Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2444/2022 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAESTRIPIERI ALESSANDRA e domicilio eletto in Indirizzo Telematico presso il suo studio in Meda via Rosmini 21
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano rappresentata dalla dott.ssa DE DONATO
FABIANA e dalla dott.ssa FALCO GIUSEPPINA e con domicilio eletto in Monza via Grigna
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-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 28.12.2022 e ritualmente notificato, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
a tempo determinato nelle annualità 2019/2020 con Controparte_1 contratto dal 2.10.2019 al 30.6.2020 per 15 ore di servizio settimanale presso la scuola primaria 2020/2021 con contratto dal 26.10.2020 al 30.6.2021 per 15 ore di CP_2 servizio settimanali presso la medesima scuola;
2021/2022 con contratto dal 25.10.2021 al
30.6.2022 per 12 ore di servizio settimanali, ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il del , lamentando che, ciò Controparte_1 CP_1 nonostante, l'amministrazione convenuta, agendo in violazione del divieto di
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in via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento della somma di euro 1500,00 a titolo di risarcimento del danno ai CP_1 sensi dell'art. 1218 c.c.. Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 19.7.2023, contestando nel merito la fondatezza delle domande formulate.
All'udienza del 17.12.2024, il difensore della ricorrente precisava che, dopo l'ultima assunzione con scadenza il 15.11.2024, la propria assistita aveva cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, e si riportava quindi alla domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento del danno, in relazione alla quale – nulla opponendo il , CP_1 che non è mai comparso in udienza – chiedeva di poter documentare le spese sostenute, negli anni di interesse, per la formazione e l'aggiornamento dell'attività di insegnamento svolta. Seguiva una serie di differimenti su istanza del medesimo difensore, nonché ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per mancata comparizione di entrambe le parti, sino all'udienza del 16.4.2025, in cui la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso, pur all'esito dei recenti e ormai noti interventi giurisprudenziali (a far tempo da quello della Corte di giustizia UE sez. VI, che si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450), che hanno riconosciuto il diritto al beneficio della cd. “carta elettronica” dei docenti assunti con contratti a tempo determinato, non può essere accolto. Ed invero, occorre muovere proprio dall'ultima e decisiva pronuncia della Suprema Corte n. 29961 del 27.10.2023, la quale ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che
2 siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel caso in esame, il passaggio rilevante è quello di cui al punto 3), ove viene in considerazione la posizione dei docenti fuoriusciti dal sistema scolastico, per cessazione del servizio ovvero per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, la cui posizione sia tale al momento della pronuncia giudiziale. Nella categoria rientra l'odierna ricorrente, che dal 15.11.2024 (cfr. ultimo contratto che prevede una supplenza dal 15.10.2024 al 15.11.2024) ha cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Scolastica, e non risulta iscritta nelle graduatorie provinciali, sì da poterne evincere in qualche modo la persistenza dell'intraneità. Ciò ha quindi determinato l'opzione per la domanda subordinata di risarcimento del danno, destinata a risolversi nell'attribuzione di somma equivalente in tutto o in parte a quella, che sarebbe stata oggetto di accredito sulla carta elettronica, ove venga dedotto un pregiudizio economico conseguente alla perdita di quest'ultimo beneficio, suscettibile di liquidazione anche in via equitativa.
Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire alla più rigorosa interpretazione, adottata dalla giurisprudenza di merito, in applicazione del principio suddetto, che afferma la necessità di uno specifico onere di allegazione e dimostrazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione del beneficio, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività scolastica;
danno, che può conseguire sia alla perdita economica diretta dovuta a spese ed esborsi sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale, sia alla perdita di chances – sempre in sede lavorativa – che deve tuttavia costituire oggetto di puntuale allegazione. Si richiamano, in quest'ottica ermeneutica, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., pronunce del seguente tenore: “calando i suddetti principi nella fattispecie in esame è, senz'altro, pacifico che il ricorrente non ha fruito della carta docente e ne avrebbe avuto diritto per quanto innanzi esposto. Egli, però non è più interno al sistema scolastico, avendo, in tal senso, provveduto alla propria cancellazione dalle graduatorie e, pertanto, di certo non ha dritto al beneficio in forma specifica, ma al risarcimento del danno. Danno che, come evidenziato dai giudici di legittimità, presenta plurime sfumature potendo consistere o in esborsi finalizzati alla formazione, perdita di chance formative o ancora danno alla professionalità. Esso presuppone, in ogni caso, l'allegazione da parte del ricorrente in ordine ad esso. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte” (sent. Trib. Napoli nr.
3 353 del 15.1.2025); e ancora, “ritiene il tribunale che devono trovare applicazione, nella specie, i principi generali in materia di risarcimento del danno da inadempimento, del resto richiamati anche dalla Corte di cassazione nel precedente a cui si è fatto più volte riferimento, con particolare riguardo agli oneri di allegazione e prova, gravanti su chi agisce per il risarcimento, circa il pregiudizio subito a causa dell'inadempimento del debitore. Orbene, nel caso in esame, le allegazioni a sostegno della pretesa risarcitoria non contengono alcuno specifico riferimento al pregiudizio subito, limitandosi a richiamare la condotta inadempiente del datore di lavoro “in ragione della violazione dell'obbligo formativo e del divieto di discriminazione sussistenti in capo al ”. Nessuna allegazione risulta CP_1 effettuata circa eventuali spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi destinati alla formazione lato sensu intesa del docente né in ordine alla perdita di occasioni formative né alla menomazione alla professionalità acquisita o acquisenda. Tale carenza di allegazione induce a ritenere priva di pregio la pretesa risarcitoria già nella prospettazione fattane, senza alcuna possibilità di raggiungere una prova, ancorché a mezzo di presunzione, di un danno neppure indicato” (sent. Trib. Napoli 1663/24). Il caso in esame rispecchia le situazioni appena riportate, limitandosi l'allegazione della ricorrente ad esborsi assolutamente generici, rispetto ai quali sono stati prodotti bonifici di pagamento di somme in favore dell' di Milano, senza Controparte_3 alcuna indicazione e specificazione circa la causale dei versamenti e la riferibilità, in qualche modo, ad attività di formazione e aggiornamento pertinenti alla funzione di docente. A ben vedere, manca qualsivoglia possibilità di collegamento con tale funzione, neppure desumibile da un'ipotetica frequentazione di corsi e facoltà, che alla predetta attività possano essere ricondotti. Nessuna altra allegazione e/o produzione utile risulta compiuta, pur all'esito dell'integrazione concessa in sede processuale, comparendo peraltro, tra i documenti allegati all'ultimo contratto di lavoro, fotografie riproducenti immagini e documenti completamente estranei alla presente causa. Non può che ribadirsi l'assenza di allegazioni ed elementi probatori idonei a fondare l'azione risarcitoria, sia sotto il profilo di una perdita economica diretta, sia nella prospettiva della perdita di chances formative e di crescita della professionalità, che, ai fini risarcitori richiesti, non può presumersi in via assoluta e generale.
Ne discende il rigetto della domanda così formulata, cui si affianca la regolamentazione delle spese di lite rimessa al criterio dell'integrale compensazione nei rapporti tra le parti, attesa la novità e la natura controversa della questione posta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Monza, 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Simona Improta
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