TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.3.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
contumace
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto nota del 21.7.2023 con la quale aveva chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 9315,41, versato da gennaio 2014 a dicembre 2020 sulla prestazione AS
n. 04014117.
Eccepiva la genericità del provvedimento nonché l'irripetibilità del suddetto importo essendo stato percepito in buona fede. Chiedeva accertarsi la non debenza della somma chiesta in restituzione, con condanna dell' a corrispondere quanto eventualmente CP_1
trattenuto in forza della citata nota.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).
La Suprema Corte ha recentemente osservato come “in nessun caso si possono ipotizzare
i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
E' stato inoltre precisato che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta ( Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr.
Cass. 4468/2021). In particolare, come ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5983/2022, “i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti, conformemente al disposto del D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter (conv. con L. n. 29 del
1977) e del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9 (conv. con L. n. 291 del 1988), a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così Cass. n. 13915 del 2021)”.
Applicando tali principi al caso che occupa, deve ritenersi che l'importo chiesto in restituzione con la nota impugnata – relativo al periodo gennaio 2014/dicembre 2020
(come si desume dal provvedimento impugnato) - sia irripetibile in quanto se è vero – come è incontestato tra le parti, all'esito della costituzione dell' - che il superamento CP_1
del limite reddituale (rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione erogata in favore del ricorrente) è stato determinato dalla “titolarità di altra pensione del ricorrente
(VO n. 10078372) e per la presenza di redditi di altra natura del coniuge, derivanti nel
2013 [e nel 2017] da compravendita di fabbricato”, è altrettanto vero che era CP_1
certamente in grado di conoscere l'ammontare di tali redditi, posto che – come allegato nella memoria di costituzione – l'Ente, in sede di elaborazione della domanda di ricostituzione reddituale, ha preso atto “dal sito dell'Agenzia delle Entrate della sussistenza di altri redditi in capo al di lui coniuge”.
Tanto è chiaramente dimostrato, anche con riferimento al reddito da compravendita, dall'allegato “Gapne- funzione redditi” prodotto da , ove sono indicati nel dettaglio, CP_1
anno per anno, i redditi sia del ricorrente che della coniuge a causa dei quali si è determinato l'indebito per cui è causa.
Tale circostanza induce ex se a ritenere che tutti i redditi fossero stati compiutamente dichiarati all'Amministrazione finanziaria e fossero dunque conoscibili da parte dell' (atteso che, come allegato dallo stesso , l'indebito in questione è in CP_2 CP_2
sostanza derivato da un accertamento compiuto d'ufficio dall'Ente, sulla scorta di dati reddituali già a sua disposizione).
A tal proposito è appena il caso di osservare che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. CP_1
in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1
via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Sulla scorta di tali rilievi, dovendosi ritenere che i redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione erogata in favore del ricorrente, fossero comunque conoscibili da , deve ritenersi non sussistente un'ipotesi di dolo conclamato in capo CP_1 all'accipiens.
A ciò consegue, in applicazione dei principi innanzi richiamati, l'accoglimento del ricorso.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara l'irripetibilità della somma di cui alla nota impugnata, con conseguente restituzione di quanto eventualmente trattenuto in forza della stessa, oltre accessori;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 20.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20.3.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
contumace
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver ricevuto nota del 21.7.2023 con la quale aveva chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 9315,41, versato da gennaio 2014 a dicembre 2020 sulla prestazione AS
n. 04014117.
Eccepiva la genericità del provvedimento nonché l'irripetibilità del suddetto importo essendo stato percepito in buona fede. Chiedeva accertarsi la non debenza della somma chiesta in restituzione, con condanna dell' a corrispondere quanto eventualmente CP_1
trattenuto in forza della citata nota.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, quali sono l'assegno sociale e la maggiorazione sociale, non si applicano nè il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nè l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).
La Suprema Corte ha recentemente osservato come “in nessun caso si possono ipotizzare
i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_2
tutelabile alla luce delle premesse (...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
E' stato inoltre precisato che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta ( Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr.
Cass. 4468/2021). In particolare, come ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 5983/2022, “i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti, conformemente al disposto del D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter (conv. con L. n. 29 del
1977) e del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9 (conv. con L. n. 291 del 1988), a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così Cass. n. 13915 del 2021)”.
Applicando tali principi al caso che occupa, deve ritenersi che l'importo chiesto in restituzione con la nota impugnata – relativo al periodo gennaio 2014/dicembre 2020
(come si desume dal provvedimento impugnato) - sia irripetibile in quanto se è vero – come è incontestato tra le parti, all'esito della costituzione dell' - che il superamento CP_1
del limite reddituale (rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione erogata in favore del ricorrente) è stato determinato dalla “titolarità di altra pensione del ricorrente
(VO n. 10078372) e per la presenza di redditi di altra natura del coniuge, derivanti nel
2013 [e nel 2017] da compravendita di fabbricato”, è altrettanto vero che era CP_1
certamente in grado di conoscere l'ammontare di tali redditi, posto che – come allegato nella memoria di costituzione – l'Ente, in sede di elaborazione della domanda di ricostituzione reddituale, ha preso atto “dal sito dell'Agenzia delle Entrate della sussistenza di altri redditi in capo al di lui coniuge”.
Tanto è chiaramente dimostrato, anche con riferimento al reddito da compravendita, dall'allegato “Gapne- funzione redditi” prodotto da , ove sono indicati nel dettaglio, CP_1
anno per anno, i redditi sia del ricorrente che della coniuge a causa dei quali si è determinato l'indebito per cui è causa.
Tale circostanza induce ex se a ritenere che tutti i redditi fossero stati compiutamente dichiarati all'Amministrazione finanziaria e fossero dunque conoscibili da parte dell' (atteso che, come allegato dallo stesso , l'indebito in questione è in CP_2 CP_2
sostanza derivato da un accertamento compiuto d'ufficio dall'Ente, sulla scorta di dati reddituali già a sua disposizione).
A tal proposito è appena il caso di osservare che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. CP_1
in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1
telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1
via telematica.
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Sulla scorta di tali rilievi, dovendosi ritenere che i redditi rilevanti ai fini del riconoscimento della prestazione erogata in favore del ricorrente, fossero comunque conoscibili da , deve ritenersi non sussistente un'ipotesi di dolo conclamato in capo CP_1 all'accipiens.
A ciò consegue, in applicazione dei principi innanzi richiamati, l'accoglimento del ricorso.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara l'irripetibilità della somma di cui alla nota impugnata, con conseguente restituzione di quanto eventualmente trattenuto in forza della stessa, oltre accessori;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 20.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere