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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/10/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 890/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], c.f.: , elettivamente
[...] CodiceFiscale_2 domiciliati in Lipari (ME), via prof. E. Carnevale n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cincotta
(con PEC indicata) che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, allegato alla busta telematica di deposito dell'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro in persona del legale rappresentante p. t., c.f.: , P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Messina, presso - ufficio legale P.IVA_2 Controparte_1 dislocazione di Messina, S.S. 114 Km 5,200 Pistunina, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Grazia Cardone e Domenica Genitori (con PEC indicata), per procura alle liti in Notar di Roma del 6 Aprile 2017, rep. n. 52163, raccolta n. Persona_1
14154,
APPELLATA
*************
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto – sezione distaccata di Lipari il 2 novembre 2022 in materia di restituzione somme e risarcimento danni – libretto deposito postale.
________________
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli appellanti: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto e chiesto nei propri atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e difesa”.
Per l'appellata: “rigettare l'appello promosso da controparte, accertare e dichiarare che nessun ulteriore risarcimento spetta all' odierno attore, il tutto con condanna della controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2022 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, nei confronti di in persona del legale rappresentante p. Controparte_1
t., avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sez. distaccata di Lipari ha rigettato le domande da costoro proposte – volte ad ottenere, previo riconoscimento della relativa responsabilità di la condanna di quest'ultima Controparte_2 alla restituzione della somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, pari all'importo depositato su un libretto postale a loro intestato, asseritamente sottratto loro illecitamente, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla negligente condotta di controparte sia nella custodia delle somme, sia nella gestione del reclamo, da liquidarsi equitativamente, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – e li ha condannati, in solido, alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di primo grado (liquidate come in dispositivo).
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia impugnata sotto vari profili e per diversi motivi ed hanno chiesto che, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità e/o inesistenza della stessa ai sensi del comma 2 dell'art. 161 c.p.c., con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; in via subordinata, nel merito, hanno chiesto l'accoglimento di tutte le domande proposte in prime cure, con revoca della condanna alle spese e con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28 febbraio 2023 si è costituita
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha richiesto Controparte_1 il rigetto con condanna di controparte al rimborso di spese e compensi del giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da provvedimento reso all'udienza del 7 aprile 2023 –, è stata fissata l'udienza dell'11 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per carico di ruolo, a quella dell'11 novembre 2024.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti sostengono la nullità assoluta o la radicale inesistenza giuridica della sentenza impugnata giacché emessa dal Giudice onorario dr. Gianluca NC, già assegnatario del ruolo civile presso la sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona P. G., che, al momento della decisione, era cessato dalle funzioni per avere preso servizio quale funzionario giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia.
Evidenziano, nello specifico, che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 ottobre
2021 dal predetto decidente, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ossia
60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito di (eventuali) memorie di replica.
Sennonché - affermano gli appellanti - a decorrere dal 18 novembre 2021 era cessato l'incarico del dr. Gianluca NC di giudice onorario presso detta sezione, avendo egli preso servizio quale funzionario giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia: a quella data non solo la sentenza non era stata ancora redatta e depositata, ma non avrebbe potuto esserlo, in ogni caso, non essendo scaduti i suddetti termini concessi per il deposito degli scritti conclusionali.
Ne fanno discendere la radicale inesistenza o, comunque, la nullità della sentenza stessa in quanto mancante di un requisito essenziale, ossia la provenienza da un'autorità giudiziaria, richiamando a sostegno del proprio assunto una pronuncia della Suprema Corte (segnatamente la n. 5137/2020), affermativa del principio secondo il quale, qualora la decisione sia deliberata quando il decidente sia uscito dall'ordine giudiziario per essere collocato a riposo, essa è nulla ai sensi dell'art. 161, comma
2, c.p.c. perché pronunciata “a non iudice”.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Giova anzitutto rilevare, in punto di fatto, che, stando alla documentazione in atti, la sentenza gravata risulta depositata in cancelleria il 2 novembre 2022 (deliberata il 31 ottobre 2022), come si evince inequivocabilmente dal timbro e dalla firma del cancelliere apposti in calce alla stessa, attestanti il suo avvenuto deposito in detta data.
Tanto posto in fatto, deve essere anzitutto richiamato l'insegnamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il momento della pronuncia della sentenza – in cui è necessario che il magistrato sia legittimamente preposto all'ufficio perché il provvedimento da lui adottato sia giuridicamente valido - va identificato, quando trattasi di organo collegiale, nella data della sua deliberazione in camera di consiglio, mentre nel caso in cui, come nella specie, si tratti di decisione assunta dal tribunale in composizione monocratica, difettando un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza (come nel caso invece della deliberazione collegiale disciplinata
3 dall'art. 276 cod. proc. civ.), poiché la sentenza s'intende formata solo con la pubblicazione a seguito del suo deposito in cancelleria ex art. 133 cod. proc. civ., è a tale data che deve farsi riferimento per stabilire quando essa sia stata effettivamente decisa [così Cass. civ. nn. 14318/2024 (in parte motiva);
16216/2017; 6239/2009; 4356/2004; 9698/2003].
Ora, nel caso all'attenzione del Collegio, risulta dalla disamina del decreto n. 9 del Presidente del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emesso in data 24 febbraio 2022 (allegato in atti dagli appellanti), che, per quanto qui di specifico interesse, il G.O.P. dr. Gianluca NC è cessato dalla sua funzione di giudice onorario di pace, quanto meno, a decorrere dalla data del 18 novembre 2021 in cui “ha preso servizio presso la Corte di Appello di Venezia quale funzionario giudiziario” (così nelle prime righe del citato decreto).
Ne è che, nel momento in cui egli ha emesso la sentenza qui impugnata - da identificarsi, secondo quanto si è detto sopra, nella data del 2 novembre 2022 -, e, comunque, anche in quella in cui l'ha
“deliberata” (indicata in sentenza nel “31 ottobre 2022”, come si legge in calce ad essa), non risultava più, da tempo, essere preposto all'ufficio giudiziario anzidetto, non avendo più alcuna legittima potestas iudicandi per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido in quanto, come detto, cessato dall'incarico di giudice onorario di pace (assegnato alla sezione distaccati di Lipari – del
Tribunale di Barcellona P.G.).
Per tale ragione, in conformità all'eccezione di parte appellante, deve essere dichiarata la nullità della sentenza gravata ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., poiché, come affermato ripetutamente dal
Giudice nomofilattico, emessa da soggetto privo della potestà giurisdizionale per essere fuoriuscito dall'ordine giudiziario e, dunque, pronunciata “a non iudice”.
A nulla vale, in senso contrario, che, alla data in cui il predetto dr. NC ha assunto la causa in decisione (19 ottobre 2021), egli fosse ancora in servizio presso la suddetta sezione distaccata, posto che, si ripete, è al momento dell'effettiva emissione della pronuncia (che coincide con il suo deposito in cancelleria quando trattasi di provvedimento emesso da giudice monocratico, o, al più, con la data della sua deliberazione), e non già prima, che occorre avere riguardo per stabilire se il decidente fosse o meno dotato della potestas iudicandi, tanto da poter validamente pronunciarsi, oppure se non lo fosse più perché uscito dall'ordine giudiziario (come nella specie).
Ne consegue, quale necessario corollario giuridico-processuale, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354, comma 1, ultima parte, c.p.c. (in relazione al secondo comma dell'art. 161 c.p.c.).
Il caso della sentenza emessa “a non iudice”, qual è pacificamente il presente, è, invero, assimilabile a quello della sentenza priva della sottoscrizione del giudice di cui al secondo comma dell'art. 161
c.p.c., essendo evidente che per tale deve intendersi non la firma apposta da un quisque de populo,
4 ma quella di un soggetto che sia legittimamente investito della potestà giurisdizionale e che, quindi, possa essere definito “giudice”.
Tale soluzione trova riscontro nell'insegnamento della Suprema Corte di cassazione, la quale, dopo aver precisato che gli artt. 353 (vecchio testo) e 354 c.p.c. sulla rimessione della causa al primo giudice integrano disposizioni eccezionali rispetto al principio generale secondo cui la nullità della sentenza appellabile si traduce in motivo d'impugnazione e non dispensa il giudice d'appello dalla trattazione e decisione nel merito (art. 161 cod. proc. civ.), ha affermato che le disposizioni in questione sono suscettibili d'interpretazione estensiva (ma non anche di applicazione all'infuori dei casi espressamente e tassativamente elencati).
Le fattispecie in cui, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in relazione all'art. 161 c.p.c., è necessaria la rimessione della causa al primo giudice sono solo quelle in cui difetti la giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante ovvero per mancanza di sottoscrizione della sentenza, essendo queste ultime ipotesi caratterizzate dall'inesistenza dell'atto decisorio per effetto della provenienza dello stesso da un soggetto privo di attribuzioni giurisdizionali o per effetto della non riferibilità ad un soggetto munito delle attribuzioni stesse, in assenza dell'indefettibile collegamento costituito dalla firma del documento in cui si estrinseca (cfr. Cass. civ. nn. 14676/1999; 4403/1998).
In entrambi i casi, l'inesistenza giuridica della sentenza di primo grado - intesa come provvedimento reso da un soggetto che sia investito della potestà di rendere giustizia - comporta la totale carenza del giudizio di primo grado, sicché, qualora il giudice di appello decidesse la causa senza la rimessione al primo giudice, sarebbe compromesso il principio del doppio grado della giurisdizione di merito.
Nel caso di specie, come si è detto, la sentenza impugnata risulta essere stata pronunciata da un soggetto del tutto privo di attribuzioni giurisdizionali, per esserne cessato al momento della decisione;
circostanza che giustifica l'applicazione estensiva dell'art. 354 c.p.c. e, per l'effetto, la rimessione della causa al Tribunale.
Non sconosce il Collegio che in qualche isolata pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che la circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integri un vizio non equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determini la rimessione delle parti al primo giudice (così Cass. civ. n.
8498/2025; in senso conforme n. 10430/2020).
Ritiene nondimeno questo Giudice di dovere aderire al maggioritario insegnamento del Giudice di legittimità - espresso, tra le altre, da Cass. civ. nn. 5137/2020; 162616/2017; 4356/2004; 2273/1985
– secondo il quale la sentenza decisa da un giudice che è uscito dall'ordine giudiziario deve intendersi pronunciata “a non iudice” ed è, perciò, nulla ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., siccome perfettamente conforme alla regola sistematica secondo la quale, perché possa parlarsi di un
5 provvedimento giudiziario giuridicamente esistente, è necessario che esso sia pronunciato dall'organo legittimamente preposto all'ufficio e facente parte dell'ordine giudiziario al momento in cui è emesso.
Nel caso di cui alla recente sentenza n. 8498/2025 sopra citata la Corte Suprema ha richiamato in parte motiva, a sostegno del proprio diverso convincimento, il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38598/2021 in virtù del quale si ha pronuncia <> quando essa sia stata assunta in una situazione rivelatrice di <> che si verifica solo “quando ci si trovi di fronte ad un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, che ne impedisca
l'identificazione con l'organo delineato dalla legge, per vizio di qualità o di numero, esulandovi, invece, quei casi nei quali, pure in presenza di talune irregolarità o deviazioni rispetto alle regole di formazione e composizione del collegio giudicante, non ricorre quel deficit di legittimazione così radicale, tale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l'organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale”
(così, in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite citata).
Vale notare che il caso sottoposto all'attenzione del Giudice di legittimità nel suo massimo consesso aveva riguardato una decisione giudiziaria emessa da un organo collegiale (segnatamente il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana) con la partecipazione, alla data della deliberazione della sentenza in camera di consiglio, di un giudice “laico” – ossia, nominato dal
Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 373 del 2003 – che aveva già raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.
Fattispecie (la predetta) del tutto diversa da quella in esame, dove invece la decisione, come detto, è stata pronunciata in composizione monocratica da un giudice-persona fisica non più appartenente all'ordine giudiziario perché fuoriuscitone da tempo;
come tale, dunque, in totale difetto di giurisdizione, non potendo che ritenersi inesistente o, meglio, radicalmente ed insanabilmente nulla in quanto tipico esempio di decisione emessa da un “non giudice”, assimilabile alla fattispecie di cui all'art, 161, comma 2, c.p.c., con conseguente applicabilità, sul piano processuale, del primo comma, ultima parte, dell'art. 354 c.p.c. che prevede, in questa ipotesi, la rimessione al primo giudice da parte della corte di appello.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta evidentemente l'assorbimento delle ulteriori doglianze articolate dagli appellanti, che attengono tutte al merito della contesa.
Sulla regolazione delle spese di lite va detto che è dovere di questa Corte statuire su quelle del presente grado del giudizio (tra le tante si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 13550/2006; 1711/1980, che
6 hanno affermato il seguente principio, applicabile specificamente nel caso di specie: il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art.
354 c. p. c., deve rimettere la causa al primo giudice anche per la pronuncia sulle spese della relativa fase processuale - che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata -, restando in suo potere di provvedere solo alle spese del giudizio di appello”).
In merito ad esse si rileva che all'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata, per la regola della soccombenza, al loro rimborso in favore di parte appellante, che vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda, da ritenere indeterminabile - in quanto alla domanda restitutoria della somma di € 30.000 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) si accompagna e cumula ex art. 10 c.p.c. quella risarcitoria, non quantificata, né quantificabile monetariamente – e di complessità bassa, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni oggetto di disputa, di bassa difficoltà, e delle relative prestazioni difensive, oltre che dell'avvenuto accoglimento della questione preliminare di che trattasi, nonché applicando i parametri tariffari minimi per le stesse anzidette ragioni, determinandole, perciò, in complessivi € 4.996 a titolo di onorario – di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 1.735 per la fase decisionale –, senza l'aumento, solo facoltativo, per la pluralità di soggetti difesi, data la loro identica posizione processuale (Cass. Civ. nn. 11591/2015; 17363/2004), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Va invece rimessa al Giudice di primo grado la regolamentazione delle spese processuali dello stesso sulla scorta dell'insegnamento giurisprudenziale da ultimo richiamato.
Non merita accoglimento la domanda - avanzata da parte appellante - di condanna della controparte al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non risultano allegate, né dimostrate, né tanto meno emergono dagli atti, la mala fede e/o la colpa grave di nel resistere alla Controparte_2 impugnazione, e neppure sono stati allegati e dimostrati i danni che gli appellanti avrebbe effettivamente subito in conseguenza della sua resistenza in giudizio.
Reputa la Corte di non dovere neanche provvedere (officiosamente) a norma dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile in capo all'appellata una condotta oggettivamente valutabile come “abuso dello strumento processuale”, consistente nell'avere resistito all'impugnazione solo a fini pretestuosi o dilatori (v. da ultimo Cass. Civ. nn. 26545/2021;
3830/2021).
7
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 15 dicembre 2022 da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 16/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 2
[...] novembre 2022, nei confronti di in persona del legale rappresentante p. Controparte_2
t., così provvede:
• in accoglimento dell'appello, dichiara la radicale nullità (nel significato di cui alla parte motiva) della sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di ai sensi e per gli effetti dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; Pt_3
• condanna in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso delle Controparte_1 spese del presente grado in favore di e liquidate in Parte_1 Parte_2 complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• rigetta la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte appellante;
• rimette al primo Giudice la regolamentazione delle spese del relativo grado.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 890/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], c.f.: , elettivamente
[...] CodiceFiscale_2 domiciliati in Lipari (ME), via prof. E. Carnevale n. 110, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cincotta
(con PEC indicata) che li rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, allegato alla busta telematica di deposito dell'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro in persona del legale rappresentante p. t., c.f.: , P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Messina, presso - ufficio legale P.IVA_2 Controparte_1 dislocazione di Messina, S.S. 114 Km 5,200 Pistunina, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Grazia Cardone e Domenica Genitori (con PEC indicata), per procura alle liti in Notar di Roma del 6 Aprile 2017, rep. n. 52163, raccolta n. Persona_1
14154,
APPELLATA
*************
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto – sezione distaccata di Lipari il 2 novembre 2022 in materia di restituzione somme e risarcimento danni – libretto deposito postale.
