Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 192-1/2025 Reg. V.G.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA il giudice dott.ssa Rossella Mastropietro
premesso che l'udienza del giorno 10 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
evidenziato che la detta udienza è stata fissata per verificare se le parti riuscivano a raggiungere una soluzione concordata;
viste le note di trattazione scritta trasmesse telematicamente da parte attrice il 9.3.2025 e dal resistente il 7.3.2025 nelle quali, premesso entrambe che non è stato possibile perfezionare l'accordo, le parti hanno insistito nelle proprie posizioni;
sentiti i coniugi alla precedente udienza ed esaminati i documenti di causa;
OSSERVA
La ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti da lei ritenuti indifferibili, ed in particolare ordine di protezione avente ad oggetto l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare, onde consentire alla madre e al figlio di farvi rientro, lamentando comportamenti inadeguati ed aggressivi del marito per tutto il corso della vita coniugale, oltre che l'autorizzazione da parte del padre all'avvio di un percorso psico-terapeutico nell'interesse del figlio all'epoca minore. Secondo la prospettazione attorea, il marito, assente sia affettivamente che economicamente dalla famiglia, era molto geloso della moglie e la riteneva responsabile dei debiti contratti dalla sua attività; stanca delle aggressioni verbali e delle violentissime reazioni del , la moglie continuava a rimandare il proposito di separarsi CP_1 spaventata dalle condotte tenute dal marito, che ha un porto d'armi e detiene nel garage della propria abitazione oggetti atti ad offendere quali coltelli, bastoni telescopici, manette, taser, una catena, etc.. In data 01.09.2024, la ricorrente decideva di chiedere spiegazioni al marito circa il rapporto che intratteneva con un'amica del figlio, ma veniva, dapprima aggredita verbalmente (“sei pazza”, “tu ti inventi tutto”, etc.) e, di poi, fisicamente, in quanto il marito la afferrava per il collo con una mano, le tirava uno schiaffo e, così tenendola, la spingeva sul divano, immobilizzandola;
a quel punto interveniva il figlio che, prendendo il padre CP_2 da dietro, liberava la madre, intimandogli di non toccarla più. In data 07.09.2024,
l'odierna ricorrente si vedeva costretta ad abbandonare l'abitazione coniugale, portando con sé il figlio (all'epoca) minore (peraltro non autorizzato dal papà), e a trasferirsi a casa della figlia;
nei giorni successivi, poi, sporgeva formale querela che in seguito integrava posto che le condotte vessatorie, intimidatorie e violente del
Il marito si è costituito nel presente sub procedimento contestando le condotte a lui attribuite dalla moglie, negando decisamente di aver mai posto in essere condotte di violenza fisica, morale, psicologica o economica ai danni della sig.ra e/o CP_3 dei figli. Nel corso di un matrimonio trentennale (celebrato nel 1993), mai la ricorrente aveva ritenuto di adire le vie legali per asserite violenze ovvero maltrattamenti: non risultano certificati medici, referti di pronto soccorso, né alcuna denuncia-querela prima del settembre 2024. Circa l'occorso del 1° settembre 2024, il convenuto ha negato di avere afferrato e schiaffeggiato la moglie;
in realtà, era stata proprio la a rivolgere frasi offensive e a tirare uno schiaffo al coniuge, tanto CP_3 che il figlio, giunto solo successivamente, si era limitato a cercare di separare i genitori;
del resto, anche l'asserita “aggressione” del marito non è suffragata da alcun riscontro medico, né la si recò mai al Pronto Soccorso. Altrettanto CP_3 infondate le accuse di “stalking” successivo alla data del 7 settembre 2024: il deducente, lungi dal perseguitare la moglie, si era limitato a chiederle spiegazioni in merito all'allontanamento improvviso e a rivendicare i propri diritti su beni di casa, tanto da doversi lui stesso difendere, mediante denuncia, per un'appropriazione indebita di beni comuni (elettrodomestici, arredi) posti in essere dalla moglie dopo il suo abbandono del tetto coniugale. Il padre, sottolineando l'insussistenza di alcun prevalente interesse del figlio tale da giustificare l'assegnazione dell'appartamento alla madre (che se ne era già volontariamente allontanata insieme al figlio, oramai peraltro maggiorenne e quindi in grado di decidere autonomamente dove e con chi vivere), ha sostenuto che essendo affetto da gravi patologie cardiache e privo di soluzioni abitative alternative, subirebbe un grave pregiudizio qualora venisse allontanato dall'immobile familiare, poiché – non avendo un reddito stabile – gli sarebbe pressoché impossibile reperire un nuovo appartamento in locazione. Le sole “discussioni” familiari, i litigi legati alla crisi economica e alle scelte della sig.ra nei suoi investimenti commerciali, CP_3 nonché l'unico episodio narrato dalla ricorrente, nemmeno comprovato, non possono configurare condotta grave tale da giustificare l'accoglimento delle avverse richieste indifferibili. Tanto premesso, per ciò che rileva nel presente sub procedimento, il convenuto ha chiesto il rigetto delle avverse domande avanzate in via di urgenza e indifferibilità e, in caso di convivenza del figlio con la madre, ha chiesto che il contributo al suo mantenimento venga stabilito in € 50,00 mensili.
