 1 di 6 are 87 centiare;
4) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 97 seminativo cl. 4 di 38 are 50 centiare;
5) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 98 bosco ceduo cl. 1 di 8 are 26 centiare;
6) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 1043 semin. arbor. cl. 4 di 20 are 9 centiare;
7) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 1157 semin. arbor. cl. 2 di 19 are 14 centiare.
Sui lasciti immobiliari non vi è stata contestazione, sia in ordine alla esatta individuazione dei beni, sia per ciò che concerne la formazione delle ultime volontà del testatore, il quale, con l'atto di donazione disponeva, altresì che, con l'apertura della successione, acquisisse l'usufrutto sui beni immobili donati. Controparte_2
Contestazioni sono sorte, invece, quanto all'intestazione dei libretti postali e dei
BPF oggetto della domanda di divisione promossa dalle attrici:
- Libretto postale n. 1020109337 intestato a , e Persona_1 Controparte_2
; Parte_1
- Libretto postale n. 1019956703 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BPF 02.494.274 06 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BPF n. 000.924 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BPF n. 06 intestato a e;
C.F._8 Persona_1 Controparte_2
- BPF n. 000.923 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BPF n. 00.945.183 06 intestato a;
Persona_1
12 - BPF n. 00.978.397 07 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BFP n. 1419188200471 intestato a e;
Persona_1 Controparte_2
- BFP n. 1801368100462 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BFP n. 374416000492 intestato a e;
Persona_1 Controparte_2
- BFP n. 1419188100401 intestato a e Persona_1 Controparte_2
avendone eccepito il convenuto la fittizia cointestazione tra il “de cuius” e le altre parti in causa.
Orbene, l'assunto di parte convenuta è stato integralmente confermato dalla prova espletata in corso di causa.
É noto che la cointestazione di un conto corrente fonda la presunzione circa la contitolarità dell'oggetto del contratto, attribuendo agli intestatari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto, sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi.
Peraltro, si tratta di una presunzione “juris tantum”, dando la stessa luogo semplicemente all'inversione dell'onere probatorio che può essere superato attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. tra le altre, Cass. 23.9.2015, n. 187.77).
In particolare, si è osservato che “nel conto corrente bancario intestato a più persone, i
rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento
di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo” (cfr. Cass. n. 4066/09, nonché Cass. n. 8758/93
e Cass. n. 3241/89).
Nel caso di specie, pertanto, era onere del convenuto dimostrare che i libretti postali e i buoni postali fruttiferi cointestati fossero stati alimentati ed acquistati con
13 fondi di provenienza esclusiva del “de cuius”, sì da escludere l'operatività della previsione dell'art. 1298, comma 2 c.c.
Orbene, alla luce della prova espletata in corso di causa e delle stesse difese svolte dalle parti, deve ritenersi che parte convenuta abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Infatti, all'udienza del 13.6.2023 e hanno reso Parte_1 Parte_2
interrogatorio formale con cui hanno confermato che l'unico a versare somme di danaro sui predetti conti e ad acquistare i BSF è stato sempre e solo il loro comune congiunto,
Persona_1
Parimenti a dirsi quanto al contegno processuale assunto da , la Controparte_2
quale non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
In proposito giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. sancisce che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va, sottolineato, che la mancata risposta non equivale ad una confessione,
ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espresse la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
7208/2004: "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio
libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di
14 legittimità"; ed ancora Cass. 15389/2005: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito
di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova
del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo…").
La circostanza che non abbia provato l'esistenza di entrate Controparte_2
personali, né, ancor prima, dedotto l'esistenza delle stesse, unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale deferitole, è idonea a suffragare, a parere del Collegio,
la titolarità dei titoli caduti in successione unicamente in capo a . Persona_1
In conclusione, si deve accertare e dichiarare che tutte le somme presenti sui titoli postali di cui sopra erano di esclusiva proprietà del “de cuius”, sebbene fittiziamente cointestati, di volta in volta, con la moglie e con le figlie.
Quanto, invece, alle operazioni effettuate sui predetti conti, di cui pure parte convenuta chiede in tale sede la restituzione, in mancanza di elementi certi ed oggettivi dai quali evincersi l'illegittimità dei prelievi effettuati, deve ritenersi che le uniche somme cadute in successione al decesso di siano costituite Persona_1
unicamente dal saldo dei predetti conti esistente alla data del 5.4.2018.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento dell'istruttoria inerente alla domanda di riduzione proposta dal convenuto P_
, al fine di ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima, e per la
[...]
divisione ereditaria avanzata dallo stesso relativamente all'intera massa di beni caduti in successione.
