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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara in funzione di Giudice di Appello, all'udienza del
02/04/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8666/2023 avente ad oggetto “Appello sentenza Giudice di Pace”
TRA
già Parte_1 Parte_2
, i (C.F. ),
[...] Parte_3 Pt_4 P.IVA_1 con sede in alla via Wenner n. 67, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e Pt_4 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , presso cui domicilia in Pt_4
al C.so Vittorio Emanuele n. 58; Pt_4
-APPELLANTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); C.F._1
-APPELLATO/CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 il Parte_1 roponeva appello avverso la sentenza Parte_5
n.1886/2023, resa dal Giudice di Pace di Dr. Raimo, nella causa avente R.G. n. Pt_4
6338/2022. Con tale sentenza, il Gdp accoglieva in toto la domanda del sig. Controparte_1 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (provvedimento di revisione della patente di guida) motivando nel senso che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento, lo avrebbe fatto in “carenza di potere in concreto” in quanto vi era il difetto di un presupposto oggettivo per l'adozione del provvedimento stesso, che pertanto risulta censurabile e che, invece, viene consolidato nel provvedimento de quo senza sufficiente motivazione…”.L'appellante eccepiva: la nullità della sentenza per l'assoluta violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'irrimediabile mancanza di corrispondenza tra il chiesto del giudizio e il pronunciato della stessa;
l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado perché si tratta di opposizione tardiva in violazione del termine perentorio di trenta giorni di cui agli artt.6 e 7 d.lgs. 150/2011; la legittimità del provvedimento opposto. Concludeva chiedendo “voglia l'adita Giustizia, previa fissazione della udienza di discussione, dichiarare la nullità o comunque riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1886/2023 del Giudice di pace di , e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo grado da Con Pt_4 Controparte_1 vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione, Controparte_1 rimaneva contumace nel giudizio.
All'udienza del 16.01.2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritte, la causa ritenuta matura per la decisione, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 2.04.2025 con concessione del termine di 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto della contumacia di parte appellata.
L'appello proposto è fondato e pertanto merita di essere accolto.
Con il presente gravame l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 1886/2023 del
Giudice di Pace di , con la quale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di Pt_4
sospensione della patente di guida. Il principale motivo di appello attiene alla circostanza che il GDP ha accolto l'opposizione e quindi, annullato il decreto di sospensione della patente, sulla base di un motivo non esplicitato nel ricorso introduttivo del primo grado facendo riferimento alla vicenda di sottrazione del punteggio pacifica tra le parti. Infatti, ciò
che parte ricorrente aveva dedotto era la tardività della notifica del provvedimento di revisione nota 72281 del 16 Marzo 2021.
Parte appellante eccepisce la violazione del principio espresso dall'art. 112 cpc.
Il motivo è fondato.
È palese la violazione dell'art. 112 cpc poichè quando l'applicazione della legge ha per condizione la domanda dell'interessato, essa non può aver luogo se non nei limiti in cui si è
verificata questa condizione, cioè nei limiti della sua domanda. Rappresenta quindi violato il sacrosanto principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato avendo il GDP ampliato o modificato l'oggetto della domanda (c.d. petitum) e deciso su ciò che non è stato richiesto.
E' principio di diritto che "in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito" (Cass. 27526/2016; Cass. 4488/2009).
Peraltro il ricorso era del tutto inammissibile in quanto non risulta impugnato il provvedimento prodromico con il quale veniva disposta la revisione della patente di guida.
L'Amministrazione aveva disposto la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica del titolare, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 285 del 1992.
Il provvedimento di revisione della patente di guida rientra nella giurisdizione del G.O., in quanto tale atto partecipa della medesima natura di sanzione accessoria della perdita dei punti (cfr.: Cons. Stato 27.07.2020, n. 4775; T.a.r. Sez. I, 18.07.2023, n. 1076). CP_2
La giurisprudenza ha da tempo acclarato che, in materia di sanzioni amministrative a seguito di violazioni del Codice della strada (C.d.s.), l'opposizione giurisdizionale costituisce un rimedio generale contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23.
Il provvedimento di revisione risulta, sia pure in ritardo, notificato al . Quest'ultimo, CP_1
per come dichiarato, ha ricevuto la notifica del provvedimento di revisione in data 15.2.2022
e ha atteso settembre 2022, data di notifica del provvedimento di sospensione della patente di guida, senza provvedere ad attivarsi e/o a impugnare sia pure tardivamente l'atto con il quale l'amministrazione aveva disposto la revisione.
Pertanto l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Il capo sulle spese non risulta espressamente impugnato. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado n.
1886/2023 del GDP di Salerno dichiara la validità ed efficacia del provvedimento di sospensione della patente di guida.