Preliminarmente si evidenzia che il figlio , nato il [...], ha CP_2 compiuto 18 anni il 19 febbraio 2025, acquisendo così la piena capacità di agire;
ne consegue che tutte le questioni inerenti l'affidamento, la collocazione, l'eventuale esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, il consenso al percorso psicoterapeutico o alla decadenza risultano oramai superate.
Quanto al richiesto ordine di allontanamento del marito dalla casa familiare, motivato dalle asserite condotte aggressive verbalmente e fisicamente oltre che di
“stalking” del marito, deve evidenziarsi che, allo stato la ricorrente non ha fornito adeguata prova alle allegazioni formulate. In primo luogo, la ricorrente lamenta atti di violenza e aggressività morale ed economica come caratterizzanti l'intera vita matrimoniale (i coniugi hanno contratto matrimonio nel 1993), che in seguito ad un'aggressione fisica perpetrata in data 1 settembre 2024 in presenza anche del figlio
(nato il [...]), in data 7.9.2024 avevano indotto madre e figlio a trasferirsi CP_2
a casa della figlia primogenita (maggiorenne ed economicamente autosufficiente
). La ricorrente non ha negato di essere successivamente ritornata a casa in Per_1 assenza del marito per prendere alcuni elettrodomestici che aveva di recente acquistato, rientrando in casa liberamente fino a quando il marito non aveva sostituito la serratura (sostituzione che il convenuto giustifica con la rottura della stessa), in tal modo dimostrando di avere continuato a frequentare quella casa secondo la sua libera determinazione probabilmente abituata al tipo di relazione tra i coniugi piuttosto che terrorizzata. Del resto, la ricorrente riferisce di avere sporto solo in seguito denuncia ed integrazione di denuncia, che peraltro non risultano allegate, a differenza del verbale dei Carabinieri per identificazione e elezione/comunicazione di domicilio della ricorrente in quanto indagata per i reati di percosse e appropriazione indebita su denuncia del marito (cfr. docc. 2 e 3).
La Procura ha trasmesso in data 3.2.2025 dichiarazione di pendenza di procedimenti a carico di entrambi i coniugi (autori di reciproche denunce una relativa al reato di atti persecutori - denunciati dalla moglie - e l'altro relativo ai reati di percosse e appropriazione indebita -su denuncia del marito) in fase di indagini preliminari con atti quindi non ostensibili.
Allo stato dalle emergenze di causa, si delinea una situazione di reciproca ostilità e di accesi diverbi tra i coniugi in cui non si ravvisa prevaricazione dell'uno sull'altro ma piuttosto un'estrema litigiosità, agita spesso anche in presenza del figlio.
Entrambi i coniugi hanno infatti riferito della presenza del figlio anche in occasione dell'ultimo litigio del 1.9.2024, sebbene ciascuno attribuendo allo stesso un ruolo diverso (di difensore o semplicemente di paciere); nessuno dei coniugi dopo il litigio ha avuto evidentemente necessità di cure mediche e anche le reciproche denunce non sono seguite all'episodio riportato ma alle successive discussioni scaturenti con tutta probabilità dai contrasti circa la divisione dei beni. Del resto, la moglie ha chiesto come indifferibile solo l'allontanamento del padre dalla casa familiare per farvi ritorno con il figlio e il confronto tra le parti all'udienza del 24.2.2025 (esitata in richiesta di rinvio per verificare la possibilità di una soluzione concordata) ha riguardato esclusivamente l'individuazione di quello tra i coniugi che doveva rimanere a vivere in casa.
Nemmeno comprova l'allegata violenza e aggressività il doc. 9) di parte attrice ossia la dichiarazione del Centro Antiviolenza in data 4.12.2024, nel quale sono solo riportati i fatti riferiti dalla moglie.
Sotto altro profilo, nessuna prova e nemmeno allegazione specifica è stata fornita dell'utilizzo delle armi detenute dal marito con regolare porto d'armi e connesse all'attività da lui svolta, contro la moglie e nemmeno contro altri soggetti.
La domanda attorea di allontanamento connesso a condotte violente del marito in quanto non sufficientemente provata non può essere accolta.
Tuttavia, il tenore degli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti anche all'udienza, ha reso evidente l'improcrastinabilità di una decisione circa l'assegnazione della casa coniugale ad una sola delle parti, proprio per evitare ulteriori litigi tra le stesse, soprattutto in presenza del figlio (nato il [...]). Quest'ultimo è divenuto CP_2 maggiorenne nel mese di febbraio 2025, ma non è ancora economicamente autosufficiente e continua a vivere con la madre, mentre al momento non ha alcun rapporto con il padre. Pertanto, va garantita al figlio (il cui trasferimento a casa della sorella è sicuramente provvisorio e non può essere ulteriormente prolungato) la possibilità di tornare a vivere nella casa coniugale, in un ambente cioè per lui familiare e nello stesso contesto sociale in cu era inserito prima della cessazione della convivenza tra i genitori. Alla madre convivente con va dunque CP_2 assegnata la casa coniugale, dalla quale il marito dovrà allontanarsi entro e non oltre il 5 maggio 2025. Ed invero, il convenuto ha comunque dimostrato di poter contare su una certa disponibilità economica tanto da insistere per rimanere nella casa coniugale nonostante il canone di locazione di € 650,00 e quindi ben potrà indirizzare le sue risorse economiche per prendere in locazione un altro alloggio, quanto prima essendo ben consapevole che neanche il contratto di locazione è a lui intestato e che quindi avrebbe con tutta probabilità dovuto allontanarsi da quella casa come richiesto dalla moglie per consentire al figlio di tornare alla sua consueta organizzazione di vita.
Il figlio non è ancora divenuto economicamente autosufficiente, con la CP_2 conseguenza che i genitori saranno tenuti a contribuire al suo mantenimento ciascuno in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorativa anche pregressa. Al momento, il padre lamenta di versare in una situazione di difficoltà e di essere privo di retribuzione fissa e, inoltre, dovrà procurarsi un altro alloggio in cui vivere. In questa fase dunque, salvo i successivi approfondimenti, il padre sarà tenuto a versare alla madre convivente per il mantenimento del figlio la somma CP_2 mensile d € 100,00, oltre al 50% delle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016.
Il presente sub-procedimento è da intendersi così definito, dovendosi pertanto disporne l'estinzione.
P.Q.M.
visto l'art. 473bis.15 c.p.c., disattesa ogni altra istanza,
rigetta l'istanza di allontanamento formulata dalla ricorrente;
In via provvisoria ed urgente
ASSEGNA la casa coniugale alla moglie convivente con il figlio;
CP_2
il padre dovrà lasciare la casa coniugale portando via solo i suoi effetti personali entro il 5.5.2025;
PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_2 versando alla madre con lo stesso convivente mensilmente la somma d € 100,00 oltre al 50% delle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al
Protocollo in punto spese siglato tra Magistrati ed Avvocati di Ivrea il 24.6.2016.
DICHIARA ESTINTO il presente sub-procedimento onerando la cancelleria di caricare il presente provvedimento anche nel procedimento portante n. 192/2025.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Ivrea, 12 aprile 2025 IL GIUDICE
(dott.ssa Rossella Mastropietro)