Occorre, invece, sin da ora dichiarare inammissibile la domanda di divisione proposta dalle attrici e dalla terza chiamata in causa e avente ad oggetto unicamente i
15 saldi dei libretti postali e dei BPF intestati al “de cuius”, in quanto non estesa all'intero asse ereditario di . Persona_1
Tale divisione “parziale”, sulla quale ha insistito parte attrice, si pone in contrasto col principio della c.d. “universalità” della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
Com'è noto, a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura “universale”, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Nondimeno, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (artt. 713, co. 3, 720, 722, 1112
c.c.), può essere derogato dall'accordo unanime dei condividenti. Tale conclusione poggia sul disposto dell'art. 762 c.c., il quale, stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma determina solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della “divisione parziale” ed esclude la possibilità di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia (cfr. Cass. n. 8448/97, che ha affermato l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ai sensi dell'art. 763 c.c., anche rispetto alla sola divisione parziale).
La Suprema Corte ha perciò affermato che è possibile una “divisione parziale” dei beni ereditari (in questo senso, Cass. S.U. n. 1323/78 e n. 1145/77), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando,
16 essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass. n. 6931/16, n.
5869/16, n. 573/11, n. 10220/94; per l'affermazione del carattere abnorme dell'ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v. Cass. n. 4699/90, n. 1297/80 n. 1012/80).
Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi non ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario, in mancanza di una concorde volontà di tutti i coeredi, nella specie insussistente in ragione dell'opposizione manifestata dal convenuto.
La liquidazione delle spese è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6668/2020 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
a) dichiara aperta la successione di , nato il [...] a [...] Persona_1
sul Mare (Sa) ed ivi deceduto il 5.4.2018;
b) dichiara la cointestazione fittizia dei libretti postali e dei BFP di cui alla parte motiva della sentenza e, per l'effetto, dichiara che tutte le somme presenti sui predetti titoli erano di esclusiva proprietà del “de cuius”;
c) dichiara ammissibile l'azione di riduzione proposta da parte convenuta;
d) dichiara inammissibile la domanda di divisione parziale dell'asse ereditario di proposta dalle attrici;
Persona_1
e) dispone con separata ordinanza emessa in pari data sulla prosecuzione del giudizio;
f) spese al definitivo.
Salerno, lì 6 dicembre 2024
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona D'Ambrosio dott.ssa Maria Stefania Picece
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Stefania Picece Presidente
2) dott.ssa Daniela Oliva Giudice
3) dott.ssa Simona D'Ambrosio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6668/2020 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: riduzione per lesione di legittima e scioglimento comunione ereditaria
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta mandato apposto in calce all'atto C.F._2
di citazione, dall'avv. Domenico Fasano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Vietri sul Mare (SA), alla via G. Mazzini 12;
- Attrici -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._3
procura alle liti depositata in data 29.11.2022, dall'avv. Enrico Siniscalchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Baronissi (SA), alla via G. Marconi, 21;
- Convenuto e Attore in riconvenzionale -
NONCHÈ
1 (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._4
mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Fasano
presso il quale elettivamente domicilia nello studio sito in Vietri Sul Mare (SA), alla via
G. Mazzini n. 12;
- Terza chiamata in causa -
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.5.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni, come da relative note d'udienza qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il germano Controparte_1
esponendo che: in data 5.4.2018 decedeva, in Vietri sul Mare, , padre Persona_1
delle parti in causa;
con testamento pubblico del 22.12.2008 per notar Persona_2
rep. n. 39, il “de cuius” così esprimeva le sue ultime volontà: “Revoco ogni mia precedente
disposizione testamentaria. Nomino eredi universali i miei tre figli, nato a [...]_1
de' Tirreni (Sa) il 21 maggio 1963, nata a [...] il [...] e Parte_2 [...]
nata a [...] il [...]. Avendo effettuato alle mie figlie Parte_1
e donazioni con atto a rogito Notaio di Salerno in Parte_2 Parte_1 Persona_2
data odierna, nel quale ho disposto anche in favore di mia moglie, nata a [...]_2
de' Tirreni il 20 aprile 1937, attribuendole, per il tempo in cui avrò cessato di vivere e a condizione che mi sopravviva, l'usufrutto sui beni che ho donato alle mie figlie, con il presente testamento
dispongo che gli altri beni e diritti immobiliari di mia spettanza vadano, dopo la mia morte a mio figlio Dispongo, infine, che il danaro di mia proprietà eventualmente esistente Controparte_1
alla mia morte venga diviso in parti uguali tra tutti e tre i miei figli e Controparte_1 Pt_2
; dopo la morte di venivano rinvenute le somme di Parte_1 Persona_1
denaro depositate in libretti postali e investite in buoni fruttiferi postali di cui all'atto di
2 citazione;
essendo stato impossibile procedere bonariamente alla ripartizioni di tali somme, veniva espletata procedura di mediazione, conclusasi negativamente per non avere accettato esse attrici che l'oggetto della stessa fosse esteso anche alla domanda di riduzione delle donazioni effettuate in vita dal “de cuius”, come richiesto da P_
. Alla luce di tali considerazioni, le odierne attrici rassegnavano le seguenti
[...]
