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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/01/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 184/2020, avente ad oggetto: retribuzione;
introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Luisa Leonino, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , rappresentata ON P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Angelo Maietta, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare la resistente al pagamento della somma di €
35.477,02 a titolo di differenze retributive ed alla somma di € 7.588,30 a titolo di
T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.1.2020, la sig.ra esponeva di Parte_1 essere stata assunta, in data 11.6.2010, alle dipendenze di ON
, con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e con la
[...]
1 qualifica di apprendista commessa, dal 12.6.2010 all'11.6.2012.
Rappresentava che, in data 12.6.2012, il contratto di lavoro veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato full time.
Riferiva che il rapporto di lavoro era cessato in data 16.11.2013 per dimissioni.
Esponeva di essere stata poi nuovamente assunta con contratto di lavoro apprendistato professionalizzante full time, dal 2.12.2013 al 2.12.2016.
Riferiva, altresì, che il secondo rapporto era proseguito sino al 30.4.2016, allorquando le veniva comunicata la cessazione dell'attività.
Lamentava di aver prestato la propria attività lavorativa oltre l'orario di lavoro concordato, senza ricevere alcuna retribuzione a titolo di lavoro straordinario.
Deduceva la mancata corresponsione della retribuzione dei mesi di dicembre 2015, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2016, oltre che del T.F.R., di tredicesima e quattordicesima mensilità e del bonus D.L. 66/2014, ed altresì dell'indennità per permessi e festività e dell'indennità di maternità.
Quantificava il proprio credito in € 44.639,27, di cui € 7.588,30 a titolo di T.F.R. ed €
35.477,02 a titolo di differenze retributive.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , innanzi ON al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti.
Nel merito, deduceva che la ricorrente aveva sempre lavorato per 40 ore settimanali per 5 giorni a settimana, osservando turni di 8 ore.
Contestava la formulazione dei conteggi ed instava per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Anzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Non può non registrarsi la recente tendenza giurisprudenziale diretta a denegare la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto alla luce delle modificazioni legislative apportate al regime di tutela ex art. 18 L. 300/1970 (Stat. Lav.) con le riforme di cui alla L. 92/2012 (legge Fornero), ed ancor più nel contesto del contratto a tutele
2 crescenti delineato dai decreti attuativi del cd. Jobs Act, con specifico riferimento al D.
Lgs. 23/2015, e ciò anche in ragione della progressiva erosione del potere di valutazione giudiziale della proporzionalità della reazione espulsiva datoriale della sua incidenza sulla reintegrazione (Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2022, n. 29981;
Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2022, n. 26246: “In tema di crediti retributivi, posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro”).
In sostanza, secondo l'indirizzo giurisprudenziale attualmente adottato dalla Suprema
Corte, anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia assistito da una tutela reale, ma in forma attenuata, l'incertezza in ordine al beneficio della reintegrazione deve reputarsi idonea a giustificare il metus del lavoratore nell'avanzare richieste di pagamento al datore di lavoro e, di conseguenza, il differimento del dies a quo della prescrizione dei diritti retributivi alla data di cessazione del rapporto.
A fortiori, dunque, nell'ipotesi in cui le tutele ex art. 18 L. 300/1970 non siano applicabili in ragione delle dimensioni dell'impresa datrice di lavoro, sicché trovi, invece, applicazione la normativa di cui all'art. 8 L. 604/1966, che prevede una tutela sostanzialmente obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo, ancor più si giustifica la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione dei diritti economici del lavoratore nel corso del rapporto (Corte Costituzionale, 10/06/1966, n. 63: “Gli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. sono costituzionalmente illegittimi limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, la prescrizione del diritto al salario non decorre durante il rapporto di lavoro”).
Ebbene, nella fattispecie in controversia, si ravvisa la sussistenza di due rapporti di lavoro con soluzione di continuità, entrambi disciplinati, quanto al recesso datoriale, dalla normativa ratione temporis applicabile, ossia il richiamato art. 8 L. 604/1966, in ragione delle dimensioni dell'impresa individuale datrice, evidentemente inferiori alla soglia di cui all'art. 18 co. 7 L. 300/1970.
L'assenza di tutela reintegratoria per i rapporti detti, impone di ritenere che il termine di prescrizione estintiva dei diritti retributivi della lavoratrice ricorrente decorra dalle date di cessazione dei rapporti stessi, ossia dal 16.11.2013 e dal 30.4.2016.
Parte ricorrente ha documentato l'intervento di atto di costituzione in mora, consegnato a mezzo lettera raccomandata a.r. addì 7.3.2017 al datore di lavoro, atto
3 che può essere ritenuto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione prima della maturazione del termine quinquennale applicabile ex art. 2948 n. 4 c.c., giacché contenente manifesta ed inequivoca dichiarazione di volontà diretta ad ottenere il pagamento dei medesimi crediti rivendicati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Dunque, sino alla data di deposito del ricorso (20.1.2020), non risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione per entrambi i rapporti.
2. Nel merito, deve rilevarsi che il complessivo esame del compendio probatorio raccolto impone di disattendere in parte le domande proposte dalla lavoratrice.
È indubbio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia il lavoratore a dover dimostrare di aver espletato un'attività lavorativa di consistenza superiore rispetto a quanto risultante dalla documentazione inerente al rapporto, ossia, nel caso di specie, di aver lavorato oltre l'orario ordinariamente stabilito (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n.
8097: “Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità, e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 cost. Spetta, tuttavia, al lavoratore l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i criteri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714).
In altri termini, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sulla ricorrente l'onere di dimostrare di aver osservato un orario di lavoro esuberante quello stabilito, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito.
Al fine di accertare quanto dedotto dal lavoratore, risultano dirimenti le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Queste le dichiarazioni rese dai testimoni escussi:
- : “sulla circostanza distinta con la lett. a) contenuta nel ricorso introduttivo del Testimone_1 presente giudizio risponde “si è vero. Tanto posso precisare essendo la zia della ricorrente e cliente della di . Si è vero. … lett.c) “si è vero” mia TE eseguiva anche CP_1 ON la chiusura di cassa nonché apertura e chiusura del negozio mattina e sera;
… lett. d) risponde “si è vero”, tanto posso riferire avendolo costatato di persona. … lett. e) risponde “si è vero” tanto posso riferire in quanto fu spostata anche la sede. … la lett. f) risponde “si è vero” oltre alle vendite la ricorrente eseguiva il confezionamento di bomboniere con confetti;
… lett. g) risponde “si è vero” tanto posso riferire avendolo costatato. … lett. h) risponde “si è vero” questo era l'orario che svolgeva. … lett.
i) risponde “si è vero” solo formalmente giacché veniva nuovamente riassunta. … lett. j) risponde “si è vero”; … lett. k) risponde “si è vero”; … lett. L) risponde “si è vero”. Posso precisare di essere a conoscenza degli orari di lavoro della ricorrente avendo costatato quelle volte che sono andata al negozio per acquisto e perché anche riferiti dalla medesima ricorrente. sul capitolo di prova distinto
4 con il n. 1 della memoria di costituzione della resistente risponde “no non è vero” mi riporto a quanto già riferito. … n. 2 delle predette memorie risponde: “no, non è vero;
… n. 3 della predetta memoria risponde “no non è vero”. Posso precisare in quanto a conoscenza che la ricorrente fu licenziata quando era in gravidanza a rischio”.
- : “Si è vero. Si è vero. Si è vero. Tanto posso riferire … perché ho un rapporto di CP_2 amicizia con il marito della sig.ra . Altre volte mentre facevo jogging negli orari mattutini CP_1 prima delle 10.00, tra le 9:00/9:30, intravedevo la sig.ra ed il marito nel negozio. CP_1
Preciso che a volte li vedevo aprire. Correvo tutte le mattine, anche la domenica, ancora oggi. Posso riferire che la domenica era aperto solo il negozio di fiori del marito e che lo stesso era solo nel negozio.
Preciso che il negozio del marito è ubicato a Via Roma in Atripalda”.
- : “Attualmente la sig.ra è mia cognata, prima eravamo Testimone_2 Parte_1 amiche. Sei anni fa la ricorrente ha sposato mio fratello. Ho conosciuto la ricorrente circa 7 o 8 anni fa, non so essere più precisa. Posso ricordare che quando l'ho conosciuta, circa nel 2014, già lavorava presso un negozio di fiori, profumi e bomboniere che si trovava in Atripalda (AV), prima a via Appia
e poi a via Roma. La ricorrente mi disse che lei era apprendista. Nel negozio preparava i fiori e le bomboniere. In media, mi recavo una decina di volte al mese al negozio, soprattutto quando la ricorrente aveva necessità di un passaggio in auto. Il negozio aveva due vetrine fronte strada e si trovava in prossimità di una rotatoria in via Roma. Io andavo a prendere la ricorrente al negozio o all'ora di pranzo, alle ore 13:00 - 13:30 circa, o di sera, anche alle ore 21:00 - 21:30. Quasi sempre, soprattutto la sera, dovevo attendere, a volte anche mezz'ora, che finisse di lavorare per poter andare via. Non so dire chi fosse il datore di lavoro della ricorrente. Al negozio vedevo soltanto la ricorrente
e una signora, che presumo che fosse la titolare del negozio e di cui non ricordo il nome, forse si chiamava Oltre a loro vedevo anche un ragazzo giovane, che aveva dei tatuaggi, di cui però Per_1 non so il nome. Non mi sono mai interessata a conoscere chi fosse il datore di lavoro della ricorrente, né mi sono interessata a conoscere le altre persone che vedevo nel negozio. La signora che ho indicato prima lavorava anch'essa nel negozio. Non la vedevo sempre. Non vi erano scadenze orarie prefissate, nel senso che era la ricorrente che mi chiamava per andarla a prendere all'occorrenza. Non vi erano dunque giornate con orari prestabiliti in cui dovesse andare e a prendere la ricorrente. Non mi è mai capitato di accompagnare la sig.ra all'inizio della giornata lavorativa. La ricorrente si Pt_1 lamentava spesso con me delle condizioni di lavoro perché mi diceva di fare più del dovuto, ad esempio attività che non le competevano. A volte si è anche lamentata della retribuzione, ma non le ho mai chiesto dettagli. E' capitato anche di sabato e di domenica che la andassi a prendere al negozio, più spesso di sera. Ricordo che la sig.ra nell'autunno del 2015, nel mese di ottobre circa, non Pt_1 andò più a lavoro poiché era in gravidanza ed ebbe dei problemi di salute, sicché fece ricorso all'astensione dal lavoro. Poi ha partorito a maggio 2016. Mia cognata mi disse di essere stata licenziata proprio perché si era messa in gravidanza a rischio. Ciò avvenne nel 2015, non so essere più precisa. Quando andavo a prendere la ricorrente di sera, io aspettavo in macchina. Non so dire, in quelle occasioni, chi fosse presente nel negozio. A volte era la ricorrente che chiudeva il negozio. Non so dire se vi fosse una serranda o un cancello o una porta semplice, perché non lo ricordo. Io risiedo a
Marigliano solo da poco tempo presso la residenza di mio padre. Tuttavia, ho sempre vissuto a
5 Monteforte Irpino, anzi per un periodo, quando sono stata sposata e prima di separarmi, vivevo con il mio ex marito ad Avellino. Dopo la separazione mi sono trasferita di nuovo a Monteforte. Io lavoro presso una sala slot a Monteforte da circa tre anni, prima lavoravo ad Avellino in un negozio di abbigliamento sito al centro. Sono uno o due anni che ho la residenza a Marigliano. Nel periodo in cui sono andata a prendere la ricorrente al negozio, ero libera da impegni lavorativi. Non so essere particolarmente precisa circa i periodi, tuttavia ricordo che già non lavoravo più al negozio di abbigliamento. Non ricordo dove lavorassi in quel periodo, ma sicuramente avevo un impiego part time. Ovviamente quando andavo a prendere la ricorrente lei era sfornita di autoveicolo. Ricordo che aveva la patente ed aveva anche un'auto, non però se fosse sua. Naturalmente quando capitava che la andassi a prendere non ne era munita. Vicino al negozio dove lavorava la ricorrente c'era un bar tabacchi”.
- : “Sono titolare di una macelleria che sta a fianco al negozio della resistente, in via Testimone_3
Roma ad Atripalda. Io ho aperto circa 30 anni fa, ed allora il negozio della resistente era già aperto.
Prima c'era la madre e poi sono subentrati loro. In particolare conosco il sig. che è il Controparte_3 marito di . Tuttavia, non sono in grado di precisare chi sia il titolare ON dell'attività. Il negozio che sta a fianco al mio si occupa di fiori ed oggettistica. Ho conosciuto Pt_1
nei pressi del negozio predetto. La sig.ra lavorava lì. Non si tratta di una conoscenza
[...] Pt_1 particolarmente approfondita, ci ho parlato solo qualche volta. Posso ricordare di aver visto la ricorrente quasi sempre la mattina, alle ore 10:00 - 10:30, quando andavo a fare colazione e passavo davanti al negozio. Solo poche volte l'ho vista di pomeriggio e mai di sera, perché io chiudo la mia attività alle ore 21:00 circa, e quando vado via il negozio di fiori lo trovo sempre chiuso. Non sono in grado di ricordare le date o gli anni in cui vedevo la sig.ra né so riferire alcunché circa il suo Pt_1 rapporto di lavoro. Se non sbaglio, non l'ho più vista da circa tre anni fa. Nel negozio di fiori, era sempre presente , era aiutata da suo marito che però non era ON Controparte_3 sempre presente. D'Amore la vedevo quasi sempre, tutte le volte che andavo al bar di mattina. Pt_1
Di sabato non posso dirlo perché non mi posso muovere dalla macelleria. Di domenica non lavoro e la mia attività è chiusa. Alcune volte di domenica, quando andavo a correre e passavo davanti al negozio di fiori, ho sempre visto solo Non ho mai parlato con la ricorrente circa il rapporto di Controparte_3 lavoro, anzi la maggior parte delle volte ci limitavamo a salutarci”. ADR “Non ho mai chiesto a
e lui non mi ha mai detto come si era interrotto il rapporto di lavoro con la ricorrente. Non CP_3 ho mai chiesto nemmeno ad il motivo, per questione di riservatezza. Il negozio di fiori, a CP_1 parte per il , non ha mai chiuso. Non so dire come fosse configurato il rapporto di lavoro della CP_4 ricorrente. Posso riferire che l'ambiente era di natura familiare. Non ho mai visto Parte_1 aprire o chiudere il negozio, quando è capitato ho visto solo o farlo. Conosco gli CP_3 CP_1 orari di apertura e chiusura del negozio Aprono la mattina alle 8:30 - 9:00 fino alle CP_1
13:00, e di pomeriggio alle 16:00 - 16:30 fino alle 20:00. So indicare con certezza l'orario di chiusura del negozio in quanto io vado via dal mio negozio alle ore 20:30 - 21:00 e trovo sempre chiuso il negozio di fiori. La mia attività è limitrofa rispetto a quella della resistente, che si trova all'angolo.
Dall'altra parte, sullo stesso fronte di strada, si trova un'edicola”.
6 - : “Conosco la ricorrente tramite la sig.ra che è mia Testimone_4 ON cognata. Me la presentò lei, dicendomi che era una sua dipendente, ma non ricordo quando. Frequento abbastanza spesso il negozio della sig.ra di , la quale ha un'attività commerciale di CP_1 rivendita di fiori, oggettistica e articoli da regalo. Il negozio in questione si trova ad Atripalda in via
Appia. La sig.ra non lavora più al negozio predetto, ma non ricordo e non so dire con Pt_1 precisione da quando. Ricordo che andavo presso il negozio in questione per lo più la mattina, dopo aver accompagnato i bambini a scuola, all'incirca alle ore 8.50, allorquando io e mia cognata eravamo solite prendere il caffè insieme. In queste occasioni non ho mai visto la ricorrente al lavoro. Il negozio chiudeva alle 13 e riapriva nel pomeriggio. Più di rado ci andavo nel pomeriggio, ma in queste occasioni ho sempre visto la ricorrente al lavoro nel negozio. Ciò accadeva anche nella giornata di sabato, nel senso che ho visto la ricorrente al lavoro solo di pomeriggio. La domenica il negozio rimaneva chiuso. Non so dire per quali motivi la ricorrente abbia lasciato il lavoro. Il negozio CP_1 ha chiuso, ma non ricordo quando. Preciso che mia cognata chiuse il negozio a via Appia e si
[...] trasferì a via Roma. Non so dire quali siano stati gli eventi relativi all'impresa. Ho visto la ricorrente lavorare anche presso il negozio di via Roma, ma ripeto che non ho memoria dei periodi. Mia cognata non mi ha mai parlato di alcun aspetto del rapporto di lavoro con la ricorrente. Per quanto riguarda gli orari pomeridiani, so che il negozio di mia cognata apre tra le 16.30 e le 17.00 e chiude alle ore
20.00 circa. Preciso che io e mia cognata usciamo la sera e lei per le 20.30 è sempre già pronta. Ho conoscenza degli orari di apertura e chiusura del negozio sia perché ho visto mia cognata aprire e chiudere, sia perché, quando mi ci recavo, lo trovavo in altre occasioni già aperto. Preciso che non ho mai avuto rapporti di lavoro o economici con mia cognata”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale.