________________
1 CONCLUSIONI delle PARTI
Per gli appellanti: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto dedotto e chiesto nei propri atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione e difesa”.
Per l'appellata: “rigettare l'appello promosso da controparte, accertare e dichiarare che nessun ulteriore risarcimento spetta all' odierno attore, il tutto con condanna della controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2022 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, nei confronti di in persona del legale rappresentante p. Controparte_1
t., avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – sez. distaccata di Lipari ha rigettato le domande da costoro proposte – volte ad ottenere, previo riconoscimento della relativa responsabilità di la condanna di quest'ultima Controparte_2 alla restituzione della somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, pari all'importo depositato su un libretto postale a loro intestato, asseritamente sottratto loro illecitamente, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla negligente condotta di controparte sia nella custodia delle somme, sia nella gestione del reclamo, da liquidarsi equitativamente, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – e li ha condannati, in solido, alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di primo grado (liquidate come in dispositivo).
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia impugnata sotto vari profili e per diversi motivi ed hanno chiesto che, in via preliminare, fosse dichiarata la nullità e/o inesistenza della stessa ai sensi del comma 2 dell'art. 161 c.p.c., con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; in via subordinata, nel merito, hanno chiesto l'accoglimento di tutte le domande proposte in prime cure, con revoca della condanna alle spese e con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28 febbraio 2023 si è costituita
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha richiesto Controparte_1 il rigetto con condanna di controparte al rimborso di spese e compensi del giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da provvedimento reso all'udienza del 7 aprile 2023 –, è stata fissata l'udienza dell'11 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita, per carico di ruolo, a quella dell'11 novembre 2024.
In tale udienza, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo gli appellanti sostengono la nullità assoluta o la radicale inesistenza giuridica della sentenza impugnata giacché emessa dal Giudice onorario dr. Gianluca NC, già assegnatario del ruolo civile presso la sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona P. G., che, al momento della decisione, era cessato dalle funzioni per avere preso servizio quale funzionario giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia.
Evidenziano, nello specifico, che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 ottobre
2021 dal predetto decidente, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ossia
60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito di (eventuali) memorie di replica.
Sennonché - affermano gli appellanti - a decorrere dal 18 novembre 2021 era cessato l'incarico del dr. Gianluca NC di giudice onorario presso detta sezione, avendo egli preso servizio quale funzionario giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia: a quella data non solo la sentenza non era stata ancora redatta e depositata, ma non avrebbe potuto esserlo, in ogni caso, non essendo scaduti i suddetti termini concessi per il deposito degli scritti conclusionali.
Ne fanno discendere la radicale inesistenza o, comunque, la nullità della sentenza stessa in quanto mancante di un requisito essenziale, ossia la provenienza da un'autorità giudiziaria, richiamando a sostegno del proprio assunto una pronuncia della Suprema Corte (segnatamente la n. 5137/2020), affermativa del principio secondo il quale, qualora la decisione sia deliberata quando il decidente sia uscito dall'ordine giudiziario per essere collocato a riposo, essa è nulla ai sensi dell'art. 161, comma
2, c.p.c. perché pronunciata “a non iudice”.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Giova anzitutto rilevare, in punto di fatto, che, stando alla documentazione in atti, la sentenza gravata risulta depositata in cancelleria il 2 novembre 2022 (deliberata il 31 ottobre 2022), come si evince inequivocabilmente dal timbro e dalla firma del cancelliere apposti in calce alla stessa, attestanti il suo avvenuto deposito in detta data.
Tanto posto in fatto, deve essere anzitutto richiamato l'insegnamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il momento della pronuncia della sentenza – in cui è necessario che il magistrato sia legittimamente preposto all'ufficio perché il provvedimento da lui adottato sia giuridicamente valido - va identificato, quando trattasi di organo collegiale, nella data della sua deliberazione in camera di consiglio, mentre nel caso in cui, come nella specie, si tratti di decisione assunta dal tribunale in composizione monocratica, difettando un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza (come nel caso invece della deliberazione collegiale disciplinata
3 dall'art. 276 cod. proc. civ.), poiché la sentenza s'intende formata solo con la pubblicazione a seguito del suo deposito in cancelleria ex art. 133 cod. proc. civ., è a tale data che deve farsi riferimento per stabilire quando essa sia stata effettivamente decisa [così Cass. civ. nn. 14318/2024 (in parte motiva);
16216/2017; 6239/2009; 4356/2004; 9698/2003].
Ora, nel caso all'attenzione del Collegio, risulta dalla disamina del decreto n. 9 del Presidente del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emesso in data 24 febbraio 2022 (allegato in atti dagli appellanti), che, per quanto qui di specifico interesse, il G.O.P. dr. Gianluca NC è cessato dalla sua funzione di giudice onorario di pace, quanto meno, a decorrere dalla data del 18 novembre 2021 in cui “ha preso servizio presso la Corte di Appello di Venezia quale funzionario giudiziario” (così nelle prime righe del citato decreto).
Ne è che, nel momento in cui egli ha emesso la sentenza qui impugnata - da identificarsi, secondo quanto si è detto sopra, nella data del 2 novembre 2022 -, e, comunque, anche in quella in cui l'ha
“deliberata” (indicata in sentenza nel “31 ottobre 2022”, come si legge in calce ad essa), non risultava più, da tempo, essere preposto all'ufficio giudiziario anzidetto, non avendo più alcuna legittima potestas iudicandi per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido in quanto, come detto, cessato dall'incarico di giudice onorario di pace (assegnato alla sezione distaccati di Lipari – del
Tribunale di Barcellona P.G.).
Per tale ragione, in conformità all'eccezione di parte appellante, deve essere dichiarata la nullità della sentenza gravata ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., poiché, come affermato ripetutamente dal
Giudice nomofilattico, emessa da soggetto privo della potestà giurisdizionale per essere fuoriuscito dall'ordine giudiziario e, dunque, pronunciata “a non iudice”.
A nulla vale, in senso contrario, che, alla data in cui il predetto dr. NC ha assunto la causa in decisione (19 ottobre 2021), egli fosse ancora in servizio presso la suddetta sezione distaccata, posto che, si ripete, è al momento dell'effettiva emissione della pronuncia (che coincide con il suo deposito in cancelleria quando trattasi di provvedimento emesso da giudice monocratico, o, al più, con la data della sua deliberazione), e non già prima, che occorre avere riguardo per stabilire se il decidente fosse o meno dotato della potestas iudicandi, tanto da poter validamente pronunciarsi, oppure se non lo fosse più perché uscito dall'ordine giudiziario (come nella specie).
Ne consegue, quale necessario corollario giuridico-processuale, la rimessione della causa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354, comma 1, ultima parte, c.p.c. (in relazione al secondo comma dell'art. 161 c.p.c.).
Il caso della sentenza emessa “a non iudice”, qual è pacificamente il presente, è, invero, assimilabile a quello della sentenza priva della sottoscrizione del giudice di cui al secondo comma dell'art. 161
c.p.c., essendo evidente che per tale deve intendersi non la firma apposta da un quisque de populo,
4 ma quella di un soggetto che sia legittimamente investito della potestà giurisdizionale e che, quindi, possa essere definito “giudice”.