conclusioni: “- dichiarare aperta la successione testamentaria di nato a [...]_1
Sul Mare il 14.03.1929 e deceduto a Vietri Sul mare il 05.04.2018 al quale sono succeduti la moglie ed i figli e - Controparte_2 Parte_3 Parte_2 Parte_1
Dichiarare lo scioglimento della comunione sulle somme e sui titoli di cui in premessa dell'atto
di citazione in ossequio alla volontà espressa da de cuius in testamento pubblico e secondo un progetto che di seguito si trascrive circa la percentuale da attribuirsi ad ognuno dei chiamati alla eredità ed in considerazione che l'ammontare preciso delle somme in euro sarà determinato dal
sistema operativo dell'Ufficio Postale solo al momento dell'incasso (giorno in cui sarà possibile determinare la transazione del cambio da lire in euro ed effettuare il conteggio degli interessi: 1.
Libretto postale n. 1020109337 intestato a , Persona_1 Controparte_3
€ 12.402,74: 1/3 Della Corte Anna, 4/9 De 1/9 De , 1/9
[...] Parte_1 Parte_2
De 2. Libretto postale n. 1019956703 intestato a P_ Controparte_2 Per_1
€ 5.483,53: ½ a 1/6 , 1/6 e 1/6
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_1
Codi Co
3. 02.494.274 intestato a De RO NZ Lire Controparte_1 Controparte_2
CP_ 2.000.000: ½ a Corte ed 1/6 a 1/6 e 1/6 a CP_2 Parte_2 Parte_1 [...]
4. BPF n. 000.924 intestato lire 2.000.000: P_ Controparte_2 Persona_1
Part ½ 1/6 1/6 e 1/6 5. Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
06 intestato Della Corte Anna Lire 2.000.000: ½ C.F._7 Persona_1 CP_2 CP_2
1/6 , 1/6 e 1/6 6. BPF n. 000.923
[...] Parte_2 Parte_1 Controparte_1
intestato lire 2.000.000: ½ 1/6 Controparte_2 Persona_1 Controparte_2 Pt_2
1/6 e 1/6 7. BPF n. 00.945.183 06 intestato
[...] Parte_1 Controparte_1 [...]
Part 2.000.000: 1/3 a , 1/3 a e 1/3 a Controparte_4 Parte_2 Parte_1 P_
Part
8. BPF n. 00.978.397 07 Corte Anna, lire 5.000.000: ½ Della
[...] CP_2 Persona_1
3 Part
1/6 1/6 e 1/6 9. BFP CP_2 Parte_2 Parte_1 P_
intestato n. 1419188200471 del 12.01.06 di € 1.000,00: ½ Persona_1 Controparte_2
1/6 , 1/6 e 1/6 10. BFP Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
intestato Corte Anna, n. 1801368100462 del 03.03.08 di € 1.000,00: ½ CP_2 Persona_1
11/6 1/6 e 1/6 11. Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
BFP intestato n. 374416000492 del 20.03.04 di € 1.000,00: Persona_1 Controparte_2
½ 1/6 1/6 e 1/6 12. CP_2 CP_2 Parte_2 Parte_1 Parte_3
BFP intestato n. 1419188100401 del 17.01.06 di € Persona_1 Controparte_2
1.000,00: ½ 1/6 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
13. BFP intestato n. 1236203499476 del 11.08.00
[...] Controparte_2 Persona_1
di € 1.000,00: ½ 1/6 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
14. BFP intestato n. 1064391400420 del 11.05.04
[...] Persona_1 Controparte_2
di€ 1.000,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
15. BFP intestato n. 1463521000447 del 06.03.06
[...] Persona_1 Controparte_2
di € 1.000,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
16. BFP intestato n. 1463521100424 del 06.03.06
[...] Persona_1 Controparte_2
di € 1.000,00: ½ , 1/6 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 P_
17. BFP intestato a e n. 1137975100503 del
[...] Persona_1 Controparte_2
24.02.05 di €. 2.500,00: ½ della Corte Anna, 1/6 , 1/6 e 1/6 Parte_2 Parte_1
18. BFP intestato e n. 334223000504 del Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
07.09.05 di € 2.500,00: 1/2 1/6 1/6 e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
1/6 19. BFP intestato a e n. 265818700691 del Controparte_1 Persona_1 Parte_2
07.05.04 di € 5.000,00: 2/3 1/6 e 11/6 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
20. BFP intestato a e n. 225528600514 del 09.04.04 di € Persona_1 Parte_2
2.500,00: 2/3 , 1/6 e 1/6 21. BFP intestato Parte_2 Parte_1 Controparte_1
a e n. 1426207700567 del 03.03.08 di € 2.500,00: ½ Controparte_2 Persona_1 [...]
1/6 1/6 e 1/6 22. BFP CP_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
intestato a e n. 322759500559 del 11.05.04 di € 2.500,00: ½ Persona_1 Controparte_2
4 1/6 1/6 e 1/6 23. BFP Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Parte_3
intestato a e n. 1108256400684 del 11.08.05 di € 5.000,00: Persona_1 Controparte_2
½ 1/6 1/6 e 1/6 24. BFP Persona_3 Parte_2 Parte_1 Parte_3
intestato a e n. 1108256500661 del 11.08.05 di € 5.000,00: Persona_1 Controparte_2
1/2 1/6 1/6 e 1/6 25. Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Controparte_1
BFP intestato a e n. 1108256300614 del 11.08.05 di € Controparte_2 Persona_1
5.000,00:1/2 1/6 e 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Pt_3
; 26. BFP intestato a e n. 265818500644 del
[...] Persona_1 Parte_1
09.04.04 di € 5.000,000: 2/3 1/6 e 1/6 Parte_1 Parte_2 Controparte_1
27. BFP intestato a e n. 226924300640 del 11.05.04 di € Persona_1 Controparte_2
5.000,00: ½ 1/6 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1 Pt_3
; 28. BFP intestato a e n. 226924400617 del 11.05.04
[...] Persona_1 Controparte_2
di_ € 5.000,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 CP_2 CP_2 Parte_2 Parte_1 P_
29. BFP intestato a e n. 50769800329 del
[...] Persona_1 Controparte_2
28.02.2001 di € 500,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1
30. BFP intestato a e n. 50769700352 del Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
28.02.2001 di € 500,00: ½ 1/6 , 1/6 e 1/6 Controparte_2 Parte_2 Parte_1
31. BFP intestato a e n. 1005030900369 Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
del 23.03.04 di € 500,00: ½ 1/6 1/6 e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
Part 1/6 32. BFP intestato a e n.50769600375 Parte_3 Persona_1 Controparte_2
del 28.02.2001 di € 500,00: ½ 1/6 , 1/56 Controparte_2 Parte_2 Parte_1
e 1/6 33. BFP intestato a e n. Parte_3 Persona_1 Controparte_2
1419188300448 del 12.01.06 di € 1.000,00: ½ 1/6 , 1/6 Controparte_2 Parte_2 [...]
e 1/6 34. BFP intestato a e Parte_1 Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
n. 1236203300406 del 11.08.05 di € 1.000,00: ½ 1/6 , 1/6 Controparte_2 Parte_2 [...]
e 1/6 35. BFP intestato a e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Per_1
n. 245884000376 del 27.02.04 di € 500,00: ½ 1/6 1/6
[...] Persona_4 Parte_2
e 1/6 - Chiede nominarsi un curatore o sostituto che, Parte_1 Parte_3
5 possa sottoscrivere per conto o in sostituzione del le quietanze e quanto altro Persona_1
utile alla procedura di liquidazione delle somme (al momento dell'incasso delle somme presso
l'Ufficio Postale), secondo il piano di riparto di cui sopra e che sarà recepito in sentenza, e che lo stesso venga autorizzato ad aprire un libretto postale a favore di su cui versare Controparte_1
le somme di sua spettanza liberando la società da ogni responsabilità nei confronti CP_5
del signor . Controparte_1
Part Con comparsa depositata in data 29.12.2020, si costituiva in giudizio
[...]
