Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/04/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art.127ter c.p.c. sostitutiva dell' udienza del 20.03.2025, letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4965/2022 RG
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to MAZZOTTA Parte_1
GIUSEPPE, presso cui elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to SOTGIU CP_1
NICOLA
Resistente
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.10.2022 il ricorrente esponeva: di avere lavorato alle dipendenze della con sede legale in Pomigliano D'Arco, con la qualifica di Controparte_1 impiegato commerciale di 3° livello dal 01 Ottobre 2018 sino al 30 Settembre 2019, data di fine del rapporto;
che, dall'esame della busta paga di agosto 2019 si evincevano una serie di dati inesatti, relativamente alla presunta fruizione di ore o giornate di ferie e festività nel mese di luglio 2019, senza che le stesse fossero state realmente godute;
che, inoltre, tale prospetto paga conteneva la voce “recupero mese precedente”, in ragione di una presunta assenza ingiustificata dal 04 al 27 luglio 2019.
Tanto premesso, evidenziava che con nota del 13/5/2022, rimasta priva di riscontro, aveva sollecitato la società datrice di lavoro al riconoscimento delle predette somme illegittimamente decurtate e, per l'effetto, al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività maturate e non godute, nonché alla restituzione del quantum trattenuto dalla a titolo di Controparte_1
“recupero mese precedente”.
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Aggiungeva di aver presentato le proprie difese, in cui evidenziava la manifesta erroneità dei fatti posti a fondamento della contestazione di addebito disciplinare, e che il rapporto di lavoro si interrompeva il 30.09.2019.
Quanto al preteso godimento di ferie nel mese di luglio 2019, rappresentava poi di non avere goduto di alcun giorno di ferie e festività in tale periodo, avendo regolarmente eseguito la propria prestazione, per cui era incomprensibile sulla base di quali presupposti la società avesse trattenuto nella busta paga di agosto 2019 l'importo pari a € 1.830,77 (di cui € 1.760,29 a titolo di ferie godute ed € 70,48 a titolo di festività godute). Inoltre, deduceva che gli era dovuto l'importo di euro 1407,89 a titolo di retribuzione avendo egli regolarmente prestato attività lavorativa nel mese di luglio 2019.
Concludeva dunque chiedendo di : “accertare e dichiarare che il ricorrente dal 4 luglio al 27 luglio 2019 ha Controparte_ regolarmente prestato attività lavorativa in favore della società e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la società a illegittimamente decurtato dalla busta paga di agosto 2019 gli importi per Controparte_1 Controparte_ come specificati in parte motiva e conseguentemente condannare la società al pagamento dell'importo complessivo pari a € 3.238,66 (tremiladuecentotrentotto/66) a titolo di retribuzione oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo CTU, per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria ed insistendo per il suo rigetto.
Rappresentava, in particolare: che il ricorrente non aveva una sede di lavoro, ovvero un ufficio, lavorando “sul campo”, nel territorio di Erice, con contatti con clienti, tabaccai, ecc., svolgendo lavoro di pubblicità e marketing;
che, pertanto, settimanalmente inviava via mail al proprio responsabile la pianificazione delle attività da svolgere, relazionando poi quotidianamente, sempre via mail, su quanto fatto;
che, a partire dal 3 luglio 2019 il ricorrente ha cessato ogni comunicazione con la propria responsabile (team leader), sig.ra , e con la struttura Parte_2 organizzativa, tanto che la produzione è rimasta, per tutto il mese, inesistente;
che, pertanto, la decurtazione dalla busta paga del mese di agosto 2019 dello stipendio corrisposto il mese precedente è legittima ex art 1460 c.c., in quanto il ricorrente non ha prestato la propria attività lavorativa a decorrere dal 4 luglio 2019; che non vi è stata alcuna decurtazione dalla busta paga del mese di agosto 2019 degli importi per ferie e festività godute, posto che gli importi
2 reclamati dal ricorrente non sono stati affatto trattenuti sulla busta paga, ma riconosciuti ed accreditati, come evincibile dall'esame della busta paga stessa.
Rinviata la causa per discussione con termine per note, disposta la trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.3.2025, i difensori delle parti provvedevano al deposito di note di trattazione, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla decisione del giudizio mediante la presente sentenza con contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
In ordine all'accertamento dell'illegittimità della trattenuta operata nella busta paga di agosto 2019 pari ad euro 1407,89 in ragione di una presunta assenza ingiustificata del ricorrente nel mese di luglio 2019, va evidenziato che la società ha allegato, quale fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento, sottoforma di un'eccezione di inadempimento, la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, non giustificata, da parte del ricorrente, facendo così gravare sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento (Cass. sez. 3 –Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023). Ed invero “ in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Cass.3587/2021).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio in quanto la prova testimoniale articolata in ricorso diretta a provare la circostanza dell'esecuzione della prestazione lavorativa nel mese di luglio 2019 risulta inammissibile, perché genericamente dedotta (si chiede invero di provare che il ricorrente “dal 4 al 27 luglio 2019 2019 ha prestato attività lavorativa in favore Controparte_ della a tempo pieno per 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi”, senza CP_2 dunque alcuna specificazione in ordine al contenuto delle mansioni svolte, ai giorni di lavoro osservati nella settimana ed all'orario di lavoro osservato giornalmente).
Ferma ed assorbente la superiore considerazione, si osserva che la evidenziata genericità è ancor più evidente in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, così come dettagliatamente descritta dalla resistente in memoria e non oggetto di specifica contestazione da parte dall'istante (sull'onere di specifica contestazione gravante anche sull'attore-ricorrente, tenuti a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto v.si Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
Deve infatti ritersi pacifico che, come dedotto dalla resistente, il ricorrente, svolgendo attività di pubblicità e marketing ed avendo a tal fine contatti con i clienti, relazionava quotidianamente ai suoi superiori sull'attività svolta, inviando settimanalmente via e-mail al proprio responsabile la pianificazione delle attività da svolgere e poi relazionando quotidianamente , sempre via mail, su quanto fatto. Ebbene il ricorrente non ha dato prova di aver trasmesso al proprio responsabile, nel mese di luglio 2019, né le pianificazioni del lavoro da svolgere settimanalmente, né le relazioni sul lavoro svolto.
Ne discende che, in difetto di prova da parte del ricorrente della regolare esecuzione della prestazione lavorativa nel mese di luglio 2019, appare legittimo il recupero operato dalla società datrice della retribuzione del mese di luglio, con il prospetto paga di agosto 2019.
Venendo ora al capo di domanda avente ad oggetto l'importo di euro 1.830,77-di cui euro 1.760,29 a titolo di ferie godute ed euro 70,48 a titolo di festività godute-, si rileva che tale
3 importo, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, risulta corrisposto al ricorrente, sia pure a titolo di retribuzione maturata durante giorni di ferie e di festività goduti dallo stesso (cfr. busta paga di agosto 2019). Ne deriva che la domanda, per come formulata, ossia nei termini di richiesta di condanna al pagamento di una somma asseritamente illegittimamente trattenuta, è prima facie infondata e deve essere rigettata.
Ad abundantiam, si rileva che la domanda andrebbe rigettata anche se la si volesse interpretare nei termini di richiesta di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, rispetto alla quale difetterebbe la specifica allegazione( e conseguentemente la prova) dei relativi fatti costitutivi, ossia dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
Tenuto conto della particolarità della questione trattata, le spese di lite sono integramente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Nola, 19.04.2025
Il GL
Dott.ssa Filomena Naldi
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