Tale soluzione trova riscontro nell'insegnamento della Suprema Corte di cassazione, la quale, dopo aver precisato che gli artt. 353 (vecchio testo) e 354 c.p.c. sulla rimessione della causa al primo giudice integrano disposizioni eccezionali rispetto al principio generale secondo cui la nullità della sentenza appellabile si traduce in motivo d'impugnazione e non dispensa il giudice d'appello dalla trattazione e decisione nel merito (art. 161 cod. proc. civ.), ha affermato che le disposizioni in questione sono suscettibili d'interpretazione estensiva (ma non anche di applicazione all'infuori dei casi espressamente e tassativamente elencati).
Le fattispecie in cui, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in relazione all'art. 161 c.p.c., è necessaria la rimessione della causa al primo giudice sono solo quelle in cui difetti la giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante ovvero per mancanza di sottoscrizione della sentenza, essendo queste ultime ipotesi caratterizzate dall'inesistenza dell'atto decisorio per effetto della provenienza dello stesso da un soggetto privo di attribuzioni giurisdizionali o per effetto della non riferibilità ad un soggetto munito delle attribuzioni stesse, in assenza dell'indefettibile collegamento costituito dalla firma del documento in cui si estrinseca (cfr. Cass. civ. nn. 14676/1999; 4403/1998).
In entrambi i casi, l'inesistenza giuridica della sentenza di primo grado - intesa come provvedimento reso da un soggetto che sia investito della potestà di rendere giustizia - comporta la totale carenza del giudizio di primo grado, sicché, qualora il giudice di appello decidesse la causa senza la rimessione al primo giudice, sarebbe compromesso il principio del doppio grado della giurisdizione di merito.
Nel caso di specie, come si è detto, la sentenza impugnata risulta essere stata pronunciata da un soggetto del tutto privo di attribuzioni giurisdizionali, per esserne cessato al momento della decisione;
circostanza che giustifica l'applicazione estensiva dell'art. 354 c.p.c. e, per l'effetto, la rimessione della causa al Tribunale.
Non sconosce il Collegio che in qualche isolata pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che la circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integri un vizio non equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determini la rimessione delle parti al primo giudice (così Cass. civ. n.
8498/2025; in senso conforme n. 10430/2020).
Ritiene nondimeno questo Giudice di dovere aderire al maggioritario insegnamento del Giudice di legittimità - espresso, tra le altre, da Cass. civ. nn. 5137/2020; 162616/2017; 4356/2004; 2273/1985
– secondo il quale la sentenza decisa da un giudice che è uscito dall'ordine giudiziario deve intendersi pronunciata “a non iudice” ed è, perciò, nulla ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.c., siccome perfettamente conforme alla regola sistematica secondo la quale, perché possa parlarsi di un
5 provvedimento giudiziario giuridicamente esistente, è necessario che esso sia pronunciato dall'organo legittimamente preposto all'ufficio e facente parte dell'ordine giudiziario al momento in cui è emesso.
Nel caso di cui alla recente sentenza n. 8498/2025 sopra citata la Corte Suprema ha richiamato in parte motiva, a sostegno del proprio diverso convincimento, il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38598/2021 in virtù del quale si ha pronuncia <> quando essa sia stata assunta in una situazione rivelatrice di <> che si verifica solo “quando ci si trovi di fronte ad un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, che ne impedisca
l'identificazione con l'organo delineato dalla legge, per vizio di qualità o di numero, esulandovi, invece, quei casi nei quali, pure in presenza di talune irregolarità o deviazioni rispetto alle regole di formazione e composizione del collegio giudicante, non ricorre quel deficit di legittimazione così radicale, tale da deformare la stessa identificabilità del giudice in concreto con l'organo delineato nel sistema e da giustificare la sua correzione per via di censura di difetto di potere giurisdizionale”
(così, in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite citata).
Vale notare che il caso sottoposto all'attenzione del Giudice di legittimità nel suo massimo consesso aveva riguardato una decisione giudiziaria emessa da un organo collegiale (segnatamente il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana) con la partecipazione, alla data della deliberazione della sentenza in camera di consiglio, di un giudice “laico” – ossia, nominato dal
Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 373 del 2003 – che aveva già raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.
Fattispecie (la predetta) del tutto diversa da quella in esame, dove invece la decisione, come detto, è stata pronunciata in composizione monocratica da un giudice-persona fisica non più appartenente all'ordine giudiziario perché fuoriuscitone da tempo;
come tale, dunque, in totale difetto di giurisdizione, non potendo che ritenersi inesistente o, meglio, radicalmente ed insanabilmente nulla in quanto tipico esempio di decisione emessa da un “non giudice”, assimilabile alla fattispecie di cui all'art, 161, comma 2, c.p.c., con conseguente applicabilità, sul piano processuale, del primo comma, ultima parte, dell'art. 354 c.p.c. che prevede, in questa ipotesi, la rimessione al primo giudice da parte della corte di appello.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporta evidentemente l'assorbimento delle ulteriori doglianze articolate dagli appellanti, che attengono tutte al merito della contesa.
Sulla regolazione delle spese di lite va detto che è dovere di questa Corte statuire su quelle del presente grado del giudizio (tra le tante si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 13550/2006; 1711/1980, che
6 hanno affermato il seguente principio, applicabile specificamente nel caso di specie: il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art.
354 c. p. c., deve rimettere la causa al primo giudice anche per la pronuncia sulle spese della relativa fase processuale - che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata -, restando in suo potere di provvedere solo alle spese del giudizio di appello”).
In merito ad esse si rileva che all'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata, per la regola della soccombenza, al loro rimborso in favore di parte appellante, che vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda, da ritenere indeterminabile - in quanto alla domanda restitutoria della somma di € 30.000 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) si accompagna e cumula ex art. 10 c.p.c. quella risarcitoria, non quantificata, né quantificabile monetariamente – e di complessità bassa, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni oggetto di disputa, di bassa difficoltà, e delle relative prestazioni difensive, oltre che dell'avvenuto accoglimento della questione preliminare di che trattasi, nonché applicando i parametri tariffari minimi per le stesse anzidette ragioni, determinandole, perciò, in complessivi € 4.996 a titolo di onorario – di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.523 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 1.735 per la fase decisionale –, senza l'aumento, solo facoltativo, per la pluralità di soggetti difesi, data la loro identica posizione processuale (Cass. Civ. nn. 11591/2015; 17363/2004), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Va invece rimessa al Giudice di primo grado la regolamentazione delle spese processuali dello stesso sulla scorta dell'insegnamento giurisprudenziale da ultimo richiamato.
Non merita accoglimento la domanda - avanzata da parte appellante - di condanna della controparte al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., in quanto non risultano allegate, né dimostrate, né tanto meno emergono dagli atti, la mala fede e/o la colpa grave di nel resistere alla Controparte_2 impugnazione, e neppure sono stati allegati e dimostrati i danni che gli appellanti avrebbe effettivamente subito in conseguenza della sua resistenza in giudizio.
Reputa la Corte di non dovere neanche provvedere (officiosamente) a norma dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabile in capo all'appellata una condotta oggettivamente valutabile come “abuso dello strumento processuale”, consistente nell'avere resistito all'impugnazione solo a fini pretestuosi o dilatori (v. da ultimo Cass. Civ. nn. 26545/2021;
3830/2021).
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P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni diversa domanda, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 15 dicembre 2022 da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 16/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 2
[...] novembre 2022, nei confronti di in persona del legale rappresentante p. Controparte_2
t., così provvede:
• in accoglimento dell'appello, dichiara la radicale nullità (nel significato di cui alla parte motiva) della sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di ai sensi e per gli effetti dell'art. 354, comma 1, c.p.c.; Pt_3
• condanna in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso delle Controparte_1 spese del presente grado in favore di e liquidate in Parte_1 Parte_2 complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• rigetta la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte appellante;
• rimette al primo Giudice la regolamentazione delle spese del relativo grado.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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