Di conseguenza, le testimonianze raccolte risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
3. Ebbene, dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, non è possibile evincere una prova ragionevolmente convincente della fondatezza della tesi avanzata in ricorso, ed in specie della circostanza secondo cui la sig.ra abbia osservato Parte_1 un orario di lavoro superiore rispetto a quello dichiarato nel contratto individuale.
A tale conclusione si giunge non solo in ragione dell'evidente contraddittorietà del risultato probatorio, giacché alcuni testi hanno riferito di aver visto la ricorrente lavorare tutto il giorno, altri solo la mattina ed altri solo il pomeriggio, nonostante vi si erano recati sia in orario pomeridiano sia in orario antimeridiano, ma soprattutto alla luce dell'assenza di prova della continuità e della stabilità della pretesa protrazione dell'orario di lavoro oltre l'ordinario, ossia con le caratteristiche rivendicate in ricorso.
Quanto al teste , cognata della ricorrente, essa ha dichiarato che si Testimone_2 recava presso il negozio di fiori circa una decina di volte al mese, allorquando la
7 ricorrente stessa aveva bisogno di un passaggio o all'ora di pranzo o di sera, verso le ore 21.00/21:30.
In base a tale dichiarazione, non può ritenersi che il teste che abbia visto la sig.ra lavorare effettivamente e costantemente per un numero di ore superiore Pt_1 rispetto a quelle previste dall'orario ordinario per l'intero periodo interessato.
Neppure gli altri testi hanno saputo individuare con chiarezza e specificità i giorni in cui hanno potuto osservare la ricorrente al lavoro: essi hanno operato un generico riferimento al periodo in cui loro stessi svolgevano l'attività lavorativa o altre incombenze personali, senza riferire circostanze significative per l'accertamento di quanto rivendicato in ricorso.
In particolare, la teste ha anch'essa dichiarato di aver visto lavorare la Testimone_1 ricorrente sia di mattina che di pomeriggio, affermando di essere cliente del negozio;
ma, da quanto dalla stessa teste riferito, non è possibile evincere, neppure approssimativamente, con quale cadenza essa si recasse nel negozio in questione, essendosi essa limitata ad affermare di esserne cliente senza specificare quante volte, anche in media, vi entrasse ogni settimana o ogni mese.
, titolare di una macelleria vicina al negozio di fiori, ha, invece, riferito Testimone_3 di aver visto la ricorrente quasi sempre la mattina, alle ore 10:00 - 10:30, e di averla vista solo poche volte di pomeriggio e mai di sera, mentre la teste , Testimone_4 che ha dichiarato di frequentare anch'essa l'esercizio commerciale, ha dichiarato che non ha mai visto la ricorrente lavorarvi, al mattino, ma solo di pomeriggio,
A ciò si aggiunga che alcuni testi hanno dichiarato che il negozio di domenica era chiuso, altri che era aperto, altri che era aperto ma vi era presente solo il marito della resistente.
In un siffatto contesto probatorio, non può ritenersi emersa la prova, men che meno munita del necessario carattere di rigorosità, del rivendicato lavoro straordinario nei termini affermati in ricorso (65 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30-
13:30 e 15:00-21:00, la domenica dalle ore 8:30-13:00).
Non può, pertanto, ritenersi conseguita la dimostrazione, neppure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, dell'effettivo espletamento del lavoro per monte orario comunque superiore rispetto a quelle indicate nei prospetti paga affoliati in atti e, in generale, nei due contratti stipulati tra le parti.
In conclusione, tale segmento della domanda di pagamento deve ritenersi infondato, non avendo la lavoratrice soddisfatto l'onere ex art. 2697 c.c. gravante a suo carico
8 (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav., 29/07/2021, n. 6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che, come sopra anticipato, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario, ai fini del pagamento del lavoro straordinario.
Ad identica valutazione d'infondatezza si perviene in riferimento alla domanda di pagamento di somme a titolo di indennità per permessi non fruiti, per lavoro festivo e per mancata fruizione delle ferie, giacché i testi nulla hanno riferito circa la prestazione di attività lavorativa da parte della sig.ra nel periodo deputato al riposo Pt_1 ordinario o feriale oppure in giornate festive, tale da esuberare l'entità riconosciuta e liquidata dal datore di lavoro nei prospetti paga in atti, sicché difetta la relativa prova
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità”).
In ordine, invece, ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, non può configurarsi, per le suesposte ragioni, un credito per maggiori mensilità aggiuntive, salvo quanto appresso.
Pertanto, anche tale domanda va disattesa.
4. A questo punto si può passare all'esame della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dei c.d. minimali retributivi di cui al C.C.N.L. in atti.
La ricorrente, in sostanza, ha lamentato che il datore avrebbe corrisposto una retribuzione, come liquidata nei prospetti paga in atti, inferiore alle soglie minime indicate dalle parti sociali nel contratto collettivo Commercio e Servizi affoliato, contenente, alle pag. 124 e ss., le tabelle della paga base prestabilita per i singoli livelli d'inquadramento.
9 In tema, trova applicazione la regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, ossia, ad esempio, di aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo.
Diversamente da quanto osservato per il lavoro straordinario, in cui la prestazione oltre l'orario ordinario è elemento costitutivo del diritto che il lavoratore deve dimostrare, per quanto concerne la retribuzione ordinaria l'obbligazione retributiva per l'orario di lavoro riconosciuto dal datore segue le regole di riparto probatorio in tema di obbligazioni pecuniarie, sicché il lavoratore, in quanto creditore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre il datore, in quanto debitore, è soggetto all'onere dimostrativo sopra descritto.
Di conseguenza, a fronte dell'allegazione della lavoratrice di non aver ricevuto le somme effettivamente spettanti in conformità ai minimali retributivi di C.C.N.L.,
l'onere di provare l'estinzione del credito grava sul datore di lavoro.
Dai contratti di lavoro in atti, il C.C.N.L. applicato al rapporto ed ivi espressamente richiamato è il C.C.N.L. Commercio affoliato alla produzione di parte ricorrente, che, pertanto, disciplina la fattispecie contrattuale in ogni sua componente, economica e normativa.
Ebbene, dal raffronto tra le tabelle di cui all'art. 192 C.C.N.L. e la paga base indicata nei prospetti paga allegati alla produzione di parte ricorrente, si evince una piena corrispondenza tra i due dati monetari per tutte le mensilità interessate.
In specie, l'art. 192 C.C.N.L. prodotto prevede, a decorrere da luglio 2013, un minimale retributivo, per il lavoratore di livello 5, pari ad € 1.417,67 lordi mensili, inclusa indennità di contingenza.
Il prospetto paga di luglio 2013 riporta l'indicazione della qualifica di commessa e del livello V assegnato alla ricorrente e la corrispondente paga base, appunto quantificata in € 1.417, 67 (cfr. voce “Tot. Element. Fissi”).
Identica osservazione va mossa in ordine alle mensilità successive fino ad ottobre 2013 incluso.
Giova rammentare che, come noto, il contratto collettivo che disciplina i rapporti di lavoro privati è contratto di diritto comune, che non beneficia del criterio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., sicché esso, anche in ogni sua evoluzione, non può essere conosciuto dal giudice senza la collaborazione delle parti (Cassazione civile, sez. lav.,
10 07/01/2020, n. 112: “La conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia”).
Tutto ciò impone di ritenere che, a titolo di presunzione semplice, il C.C.N.L. applicabile al rapporto, almeno ai fini di cui all'art. 36 Cost., ossia in punto di retribuzione minima proporzionata e sufficiente, sia stato osservato dal datore nell'individuazione della paga base minima fino ad ottobre 2013, ossia anche per i periodi contrattuali ed i minimali di paga antecedenti.
Invero, dai prospetti paga precedenti a luglio 2013, si evince una paga base in costante incremento e, per alcune mensilità, finanche superiore all'importo minimo sopra evidenziato (mesi da giugno 2012 in poi), nonostante l'indicazione di un livello professionale inferiore al V, ossia del livello VI.
Per il periodo successivo, afferente al secondo rapporto di lavoro, i prospetti paga lasciano, invece, evincere una paga base mensile (€ 1.217,09, inclusa indennità di contingenza) che risulta inferiore al minimale stabilito dal contratto collettivo succitato, il quale deve ritenersi munito della validità temporale ordinaria, ossia triennale.
Il tutto nonostante l'applicazione, nei prospetti in questione, del medesimo livello V e della medesima qualifica di commessa.
La discrasia si spiega alla luce dell'inquadramento come apprendista applicato nel secondo contratto di lavoro, datato 29.11.2023, che comporta l'applicazione di un minimale retributivo inferiore rispetto a quello stabilito per il lavoratore qualificato.
Ebbene, la lavoratrice non ha espressamente impugnato la riattribuzione della qualifica di apprendista nel secondo contratto, sicché, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., a questo giudicante è preclusa la riqualificazione del rapporto e, di conseguenza,
l'applicazione del minimale retributivo previsto per il lavoratore qualificato, in luogo di quello stabilito nel C.C.N.L. in atti (€ 1.211,15) per l'apprendista di livello 5.
Da ciò deriva che la paga base applicata per il secondo rapporto di lavoro deve necessariamente ritenersi conforme al minimale retributivo.
Dalle ammissioni di parte ricorrente, e segnatamente dall'indicazione, nei conteggi affoliati, di somme percepite in conformità a quelle liquidate nei prospetti paga, deve,
11 poi, ritenersi provata la corresponsione degli importi contabilizzati dal datore di lavoro per la retribuzione ordinaria del secondo rapporto.
5. Ulteriore domanda proposta dalla lavoratrice riguarda i ratei di mensilità aggiuntive e le retribuzioni per i mesi antecedenti la cessazione del secondo rapporto.
Ribadito che l'assenza di prova dell'osservanza di un maggior orario di lavoro esclude la spettanza di incrementi dei ratei detti, dagli atti risulta che essi sono stati solo in parte conteggiati dall'impresa individuale resistente.
Posto che il C.C.N.L. in atti prevede due mensilità supplementari (13a ex art. 197 e 14a ex art. 198, con pagamento rispettivamente previsto al 24.12 ed al 30.6 di ogni anno),
i relativi ratei risultano liquidati nei prospetti paga, ad esclusione dei ratei di 13a per l'anno 2012 e 2013, nonché di entrambi i ratei per gli anni 2014 e 2015 e dei ratei residui sino ad aprile 2016.
La contabilizzazione in busta paga, pur valevole quale riconoscimento di debito, non è sufficiente a dimostrarne l'avvenuta corresponsione, atteso che parte ricorrente ha lamentato l'omesso pagamento e che, per i titoli in questi, non si rinviene alcuna ammissione di avvenuto pagamento nei conteggi di parte.
Anche per tale segmento della domanda, trova applicazione l'ordinario criterio di riparto probatorio per le obbligazioni pecuniarie, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver corrisposto le somme.
Tale prova non è stata offerta dalla parte resistente, la quale non ha prodotto documenti idonei all'uopo (ad esempio, ricevute di bonifico bancario, copie di assegno bancario, quietanze di pagamento, ecc.).
Va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad ottenere il pagamento delle mensilità supplementari liquidate dal datore di lavoro nei prospetti anzidetti, per €
4.797,91 lordi.
Per le mensilità non contabilizzate, la relativa quantificazione va operata assumendo a parametro la retribuzione di fatto ex art. 187 C.C.N.L., giusta richiamo ex artt. 197 e
198, formata da paga base ed elementi retributivi continuativi, che si traggono dai dati contenuti nei prospetti paga e dagli elementi minimi della retribuzione.
Pertanto, le mensilità aggiuntive non conteggiate dal datore ammontano a complessivi
€ 4.431,26 lordi.
6. Quanto alla domanda di pagamento delle retribuzioni per le mensilità di dicembre 2015 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016, va rilevata la sussistenza di ammissione di pagamento da parte della lavoratrice, come sopra già indicato, in
12 quanto, nei conteggi affoliati alla propria produzione, risulta ammessa la ricezione della somma di € 800,00 netti, a titolo di importo già corrisposto, per ciascuna delle mensilità predette.
Tale ammissione, si ribadisce, assurge ad idonea prova del pagamento, altresì dimostrando la conformità della somma netta erogata alla paga base mensile lorda maggiorata dell'indennità di contengenza.
Ciò impone il rigetto di tale domanda.
Vanno, altresì, respinte le istanze dirette ad ottenere il bonus fiscale previsto ex D. L.
66/2014 e l'indennità di maternità.
Per entrambe, il datore di lavoro è un adiectus solutionis causa, ossia un mero anticipatore di pagamento, mentre i debitori sostanziali sono rispettivamente l'Erario
e l' CP_5
Il primo beneficio, infatti, consiste in un credito d'imposta, che per di più risulta liquidato in numerosi prospetti paga agli atti;
il secondo è costituito da una prestazione previdenziale economica.
In entrambi i casi, il datore di lavoro funge, come detto, da anticipatore del versamento delle somme, che poi recupererà in sede di conguaglio fiscale e previdenziale, ma non
è il soggetto obbligato sul piano sostanziale e, dunque, non è munito della titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento, che, invece, fa capo a soggetti diversi.
Di conseguenza, tali segmenti del ricorso vanno disattesi.
7. Infine, la sig. ha dedotto di essere creditrice dell'impresa individuale Pt_1 resistente anche del trattamento di fine rapporto.
A riguardo, la società ha sostenuto di aver erogato alla lavoratrice le somme relative, senza tuttavia fornire, anche in tal caso, la prova del pagamento, il che impone di ritenere la domanda in questione fondata nell'an.
In ordine al quantum debeatur, disattesi i conteggi della parte poiché basati su importi retributivi che si sono rivelati non spettanti, la quantificazione deve essere operata con il criterio matematico di cui all'art. 2120 c.c..
Individuata la retribuzione mensile lorda secondo gli importi sopra indicati, nonché sulla scorta dei progressivi T.F.R. esposti nei prospetti paga, per il primo rapporto di lavoro spetta la somma lorda di € 3.321,97, mentre, per il secondo rapporto, l'importo lordo di € 2.613,60.
Difatti, essendovi soluzione di continuità tra i due rapporto, le competenze finali vanno riconosciute separatamente.
13 Tutte le somme in questa sede liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale
(Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; Cass. civ., sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: Cass. civ., sez. I, 11/06/2021, n. 16563; Cass. civ., sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cass. civ., sez. III, 20/04/2020, n. 7961; Cass. civ., sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: Cass. civ., sez. II, 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna ON
al pagamento, in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1 lorda di € 15.164,74, di cui € 9.229,17 lordi a titolo di retribuzione, € 3.321,97 lordi a titolo di T.F.R. per il rapporto di lavoro cessato il 16.11.2013 ed € 2.613,6 lordi a titolo di T.F.R. per il rapporto di lavoro cessato il 30.4.2016, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente a decorrere dalla maturazione delle singole poste di credito sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 12.1.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 184/2020, avente ad oggetto: retribuzione;
introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Luisa Leonino, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , rappresentata ON P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Angelo Maietta, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare la resistente al pagamento della somma di €
35.477,02 a titolo di differenze retributive ed alla somma di € 7.588,30 a titolo di
T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.1.2020, la sig.ra esponeva di Parte_1 essere stata assunta, in data 11.6.2010, alle dipendenze di ON
, con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e con la
[...]
1 qualifica di apprendista commessa, dal 12.6.2010 all'11.6.2012.
Rappresentava che, in data 12.6.2012, il contratto di lavoro veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato full time.
Riferiva che il rapporto di lavoro era cessato in data 16.11.2013 per dimissioni.
Esponeva di essere stata poi nuovamente assunta con contratto di lavoro apprendistato professionalizzante full time, dal 2.12.2013 al 2.12.2016.
Riferiva, altresì, che il secondo rapporto era proseguito sino al 30.4.2016, allorquando le veniva comunicata la cessazione dell'attività.
Lamentava di aver prestato la propria attività lavorativa oltre l'orario di lavoro concordato, senza ricevere alcuna retribuzione a titolo di lavoro straordinario.
Deduceva la mancata corresponsione della retribuzione dei mesi di dicembre 2015, gennaio, febbraio, marzo, aprile 2016, oltre che del T.F.R., di tredicesima e quattordicesima mensilità e del bonus D.L. 66/2014, ed altresì dell'indennità per permessi e festività e dell'indennità di maternità.
Quantificava il proprio credito in € 44.639,27, di cui € 7.588,30 a titolo di T.F.R. ed €
35.477,02 a titolo di differenze retributive.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , innanzi ON al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti.
Nel merito, deduceva che la ricorrente aveva sempre lavorato per 40 ore settimanali per 5 giorni a settimana, osservando turni di 8 ore.
Contestava la formulazione dei conteggi ed instava per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Anzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Non può non registrarsi la recente tendenza giurisprudenziale diretta a denegare la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto alla luce delle modificazioni legislative apportate al regime di tutela ex art. 18 L. 300/1970 (Stat. Lav.) con le riforme di cui alla L. 92/2012 (legge Fornero), ed ancor più nel contesto del contratto a tutele
2 crescenti delineato dai decreti attuativi del cd. Jobs Act, con specifico riferimento al D.
Lgs. 23/2015, e ciò anche in ragione della progressiva erosione del potere di valutazione giudiziale della proporzionalità della reazione espulsiva datoriale della sua incidenza sulla reintegrazione (Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2022, n. 29981;
Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2022, n. 26246: “In tema di crediti retributivi, posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro”).
In sostanza, secondo l'indirizzo giurisprudenziale attualmente adottato dalla Suprema
Corte, anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia assistito da una tutela reale, ma in forma attenuata, l'incertezza in ordine al beneficio della reintegrazione deve reputarsi idonea a giustificare il metus del lavoratore nell'avanzare richieste di pagamento al datore di lavoro e, di conseguenza, il differimento del dies a quo della prescrizione dei diritti retributivi alla data di cessazione del rapporto.
A fortiori, dunque, nell'ipotesi in cui le tutele ex art. 18 L. 300/1970 non siano applicabili in ragione delle dimensioni dell'impresa datrice di lavoro, sicché trovi, invece, applicazione la normativa di cui all'art. 8 L. 604/1966, che prevede una tutela sostanzialmente obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo, ancor più si giustifica la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione dei diritti economici del lavoratore nel corso del rapporto (Corte Costituzionale, 10/06/1966, n. 63: “Gli artt.
2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. sono costituzionalmente illegittimi limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, la prescrizione del diritto al salario non decorre durante il rapporto di lavoro”).
Ebbene, nella fattispecie in controversia, si ravvisa la sussistenza di due rapporti di lavoro con soluzione di continuità, entrambi disciplinati, quanto al recesso datoriale, dalla normativa ratione temporis applicabile, ossia il richiamato art. 8 L. 604/1966, in ragione delle dimensioni dell'impresa individuale datrice, evidentemente inferiori alla soglia di cui all'art. 18 co. 7 L. 300/1970.
L'assenza di tutela reintegratoria per i rapporti detti, impone di ritenere che il termine di prescrizione estintiva dei diritti retributivi della lavoratrice ricorrente decorra dalle date di cessazione dei rapporti stessi, ossia dal 16.11.2013 e dal 30.4.2016.
Parte ricorrente ha documentato l'intervento di atto di costituzione in mora, consegnato a mezzo lettera raccomandata a.r. addì 7.3.2017 al datore di lavoro, atto
3 che può essere ritenuto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione prima della maturazione del termine quinquennale applicabile ex art. 2948 n. 4 c.c., giacché contenente manifesta ed inequivoca dichiarazione di volontà diretta ad ottenere il pagamento dei medesimi crediti rivendicati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Dunque, sino alla data di deposito del ricorso (20.1.2020), non risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione per entrambi i rapporti.
2. Nel merito, deve rilevarsi che il complessivo esame del compendio probatorio raccolto impone di disattendere in parte le domande proposte dalla lavoratrice.
È indubbio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia il lavoratore a dover dimostrare di aver espletato un'attività lavorativa di consistenza superiore rispetto a quanto risultante dalla documentazione inerente al rapporto, ossia, nel caso di specie, di aver lavorato oltre l'orario ordinariamente stabilito (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n.
8097: “Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l'entità, e non anche l'insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 cost. Spetta, tuttavia, al lavoratore l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i criteri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714).
In altri termini, in forza del principio per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, ricade sulla ricorrente l'onere di dimostrare di aver osservato un orario di lavoro esuberante quello stabilito, trattandosi di elemento costitutivo del diritto di credito.
Al fine di accertare quanto dedotto dal lavoratore, risultano dirimenti le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Queste le dichiarazioni rese dai testimoni escussi:
- : “sulla circostanza distinta con la lett. a) contenuta nel ricorso introduttivo del Testimone_1 presente giudizio risponde “si è vero. Tanto posso precisare essendo la zia della ricorrente e cliente della di . Si è vero. … lett.c) “si è vero” mia TE eseguiva anche CP_1 ON la chiusura di cassa nonché apertura e chiusura del negozio mattina e sera;
… lett. d) risponde “si è vero”, tanto posso riferire avendolo costatato di persona. … lett. e) risponde “si è vero” tanto posso riferire in quanto fu spostata anche la sede. … la lett. f) risponde “si è vero” oltre alle vendite la ricorrente eseguiva il confezionamento di bomboniere con confetti;
… lett. g) risponde “si è vero” tanto posso riferire avendolo costatato. … lett. h) risponde “si è vero” questo era l'orario che svolgeva. … lett.
i) risponde “si è vero” solo formalmente giacché veniva nuovamente riassunta. … lett. j) risponde “si è vero”; … lett. k) risponde “si è vero”; … lett. L) risponde “si è vero”. Posso precisare di essere a conoscenza degli orari di lavoro della ricorrente avendo costatato quelle volte che sono andata al negozio per acquisto e perché anche riferiti dalla medesima ricorrente. sul capitolo di prova distinto
4 con il n. 1 della memoria di costituzione della resistente risponde “no non è vero” mi riporto a quanto già riferito. … n. 2 delle predette memorie risponde: “no, non è vero;
… n. 3 della predetta memoria risponde “no non è vero”. Posso precisare in quanto a conoscenza che la ricorrente fu licenziata quando era in gravidanza a rischio”.
- : “Si è vero. Si è vero. Si è vero. Tanto posso riferire … perché ho un rapporto di CP_2 amicizia con il marito della sig.ra . Altre volte mentre facevo jogging negli orari mattutini CP_1 prima delle 10.00, tra le 9:00/9:30, intravedevo la sig.ra ed il marito nel negozio. CP_1
Preciso che a volte li vedevo aprire. Correvo tutte le mattine, anche la domenica, ancora oggi. Posso riferire che la domenica era aperto solo il negozio di fiori del marito e che lo stesso era solo nel negozio.
Preciso che il negozio del marito è ubicato a Via Roma in Atripalda”.
- : “Attualmente la sig.ra è mia cognata, prima eravamo Testimone_2 Parte_1 amiche. Sei anni fa la ricorrente ha sposato mio fratello. Ho conosciuto la ricorrente circa 7 o 8 anni fa, non so essere più precisa. Posso ricordare che quando l'ho conosciuta, circa nel 2014, già lavorava presso un negozio di fiori, profumi e bomboniere che si trovava in Atripalda (AV), prima a via Appia
e poi a via Roma. La ricorrente mi disse che lei era apprendista. Nel negozio preparava i fiori e le bomboniere. In media, mi recavo una decina di volte al mese al negozio, soprattutto quando la ricorrente aveva necessità di un passaggio in auto. Il negozio aveva due vetrine fronte strada e si trovava in prossimità di una rotatoria in via Roma. Io andavo a prendere la ricorrente al negozio o all'ora di pranzo, alle ore 13:00 - 13:30 circa, o di sera, anche alle ore 21:00 - 21:30. Quasi sempre, soprattutto la sera, dovevo attendere, a volte anche mezz'ora, che finisse di lavorare per poter andare via. Non so dire chi fosse il datore di lavoro della ricorrente. Al negozio vedevo soltanto la ricorrente
e una signora, che presumo che fosse la titolare del negozio e di cui non ricordo il nome, forse si chiamava Oltre a loro vedevo anche un ragazzo giovane, che aveva dei tatuaggi, di cui però Per_1 non so il nome. Non mi sono mai interessata a conoscere chi fosse il datore di lavoro della ricorrente, né mi sono interessata a conoscere le altre persone che vedevo nel negozio. La signora che ho indicato prima lavorava anch'essa nel negozio. Non la vedevo sempre. Non vi erano scadenze orarie prefissate, nel senso che era la ricorrente che mi chiamava per andarla a prendere all'occorrenza. Non vi erano dunque giornate con orari prestabiliti in cui dovesse andare e a prendere la ricorrente. Non mi è mai capitato di accompagnare la sig.ra all'inizio della giornata lavorativa. La ricorrente si Pt_1 lamentava spesso con me delle condizioni di lavoro perché mi diceva di fare più del dovuto, ad esempio attività che non le competevano. A volte si è anche lamentata della retribuzione, ma non le ho mai chiesto dettagli. E' capitato anche di sabato e di domenica che la andassi a prendere al negozio, più spesso di sera. Ricordo che la sig.ra nell'autunno del 2015, nel mese di ottobre circa, non Pt_1 andò più a lavoro poiché era in gravidanza ed ebbe dei problemi di salute, sicché fece ricorso all'astensione dal lavoro. Poi ha partorito a maggio 2016. Mia cognata mi disse di essere stata licenziata proprio perché si era messa in gravidanza a rischio. Ciò avvenne nel 2015, non so essere più precisa. Quando andavo a prendere la ricorrente di sera, io aspettavo in macchina. Non so dire, in quelle occasioni, chi fosse presente nel negozio. A volte era la ricorrente che chiudeva il negozio. Non so dire se vi fosse una serranda o un cancello o una porta semplice, perché non lo ricordo. Io risiedo a
Marigliano solo da poco tempo presso la residenza di mio padre. Tuttavia, ho sempre vissuto a
5 Monteforte Irpino, anzi per un periodo, quando sono stata sposata e prima di separarmi, vivevo con il mio ex marito ad Avellino. Dopo la separazione mi sono trasferita di nuovo a Monteforte. Io lavoro presso una sala slot a Monteforte da circa tre anni, prima lavoravo ad Avellino in un negozio di abbigliamento sito al centro. Sono uno o due anni che ho la residenza a Marigliano. Nel periodo in cui sono andata a prendere la ricorrente al negozio, ero libera da impegni lavorativi. Non so essere particolarmente precisa circa i periodi, tuttavia ricordo che già non lavoravo più al negozio di abbigliamento. Non ricordo dove lavorassi in quel periodo, ma sicuramente avevo un impiego part time. Ovviamente quando andavo a prendere la ricorrente lei era sfornita di autoveicolo. Ricordo che aveva la patente ed aveva anche un'auto, non però se fosse sua. Naturalmente quando capitava che la andassi a prendere non ne era munita. Vicino al negozio dove lavorava la ricorrente c'era un bar tabacchi”.
- : “Sono titolare di una macelleria che sta a fianco al negozio della resistente, in via Testimone_3
Roma ad Atripalda. Io ho aperto circa 30 anni fa, ed allora il negozio della resistente era già aperto.
Prima c'era la madre e poi sono subentrati loro. In particolare conosco il sig. che è il Controparte_3 marito di . Tuttavia, non sono in grado di precisare chi sia il titolare ON dell'attività. Il negozio che sta a fianco al mio si occupa di fiori ed oggettistica. Ho conosciuto Pt_1
nei pressi del negozio predetto. La sig.ra lavorava lì. Non si tratta di una conoscenza
[...] Pt_1 particolarmente approfondita, ci ho parlato solo qualche volta. Posso ricordare di aver visto la ricorrente quasi sempre la mattina, alle ore 10:00 - 10:30, quando andavo a fare colazione e passavo davanti al negozio. Solo poche volte l'ho vista di pomeriggio e mai di sera, perché io chiudo la mia attività alle ore 21:00 circa, e quando vado via il negozio di fiori lo trovo sempre chiuso. Non sono in grado di ricordare le date o gli anni in cui vedevo la sig.ra né so riferire alcunché circa il suo Pt_1 rapporto di lavoro. Se non sbaglio, non l'ho più vista da circa tre anni fa. Nel negozio di fiori, era sempre presente , era aiutata da suo marito che però non era ON Controparte_3 sempre presente. D'Amore la vedevo quasi sempre, tutte le volte che andavo al bar di mattina. Pt_1
Di sabato non posso dirlo perché non mi posso muovere dalla macelleria. Di domenica non lavoro e la mia attività è chiusa. Alcune volte di domenica, quando andavo a correre e passavo davanti al negozio di fiori, ho sempre visto solo Non ho mai parlato con la ricorrente circa il rapporto di Controparte_3 lavoro, anzi la maggior parte delle volte ci limitavamo a salutarci”. ADR “Non ho mai chiesto a
e lui non mi ha mai detto come si era interrotto il rapporto di lavoro con la ricorrente. Non CP_3 ho mai chiesto nemmeno ad il motivo, per questione di riservatezza. Il negozio di fiori, a CP_1 parte per il , non ha mai chiuso. Non so dire come fosse configurato il rapporto di lavoro della CP_4 ricorrente. Posso riferire che l'ambiente era di natura familiare. Non ho mai visto Parte_1 aprire o chiudere il negozio, quando è capitato ho visto solo o farlo. Conosco gli CP_3 CP_1 orari di apertura e chiusura del negozio Aprono la mattina alle 8:30 - 9:00 fino alle CP_1
13:00, e di pomeriggio alle 16:00 - 16:30 fino alle 20:00. So indicare con certezza l'orario di chiusura del negozio in quanto io vado via dal mio negozio alle ore 20:30 - 21:00 e trovo sempre chiuso il negozio di fiori. La mia attività è limitrofa rispetto a quella della resistente, che si trova all'angolo.
Dall'altra parte, sullo stesso fronte di strada, si trova un'edicola”.
6 - : “Conosco la ricorrente tramite la sig.ra che è mia Testimone_4 ON cognata. Me la presentò lei, dicendomi che era una sua dipendente, ma non ricordo quando. Frequento abbastanza spesso il negozio della sig.ra di , la quale ha un'attività commerciale di CP_1 rivendita di fiori, oggettistica e articoli da regalo. Il negozio in questione si trova ad Atripalda in via
Appia. La sig.ra non lavora più al negozio predetto, ma non ricordo e non so dire con Pt_1 precisione da quando. Ricordo che andavo presso il negozio in questione per lo più la mattina, dopo aver accompagnato i bambini a scuola, all'incirca alle ore 8.50, allorquando io e mia cognata eravamo solite prendere il caffè insieme. In queste occasioni non ho mai visto la ricorrente al lavoro. Il negozio chiudeva alle 13 e riapriva nel pomeriggio. Più di rado ci andavo nel pomeriggio, ma in queste occasioni ho sempre visto la ricorrente al lavoro nel negozio. Ciò accadeva anche nella giornata di sabato, nel senso che ho visto la ricorrente al lavoro solo di pomeriggio. La domenica il negozio rimaneva chiuso. Non so dire per quali motivi la ricorrente abbia lasciato il lavoro. Il negozio CP_1 ha chiuso, ma non ricordo quando. Preciso che mia cognata chiuse il negozio a via Appia e si
[...] trasferì a via Roma. Non so dire quali siano stati gli eventi relativi all'impresa. Ho visto la ricorrente lavorare anche presso il negozio di via Roma, ma ripeto che non ho memoria dei periodi. Mia cognata non mi ha mai parlato di alcun aspetto del rapporto di lavoro con la ricorrente. Per quanto riguarda gli orari pomeridiani, so che il negozio di mia cognata apre tra le 16.30 e le 17.00 e chiude alle ore
20.00 circa. Preciso che io e mia cognata usciamo la sera e lei per le 20.30 è sempre già pronta. Ho conoscenza degli orari di apertura e chiusura del negozio sia perché ho visto mia cognata aprire e chiudere, sia perché, quando mi ci recavo, lo trovavo in altre occasioni già aperto. Preciso che non ho mai avuto rapporti di lavoro o economici con mia cognata”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale.
