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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3217/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. G. Costa e l'avv. A. Azzini;
RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. R. Cajelli e l'avv. A. Cajelli;
RESISTENTE
Oggetto: rilascio immobile per scadenza contratto di leasing;
Conclusioni: come da verbale del 14.3.2025
Per Parte_1
In via principale e nel merito: accertata l'intervenuta scadenza del periodo di durata del contratto di leasing senza che controparte abbia provveduto né ad esercitare l'opzione di acquisto né a restituire l'immobile, ordinare alla società P.IVA e C.F: con sede in Via Larga 6, Milano (MI), CP_1 P.IVA_1
PEC: in persona del legale rappresentante pro tempore, signor nato a Email_1 Controparte_2
GN (MI) in data 26 settembre 1963, C.F. residente in (20027) Rescaldina C.F._1
(MI), Via Conciliazione n. 36, di liberare immediatamente da cose e/o persone, anche interposte, e di rilasciare immediatamente a favore dell'odierna ricorrente le seguenti unità così attualmente censite al
Catasto Fabbricati del Comune Origgio (VA) al Foglio 7, Particella 323, Sub. 19 graffato con Sub. 4411,
Cat. D/1, Via Saronnino, piano T - 1 (cfr. doc. 7), ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale del predetto immobile.
pagina 1 di 4 in ogni caso: vittoria di spese ed onorari di causa.
Per CP_1
Disattesa e respinta ogni contraria e diversa eccezione, domanda ed istanza, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria del caso e di legge, Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: in via preliminare: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di nel merito e Parte_1 in ogni caso: 2) Dato atto della pendenza del giudizio Tr. Brescia RG 11603/21 relativo allo stesso immobile di Origgio;
del riconoscimento anche ex adverso del residuo importo ed opzione di acquisto totale pari ad € 91.014,95; comunque della disponibilità di al relativo versamento a saldo e banco CP_1 iudicis, stante pertanto la mancanza del fumus boni iuris e/o l'assenza del periculum in mora, rigettare il ricorso ex adverso essendo infondato in fatto e in diritto
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 decies c.p.c. la ricorrente, avente causa della concedente ING Lease (Italia) S.p.A. (ora
ING Bank N.V.) e odierna proprietaria, ha chiesto l'accertamento del mancato esercizio, da parte della utilizzatrice, odierna resistente, dell'opzione d'acquisto del bene oggetto di leasing nel termine negoziale pattuito e il conseguente rilascio dell'immobile.
La resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di e ha lamentato la mancata Parte_1 proposizione del ricorso da parte della cessionaria dei crediti della concedente, Parte_2
Ha, inoltre, dedotto di aver pagato tutte le rate nonché il prezzo pattuito per il riscatto.
***
La domanda della ricorrente è fondata.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di formulata Parte_1 dalla resistente non può essere accolta. La legittimazione sussiste per il solo fatto di essersi Parte_1 affermata proprietaria del bene. Attiene al piano del merito, invece, la questione relativa all'effettiva titolarità del bene oggetto di leasing in capo all'odierna ricorrente.
A seguito della scissione parziale dell'originaria concedente ING Bank N.V., l'odierna ricorrente è divenuta proprietaria dell'immobile oggetto del contratto – sito ad Origgio (VA) -, mentre i relativi diritti di credito sono stati trasferiti a Tale circostanza trova conferma nella documentazione agli atti. Parte_2
Nell'elenco allegato all'atto di scissione di ING Bank N.V. – contenente l'indicazione dei rapporti e beni oggetto dell'operazione - è indicato il contratto di locazione finanziaria oggetto del presente giudizio
(n.37428). Ne consegue che l'immobile è di proprietà di come provato anche dalla visura Parte_1 offerta, che indica come intestataria del bene dal 17.7.2019 l'odierna ricorrente.
pagina 2 di 4 Quanto alla prova della suddetta operazione, trattandosi di scissione e non di cessione in blocco di crediti, non è necessario produrre alcun avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale con indicazione dei crediti ceduti.
Non è fondata inoltre l'allegazione secondo cui avrebbe dovuto partecipare al giudizio Parte_2 poiché in questa sede la richiesta di parte ricorrente è limitata alla restituzione dell'immobile e non ha ad oggetto il pagamento di eventuali canoni e/o altre somme rimaste insolute, diritti di credito di cui è appunto titolare un soggetto diverso.
Sussistono i presupposti per il rilascio del bene: il contratto di leasing, infatti, è giunto a naturale scadenza senza che abbia esercitato l'opzione di acquisto nei tempi e modi stabiliti dal contratto. CP_1
Le condizioni generali di contratto (art. 15) prevedono infatti precise modalità per l'esercizio dell'opzione di riscatto: l'utilizzatore interessato all'acquisto è tenuto a comunicare la sua volontà al concedente con raccomandata a/r almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto fissata per il 10.10.2021 e a pagare, entro tale data, la somma richiesta per il riscatto del bene (€ 45.127,75 oltre IVA).