, il quale chiedeva, in via preliminare, integrarsi il contraddittorio nei confronti P_
di moglie del “de cuius” spiegando, in via Controparte_2 Persona_1
riconvenzionale, domanda volta all'accertamento e dichiarazione della illegittimità e/o inefficacia delle disposizioni lesive poste in essere dal de cuius nei confronti della propria quota di legittima, con conseguente necessaria loro riduzione e restituzione in natura dei beni oggetto degli atti lesivi in favore di esso convenuto;
chiedeva, Controparte_1
altresì, che, formata la massa ereditaria, anche ai sensi dell'art. 556 cod. civ., previo accertamento della titolarità della provvista, includendo anche tutte le somme del de cuius prelevate e/o utilizzate illegittimamente dai rispettivi coeredi sui conti correnti e libretti postali, solo formalmente e fittiziamente cointestati, e i beni donati alle attrici, non dispensati da collazione, si procedesse alla divisione della stessa tra gli aventi diritto, secondo un progetto redatto da un CTU, con condanna delle attrici al risarcimento dei danni derivanti dalla dispersione e/o danneggiamento e/o utilizzo diretto dei beni ereditari da parte loro.
Alla prima udienza il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , la quale si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_2
21.6.2021, aderendo alla domanda e alle conclusioni formulate da Parte_1
e . Parte_2
Instaurato il contraddittorio ed espletato, su ordine del Giudice, il procedimento di mediazione anche nei confronti di , con ordinanza del 23.12.2022 Controparte_2
veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dal convenuto alle altre parti in causa
6 e formulata la seguente proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.: “pagamento da parte delle attrici al convenuto della somma complessiva di € 60.000,00, con ripartizione in
Cont quote uguali tra i germani degli importi dei libretti postali e , spese Pt_2
compensate e rinuncia delle parti a qualsivoglia ulteriore domanda, eccezione e pretesa inerente alla successione di ”, integrata con provvedimento del Persona_1
10.2.2023, con cui veniva indicata la partecipazione di alla ripartizione Controparte_2
Cont con i germani degli importi dei libretti postali e , alla quale aderivano sia le Pt_2
attrici che . Controparte_2
Espletato il predetto incombente istruttorio all'udienza del 13.6.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.5.2024, sostituita dal deposito di note telematiche, e trattenuta in decisione con decreto ex art. 127ter c.p.c. del 10.5.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, occorre evidenziare che - ferma rimanendo la netta diversità e autonomia tra le due azioni (cfr. Cass. n. 18468/2020; conf. Cass. n. 3821/2000) - è generalmente ammesso il cumulo tra l'azione di riduzione e quella di divisione dell'asse ereditario, costituendo la prima un "prius" logico rispetto alla seconda (Cass. n.
672/1964), intervenendo la divisione solo dopo che la legittima sia stata eventualmente reintegrata di quei beni che, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione
(i.e. inefficacia relativa delle disposizioni testamentarie o donazioni), rientrerebbero a far parte del patrimonio ereditario divisibile.
Le domande che hanno ad oggetto le donazioni effettuate in vita dal “de cuius”, ove non espressamente dispensate, debbono invece essere considerate sotto il duplice profilo dell'azione di riduzione e della collazione, ai fini di divisione.
In primis, perché hanno in comune l'operazione di riunione fittizia (art. 556 c.c.).
Inoltre, se è vero che la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con gli atti di liberalità e che con la stessa si può raggiungere il risultato di eliminare eventuali lesioni di legittima realizzate attraverso tali atti
7 (cfr. Cass. n. 1521/1980), è anche vero che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di riduzione non esclude l'operatività della collazione con riguardo alle donazioni effettuate in vita dal “de cuius” (cfr. Cass. n. 28196/2020; conf. Cass. n.
22097/2015). Infatti, "mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota
ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile" (cfr. Cass.
n. 12317/2019).
Nell'analisi dei rapporti e delle interferenze fra la collazione e l'azione di riduzione, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono indistintamente soggette a collazione, ma nello stesso tempo sono soggette a riduzione solo quelle che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccato la legittima (art. 559 c.c.). Le donazioni soggette a collazione, se lesive della legittima, sono riducibili nello stesso ordine e nello stesso modo delle donazioni in genere. Consegue che il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone in termini generali con riferimento a ogni donazione, fatta senza dispensa, al coniuge o al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione. In questo caso, salvo il diritto del legittimario di contentarsi della tutela offerta dalla collazione (Cass. n. 12317/2019 cit.), i due istituti concorrono nei sensi sopra indicati (così Cass. n. 28196/2020 cit.).
Ovviamente, tutte le domande appena riassunte richiedono come presupposto costituivo o comunque implicano certamente la qualità di "eredi" in capo alle parti che le hanno promosse (e si sono difese) allegando e spendendo tale qualità.
