Articolo 241 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 241. Esame della proposta e comunicazione ai creditori 1. La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.
2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, ((tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o piu' maggiormente convenienti)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2024, N. 136)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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