Ove l'utilizzatore non eserciti il diritto di riscatto del bene, non ha più il titolo per detenere l'immobile.
Nel caso in esame, le formalità sopra descritte non sono state adempiute.
È vero che in data 3.09.2021 – prima della scadenza del contratto – ha comunicato all'odierna CP_1 ricorrente la volontà di esercitare l'opzione di acquisto del bene oggetto di leasing, ma a tale comunicazione non ha fatto seguito alcun pagamento del prezzo pattuito per il riscatto nel termine pattuito negozialmente.
Non possono essere imputati a pagamento del prezzo pattuito i diversi importi corrisposti dalla utilizzatrice in relazione a distinti contratti di leasing.
Essendo venuto meno il titolo in forza del quale deteneva l'immobile, quest'ultimo deve essere CP_1 restituito alla attuale proprietaria.
Per le ragioni finora esplicitate, non rileva in questa sede la disponibilità manifestata, anche all'ultima udienza, a versare il corrispettivo previsto per l'esercizio dell'opzione d'acquisto oltre i tempi negozialmente previsti, ferma la cogenza dell'art. 3 contr., secondo cui in presenza di obbligazioni a carico dell'utilizzatore, discendenti da più rapporti (come nel caso in esame, in ha stipulato altri leasing CP_1 immobiliari con la concedente), la concedente è libera di scegliere a quali obbligazioni imputare il pagamento ricevuto (ossia, a trattenere le somme a titolo di pagamento di canoni non pagati in altri contratti, in luogo di imputazione a pagamento per l'esercizio dell'opzione d'acquisto del bene oggetto di questo leasing). Nella presente vicenda, per l'appunto, sono stati allegati debiti di nel pagamento dei CP_1 canoni dovuti per altri contratti di leasing.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della ricorrente secondo le tabelle ministeriali di riferimento, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva espletata, nei limiti di quanto richiesto in nota spese.
P.Q.M.
Il tribunale di Brescia, visto l'art. 281 terdecies c.p.c., in accoglimento del ricorso, accertata l'intervenuta scadenza del contratto di leasing stipulato tra le parti, ordina alla resistente di rilasciare in favore della ricorrente l'immobile così identificato, libero da persone e cose: immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Origgio (VA): Foglio 7, Particella 323, Sub. 19 graffato con Sub. 4411, Cat. D/1, Via Saronnino, piano T – 1; condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in: per spese vive,
€ 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo: per compensi, € 9.359,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 13.03.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V civile
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 3217/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. G. Costa e l'avv. A. Azzini;
RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. R. Cajelli e l'avv. A. Cajelli;
RESISTENTE
Oggetto: rilascio immobile per scadenza contratto di leasing;
Conclusioni: come da verbale del 14.3.2025
Per Parte_1
In via principale e nel merito: accertata l'intervenuta scadenza del periodo di durata del contratto di leasing senza che controparte abbia provveduto né ad esercitare l'opzione di acquisto né a restituire l'immobile, ordinare alla società P.IVA e C.F: con sede in Via Larga 6, Milano (MI), CP_1 P.IVA_1
PEC: in persona del legale rappresentante pro tempore, signor nato a Email_1 Controparte_2
GN (MI) in data 26 settembre 1963, C.F. residente in (20027) Rescaldina C.F._1
(MI), Via Conciliazione n. 36, di liberare immediatamente da cose e/o persone, anche interposte, e di rilasciare immediatamente a favore dell'odierna ricorrente le seguenti unità così attualmente censite al
Catasto Fabbricati del Comune Origgio (VA) al Foglio 7, Particella 323, Sub. 19 graffato con Sub. 4411,
Cat. D/1, Via Saronnino, piano T - 1 (cfr. doc. 7), ed in ogni caso voglia adottare tutti quei provvedimenti idonei a consentire a parte ricorrente di rientrare nella disponibilità materiale del predetto immobile.
pagina 1 di 4 in ogni caso: vittoria di spese ed onorari di causa.
Per CP_1
Disattesa e respinta ogni contraria e diversa eccezione, domanda ed istanza, previa ogni necessaria ed opportuna declaratoria del caso e di legge, Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: in via preliminare: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di nel merito e Parte_1 in ogni caso: 2) Dato atto della pendenza del giudizio Tr. Brescia RG 11603/21 relativo allo stesso immobile di Origgio;
del riconoscimento anche ex adverso del residuo importo ed opzione di acquisto totale pari ad € 91.014,95; comunque della disponibilità di al relativo versamento a saldo e banco CP_1 iudicis, stante pertanto la mancanza del fumus boni iuris e/o l'assenza del periculum in mora, rigettare il ricorso ex adverso essendo infondato in fatto e in diritto
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 decies c.p.c. la ricorrente, avente causa della concedente ING Lease (Italia) S.p.A. (ora
ING Bank N.V.) e odierna proprietaria, ha chiesto l'accertamento del mancato esercizio, da parte della utilizzatrice, odierna resistente, dell'opzione d'acquisto del bene oggetto di leasing nel termine negoziale pattuito e il conseguente rilascio dell'immobile.
La resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di e ha lamentato la mancata Parte_1 proposizione del ricorso da parte della cessionaria dei crediti della concedente, Parte_2
Ha, inoltre, dedotto di aver pagato tutte le rate nonché il prezzo pattuito per il riscatto.
***
La domanda della ricorrente è fondata.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di formulata Parte_1 dalla resistente non può essere accolta. La legittimazione sussiste per il solo fatto di essersi Parte_1 affermata proprietaria del bene. Attiene al piano del merito, invece, la questione relativa all'effettiva titolarità del bene oggetto di leasing in capo all'odierna ricorrente.
A seguito della scissione parziale dell'originaria concedente ING Bank N.V., l'odierna ricorrente è divenuta proprietaria dell'immobile oggetto del contratto – sito ad Origgio (VA) -, mentre i relativi diritti di credito sono stati trasferiti a Tale circostanza trova conferma nella documentazione agli atti. Parte_2
Nell'elenco allegato all'atto di scissione di ING Bank N.V. – contenente l'indicazione dei rapporti e beni oggetto dell'operazione - è indicato il contratto di locazione finanziaria oggetto del presente giudizio
(n.37428). Ne consegue che l'immobile è di proprietà di come provato anche dalla visura Parte_1 offerta, che indica come intestataria del bene dal 17.7.2019 l'odierna ricorrente.
pagina 2 di 4 Quanto alla prova della suddetta operazione, trattandosi di scissione e non di cessione in blocco di crediti, non è necessario produrre alcun avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale con indicazione dei crediti ceduti.
Non è fondata inoltre l'allegazione secondo cui avrebbe dovuto partecipare al giudizio Parte_2 poiché in questa sede la richiesta di parte ricorrente è limitata alla restituzione dell'immobile e non ha ad oggetto il pagamento di eventuali canoni e/o altre somme rimaste insolute, diritti di credito di cui è appunto titolare un soggetto diverso.
Sussistono i presupposti per il rilascio del bene: il contratto di leasing, infatti, è giunto a naturale scadenza senza che abbia esercitato l'opzione di acquisto nei tempi e modi stabiliti dal contratto. CP_1
Le condizioni generali di contratto (art. 15) prevedono infatti precise modalità per l'esercizio dell'opzione di riscatto: l'utilizzatore interessato all'acquisto è tenuto a comunicare la sua volontà al concedente con raccomandata a/r almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto fissata per il 10.10.2021 e a pagare, entro tale data, la somma richiesta per il riscatto del bene (€ 45.127,75 oltre IVA).
Ove l'utilizzatore non eserciti il diritto di riscatto del bene, non ha più il titolo per detenere l'immobile.
Nel caso in esame, le formalità sopra descritte non sono state adempiute.
È vero che in data 3.09.2021 – prima della scadenza del contratto – ha comunicato all'odierna CP_1 ricorrente la volontà di esercitare l'opzione di acquisto del bene oggetto di leasing, ma a tale comunicazione non ha fatto seguito alcun pagamento del prezzo pattuito per il riscatto nel termine pattuito negozialmente.
Non possono essere imputati a pagamento del prezzo pattuito i diversi importi corrisposti dalla utilizzatrice in relazione a distinti contratti di leasing.
Essendo venuto meno il titolo in forza del quale deteneva l'immobile, quest'ultimo deve essere CP_1 restituito alla attuale proprietaria.
Per le ragioni finora esplicitate, non rileva in questa sede la disponibilità manifestata, anche all'ultima udienza, a versare il corrispettivo previsto per l'esercizio dell'opzione d'acquisto oltre i tempi negozialmente previsti, ferma la cogenza dell'art. 3 contr., secondo cui in presenza di obbligazioni a carico dell'utilizzatore, discendenti da più rapporti (come nel caso in esame, in ha stipulato altri leasing CP_1 immobiliari con la concedente), la concedente è libera di scegliere a quali obbligazioni imputare il pagamento ricevuto (ossia, a trattenere le somme a titolo di pagamento di canoni non pagati in altri contratti, in luogo di imputazione a pagamento per l'esercizio dell'opzione d'acquisto del bene oggetto di questo leasing). Nella presente vicenda, per l'appunto, sono stati allegati debiti di nel pagamento dei CP_1 canoni dovuti per altri contratti di leasing.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della ricorrente secondo le tabelle ministeriali di riferimento, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva espletata, nei limiti di quanto richiesto in nota spese.
P.Q.M.
Il tribunale di Brescia, visto l'art. 281 terdecies c.p.c., in accoglimento del ricorso, accertata l'intervenuta scadenza del contratto di leasing stipulato tra le parti, ordina alla resistente di rilasciare in favore della ricorrente l'immobile così identificato, libero da persone e cose: immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Origgio (VA): Foglio 7, Particella 323, Sub. 19 graffato con Sub. 4411, Cat. D/1, Via Saronnino, piano T – 1; condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in: per spese vive,
€ 1.686,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo: per compensi, € 9.359,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 13.03.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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