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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1729 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1729 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ZANNI CHIARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ZANNI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/10/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.10.1998, a Sogliano al Rubicone
(FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Cesena (FC), i figli , , entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti e, in data 23.11.2007, la figlia
Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare i figli , ed congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Persona_2 Per_3
Per quanto attiene il collocamento, il figlio che vive e studia a Milano, manterrà la residenza Per_1
presso la casa ex coniugale e domicilio presso la madre, mentre ed avranno Persona_2 Per_3
collocamento prevalente presso la madre, che lascerà la casa ex coniugale per trasferirsi in una nuova abitazione unitamente ai figli.
3. La casa ex coniugale di EL GE NA (RN), Via Quinto Orazio Flacco n. 33, Int. 1, in comproprietà tra i coniugi, verrà, di comune accordo tra le parti, venduta ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi.
Qualora le parti decidessero di non vendere l'immobile a terzi, il signor cquisterà il 50% CP_1
della moglie corrispondendole il relativo prezzo, dopo aver fatto le opportune valutazioni di mercato, facendo la media su tre valutazioni immobiliari.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e frequentare i figli liberamente, compatibilmente agli impegni universitari e/o lavorativi dei figli maggiori, nonché scolastici ed extrascolastici della figlia minore Per_3
Le parti concordano per l'alternanza di visita;
per quanto attiene i figli maggiorenni e Per_1
, gli stessi non necessitano di un calendario di visita padre-figlio, anche in Persona_2
considerazione del fatto che fa rientro a EL GE NA quasi unicamente per le Per_1
festività e svolge turni lavorativi, anche nel weekend, rendendogli difficile Persona_2
calendarizzare e rispettare le visite paterne. Per tale ragione, saranno liberi di frequentare il padre, accordandosi direttamente tra di loro.
Stante l'età della figlia (17 anni), a weekend alterni, la figlia potrà trascorrere il fine Per_3
settimana con il padre e quello successivo con la madre;
potrà altresì concordare direttamente con il genitore non collocatario nuove modalità di visita anche infrasettimanali.
Le parti concordano per l'alternanza anche nei periodi festivi: vacanze natalizie, vacanze pasquali, vacanze estive, nonché ulteriori festività e/o ponti.
5. Entrambi i genitori si impegnano a contribuire ai bisogni e alle necessità dei figli in proporzione alle proprie possibilità. Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli , Parte_2 Per_1 ed versando la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 x 3 figli), e dunque Persona_2 Per_3 corrispondendo € 200,00 direttamente a ciascun figlio sul proprio conto corrente personale, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
Oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre o dal padre e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna (“Spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Campi scuola estivi, baby sitter, pre -scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento - nonni, ecc… - non offre tempestive alternative;
spese per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza”), nonché le eventuali ulteriori spese non previste dal suddetto Protocollo da concordarsi preventivamente tra le parti.
Le spese universitarie di (€ 5.000,00 annui ca) saranno divisi al 50% tra i genitori, così Per_1 come le spese per l'affitto mensile a Milano (€ 500,00). Se uno dei genitori verserà l'intero importo,
l'altro genitore corrisponderà a giustificata richiesta il suo 50%.
6. Le due autovetture Dacia Sandero tg. GH241NX e Dacia Sandero tg. GR468FX inizialmente intestate entrambe al signor sono state divise tra i coniugi mediante passaggio di Parte_2
proprietà del 17.09.2024 di una delle autovetture alla signora Parte_1
La signora ha ora la disponibilità dell'autovettura Dacia Sandero tg. GR468FX, i coniugi Pt_1
si impegnano a corrispondere le rate mancanti del finanziamento, mediante chiusura dello stesso alla prima data utile nel mese di Dicembre 2024.
7. La Signora potrà inoltre richiedere gli assegni nucleo familiari come previsti Parte_1
per legge;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI:
8. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali della signora , in Pt_1
considerazione del suo apporto fondamentale nella crescita dei figli e stante l'attività lavorativa svolta nell'impresa individuale del marito, il signor riconosce alla signora Parte_2 [...]
le seguenti somme: Parte_1
-€ 51.000,00, pari al 50% delle somme presenti sui c/c intesati al signor già Parte_2
corrisposti dal signor mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla signora CP_1 [...]
in essere presso la , filiale di EL via Roma, somma corrisposta una tantum Parte_1 CP_2 senza null'altro pretendere, previa verifica degli estratti conto del signor al 07/10/2024. CP_1
Somma da intendersi anche quale sostegno economico utile fino a che la signora non Pt_1 abbia reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
-Considerata la partecipazione economica della signora all'avvio dell'impresa Pt_1 individuale e all'acquisto dei mezzi della ditta del signor mediante l'utilizzo dei proventi CP_1
della vendita della propria piadineria, nonché del lavoro prestato per alcuni anni dalla stessa all'interno della ditta, il signor riconosce alla moglie la somma di € 30.000,00, che verrà CP_1
corrisposta, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla signora in n. 6 rate mensili Pt_1
di Euro 5.000,00-(Euro cinquemila/00) ciascuna, con primo versamento da effettuarsi entro il
30/11/2024, ed i successivi entro la fine di ogni mese successivo (ed ultimo versamento 30/04/2025).