Di conseguenza, le testimonianze raccolte risultano credibili ed idonee a fondare il convincimento del giudicante.
3. Ebbene, dalle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, non è possibile evincere una prova ragionevolmente convincente della fondatezza della tesi avanzata in ricorso, ed in specie della circostanza secondo cui la sig.ra abbia osservato Parte_1 un orario di lavoro superiore rispetto a quello dichiarato nel contratto individuale.
A tale conclusione si giunge non solo in ragione dell'evidente contraddittorietà del risultato probatorio, giacché alcuni testi hanno riferito di aver visto la ricorrente lavorare tutto il giorno, altri solo la mattina ed altri solo il pomeriggio, nonostante vi si erano recati sia in orario pomeridiano sia in orario antimeridiano, ma soprattutto alla luce dell'assenza di prova della continuità e della stabilità della pretesa protrazione dell'orario di lavoro oltre l'ordinario, ossia con le caratteristiche rivendicate in ricorso.
Quanto al teste , cognata della ricorrente, essa ha dichiarato che si Testimone_2 recava presso il negozio di fiori circa una decina di volte al mese, allorquando la
7 ricorrente stessa aveva bisogno di un passaggio o all'ora di pranzo o di sera, verso le ore 21.00/21:30.
In base a tale dichiarazione, non può ritenersi che il teste che abbia visto la sig.ra lavorare effettivamente e costantemente per un numero di ore superiore Pt_1 rispetto a quelle previste dall'orario ordinario per l'intero periodo interessato.
Neppure gli altri testi hanno saputo individuare con chiarezza e specificità i giorni in cui hanno potuto osservare la ricorrente al lavoro: essi hanno operato un generico riferimento al periodo in cui loro stessi svolgevano l'attività lavorativa o altre incombenze personali, senza riferire circostanze significative per l'accertamento di quanto rivendicato in ricorso.
In particolare, la teste ha anch'essa dichiarato di aver visto lavorare la Testimone_1 ricorrente sia di mattina che di pomeriggio, affermando di essere cliente del negozio;
ma, da quanto dalla stessa teste riferito, non è possibile evincere, neppure approssimativamente, con quale cadenza essa si recasse nel negozio in questione, essendosi essa limitata ad affermare di esserne cliente senza specificare quante volte, anche in media, vi entrasse ogni settimana o ogni mese.
, titolare di una macelleria vicina al negozio di fiori, ha, invece, riferito Testimone_3 di aver visto la ricorrente quasi sempre la mattina, alle ore 10:00 - 10:30, e di averla vista solo poche volte di pomeriggio e mai di sera, mentre la teste , Testimone_4 che ha dichiarato di frequentare anch'essa l'esercizio commerciale, ha dichiarato che non ha mai visto la ricorrente lavorarvi, al mattino, ma solo di pomeriggio,
A ciò si aggiunga che alcuni testi hanno dichiarato che il negozio di domenica era chiuso, altri che era aperto, altri che era aperto ma vi era presente solo il marito della resistente.
In un siffatto contesto probatorio, non può ritenersi emersa la prova, men che meno munita del necessario carattere di rigorosità, del rivendicato lavoro straordinario nei termini affermati in ricorso (65 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30-
13:30 e 15:00-21:00, la domenica dalle ore 8:30-13:00).
Non può, pertanto, ritenersi conseguita la dimostrazione, neppure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, dell'effettivo espletamento del lavoro per monte orario comunque superiore rispetto a quelle indicate nei prospetti paga affoliati in atti e, in generale, nei due contratti stipulati tra le parti.
In conclusione, tale segmento della domanda di pagamento deve ritenersi infondato, non avendo la lavoratrice soddisfatto l'onere ex art. 2697 c.c. gravante a suo carico
8 (Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2018, n. 16150: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Tribunale di Roma, sez. lav., 29/07/2021, n. 6326: “Sul lavoratore che agisca per la corresponsione di emolumenti relativi allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato”).
È noto, del resto, che, come sopra anticipato, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario, ai fini del pagamento del lavoro straordinario.
Ad identica valutazione d'infondatezza si perviene in riferimento alla domanda di pagamento di somme a titolo di indennità per permessi non fruiti, per lavoro festivo e per mancata fruizione delle ferie, giacché i testi nulla hanno riferito circa la prestazione di attività lavorativa da parte della sig.ra nel periodo deputato al riposo Pt_1 ordinario o feriale oppure in giornate festive, tale da esuberare l'entità riconosciuta e liquidata dal datore di lavoro nei prospetti paga in atti, sicché difetta la relativa prova
(Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2020, n. 9791: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Analogo onere probatorio sussiste a carico del lavoratore in ordine alla pretesa di compenso per lavoro straordinario e reperibilità”).
In ordine, invece, ai ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, non può configurarsi, per le suesposte ragioni, un credito per maggiori mensilità aggiuntive, salvo quanto appresso.
Pertanto, anche tale domanda va disattesa.
4. A questo punto si può passare all'esame della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dei c.d. minimali retributivi di cui al C.C.N.L. in atti.
La ricorrente, in sostanza, ha lamentato che il datore avrebbe corrisposto una retribuzione, come liquidata nei prospetti paga in atti, inferiore alle soglie minime indicate dalle parti sociali nel contratto collettivo Commercio e Servizi affoliato, contenente, alle pag. 124 e ss., le tabelle della paga base prestabilita per i singoli livelli d'inquadramento.
9 In tema, trova applicazione la regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., in forza della quale è il debitore, nei cui confronti sia proposta una domanda di pagamento, a dover dimostrare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, ossia, ad esempio, di aver già corrisposto il pagamento, indicando il relativo importo.
Diversamente da quanto osservato per il lavoro straordinario, in cui la prestazione oltre l'orario ordinario è elemento costitutivo del diritto che il lavoratore deve dimostrare, per quanto concerne la retribuzione ordinaria l'obbligazione retributiva per l'orario di lavoro riconosciuto dal datore segue le regole di riparto probatorio in tema di obbligazioni pecuniarie, sicché il lavoratore, in quanto creditore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, mentre il datore, in quanto debitore, è soggetto all'onere dimostrativo sopra descritto.
Di conseguenza, a fronte dell'allegazione della lavoratrice di non aver ricevuto le somme effettivamente spettanti in conformità ai minimali retributivi di C.C.N.L.,
l'onere di provare l'estinzione del credito grava sul datore di lavoro.
Dai contratti di lavoro in atti, il C.C.N.L. applicato al rapporto ed ivi espressamente richiamato è il C.C.N.L. Commercio affoliato alla produzione di parte ricorrente, che, pertanto, disciplina la fattispecie contrattuale in ogni sua componente, economica e normativa.
Ebbene, dal raffronto tra le tabelle di cui all'art. 192 C.C.N.L. e la paga base indicata nei prospetti paga allegati alla produzione di parte ricorrente, si evince una piena corrispondenza tra i due dati monetari per tutte le mensilità interessate.
In specie, l'art. 192 C.C.N.L. prodotto prevede, a decorrere da luglio 2013, un minimale retributivo, per il lavoratore di livello 5, pari ad € 1.417,67 lordi mensili, inclusa indennità di contingenza.
Il prospetto paga di luglio 2013 riporta l'indicazione della qualifica di commessa e del livello V assegnato alla ricorrente e la corrispondente paga base, appunto quantificata in € 1.417, 67 (cfr. voce “Tot. Element. Fissi”).
Identica osservazione va mossa in ordine alle mensilità successive fino ad ottobre 2013 incluso.
Giova rammentare che, come noto, il contratto collettivo che disciplina i rapporti di lavoro privati è contratto di diritto comune, che non beneficia del criterio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., sicché esso, anche in ogni sua evoluzione, non può essere conosciuto dal giudice senza la collaborazione delle parti (Cassazione civile, sez. lav.,
10 07/01/2020, n. 112: “La conoscibilità di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, nel primo caso, il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio. Nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia”).
Tutto ciò impone di ritenere che, a titolo di presunzione semplice, il C.C.N.L. applicabile al rapporto, almeno ai fini di cui all'art. 36 Cost., ossia in punto di retribuzione minima proporzionata e sufficiente, sia stato osservato dal datore nell'individuazione della paga base minima fino ad ottobre 2013, ossia anche per i periodi contrattuali ed i minimali di paga antecedenti.
Invero, dai prospetti paga precedenti a luglio 2013, si evince una paga base in costante incremento e, per alcune mensilità, finanche superiore all'importo minimo sopra evidenziato (mesi da giugno 2012 in poi), nonostante l'indicazione di un livello professionale inferiore al V, ossia del livello VI.
Per il periodo successivo, afferente al secondo rapporto di lavoro, i prospetti paga lasciano, invece, evincere una paga base mensile (€ 1.217,09, inclusa indennità di contingenza) che risulta inferiore al minimale stabilito dal contratto collettivo succitato, il quale deve ritenersi munito della validità temporale ordinaria, ossia triennale.
Il tutto nonostante l'applicazione, nei prospetti in questione, del medesimo livello V e della medesima qualifica di commessa.
La discrasia si spiega alla luce dell'inquadramento come apprendista applicato nel secondo contratto di lavoro, datato 29.11.2023, che comporta l'applicazione di un minimale retributivo inferiore rispetto a quello stabilito per il lavoratore qualificato.
Ebbene, la lavoratrice non ha espressamente impugnato la riattribuzione della qualifica di apprendista nel secondo contratto, sicché, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., a questo giudicante è preclusa la riqualificazione del rapporto e, di conseguenza,
l'applicazione del minimale retributivo previsto per il lavoratore qualificato, in luogo di quello stabilito nel C.C.N.L. in atti (€ 1.211,15) per l'apprendista di livello 5.
Da ciò deriva che la paga base applicata per il secondo rapporto di lavoro deve necessariamente ritenersi conforme al minimale retributivo.
Dalle ammissioni di parte ricorrente, e segnatamente dall'indicazione, nei conteggi affoliati, di somme percepite in conformità a quelle liquidate nei prospetti paga, deve,
11 poi, ritenersi provata la corresponsione degli importi contabilizzati dal datore di lavoro per la retribuzione ordinaria del secondo rapporto.
5. Ulteriore domanda proposta dalla lavoratrice riguarda i ratei di mensilità aggiuntive e le retribuzioni per i mesi antecedenti la cessazione del secondo rapporto.
Ribadito che l'assenza di prova dell'osservanza di un maggior orario di lavoro esclude la spettanza di incrementi dei ratei detti, dagli atti risulta che essi sono stati solo in parte conteggiati dall'impresa individuale resistente.
Posto che il C.C.N.L. in atti prevede due mensilità supplementari (13a ex art. 197 e 14a ex art. 198, con pagamento rispettivamente previsto al 24.12 ed al 30.6 di ogni anno),
i relativi ratei risultano liquidati nei prospetti paga, ad esclusione dei ratei di 13a per l'anno 2012 e 2013, nonché di entrambi i ratei per gli anni 2014 e 2015 e dei ratei residui sino ad aprile 2016.
La contabilizzazione in busta paga, pur valevole quale riconoscimento di debito, non è sufficiente a dimostrarne l'avvenuta corresponsione, atteso che parte ricorrente ha lamentato l'omesso pagamento e che, per i titoli in questi, non si rinviene alcuna ammissione di avvenuto pagamento nei conteggi di parte.
Anche per tale segmento della domanda, trova applicazione l'ordinario criterio di riparto probatorio per le obbligazioni pecuniarie, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare di aver corrisposto le somme.
Tale prova non è stata offerta dalla parte resistente, la quale non ha prodotto documenti idonei all'uopo (ad esempio, ricevute di bonifico bancario, copie di assegno bancario, quietanze di pagamento, ecc.).
Va pertanto riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad ottenere il pagamento delle mensilità supplementari liquidate dal datore di lavoro nei prospetti anzidetti, per €
4.797,91 lordi.
Per le mensilità non contabilizzate, la relativa quantificazione va operata assumendo a parametro la retribuzione di fatto ex art. 187 C.C.N.L., giusta richiamo ex artt. 197 e
198, formata da paga base ed elementi retributivi continuativi, che si traggono dai dati contenuti nei prospetti paga e dagli elementi minimi della retribuzione.
Pertanto, le mensilità aggiuntive non conteggiate dal datore ammontano a complessivi
€ 4.431,26 lordi.
6. Quanto alla domanda di pagamento delle retribuzioni per le mensilità di dicembre 2015 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016, va rilevata la sussistenza di ammissione di pagamento da parte della lavoratrice, come sopra già indicato, in
12 quanto, nei conteggi affoliati alla propria produzione, risulta ammessa la ricezione della somma di € 800,00 netti, a titolo di importo già corrisposto, per ciascuna delle mensilità predette.
Tale ammissione, si ribadisce, assurge ad idonea prova del pagamento, altresì dimostrando la conformità della somma netta erogata alla paga base mensile lorda maggiorata dell'indennità di contengenza.
Ciò impone il rigetto di tale domanda.
Vanno, altresì, respinte le istanze dirette ad ottenere il bonus fiscale previsto ex D. L.
66/2014 e l'indennità di maternità.
Per entrambe, il datore di lavoro è un adiectus solutionis causa, ossia un mero anticipatore di pagamento, mentre i debitori sostanziali sono rispettivamente l'Erario
e l' CP_5
Il primo beneficio, infatti, consiste in un credito d'imposta, che per di più risulta liquidato in numerosi prospetti paga agli atti;
il secondo è costituito da una prestazione previdenziale economica.
In entrambi i casi, il datore di lavoro funge, come detto, da anticipatore del versamento delle somme, che poi recupererà in sede di conguaglio fiscale e previdenziale, ma non
è il soggetto obbligato sul piano sostanziale e, dunque, non è munito della titolarità passiva dell'obbligazione di pagamento, che, invece, fa capo a soggetti diversi.
Di conseguenza, tali segmenti del ricorso vanno disattesi.
7. Infine, la sig. ha dedotto di essere creditrice dell'impresa individuale Pt_1 resistente anche del trattamento di fine rapporto.
A riguardo, la società ha sostenuto di aver erogato alla lavoratrice le somme relative, senza tuttavia fornire, anche in tal caso, la prova del pagamento, il che impone di ritenere la domanda in questione fondata nell'an.
In ordine al quantum debeatur, disattesi i conteggi della parte poiché basati su importi retributivi che si sono rivelati non spettanti, la quantificazione deve essere operata con il criterio matematico di cui all'art. 2120 c.c..
Individuata la retribuzione mensile lorda secondo gli importi sopra indicati, nonché sulla scorta dei progressivi T.F.R. esposti nei prospetti paga, per il primo rapporto di lavoro spetta la somma lorda di € 3.321,97, mentre, per il secondo rapporto, l'importo lordo di € 2.613,60.
Difatti, essendovi soluzione di continuità tra i due rapporto, le competenze finali vanno riconosciute separatamente.
13 Tutte le somme in questa sede liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale
(Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Le somme medesime vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. lav., 16/01/2020, n. 812; Cass. civ., sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: Cass. civ., sez. I, 11/06/2021, n. 16563; Cass. civ., sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cass. civ., sez. III, 20/04/2020, n. 7961; Cass. civ., sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: Cass. civ., sez. II, 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna ON
al pagamento, in favore di della complessiva somma
[...] Parte_1 lorda di € 15.164,74, di cui € 9.229,17 lordi a titolo di retribuzione, € 3.321,97 lordi a titolo di T.F.R. per il rapporto di lavoro cessato il 16.11.2013 ed € 2.613,6 lordi a titolo di T.F.R. per il rapporto di lavoro cessato il 30.4.2016, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente a decorrere dalla maturazione delle singole poste di credito sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, lì 12.1.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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