CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dott.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 2.3.2022
da
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso in appello, dall'avv. Pier Giorgio Ometto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pianiga, via Roma 128
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Zanon e Mirco Broggiato, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato alleato alla busta telematica del ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Treviso, viale Monte Grappa 45 (studio avv. Zanon)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 27/2022 del 20.1.2022
IN PUNTO: sanzione disciplinare conservativa (censura)
Conclusioni: Per parte appellante: ”” in via principale nel merito: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 27/2022 emessa dal
Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Filippo Giordan, nel giudizio recante R.G. 733/2021,
1 accogliere le doglianze di cui ai punti presente atto di appello, anche in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
· accertare e dichiarare che il signor è stato oggetto di Parte_1 procedimento disciplinare illecito a seguito di whistleblowing quale istituto non applicabile alla presunta violazione con grave violazione del diritto di difesa;
· accertare e dichiarare che il ricorrente nonostante le presentate giustificazioni è stato oggetto di procedimento disciplinare illecito ed ingiusto, con applicazione di CENSURA, senza alcun confronto con l'azienda, senza poter controllare l'origine e soprattutto la veridicità della segnalazione e dell'imparzialità del segnalante;
· conseguentemente disporre la revoca e/o l'annullamento della sanzione disciplinare della censura applicata al ricorrente da comunicata con la Parte_2 comunicazione del 30/3/2021 di cui in premessa.
· spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.””
Per parte appellata: “”In via principale: respingere l'appello avversario per tutti i motivi dedotti in parte narrativa e per quelli esposti in primo grado (anche ove non richiamati nella presente memoria) con integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 27/2022 del Tribunale di Treviso, sezione lavoro. In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e competenze della fase di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato la domanda proposta da (impugnativa della sanzione disciplinare della censura) Parte_1 compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, precisato che la contestazione disciplinare imputata al lavoratore (di non aver indossato la mascherina durante la pausa di lavoro effettuata all'interno della sala autisti il giorno 9.3.2021) era da ritenersi sufficientemente specifica facendo riferimento ad un fatto ben identificato e durante la pausa di lavoro (effettuata tra le 9,05 e le 9,40 come risultante dal foglio turni di quella giornata) con la possibilità, dunque, di collocare temporalmente il fatto stesso, ritenuto irrilevante ai fini di causa che l'informatore o whistleblower fosse rimasto anonimo e che il procedimento disciplinare fosse iniziato in virtù di tale segnalazione (atteso che nessuna violazione al diritto di difesa poteva ritenersi integrata considerato che l'addebito era consistito in un fatto specifico e dai contorni definiti rispetto ai quali il lavoratore ben poteva prendere posizione difensiva), ha ritenuto provata la condotta addebitata (anche in ragione della mancata contestazione da parte dello della documentazione fotografica dimessa in giudizio dalla società e degli ordini Parte_1 di servizio emessi dalla società e non contestati sotto il profilo della conoscenza e pubblicità) ed ha ritenuto legittima e non sproporzionata la sanzione applicata (censura).
3. Ha proposto appello lo censurando la sentenza sotto diversi profili. Parte_1
La società appellata ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 13 marzo 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 5. L'appellante ha contestato la sentenza per erronea interpretazione dei mezzi di prova, per carenza di motivazione e per errata applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2712 cc nonché per errata applicazione del sistema del whistelblowing.
Ha ribadito la compressione del proprio diritto di difesa rispetto alla infrazione contestatagli non avendo la società reso noto, oltre al giorno della contestazione, all'orario di lavoro e al fatto asseritamente commesso, la regola di condotta che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nella circostanza cui si riferisce l'addebito disciplinare. Lo stesso DPCM del 3.11.2020 richiamato dalla società stabiliva le regole di comportamento per l'utilizzo dei dispositivi di protezione consentendo di togliersi la mascherina per mangiare e bere;
in occasione del fatto contestato l'appellante era stato immortalato (con una riproduzione fotografica di scarsa qualità) seduto al tavolo nella sala ristori mentre era intento a bere da un bicchiere.
Ha ribadito come la documentazione fotografica prodotta da un soggetto non avente fede pubblica o privilegiata non è consentita a meno che la stessa non rappresenti fedelmente il fatto, sia riconoscibile chiaramente il soggetto ivi rappresentato e sia connotata dall'evidenza di una data in essa riportata.
6. L'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'impugnazione in Controparte_2 quanto carente di qualsiasi argomento che potesse confutare o contrastare la sentenza nella parte in cui aveva accertato la “non contestazione” dell'addebito ricevuto;
controparte, inoltre, non aveva mai censurato la genericità dell'addebito in ragione della mancata indicazione delle regole di condotta violate e solo in appello lo aveva lamentato Parte_1 tale vizio. Ha evidenziato come l'appellante non aveva nemmeno mai contestato gli ordini di servizio (allegati sub 15 e 16) nei quali si prescriveva l'obbligo di indossare le mascherine nelle sale autisti, pena l'adozione di sanzioni disciplinari, così risultando chiara e conosciuta la regola di condotta da rispettare violata dall'odierno appellante. Quanto, poi, al richiamo operato dall'appellante alle disposizioni di cui al DPCM del 3.11.2020, oltre ad essere eccezione nuova e mai dedotta in primo grado (e dunque inammissibile), ha evidenziato come tale normativa era dedicata al settore ristorazione ed agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande non ricomprendendo gli spazi comuni afferenti ai luoghi di lavoro;
in ogni caso, ove pure tale disciplina fosse ritenuta estensibile anche agli ambienti privati (nel caso di specie al locale della sala autisti) l'appellante non aveva comunque dimostrato che in occasione dell'addebito stava mangiando e bevendo. Avuto riguardo alla produzione fotografica (rispetto alla quale lo aveva dedotto Parte_1 di non avere alcun onere di disconoscimento poiché le foto non potevano costituire una fedele rappresentazione della realtà non emergendo nemmeno alcun dato temporale), ha evidenziato come in primo grado l'originario ricorrente non aveva formulato alcuna sorta di contestazione rispetto alla documentazione fotografica dimessa in giudizio. Ha precisato, inoltre, che l'esatta collocazione temporale dell'addebito non era stata ritenuta dimostrata sulla base del rilievo fotografico ma bensì dai fogli dei turni del personale nella giornata del 9.3.2021. In ogni caso l'addebito risultava comunque dimostrato nei suoi elementi essenziali così come la commissione dello stesso sul posto di lavoro, risultando, pertanto, acclarata la rilevanza disciplinare del fatto contestato. Quanto alla circostanza secondo la quale la omessa indicazione dell'identità del segnalante aveva integrato una violazione del diritto di difesa, l'appellante si era limitato a richiamare le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo senza svolgere precise contestazioni e censure alla motivazione della sentenza di primo grado.
7. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
3 8. I motivi di impugnazione dello si limitano a reiterare le ragioni sostenute nel Parte_3 primo giudizio senza svolgere, in realtà, precise e puntuali censure alla motivazione resa nella sentenza impugnata.
9. Quanto alla dedotta compressione del diritto di difesa (per la mancata individuazione del giorno in cui era avvenuta la infrazione contestata, l'orario di lavoro, il fatto commesso e la regola di condotta violata) va precisato che la nota di contestazione disciplinare del
10.3.2021 risulta sufficientemente specifica e consente di individuare le infrazioni addebitate al lavoratore;
in tale comunicazione, infatti, viene esattamente indicato il giorno in cui è stata rilevata l'infrazione (9.3.2021), il luogo (la sala autisti), l'orario (durante la pausa di lavoro) nonché il comportamento posto in essere dal lavoratore (non indossare la mascherina), ivi richiamandosi anche la disciplina di cui DCPM 3.11.2020 che imponeva l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto. Non essendo stato contestato il luogo di lavoro (sala autisti) rispetto al quale nulla ha eccepito lo (peraltro agevolmente verificabile anche dalle foto prodotte), Parte_1 rispetto all'orario in cui collocare l'infrazione il primo giudice ha correttamente evidenziato come l'odierno appellante, conoscendo gli orari dei propri turni di lavoro, era in grado di collocare temporalmente il fatto addebitato (la propria pausa di lavoro del giorno 9.3.2021) e comunque trattavasi di circostanza agevolmente rilevabile dai turni di lavoro svolti in quella giornata (la società ha prodotto in giudizio i relativi prospetti) nemmeno contestati dallo . Parte_1
10. Quanto al comportamento disciplinarmente rilevante (omesso utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro al chiuso e negli spazi comuni) la società, nella missiva di contestazione, aveva fatto esplicito riferimento al DPCM del 3.11.2020 che stabiliva le regole comportamentali da adottare negli spazi privati e pubblici durante il periodo Covid e comunque lo non aveva puntualmente contestato la documentazione fotografica Parte_1 dimessa in giudizio dalla società che lo ritraeva seduto, privo di mascherina, dinanzi ad un collega con cui appare coinvolto in una conversazione e non già nella attività di mangiare o bere (circostanza che avrebbe consentito di abbassare la mascherina per il tempo necessario a portare il cibo o il bicchiere alla bocca) e che lo non ha comunque Parte_1 comprovato di svolgere in quel momento.
Va precisato, inoltre, che la società aveva adottato due ordini di servizio, il n 14 del 29.9.2020 (che imponeva l'obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi ed in particolare negli spazi comuni tra cui sale ristori e sale autisti) ed il n. 3 del 17.2.2021 (che imponeva l'obbligo per tutto il personale, sia in orario di lavoro che fuori turno di servizio, che si trovasse all'interno delle sedi aziendali, l'utilizzo esclusivo di mascherine chirurgiche o FFP2), comunicazioni aziendali che l'odierno appellante non ha mai contestato né ha dedotto che non fosse stata data idonea pubblicità degli stessi all'interno della azienda, così dando atto di essere a conoscenza delle regole di condotta che il personale era tenuto a rispettare all'interno degli spazi aziendali nel particolare periodo emergenziale.
11. Quanto al sistema del whistleblowing l'appellante si limita a contestarne genericamente l'applicazione al caso di specie richiamando le deduzioni svolte in primo grado, senza però specificare e chiarire le ragioni e le circostanze che rendevano non utilizzabile tale sistema di informazione all'interno della azienda appellata. L'appellante, inoltre, non chiarisce le ragioni per cui la omessa indicazione dell'identità del segnalante avrebbe potuto influire sui fatti addebitati (risultati, invece, sufficientemente chiari e specifici nei loro contorni, anche di tempo e luogo) né come tale carenza abbia potuto influire sul proprio diritto di difesa ovvero sulla rappresentazione dei fatti contestati disciplinarmente.
4 12. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (indeterminato) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, puntualmente esaminate dal primo giudice e riproposte in sede di appello.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Lorenzo Puccetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Lorenzo PUCCETTI Presidente
Dott.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 2.3.2022
da
, rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 allegata al ricorso in appello, dall'avv. Pier Giorgio Ometto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pianiga, via Roma 128
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Zanon e Mirco Broggiato, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato alleato alla busta telematica del ricorso in appello, elettivamente domiciliata in Treviso, viale Monte Grappa 45 (studio avv. Zanon)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 27/2022 del 20.1.2022
IN PUNTO: sanzione disciplinare conservativa (censura)
Conclusioni: Per parte appellante: ”” in via principale nel merito: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 27/2022 emessa dal
Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Filippo Giordan, nel giudizio recante R.G. 733/2021,
1 accogliere le doglianze di cui ai punti presente atto di appello, anche in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
· accertare e dichiarare che il signor è stato oggetto di Parte_1 procedimento disciplinare illecito a seguito di whistleblowing quale istituto non applicabile alla presunta violazione con grave violazione del diritto di difesa;
· accertare e dichiarare che il ricorrente nonostante le presentate giustificazioni è stato oggetto di procedimento disciplinare illecito ed ingiusto, con applicazione di CENSURA, senza alcun confronto con l'azienda, senza poter controllare l'origine e soprattutto la veridicità della segnalazione e dell'imparzialità del segnalante;
· conseguentemente disporre la revoca e/o l'annullamento della sanzione disciplinare della censura applicata al ricorrente da comunicata con la Parte_2 comunicazione del 30/3/2021 di cui in premessa.
· spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.””
Per parte appellata: “”In via principale: respingere l'appello avversario per tutti i motivi dedotti in parte narrativa e per quelli esposti in primo grado (anche ove non richiamati nella presente memoria) con integrale conferma dell'impugnata sentenza n. 27/2022 del Tribunale di Treviso, sezione lavoro. In ogni caso: con vittoria integrale delle spese e competenze della fase di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato la domanda proposta da (impugnativa della sanzione disciplinare della censura) Parte_1 compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, precisato che la contestazione disciplinare imputata al lavoratore (di non aver indossato la mascherina durante la pausa di lavoro effettuata all'interno della sala autisti il giorno 9.3.2021) era da ritenersi sufficientemente specifica facendo riferimento ad un fatto ben identificato e durante la pausa di lavoro (effettuata tra le 9,05 e le 9,40 come risultante dal foglio turni di quella giornata) con la possibilità, dunque, di collocare temporalmente il fatto stesso, ritenuto irrilevante ai fini di causa che l'informatore o whistleblower fosse rimasto anonimo e che il procedimento disciplinare fosse iniziato in virtù di tale segnalazione (atteso che nessuna violazione al diritto di difesa poteva ritenersi integrata considerato che l'addebito era consistito in un fatto specifico e dai contorni definiti rispetto ai quali il lavoratore ben poteva prendere posizione difensiva), ha ritenuto provata la condotta addebitata (anche in ragione della mancata contestazione da parte dello della documentazione fotografica dimessa in giudizio dalla società e degli ordini Parte_1 di servizio emessi dalla società e non contestati sotto il profilo della conoscenza e pubblicità) ed ha ritenuto legittima e non sproporzionata la sanzione applicata (censura).
3. Ha proposto appello lo censurando la sentenza sotto diversi profili. Parte_1
La società appellata ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma della decisione impugnata.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 13 marzo 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 5. L'appellante ha contestato la sentenza per erronea interpretazione dei mezzi di prova, per carenza di motivazione e per errata applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2712 cc nonché per errata applicazione del sistema del whistelblowing.
Ha ribadito la compressione del proprio diritto di difesa rispetto alla infrazione contestatagli non avendo la società reso noto, oltre al giorno della contestazione, all'orario di lavoro e al fatto asseritamente commesso, la regola di condotta che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nella circostanza cui si riferisce l'addebito disciplinare. Lo stesso DPCM del 3.11.2020 richiamato dalla società stabiliva le regole di comportamento per l'utilizzo dei dispositivi di protezione consentendo di togliersi la mascherina per mangiare e bere;
in occasione del fatto contestato l'appellante era stato immortalato (con una riproduzione fotografica di scarsa qualità) seduto al tavolo nella sala ristori mentre era intento a bere da un bicchiere.
Ha ribadito come la documentazione fotografica prodotta da un soggetto non avente fede pubblica o privilegiata non è consentita a meno che la stessa non rappresenti fedelmente il fatto, sia riconoscibile chiaramente il soggetto ivi rappresentato e sia connotata dall'evidenza di una data in essa riportata.
6. L'appellata ha eccepito la inammissibilità dell'impugnazione in Controparte_2 quanto carente di qualsiasi argomento che potesse confutare o contrastare la sentenza nella parte in cui aveva accertato la “non contestazione” dell'addebito ricevuto;
controparte, inoltre, non aveva mai censurato la genericità dell'addebito in ragione della mancata indicazione delle regole di condotta violate e solo in appello lo aveva lamentato Parte_1 tale vizio. Ha evidenziato come l'appellante non aveva nemmeno mai contestato gli ordini di servizio (allegati sub 15 e 16) nei quali si prescriveva l'obbligo di indossare le mascherine nelle sale autisti, pena l'adozione di sanzioni disciplinari, così risultando chiara e conosciuta la regola di condotta da rispettare violata dall'odierno appellante. Quanto, poi, al richiamo operato dall'appellante alle disposizioni di cui al DPCM del 3.11.2020, oltre ad essere eccezione nuova e mai dedotta in primo grado (e dunque inammissibile), ha evidenziato come tale normativa era dedicata al settore ristorazione ed agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande non ricomprendendo gli spazi comuni afferenti ai luoghi di lavoro;
in ogni caso, ove pure tale disciplina fosse ritenuta estensibile anche agli ambienti privati (nel caso di specie al locale della sala autisti) l'appellante non aveva comunque dimostrato che in occasione dell'addebito stava mangiando e bevendo. Avuto riguardo alla produzione fotografica (rispetto alla quale lo aveva dedotto Parte_1 di non avere alcun onere di disconoscimento poiché le foto non potevano costituire una fedele rappresentazione della realtà non emergendo nemmeno alcun dato temporale), ha evidenziato come in primo grado l'originario ricorrente non aveva formulato alcuna sorta di contestazione rispetto alla documentazione fotografica dimessa in giudizio. Ha precisato, inoltre, che l'esatta collocazione temporale dell'addebito non era stata ritenuta dimostrata sulla base del rilievo fotografico ma bensì dai fogli dei turni del personale nella giornata del 9.3.2021. In ogni caso l'addebito risultava comunque dimostrato nei suoi elementi essenziali così come la commissione dello stesso sul posto di lavoro, risultando, pertanto, acclarata la rilevanza disciplinare del fatto contestato. Quanto alla circostanza secondo la quale la omessa indicazione dell'identità del segnalante aveva integrato una violazione del diritto di difesa, l'appellante si era limitato a richiamare le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo senza svolgere precise contestazioni e censure alla motivazione della sentenza di primo grado.
7. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
3 8. I motivi di impugnazione dello si limitano a reiterare le ragioni sostenute nel Parte_3 primo giudizio senza svolgere, in realtà, precise e puntuali censure alla motivazione resa nella sentenza impugnata.
9. Quanto alla dedotta compressione del diritto di difesa (per la mancata individuazione del giorno in cui era avvenuta la infrazione contestata, l'orario di lavoro, il fatto commesso e la regola di condotta violata) va precisato che la nota di contestazione disciplinare del
10.3.2021 risulta sufficientemente specifica e consente di individuare le infrazioni addebitate al lavoratore;
in tale comunicazione, infatti, viene esattamente indicato il giorno in cui è stata rilevata l'infrazione (9.3.2021), il luogo (la sala autisti), l'orario (durante la pausa di lavoro) nonché il comportamento posto in essere dal lavoratore (non indossare la mascherina), ivi richiamandosi anche la disciplina di cui DCPM 3.11.2020 che imponeva l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto. Non essendo stato contestato il luogo di lavoro (sala autisti) rispetto al quale nulla ha eccepito lo (peraltro agevolmente verificabile anche dalle foto prodotte), Parte_1 rispetto all'orario in cui collocare l'infrazione il primo giudice ha correttamente evidenziato come l'odierno appellante, conoscendo gli orari dei propri turni di lavoro, era in grado di collocare temporalmente il fatto addebitato (la propria pausa di lavoro del giorno 9.3.2021) e comunque trattavasi di circostanza agevolmente rilevabile dai turni di lavoro svolti in quella giornata (la società ha prodotto in giudizio i relativi prospetti) nemmeno contestati dallo . Parte_1
10. Quanto al comportamento disciplinarmente rilevante (omesso utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro al chiuso e negli spazi comuni) la società, nella missiva di contestazione, aveva fatto esplicito riferimento al DPCM del 3.11.2020 che stabiliva le regole comportamentali da adottare negli spazi privati e pubblici durante il periodo Covid e comunque lo non aveva puntualmente contestato la documentazione fotografica Parte_1 dimessa in giudizio dalla società che lo ritraeva seduto, privo di mascherina, dinanzi ad un collega con cui appare coinvolto in una conversazione e non già nella attività di mangiare o bere (circostanza che avrebbe consentito di abbassare la mascherina per il tempo necessario a portare il cibo o il bicchiere alla bocca) e che lo non ha comunque Parte_1 comprovato di svolgere in quel momento.
Va precisato, inoltre, che la società aveva adottato due ordini di servizio, il n 14 del 29.9.2020 (che imponeva l'obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi ed in particolare negli spazi comuni tra cui sale ristori e sale autisti) ed il n. 3 del 17.2.2021 (che imponeva l'obbligo per tutto il personale, sia in orario di lavoro che fuori turno di servizio, che si trovasse all'interno delle sedi aziendali, l'utilizzo esclusivo di mascherine chirurgiche o FFP2), comunicazioni aziendali che l'odierno appellante non ha mai contestato né ha dedotto che non fosse stata data idonea pubblicità degli stessi all'interno della azienda, così dando atto di essere a conoscenza delle regole di condotta che il personale era tenuto a rispettare all'interno degli spazi aziendali nel particolare periodo emergenziale.
11. Quanto al sistema del whistleblowing l'appellante si limita a contestarne genericamente l'applicazione al caso di specie richiamando le deduzioni svolte in primo grado, senza però specificare e chiarire le ragioni e le circostanze che rendevano non utilizzabile tale sistema di informazione all'interno della azienda appellata. L'appellante, inoltre, non chiarisce le ragioni per cui la omessa indicazione dell'identità del segnalante avrebbe potuto influire sui fatti addebitati (risultati, invece, sufficientemente chiari e specifici nei loro contorni, anche di tempo e luogo) né come tale carenza abbia potuto influire sul proprio diritto di difesa ovvero sulla rappresentazione dei fatti contestati disciplinarmente.
4 12. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (indeterminato) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, puntualmente esaminate dal primo giudice e riproposte in sede di appello.
13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Lorenzo Puccetti
5