Nel caso di specie, può dirsi allora pacifico, oltre che documentato, che all'eredità
di apertasi in Vietri sul Mare (Sa) il 5.4.2018 (doc. 4 allegato alla Persona_1
produzione di parte attrice), devoluta in parte secondo le disposizioni date nel
8 testamento pubblico del 22.12.2008 per Notaio dott. rep. n. 39 (allegato Persona_2
in atti da parte attrice e parte convenuta) e in parte, per i beni in esso non espressamente contemplati, secondo le norme della successione legittima, siano stati chiamati i tre figli,
, e , in virtù del rapporto parentale con il “de cuius”, e Pt_2 P_ Parte_1 [...]
, in virtù del rapporto di coniugio, comprovati dalla certificazione anagrafica CP_2
(stato di famiglia) disponibile in atti (doc. 4 fascicolo delle attrici).
La ricorrenza del concorso fra la successione legittima e quella testamentaria non
è di ostacolo alla unicità della delazione, secondo la tesi preferibile seguita dalla dottrina prevalente, come si ricava dall'art. 457, co. 2 c.c. laddove non esclude (“rectius” afferma)
che si faccia luogo alla successione legittima anche se si apre, sia pure in parte, quella testamentaria, fermo rimanendo che – continua al comma 3 – le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (cd.
principio di intangibilità della legittima).
Che tutte le parti siano da considerare eredi "puri e semplici" del “de cuius” (e non già meri chiamati all'eredità) si desume, in mancanza di atti di accettazione espressa, non soltanto dalla presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.), correlata al comportamento mantenuto dalle parti dopo l'apertura della successione e all'esercizio giudiziale delle azioni a tutela dei diritti sull'eredità, trattandosi di atti che necessariamente tradiscono la volontà di accettare la chiamata e che ciascuno non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede
(tra le tante, si v. Cass. n. 1628/1985 per la domanda diretta a ottenere la divisione ereditaria;
Cass. n. 21288/2011 per la domanda diretta a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario;
Cass. n. 16002/2008 in caso di azione nei confronti del debitore del “de cuius” per il pagamento di quanto al medesimo dovuto;
Cass. n. 2200/1971 per l'azione di riduzione;
Cass. n. 7125/1993 per l'impugnazione del testamento da parte del chiamato), ma anche e prima ancora per essere decorso il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, senza che i chiamati (pacificamente nel possesso dei beni ereditari) abbiano compiuto l'inventario, ai sensi dell'art. 485, comma 2 c.c.
9 Ne consegue che non si discorre di eredi legittimari totalmente pretermessi, né di eredi accettanti col beneficio d'inventario; ciononostante, ricorrono le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e donazioni lesive della quota riservata in quanto rivolte tra coeredi legittimari (art. 564, comma 1 c.c.).
Essendo le parti gli unici parenti di primo grado chiamati a succedere per testamento all'eredità del comune genitore superstite, unitamente al coniuge di quest'ultimo, il contraddittorio risulta integro anche per quelle domande (diverse dall'azione di riduzione) per le quali è imposto il litisconsorzio necessario tra i coeredi.
Venendo al merito, va preliminarmente osservato che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su alcune delle domande prodromiche alle operazioni divisionali, proposte, anche in via riconvenzionale dal convenuto, al fine di individuare la massa da dividere.
Nel caso in esame, la copiosa documentazione prodotta dalle attrici e dal convenuto e la precisa allegazione dei beni esistenti al momento dell'apertura della successione e di quelli di cui il “de cuius” ha disposto a titolo di donazione, consentono di ritenere sicuramente provata, oltre che non contestata, la seguente composizione del patrimonio relitto di al momento dell'apertura della successione (5 Persona_1
aprile 2018):
- Beni Immobili:
1) Porzione di fabbricato in corso di costruzione riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Cava dè Tirreni al Foglio 30, P.lla 2301, sub 14, Via Giuseppe Della Corte snc;
2) Terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cava dè Tirreni al Foglio
30, P.lla 288, seminativo arbor. cl. 2 di 12 are 86 centiare;
3) Terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cava dè Tirreni al Foglio
30, P.lla 385, seminativo arbor. cl. 2 di 9 are 72 centiare;
4) Terreno riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cava dè Tirreni al Foglio
30, P.lla 734, seminativo arbor. cl. 2 di 5 are 5 centiare.
10 Debbono invece essere tralasciati i beni mobili "probabilmente" lasciati dal
“de cuius” presso la casa di abitazione, in quanto, sebbene richiamati nell'esposizione in fatto degli atti difensivi da parte convenuta, non sono stati né esattamente individuati, né fatti oggetto di una specifica domanda restitutoria, né sono stati offerti dati identificativi e valori per poterli eventualmente considerare nel calcolo del “relictum”.
Va inoltre escluso, non essendovi contezza documentale, che l'eredità fosse gravata da debiti certi facenti capo al “de cuius” esistenti al momento dell'apertura della successione, mentre per quel che concerne le spese occasionate dalla morte (es. spese funebri), astrattamente suscettibili di detrazione dal “relictum”, l'omessa allegazione e prova dell'esatto ammontare e della parte che li ha eventualmente sostenuti impedisce di poterne fare considerazione.
È altresì documentato, oltre che ammesso e/o non specificamente contestato da tutte le parti in causa, che il “de cuius” avesse validamente donato in vita i seguenti beni immobili:
A) con atto di donazione per Notaio dott. di Salerno del Persona_2
22.12.2008, Rep. 11063 e Racc. n. 3515 il de cuius ha donato alla figlia Parte_1
i seguenti beni:
[...]
1) Fabbricato riportato in Catasto del Comune di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla
1048, Cat. A4, abitazione di n. 7 vani, Via Case Sparse n. 34;
2) Terreno riportato in Catasto del Comune di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 796 seminativo arbor. cl. 2 di 1 are 79 centiare;
3) Terreno riportato in Catasto del Comune di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 797 seminativo arbor. cl. 2 di 13 are 60 centiare;
4) Terreno riportato in Catasto del Comune di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla
1156 seminativo arbor. cl. 2 di 47 are 85 centiare.
B) con il medesimo atto, il de cuius ha donato alla figlia la nuda Parte_2
proprietà dei seguenti beni:
11 1) Fabbricato rurale riportato in Catasto del Comune di Vietri Sul Mare al Foglio
4, P.lla 1047, Cat. C6, consistenza 61 mq, Via Case Sparse n. 34;
2) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 78 seminativo cl. 3 di 3 are 75 centiare;
3) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 96 bosco ceduo cl. 1 di 6 are 87 centiare;
4) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 97 seminativo cl. 4 di 38 are 50 centiare;
5) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 98 bosco ceduo cl. 1 di 8 are 26 centiare;
6) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 1043 semin. arbor. cl. 4 di 20 are 9 centiare;
7) Terreno riportato in Catasto di Vietri sul Mare al Foglio 4, P.lla 1157 semin. arbor. cl. 2 di 19 are 14 centiare.
Sui lasciti immobiliari non vi è stata contestazione, sia in ordine alla esatta individuazione dei beni, sia per ciò che concerne la formazione delle ultime volontà del testatore, il quale, con l'atto di donazione disponeva, altresì che, con l'apertura della successione, acquisisse l'usufrutto sui beni immobili donati. Controparte_2
Contestazioni sono sorte, invece, quanto all'intestazione dei libretti postali e dei
BPF oggetto della domanda di divisione promossa dalle attrici:
- Libretto postale n. 1020109337 intestato a , e Persona_1 Controparte_2
; Parte_1
- Libretto postale n. 1019956703 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BPF 02.494.274 06 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BPF n. 000.924 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BPF n. 06 intestato a e;
C.F._8 Persona_1 Controparte_2
- BPF n. 000.923 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BPF n. 00.945.183 06 intestato a;
Persona_1
12 - BPF n. 00.978.397 07 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BFP n. 1419188200471 intestato a e;
Persona_1 Controparte_2
- BFP n. 1801368100462 intestato a e;
Controparte_2 Persona_1
- BFP n. 374416000492 intestato a e;
Persona_1 Controparte_2
- BFP n. 1419188100401 intestato a e Persona_1 Controparte_2
avendone eccepito il convenuto la fittizia cointestazione tra il “de cuius” e le altre parti in causa.
Orbene, l'assunto di parte convenuta è stato integralmente confermato dalla prova espletata in corso di causa.
É noto che la cointestazione di un conto corrente fonda la presunzione circa la contitolarità dell'oggetto del contratto, attribuendo agli intestatari, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto, sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi.
Peraltro, si tratta di una presunzione “juris tantum”, dando la stessa luogo semplicemente all'inversione dell'onere probatorio che può essere superato attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (v. tra le altre, Cass. 23.9.2015, n. 187.77).
In particolare, si è osservato che “nel conto corrente bancario intestato a più persone, i
rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento
di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo” (cfr. Cass. n. 4066/09, nonché Cass. n. 8758/93
e Cass. n. 3241/89).
Nel caso di specie, pertanto, era onere del convenuto dimostrare che i libretti postali e i buoni postali fruttiferi cointestati fossero stati alimentati ed acquistati con
13 fondi di provenienza esclusiva del “de cuius”, sì da escludere l'operatività della previsione dell'art. 1298, comma 2 c.c.
Orbene, alla luce della prova espletata in corso di causa e delle stesse difese svolte dalle parti, deve ritenersi che parte convenuta abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Infatti, all'udienza del 13.6.2023 e hanno reso Parte_1 Parte_2
interrogatorio formale con cui hanno confermato che l'unico a versare somme di danaro sui predetti conti e ad acquistare i BSF è stato sempre e solo il loro comune congiunto,
Persona_1
Parimenti a dirsi quanto al contegno processuale assunto da , la Controparte_2
quale non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale deferitole.
In proposito giova rilevare che l'art. 232 c.p.c. sancisce che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Ancora va, sottolineato, che la mancata risposta non equivale ad una confessione,
ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.
In tale senso, a più riprese, si è espresse la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.
7208/2004: "La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all'interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio
libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di
14 legittimità"; ed ancora Cass. 15389/2005: “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito
di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova
del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo…").
La circostanza che non abbia provato l'esistenza di entrate Controparte_2
personali, né, ancor prima, dedotto l'esistenza delle stesse, unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale deferitole, è idonea a suffragare, a parere del Collegio,
la titolarità dei titoli caduti in successione unicamente in capo a . Persona_1
In conclusione, si deve accertare e dichiarare che tutte le somme presenti sui titoli postali di cui sopra erano di esclusiva proprietà del “de cuius”, sebbene fittiziamente cointestati, di volta in volta, con la moglie e con le figlie.
Quanto, invece, alle operazioni effettuate sui predetti conti, di cui pure parte convenuta chiede in tale sede la restituzione, in mancanza di elementi certi ed oggettivi dai quali evincersi l'illegittimità dei prelievi effettuati, deve ritenersi che le uniche somme cadute in successione al decesso di siano costituite Persona_1
unicamente dal saldo dei predetti conti esistente alla data del 5.4.2018.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per l'espletamento dell'istruttoria inerente alla domanda di riduzione proposta dal convenuto P_
, al fine di ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima, e per la
[...]
divisione ereditaria avanzata dallo stesso relativamente all'intera massa di beni caduti in successione.
Occorre, invece, sin da ora dichiarare inammissibile la domanda di divisione proposta dalle attrici e dalla terza chiamata in causa e avente ad oggetto unicamente i
15 saldi dei libretti postali e dei BPF intestati al “de cuius”, in quanto non estesa all'intero asse ereditario di . Persona_1
Tale divisione “parziale”, sulla quale ha insistito parte attrice, si pone in contrasto col principio della c.d. “universalità” della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario.
Com'è noto, a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura “universale”, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell'asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire agli eredi l'attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Nondimeno, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (artt. 713, co. 3, 720, 722, 1112
c.c.), può essere derogato dall'accordo unanime dei condividenti. Tale conclusione poggia sul disposto dell'art. 762 c.c., il quale, stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma determina solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della “divisione parziale” ed esclude la possibilità di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia (cfr. Cass. n. 8448/97, che ha affermato l'esperibilità dell'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ai sensi dell'art. 763 c.c., anche rispetto alla sola divisione parziale).
La Suprema Corte ha perciò affermato che è possibile una “divisione parziale” dei beni ereditari (in questo senso, Cass. S.U. n. 1323/78 e n. 1145/77), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando,
16 essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass. n. 6931/16, n.
5869/16, n. 573/11, n. 10220/94; per l'affermazione del carattere abnorme dell'ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v. Cass. n. 4699/90, n. 1297/80 n. 1012/80).
Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi non ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario, in mancanza di una concorde volontà di tutti i coeredi, nella specie insussistente in ragione dell'opposizione manifestata dal convenuto.
La liquidazione delle spese è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6668/2020 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
a) dichiara aperta la successione di , nato il [...] a [...] Persona_1
sul Mare (Sa) ed ivi deceduto il 5.4.2018;
b) dichiara la cointestazione fittizia dei libretti postali e dei BFP di cui alla parte motiva della sentenza e, per l'effetto, dichiara che tutte le somme presenti sui predetti titoli erano di esclusiva proprietà del “de cuius”;
c) dichiara ammissibile l'azione di riduzione proposta da parte convenuta;
d) dichiara inammissibile la domanda di divisione parziale dell'asse ereditario di proposta dalle attrici;
Persona_1
e) dispone con separata ordinanza emessa in pari data sulla prosecuzione del giudizio;
f) spese al definitivo.
Salerno, lì 6 dicembre 2024
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona D'Ambrosio dott.ssa Maria Stefania Picece
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