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.906 per il giudizio di appello ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 1453 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara in funzione di Giudice di Appello, all'udienza del
02/04/2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
8666/2023 avente ad oggetto “Appello sentenza Giudice di Pace”
TRA
già Parte_1 Parte_2
, i (C.F. ),
[...] Parte_3 Pt_4 P.IVA_1 con sede in alla via Wenner n. 67, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e Pt_4 difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , presso cui domicilia in Pt_4
al C.so Vittorio Emanuele n. 58; Pt_4
-APPELLANTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); C.F._1
-APPELLATO/CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 il Parte_1 roponeva appello avverso la sentenza Parte_5
n.1886/2023, resa dal Giudice di Pace di Dr. Raimo, nella causa avente R.G. n. Pt_4
6338/2022. Con tale sentenza, il Gdp accoglieva in toto la domanda del sig. Controparte_1 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (provvedimento di revisione della patente di guida) motivando nel senso che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento, lo avrebbe fatto in “carenza di potere in concreto” in quanto vi era il difetto di un presupposto oggettivo per l'adozione del provvedimento stesso, che pertanto risulta censurabile e che, invece, viene consolidato nel provvedimento de quo senza sufficiente motivazione…”.L'appellante eccepiva: la nullità della sentenza per l'assoluta violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'irrimediabile mancanza di corrispondenza tra il chiesto del giudizio e il pronunciato della stessa;
l'inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado perché si tratta di opposizione tardiva in violazione del termine perentorio di trenta giorni di cui agli artt.6 e 7 d.lgs. 150/2011; la legittimità del provvedimento opposto. Concludeva chiedendo “voglia l'adita Giustizia, previa fissazione della udienza di discussione, dichiarare la nullità o comunque riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1886/2023 del Giudice di pace di , e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo grado da Con Pt_4 Controparte_1 vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione, Controparte_1 rimaneva contumace nel giudizio.
All'udienza del 16.01.2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritte, la causa ritenuta matura per la decisione, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 2.04.2025 con concessione del termine di 20 giorni prima per il deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto della contumacia di parte appellata.
L'appello proposto è fondato e pertanto merita di essere accolto.
Con il presente gravame l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 1886/2023 del
Giudice di Pace di , con la quale aveva accolto l'opposizione avverso il decreto di Pt_4
sospensione della patente di guida. Il principale motivo di appello attiene alla circostanza che il GDP ha accolto l'opposizione e quindi, annullato il decreto di sospensione della patente, sulla base di un motivo non esplicitato nel ricorso introduttivo del primo grado facendo riferimento alla vicenda di sottrazione del punteggio pacifica tra le parti. Infatti, ciò
che parte ricorrente aveva dedotto era la tardività della notifica del provvedimento di revisione nota 72281 del 16 Marzo 2021.
Parte appellante eccepisce la violazione del principio espresso dall'art. 112 cpc.
Il motivo è fondato.
È palese la violazione dell'art. 112 cpc poichè quando l'applicazione della legge ha per condizione la domanda dell'interessato, essa non può aver luogo se non nei limiti in cui si è
verificata questa condizione, cioè nei limiti della sua domanda. Rappresenta quindi violato il sacrosanto principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato avendo il GDP ampliato o modificato l'oggetto della domanda (c.d. petitum) e deciso su ciò che non è stato richiesto.
E' principio di diritto che "in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c., comma 1), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito" (Cass. 27526/2016; Cass. 4488/2009).
Peraltro il ricorso era del tutto inammissibile in quanto non risulta impugnato il provvedimento prodromico con il quale veniva disposta la revisione della patente di guida.
L'Amministrazione aveva disposto la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica del titolare, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 285 del 1992.
Il provvedimento di revisione della patente di guida rientra nella giurisdizione del G.O., in quanto tale atto partecipa della medesima natura di sanzione accessoria della perdita dei punti (cfr.: Cons. Stato 27.07.2020, n. 4775; T.a.r. Sez. I, 18.07.2023, n. 1076). CP_2
La giurisprudenza ha da tempo acclarato che, in materia di sanzioni amministrative a seguito di violazioni del Codice della strada (C.d.s.), l'opposizione giurisdizionale costituisce un rimedio generale contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23.
Il provvedimento di revisione risulta, sia pure in ritardo, notificato al . Quest'ultimo, CP_1
per come dichiarato, ha ricevuto la notifica del provvedimento di revisione in data 15.2.2022
e ha atteso settembre 2022, data di notifica del provvedimento di sospensione della patente di guida, senza provvedere ad attivarsi e/o a impugnare sia pure tardivamente l'atto con il quale l'amministrazione aveva disposto la revisione.
Pertanto l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Il capo sulle spese non risulta espressamente impugnato. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado n.
1886/2023 del GDP di Salerno dichiara la validità ed efficacia del provvedimento di sospensione della patente di guida.
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.906 per il giudizio di appello ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 1453 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara