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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel
Caterina Baisi CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 408/2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to GANGUZZA MARCO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 Controparte_2 CP_3
rappresentate e difese dall'avv.to MAGGIANI LUIGI,
[...]
per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATE
e con il litisconsorzio processuale di - contumace Controparte_4
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza appellata il Tribunale della ha accolto la Pt_2
domanda delle ricorrenti volta ad ottenere dalla propria datrice di lavoro odierna appellante e dalla società consortile CP_4
, rimasta contumace, l'indennità forfettaria di “anzianità
[...]
di settore” prevista dall' art. 22 pacificamente Controparte_5
applicato dalla datrice di lavoro Pt_1
Il primo giudice - dopo aver ritenuto che nella fattispecie in esame si era verificato un vero e proprio cambio di appalto concertato a livello sindacale, anche se poi la società non aveva formalmente sottoscritto l'accordo - ha poi riconosciuto il diritto delle ricorrenti a tale indennità, avendo le stesse maturato l'anzianità di lavoro nello stesso settore (e nel medesimo appalto) alle dipendenze di altri appaltatori (la Cooperativa Aurora precedente datrice di lavoro), nonostante il fatto - ritenuto dallo stesso irrilevante - che la precedente datrice di lavoro, in quanto cooperativa sociale, avesse applicato ai predetti lavoratori un contratto diverso dal ed in particolare il Controparte_5
CCNL per i dipendenti delle cooperative del settore Socio-
Sanitario Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo.
Appella la società e resistono le lavoratrici. Pt_1
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Integrato il contraddittorio con la notifica dell'appello anche alla società consortile, quale litisconsorte processuale, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate ex art. 127 ter entro il termine perentorio del 5 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la società sostiene che il giudice ha errato nel ritenere che si fosse in presenza di un cambio appalto con conseguente applicazione del disposto di cui all' art. 4 del neppure invocato dalle lavoratrici Controparte_5
ricorrenti, per cui tale statuizione è stata emessa “ultra petita”.
Il motivo non merita accoglimento, in quanto l'oggetto del contenere non è il diritto all'assunzione sancito dall'art. 4 del
CCNL (è infatti pacifico in causa che la società abbia assunto senza soluzione di continuità tutti i dipendenti in forza nell'appalto in applicazione della clausola sociale prevista nel capitolato di appalto), ma il riconoscimento di un'indennità prevista dal successivo art. 22 a favore dei lavoratori che abbiano ininterrottamente lavorato per un certo periodo (cinque anni) nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto.
Il secondo motivo di appello è volto a censurare la sentenza per aver riconosciuto alle lavoratrici l'indennità oggetto di causa, nonostante il fatto che tale anzianità sia stata raggiunta presso datori di lavoro che pacificamente non avevano applicato al loro rapporto il Controparte_5
La società sostiene infatti che, per ottenere l'indennità Pt_1
oggetto di causa, l'anzianità di settore debba essere
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necessariamente acquisita presso aziende che applicano il predetto CCNL.
L'art. 22 CCNL MULTISERVIZI testualmente recita: “In considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore che viene erogata nelle misure fisse riportate nella tabella allegata al presente C.C.N.L.
Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti, così come disposto nell'articolo 22 del C.C.N.L. 25 maggio 2001 e C.C.N.L. precedenti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento di fine rapporto, malattia e infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella allegata al presente C.C.N.L.”.
La clausola è dunque chiara nel disporre che l'indennità debba essere erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti che abbiano maturato un'anzianità di servizio nel settore di almeno quattro anni;
nulla tuttavia si dice in merito alla necessità che tale servizio sia svolto presso appaltatori che applicano il
[...]
essendo esclusivamente necessaria l'applicazione di CP_5
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tale contratto collettivo da parte del datore di lavoro al quale i lavoratori richiedano la corresponsione dell'indennità.
La ratio della norma infatti non è quella di privilegiare i lavoratori dipendenti di appaltatori che applicano il CCNL
ma di salvaguardare l'anzianità di servizio dei CP_5
lavoratori impegnati ininterrottamente in uno stesso settore, a prescindere dal contratto collettivo applicato al loro rapporto di lavoro con i precedenti appaltatori.
E' pacifico in causa che, al momento del passaggio alle dipendenze della società odierna appellante, le lavoratrici anni fossero impiegate da più di quattro anni nell'appalto di pulizie presso la RSA Psichiatrica “Monsignor Ciro Silvestri” di
Rocchetta Vara alle dipendenze delle cooperative sociali che si erano precedentemente aggiudicate il servizio (Il Ponte Coop.
Soc. Arl, Accoglienza Coop. Soc. Arl e L'Operosa Soc. Coop.
Arl); cooperative sociali che – evidentemente – hanno sempre applicato il loro CCNL Cooperative Sociali, nel cui ambito sono ricompresi i rapporti di lavoro per lo svolgimento di servizi di pulizia in appalto.
Correttamente il primo giudice ha quindi ritenuto che non assuma rilevanza – ai fini dell'insorgenza del diritto oggetto di causa – la continuità nell'applicazione del medesimo CCNL da parte dei precedenti datori di lavoro appaltatori, rilevando esclusivamente la continuità di lavoro nel medesimo settore (nel caso in esame quello delle pulizie).
L' appello va pertanto respinto.
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Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi indicati nelle tabelle ministeriali vigenti in base al valore della causa e tenuto conto dell'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3,000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11 marzo
2025.
Il Presidente est.
Giuliana Melandri
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