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 10 Parte II Serie A Anno
1998 ); c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1729 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ZANNI CHIARA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ZANNI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 21/10/2024 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25.10.1998, a Sogliano al Rubicone
(FC), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Cesena (FC), i figli , , entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti e, in data 23.11.2007, la figlia
Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare i figli , ed congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Persona_2 Per_3
Per quanto attiene il collocamento, il figlio che vive e studia a Milano, manterrà la residenza Per_1
presso la casa ex coniugale e domicilio presso la madre, mentre ed avranno Persona_2 Per_3
collocamento prevalente presso la madre, che lascerà la casa ex coniugale per trasferirsi in una nuova abitazione unitamente ai figli.
3. La casa ex coniugale di EL GE NA (RN), Via Quinto Orazio Flacco n. 33, Int. 1, in comproprietà tra i coniugi, verrà, di comune accordo tra le parti, venduta ed il ricavato sarà suddiviso al 50% tra i coniugi.
Qualora le parti decidessero di non vendere l'immobile a terzi, il signor cquisterà il 50% CP_1
della moglie corrispondendole il relativo prezzo, dopo aver fatto le opportune valutazioni di mercato, facendo la media su tre valutazioni immobiliari.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e frequentare i figli liberamente, compatibilmente agli impegni universitari e/o lavorativi dei figli maggiori, nonché scolastici ed extrascolastici della figlia minore Per_3
Le parti concordano per l'alternanza di visita;
per quanto attiene i figli maggiorenni e Per_1
, gli stessi non necessitano di un calendario di visita padre-figlio, anche in Persona_2
considerazione del fatto che fa rientro a EL GE NA quasi unicamente per le Per_1
festività e svolge turni lavorativi, anche nel weekend, rendendogli difficile Persona_2
calendarizzare e rispettare le visite paterne. Per tale ragione, saranno liberi di frequentare il padre, accordandosi direttamente tra di loro.
Stante l'età della figlia (17 anni), a weekend alterni, la figlia potrà trascorrere il fine Per_3
settimana con il padre e quello successivo con la madre;
potrà altresì concordare direttamente con il genitore non collocatario nuove modalità di visita anche infrasettimanali.
Le parti concordano per l'alternanza anche nei periodi festivi: vacanze natalizie, vacanze pasquali, vacanze estive, nonché ulteriori festività e/o ponti.
5. Entrambi i genitori si impegnano a contribuire ai bisogni e alle necessità dei figli in proporzione alle proprie possibilità. Il Signor contribuirà al mantenimento dei figli , Parte_2 Per_1 ed versando la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 x 3 figli), e dunque Persona_2 Per_3 corrispondendo € 200,00 direttamente a ciascun figlio sul proprio conto corrente personale, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
Oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre o dal padre e secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna (“Spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività e incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature. Campi scuola estivi, baby sitter, pre -scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento - nonni, ecc… - non offre tempestive alternative;
spese per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza”), nonché le eventuali ulteriori spese non previste dal suddetto Protocollo da concordarsi preventivamente tra le parti.
Le spese universitarie di (€ 5.000,00 annui ca) saranno divisi al 50% tra i genitori, così Per_1 come le spese per l'affitto mensile a Milano (€ 500,00). Se uno dei genitori verserà l'intero importo,
l'altro genitore corrisponderà a giustificata richiesta il suo 50%.
6. Le due autovetture Dacia Sandero tg. GH241NX e Dacia Sandero tg. GR468FX inizialmente intestate entrambe al signor sono state divise tra i coniugi mediante passaggio di Parte_2
proprietà del 17.09.2024 di una delle autovetture alla signora Parte_1
La signora ha ora la disponibilità dell'autovettura Dacia Sandero tg. GR468FX, i coniugi Pt_1
si impegnano a corrispondere le rate mancanti del finanziamento, mediante chiusura dello stesso alla prima data utile nel mese di Dicembre 2024.
7. La Signora potrà inoltre richiedere gli assegni nucleo familiari come previsti Parte_1
per legge;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI:
8. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali della signora , in Pt_1
considerazione del suo apporto fondamentale nella crescita dei figli e stante l'attività lavorativa svolta nell'impresa individuale del marito, il signor riconosce alla signora Parte_2 [...]
le seguenti somme: Parte_1
-€ 51.000,00, pari al 50% delle somme presenti sui c/c intesati al signor già Parte_2
corrisposti dal signor mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla signora CP_1 [...]
in essere presso la , filiale di EL via Roma, somma corrisposta una tantum Parte_1 CP_2 senza null'altro pretendere, previa verifica degli estratti conto del signor al 07/10/2024. CP_1
Somma da intendersi anche quale sostegno economico utile fino a che la signora non Pt_1 abbia reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
-Considerata la partecipazione economica della signora all'avvio dell'impresa Pt_1 individuale e all'acquisto dei mezzi della ditta del signor mediante l'utilizzo dei proventi CP_1
della vendita della propria piadineria, nonché del lavoro prestato per alcuni anni dalla stessa all'interno della ditta, il signor riconosce alla moglie la somma di € 30.000,00, che verrà CP_1
corrisposta, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla signora in n. 6 rate mensili Pt_1
di Euro 5.000,00-(Euro cinquemila/00) ciascuna, con primo versamento da effettuarsi entro il
30/11/2024, ed i successivi entro la fine di ogni mese successivo (ed ultimo versamento 30/04/2025).
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 10 Parte II Serie A Anno
1998 ); c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi